Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/10/2025, n. 34244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34244 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 34244/2025 Roma, li, 20/10/2025
Composta da
SS TE
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE
ES DI
NO ON
AT IO
- Presidente -
Sent. n. sez. 1020/2025 UP - 29/09/2025 R.G.N. 21417/2025
IA NO
- Relatore -
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
SENTENZA
Firmato Da: SS TE Emesso
47d4ac0555495368-Firmato Da: IA NO Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 2ccc93684303989d
Da: ST QUALIFIED CA 1 Serial: Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 24db4a81d812880d
TI IO nato a [...] il [...]
avverso la sentenza del 27/02/2025 della Corte d'appello di Catania
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Rosaria Giordano;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Cinzia Parasporo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letta la comparsa conclusionale depositata dal difensore delle parti civili costituite, avv. Stefano Aliotta, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità e, in subordine, il rigetto del ricorso;
letta la memoria del difensore dell'imputato, avv. Salvatore Carrera, che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Catania ha confermato la pronuncia di condanna di primo grado del ricorrente per il delitto di atti persecutori aggravati in danno del defunto SA IO PA e della moglie dello stesso NG OL. In particolare, secondo la prospettazione accusatoria, ritenuta dalle conformi decisioni di merito, l'imputato aveva molestato le persone offese con numerose telefonate e messaggi, minacciosi e offensivi, accusando il PA di intrattenere una relazione con la sua ex moglie, e si era appostato presso i luoghi abitualmente
frequentati dai coniugi, cagionando agli stessi un grave e perdurante stato d'ansia e un fondato pericolo per la propria incolumità.
2. Avverso la richiamata sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a sette motivi, di seguito ripercorsi nei limiti strettamente necessari per la decisione.
2.1. Con il primo denuncia nullità assoluta della notifica del decreto che dispone il giudizio per violazione degli artt. 161, comma 4, 170, comma 3, 178, comma 1, cod. proc. pen. A fondamento della doglianza deduce che la notifica del decreto che dispone il giudizio e del successivo rinvio disposto d'ufficio il 13 marzo 2020 a causa dell'emergenza da Covid-19 sono state effettuate invalidamente presso il difensore di fiducia a seguito di raccomandata non recapitata al domicilio eletto per la sua irreperibilità. Assume, a quest'ultimo proposito, che l'irreperibilità di cui all'art. 170 cod. proc. pen. non è sovrapponibile a quella tipica prevista dall'art. 159 dello stesso codice onde consentire la notifica sostitutiva al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. e che, sebbene le Sezioni Unite della Corte di cassazione abbiano affermato il contrario orientamento rispetto a quello prospettato, hanno al contempo puntualizzato che in ogni caso deve essere verificata, come di contro non avvenuto nel giudizio in esame, l'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato.
2.2. Con il secondo motivo deduce nullità parziale della sentenza per violazione degli artt. 516-522 cod. proc. pen. poiché la contestazione "copre" solo il periodo sino al 14 settembre 2017, mentre la sua condanna è stata fondata tenendo conto anche di un episodio successivo, ossia di quello avvenuto il 18 settembre 2017. 2.3. Con il terzo motivo assume vizio di motivazione rispetto agli artt. 192- 533 cod. proc. pen. atteso che sarebbe stata affermata la sua responsabilità penale sulla scorta delle dichiarazioni delle persone offese, costituitesi parti civili, e quindi portatrici di un interesse economico, senza vagliarne l'attendibilità con il necessario rigore.
2.4. Con il quarto motivo lamenta erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 612-bis cod. pen., in quanto i giudici di merito avrebbero ritenuto dimostrato anche l'evento del reato sulla base delle sole dichiarazioni delle parti civili, omettendo di considerare che queste non erano state assolutamente turbate dai suoi comportamenti, emergendo, anzi, dalle telefonate registrate in atti un atteggiamento di sfida e scherno degli stessi nei suoi confronti.
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2.5. Con il quinto motivo denuncia assenza di motivazione rispetto alla richiesta di riqualificazione del delitto in quello di molestie in mancanza d prova, come evidenziato nel precedente motivo di ricorso, della verificazione di uno dei tre eventi del delitto di atti persecutori alternativamente contemplati dall'art. 612- bis cod. pen.
2.6. Mediante il sesto motivo denuncia violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen., nonché vizio di motivazione, in quanto, sia nella determinazione del trattamento sanzionatorio che ai fini della valutazione dei presupposti per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non sarebbe stata considerato che era incensurato.
2.7. Con l'ultimo motivo sottolinea che il beneficio della non menzione, che pure ha finalità differenti dalla concessione delle circostanze attenuanti generiche, gli è stato negato senza alcuna motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
indicate.
1.Il primo motivo è manifestamente infondato per le ragioni di seguito
Alla stregua di quanto riconosciuto dallo stesso ricorrente, le Sezioni Unite di questa Corte, risolvendo un precedente contrasto di giurisprudenza, hanno statuito che la mancata notifica a mezzo posta per irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato, eletto o determinato per legge, attestata dall'addetto al servizio postale, comporta, a norma dell'art. 170 cod. proc. pen., senza necessità di ulteriori adempimenti, la consegna dell'atto al difensore ex art.161, comma 4, cod. proc. pen., salvo che l'imputato, per caso fortuito o forza maggiore, non sia stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato od eletto, dovendosi, in tal caso, applicare le disposizioni degli artt. 157 e 159 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 14573 del 25/11/2021, dep. 2022, D., Rv. 282848-02). Ciò posto, nel caso in esame, come ha correttamente osservato la Corte territoriale nel disattendere l'analogo motivo di gravame, e come risulta dall'esame degli atti (che può essere effettuato in sede di legittimità per verificare l'esistenza di un vizio di natura processuale: Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092-01), la notifica del decreto che dispone il giudizio e del successivo rinvio dell'udienza per l'emergenza da Covid-19 è stata tentata al domicilio dell'imputato dove è risultato irreperibile, così come irreperibile è risultato al domicilio che aveva successivamente comunicato. E' stata dunque effettuata la notifica al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. Al riguardo, va ricordato che, come affermato da Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271772, l'impossibilità della notificazione al domicilio
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dichiarato o eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., è integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore o dalla non agevole individuazione dello specifico luogo, non occorrendo alcuna indagine che attesti l'irreperibilità dell'imputato, doverosa invece qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall'art. 157 cod. proc. pen. Peraltro, il difensore di fiducia come sottolineato dal provvedimento impugnato - non ha svolto alcuna eccezione a riguardo nel giudizio di primo grado, limitandosi a chiedere un termine a difesa, e ha dedotto la questione solo come motivo di gravame. A prescindere dalla tardività della relativa doglianza (tra le altre, Sez. 5, n. 27546 del 03/04/2023, Brancolini, Rv. 284810), la manifesta infondatezza del motivo si correla alla circostanza, da ritenere decisiva, che, nell'ipotesi in cui l'imputato sia rappresentato da un difensore di fiducia, vieppiù ove questi abbia partecipato attivamente al processo, deve presumersi con onere della prova contraria a carico dell'imputato stesso che egli abbia avuto effettiva contezza del giudizio a fronte della notifica eseguita ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. Tale situazione, infatti, non è in alcuna misura equiparabile a quella esaminata nella richiamata pronuncia delle Sezioni Unite nella quale la notifica era stata effettuata ad un difensore d'ufficio, nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., che non aveva poi partecipato al processo.
2. Il secondo motivo si presenta inammissibile in quanto generico, poiché omette di confrontarsi, anche solo per confutarla in modo specifico, con l'affermazione della Corte territoriale che, nel disattendere l'analogo motivo di appello, ha ritenuto irrilevante ai fini dell'affermazione della responsabilità penale dell'imputato per il delitto ascritto la considerazione, o meno, anche dell'episodio esulante i limiti temporali della contestazione (id est, quello del 18 settembre 2017).
3. Il terzo motivo è, del pari, inammissibile per quanto di seguito esposto. Occorre premettere che le Sezioni Unite hanno da tempo chiarito che è ben possibile fondare il giudizio di colpevolezza sulle dichiarazioni della persona offesa, anche ove si sia costituita parte civile, fermo restando che, in quest'ultimo caso, le relative dichiarazioni devono essere oggetto di un vaglio accurato da parte del giudice di merito (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214). La decisione impugnata si è posta nel solco dei richiamati principi, laddove ha risposto puntualmente alle analoghe doglianze del ricorrente in ordine ad
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Firmato Da: SS TE Emesso Da: ST
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un'assunta contraddittorietà di quanto riferito dal PA (pag. 6) e ha inoltre sottolineato che le dichiarazioni delle parti civili, anche se non era necessario un riscontro esterno, sono state corroborate da quanto riferito, finanche per episodi avvenuti in sua presenza o direttamente riscontrati, dal teste di polizia giudiziaria Spezzi.
4.Il quarto e il quinto motivo, suscettibili di valutazione unitaria, sono manifestamente infondati per analoghe ragioni, risultando gli eventi del reato (costituiti, nel caso, dai turbamenti arrecati alle persone offese e dalla significativa modifica delle abitudini di vita) sia dalle circostanziate dichiarazioni delle stesse, per come logicamente apprezzate dalla Corte territoriale, sia, quanto allo stato d'ansia e paura della OL, dalle dichiarazioni del teste Spezzi. Vale ribadire, al riguardo, che, in conformità alla consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di atti persecutori, la prova dell'evento del delitto, con riferimento alla causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia o di paura, deve essere ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall'agente ed anche da quest'ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l'evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata (ex aliis, Sez. 5, n. 17795 del 02/03/2017, S., Rv. 269621 Sez. 6, n. 20038 del 19/03/2014, T., Rv. 259458).
5.Il sesto motivo è inammissibile perché, ancora una volta, non si confronta con le congrue motivazioni con le quali la decisione impugnata ha ritenuto non fondate le analoghe doglianze prospettate in sede di gravame. Per un verso, il mancato contenimento della pena nei minimi edittali è stato invero logicamente giustificato dalla pervicacia e dall'aggressività della condotta dell'imputato che, per un significativo lasso temporale, ha perseverato nelle sue condotte persecutorie in danno delle persone offese. Per un altro, la Corte territoriale ha sottolineato, congruamente, che le circostanze attenuanti generiche non possono essere concesse per la sola incesuratezza dell'imputato, in quanto deve a ciò aggiungersi un qualche elemento positivo valutabile nella condotta dello stesso idoneo a giustificare l'attenuazione del trattamento sanzionatorio.
6. Il settimo motivo è, ancora una volta, inammissibile per genericità derivante da una mancata considerazioni delle diffuse e logiche ragioni con le quali il provvedimento impugnato (pag. 11) ha negato la concessione del beneficio della
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non menzione, osservando che esso presuppone un'intenzione di recupero morale o sociale che non era stato possibile desumere considerato che il TI non si è mai presentato al processo, non ha prodotto documenti per consentire al giudice di valutare la sua propensione all'emenda, e si è limitato - peraltro anche in sede di legittimità - a lamentare la mera mancata concessione del beneficio senza spiegare per quali ragioni, oltre allo stato di incensuratezza, avrebbe dovuto essere
concesso.
7. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
8. L'imputato deve inoltre essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che liquida in complessivi euro 6.000,00, oltre accessori di legge
9. In caso di diffusione del presente provvedimento occorre omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge, in considerazione della natura del reato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che liquida in complessivi euro 6.000,00, oltre accessori di legge;
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del d.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.
Così è deciso, 29/09/2025
Il Consigliere estensore Rosaria Giordano
Il Presidente
SS EN
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Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 24db4a81d812880d