Cass. civ., sez. III, sentenza 19/08/2003, n. 12105
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Sentenza 19 agosto 2003

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In tema di risarcimento del danno da invalidità permanente conseguente a sinistro stradale, il ricorso alle tabelle di capitalizzazione anticipata della rendita di cui al regio decreto 9 ottobre 1922, n. 1403 non è tassativo ed inderogabile, ma può essere sostituito o integrato dal ricorso al criterio equitativo di cui agli artt. 2056 e 1223 cod. civ., sempre avendo come base di calcolo il reddito annuale riportato nelle denunce fiscali richiamate dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1977, n. 39. Ai fini della contabilizzazione del danno su base annua è peraltro necessario tener conto della tredicesima mensilità e, se dovuta, della quattordicesima, poiché anche queste concorrono a formare il reddito annuo da lavoro dipendente, mentre non può il giudice, che abbia posto come base del calcolo per la liquidazione del danno futuro il mancato guadagno già individuato, moltiplicare la somma risultante, oltre che per il coefficiente di capitalizzazione, anche per la percentuale di invalidità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 19/08/2003, n. 12105
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12105
    Data del deposito : 19 agosto 2003

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