Sentenza 19 agosto 2003
Massime • 1
In tema di risarcimento del danno da invalidità permanente conseguente a sinistro stradale, il ricorso alle tabelle di capitalizzazione anticipata della rendita di cui al regio decreto 9 ottobre 1922, n. 1403 non è tassativo ed inderogabile, ma può essere sostituito o integrato dal ricorso al criterio equitativo di cui agli artt. 2056 e 1223 cod. civ., sempre avendo come base di calcolo il reddito annuale riportato nelle denunce fiscali richiamate dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1977, n. 39. Ai fini della contabilizzazione del danno su base annua è peraltro necessario tener conto della tredicesima mensilità e, se dovuta, della quattordicesima, poiché anche queste concorrono a formare il reddito annuo da lavoro dipendente, mentre non può il giudice, che abbia posto come base del calcolo per la liquidazione del danno futuro il mancato guadagno già individuato, moltiplicare la somma risultante, oltre che per il coefficiente di capitalizzazione, anche per la percentuale di invalidità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/08/2003, n. 12105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12105 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DUVA Vittorio - Presidente -
Dott. VITTORIA Paolo - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - rel. Consigliere -
Dott. TALEVI Alberto - Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SC FA, SC AL, elettivamente domiciliati in ROMA VIA MONTESANTO 25, presso lo studio dell'avvocato GIACOMO SIBILIO, difesi dall'avvocato ENZA MANNISE PARDUCCI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
FE EL, OY CO SPA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 185/99 della Corte d'Appello di FIRENZE, sezione seconda civile emessa il 15/12/1998, depositata il 02/02/99;
RG.1864/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/04/03 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato GIACOMO SIBILIO (per delega Avv. Enza Mannise Parducci);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Santi CONSOLO che ha concluso per l'accoglimento del 1^ motivo, rigetto del 2^ e 3^.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 19.6.1990, SC ST e SC LV convenivano davanti al tribunale di Firenze OF LE, proprietario e conducente di un motociclo, e la LO CO s.p.a., assicuratrice della r.c. di quest'ultimo, per ottenere il risarcimento del danno conseguito all'incidente stradale verificatosi in Empoli il 28.7.1988, in cui il SC ST riportava lesioni personali, mentre era alla guida della motocicletta del fratello SC LV.
Si costituivano i convenuti, che chiedevano il rigetto della domanda.
Il Tribunale, con sentenza depositata il 26.1.1996, ritenuto il pari concorso di colpa dei conducenti e ritenuto che il SC ST aveva subito lesioni personali con postumi permanenti del 20%, liquidava il danno patrimoniale da ridotta capacità lavorativa specifica in L. 8.952.097; l'inabilità temporanea in L. 10.870.200;
il danno biologico in L. 42.156.279 e quello morale in L. 12.971.163, condannando i convenuti in solido al pagamento della metà delle predette somme, oltre rivalutazione e gli interessi del 6% annuo, sulla somma annualmente rivalutata.
Avverso questa sentenza proponevano appello gli attori. La corte di appello di Firenze, con sentenza depositata il 2.2.1999, liquidava il danno morale del SC ST in L. 30 milioni, con riferimento alla data del sinistro, confermando nel resto la sentenza di primo grado.
In particolare riteneva la corte territoriale che correttamente era stato liquidato il danno patrimoniale, tenendo conto dello stipendio percepito dal SC prima dell'incidente e di quello (minore) percepito successivamente;
che la liquidazione del danno morale andava aumentata a L. 30 milioni, tenuto conto delle sofferenze in concreto subite dal danneggiato;
che il danno biologico era stato adeguatamente liquidato con criterio equitativo dal primo- giudice, prescindendo da schematismi tabellari;
che nessuna somma andava liquidata per danni al veicolo, non essendo stati provati detti danni.
Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione gli attori, che hanno anche presentato memoria.
Non si sono costituiti gli intimati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente SC ST lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 4 l. n. 39/1977. Assume il ricorrente che la sentenza impugnata, riportandosi alla decisione del giudice di primo grado, ha erratamente liquidato il suo danno da invalidità permanente. Secondo il ricorrente, a norma dell'art. 4 l. n. 39/1977 il giudice di merito avrebbe dovuto tener conto del reddito da lavoro risultante dal mod. 101 e poi avrebbe dovuto calcolare sullo stesso la riduzione di guadagno che egli aveva subito, mentre il giudice di merito, pur avendo ritenuto che egli aveva subito una perdita retributiva mensile di L. 100.000, per effetto della riduzione della capacità lavorativa, aveva liquidato detto danno patrimoniale in sole L.
8.952.097 alla data dell'incidente.
Lamenta il ricorrente che il giudice di merito non ha ne' correttamente applicato la formula per il calcolo di detto danno (consistente nella moltiplicazione del reddito annuo per il coefficiente di capitalizzazione corrispondente all'età del danneggiato per la percentuale dì flessione del reddito e detratto lo scarto tra vita fisica e lavorativa) ne' applicato il criterio di moltiplicare la perdita ritenuta mensile di L. 100.000 per 14 mensilità per i 49 anni di vita lavorativa che rimanevano ad esso ricorrente che all'epoca del sinistro aveva solo 16 anni.
2.1. Ritiene questa Corte che il motivo è fondato e va accolto. Va anzitutto osservato che è stato definitivamente accertato in punto di fatto che l'attore aveva subito, per effetto delle lesioni riportate nel sinistro stradale, imputabile al OF LE nella misura del 50%, un danno patrimoniale, poiché aveva perso il precedente lavoro subordinato ed il successivo lavoro subordinato era retribuito in misura inferiore;
che detto danno patrimoniale era da ascriversi alla riduzione della capacità lavorativa specifica. Secondo la Corte di merito era adeguata la liquidazione effettuata dal tribunale, con criterio corretto. Il tribunale, avendo ritenuto che all'epoca del sinistro l'attore percepiva, quale apprendista, una somma mensile pari a L. 1.087.000; che per effetto delle lesioni riportate e della perdita conseguente del lavoro, l'attore aveva dovuto cercarsi una nuova attività dalla quale percepiva una retribuzione mensile inferiore di L. 100.000, rispetto alla precedente, liquidava il danno patrimoniale con il seguente criterio di calcolo: L. 1200.000 x 19,58 % (coefficiente di capitalizzazione) x 20% (riduzione della capacità lavorativa) x 0,95 (scarto del 5% tra vita fisica e lavorativa).
2.2. Va, anzitutto, osservato che, l'art. 4 della l. 26 febbraio 1977 n. 39, stabilendo che per valutare l'incidenza dell'inabilità
temporanea e dell'invalidità permanente su un reddito di lavoro si debba avere riguardo a quello risultante dalle denunce fiscali, qualora esistenti, sembra precludere, in presenza di questa risultanza, una liquidazione equitativa del danno (da lucro cessante).
Infatti il danno patrimoniale da invalidità permanente ed inabilità temporanea, conseguite ad un sinistro stradale, nell'ambito dell'azione diretta nei confronti dell'assicuratore, va liquidato sulla base delle risultanze delle dichiarazioni dei redditi presentate dal danneggiato ai sensi dell'art. 4 l. n. 39 del 1977. Le risultanze di tali dichiarazioni tuttavia fondano una mera presunzione "juris tantum" sull'entità del reddito percepito dal danneggiato: ne consegue che questi può sempre provare "aliunde" la reale consistenza dei propri redditi (Cass. 19 dicembre 1996, n. 11368; Cass. 19 febbraio 1998, n. 1764; Cass. 21 aprile 1999, n. 3961). La tesi è da condividere, in quanto l'orientamento contrario, sostenuto a volte dalla giurisprudenza di merito, si fonda su un presupposto che nel testo legislativo manca: cioè il principio della tassatività della prova a mezzo delle denunce fiscali. Infatti il legislatore ha voluto privilegiare le risultanze fiscali, senza farle assurgere a mezzo, legale di prova e senza istituire alcuna decadenza dai diritti del danneggiato nei confronti dell'assicuratore per la responsabilità civile.
In tema di risarcimento del danno alla persona in caso di sinistro stradale la norma di cui all'art. 4 l. n. 39 del 1977 è norma eccezionale che si riferisce solo all'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore e non anche all'azione che il danneggiato proponga nei confronti del responsabile, poiché tale rapporto è diverso ed indipendente dal rapporto assicurativo (Cass. 11.2.1999, n. 1166). Ciononostante, qualora il danno debba essere liquidato in via equitativa, essendo fondato su situazioni future ed ipotetiche, conoscibili solo come probabili o possibili, il giudice può assumere come criterio di orientamento quello indicato nel cit. art. 4 anche nell'ambito del rapporto tra il responsabile e il danneggiato ex art. 2054 c.c. (Cass. 18 maggio 1999, n. 4801). Ne consegue che, allorché - come nella fattispecie - il danneggiato abbia cumulativamente proposto sia l'azione diretta ex art. 18 l. n. 990/1969 nei confronti dell'assicuratore che quella ordinaria di responsabilità aquiliana nei confronti del danneggiante, ai sensi dell'art. 2054 c.c., la liquidazione del danno da invalidità permanente può essere identica nel risultato per entrambi gli obbligati, se il giudice del merito, nell'ambito dei suoi poteri di liquidazione equitativa (artt. 2056-1226 c.c.) del danno da responsabilità aquiliana, ritenga di provvedere a detta liquidazione con l'applicazione dei criteri di cui all'art. 4 l. n. 39/1977, a cui - invece - è tenuto per legge nell'ambito dell'azione diretta.
2.3. Ferma la base di calcolo nei termini sopra detti, quanto ai criteri di determinazione e liquidazione del danno da invalidità permanente, il giudice, che deve provvedere alla liquidazione a norma degli artt. 2056, 1223 c.c., può far applicazione anche delle tabelle di capitalizzazione anticipata della rendita di cui al r.d. 9.10.1922, n. 1403 (Cass. 24.5.1993, n. 5832, Cass. 24.5.1991, n.
5871). Il calcolo tabellare si effettua moltiplicando il reddito lavorativo annuo (o il triplo della pensione sociale, nei casi in cui trattasi di azione diretta nei confronti dell'assicuratore e manchi la prova del reddito annuo) per il coefficiente di capitalizzazione relativo alla vita media, indicato nelle tabelle, e poi per la percentuale di incidenza delle menomazioni irreversibili. Dal risultato si detrae, infine, una percentuale del reddito stesso, in considerazione del fatto che la vita lavorativa ha una durata inferiore alla vita fisica.
Qualora si adotti il criterio della capitalizzazione secondo le tariffe di cui al r.d. 1403/1922, i due elementi di guadagno annuo e del coefficiente di capitalizzazione relativo all'età del danneggiato devono essere combinati tra loro in maniera da determinare, con la maggiore approssimazione possibile, una somma che eguagli il danno subito dalla persona, inteso come perdita di guadagno che essa avrebbe conseguito nella residua vita lavorativa, se l'evento dannoso non si fosse verificato.
2.4. Inoltre, poiché le predette tabelle si basano, per quanto riguarda la determinazione dei relativi coefficienti, sulla probabile durata della vita dell'infortunato e poiché detta durata dal 1922 ad oggi è aumentata, di tale aumento deve tenersi conto nell'applicazione della detrazione in percentuale dello scarto tra la vita fisica e la vita lavorativa (Cass. 4.9.1990, n. 9118). Conseguentemente le tabelle di capitalizzazione non rappresentano uno strumento di liquidazione del danno da invalidità permanente tassativo ed inderogabile.
Il giudice di merito pertanto, può ricorrere alla loro applicazione, ovvero utilizzare il criterio equitativo di cui agli artt. 2056 e 1223 c.c., ovvero contemperare entrambi i criteri (Cass. 5.11.1994, n. 9179; Cass. 23.6.1993,n. 6941,), ma sempre avendo come base di calcolo il reddito annuale riportato dalle denunce fiscali.
3.1. Nella fattispecie il criterio di liquidazione adottato dal tribunale e fatto proprio dal giudice dì appello, che ad esso si è riportato, individua il danno patrimoniale, tenuto conto del reddito effettivo al momento del sinistro, quale risulta "dalla documentazione reddituale in atti", nella riduzione retributiva mensile subita dall'attore, accertata in concreto in L. 100.000 e rapportata su base annua a L. 1.200.000.
Tale sistema di calcolo del danno patrimoniale da invalidità permanente, in sè ed astrattamente, è egualmente rispettoso del principio fissato dall'art. 4 l. n. 37/1999, che prevede che debba essere posto a base del calcolo il reddito annuale, per poi calcolarne la perdita: infatti il giudice dì merito ha accertato in concreto che, tenuto conto del reddito mensile percepito dall'attore, come lavoratore dipendente, la perdita patrimoniale subita, per effetto della riduzione della capacità lavorativa specifica, era pari a L. 100.000 al mese ed a L.
1.200.000 all'anno. Ciò che è errato è anzitutto la mancata contabilizzazione nel danno su base annua della tredicesima mensilità e, se dovuta, della quattordicesima, poiché anche queste concorrono a formare il reddito annuo da lavoro dipendente (cfr. Cass. N. 1983 del 1990;
cfr. sulla debenza della tredicesima mensilità: Cass. N. 465/2001 e Cass. N. 8501/ 02, nonché l'accordo interconfederale 17.10.1946, esteso erga omnes con d.p.r. n. 1070/1960).
3.2. Inoltre è errato nella fattispecie il sistema di liquidazione del danno futuro adottato dal giudice del merito.
Infatti, avendo posto come base del calcolo la perdita già individuata in L. 100.000 al mese e quindi in L.
1.200.000 all'anno (peraltro erratamente al netto della tredicesima mensilità e, se dovuta, della quattordicesima mensilità), non poteva il giudice del merito moltiplicare detta somma (oltre che per il coefficiente di capitalizzazione), anche per la percentuale di invalidità del 20%. Così operando infatti il giudice del merito riduceva immotivatamente quella che era la perdita accertata di ulteriori 4 quinti, mentre egli aveva già posto a base del suo calcolo la perdita annuale (per così dire "finale" e non in termini di percentuale sul reddito annuo) di L. 1.200.000, per cui l'ulteriore riduzione ad un 20% comportava che la perdita annuale diveniva pari a L. 240.000 (e cioè a L. 20.000 al mese, contrariamente alla sua premessa), che poi ha capitalizzato.
Il motivo di ricorso va, pertanto, accolto.
4. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente SC ST lamenta l'omessa ed insufficiente motivazione circa l'entità del danno morale e di quello biologico. Assume il ricorrente che la sentenza impugnata ha liquidato sia il danno morale che quello biologico, senza attenersi ai valori indicati dalle tabelle in uso presso il Tribunale di Firenze ed in modo riduttivo rispetto a quanto previsto nelle stesse.
5.1. Ritiene questa Corte che il motivo sia infondato e vada rigettato.
Osserva questa Corte che nell'evoluzione dei criteri relativi alla liquidazione del danno biologico si è affermato che detta liquidazione non può avvenire secondo i principi di cui all'art. 4 l. n. 37/1977, che si riferisce, nell'ambito dell'azione diretta contro l'assicuratore al pregiudizio patrimoniale conseguente alla menomazione della capacità di produzione del reddito personale, ed occorre far riferimento al criterio equitativo, di cui agli artt. 2056 e 1223 c.c.. Nella necessità di rendere effettiva la valutazione equitativa del danno biologico, il giudice di merito deve considerare le circostanze del caso concreto, e specificamente, quali elementi di riferimento pertinenti, la gravita delle lesioni, gli eventuali postumi permanenti, l'età, l'attività espletata, le condizioni sociali e familiari del danneggiato. Può anche ispirarsi a criteri predeterminati e standardizzati, purché ciò attui flessibilmente, definendo così una regola ponderale su misura per il caso specifico. È un criterio valido di liquidazione equitativa del danno alla salute quello che assume a parametro il valore medio del punto di invalidità, calcolato sulla media dei precedenti giudiziari;
onde la decisione che ricorre a tale criterio non è di per sè censurabile in sede di legittimità, purché sia sorretta da congrua motivazione in ordine alì adeguamento del valore medio del punto alla peculiarità del caso.
Condizioni di corretta applicazione di tale criterio debbono essere il suo collegamento al danno specifico e la sua personalizzazione (Cass. 14.4.1995, n. 4255,; Cass. 13.5.1995, n. 5271; Cass. 11.11.1996, n. 9835; Cass. 30.5.1996, n. 5005, Cass. 14.5.1997, n.
4236).
5.2. Quanto alla liquidazione del danno morale, osserva questa Corte che, pur essendo rimessa la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da fatto illecito alla valutazione discrezionale del giudice di merito, questi deve tener conto, nell'effettuarne la valutazione delle effettive sofferenze patite dall'offeso, della gravità dell'illecito di rilievo penale e di tutti gli elementi della fattispecie concreta, in modo da rendere il risarcimento adeguato al caso concreto (Cass. 6.10.1994, n. 8177; Cass. 26.2.1996, n. 1474). Il ricorso da parte dei giudici di merito al criterio di determinazione della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno morale in una frazione dell'importo riconosciuto per il risarcimento del danno biologico, non è di per sè illegittimo, se il giudice abbia tenuto conto delle peculiarità del caso concreto, effettuando la necessaria "personalizzazione" del criterio detto al caso concreto ed apportando, se del caso gli eventuali conseguenziali correttivi in aumento o in diminuzione. Ne consegue che, tanto per il danno biologico che per quello morale, il criterio di liquidazione rimane pur sempre basato sul potere equitativo di cui agli artt. 2056 e 1226 c.c., anche se il giudice ritenga di orientarsi nello stesso ponendo come base di partenza di ogni calcolo i valori, cd. "tabellari".
5.3. Nella fattispecie, premesso che la censura si sostanzia nell'unico rilievo della non adozione dei criteri tabellari per la liquidazione del danno morale e di quello biologico, va osservato che essa è infondata, in quanto il giudice di appello ha ritenuto che era adeguata la liquidazione del danno biologico secondo il criterio equitativo cd. "puro". Quanto al danno morale, egualmente infondata è la censura, perché anche detto danno è stato liquidato con lo stesso criterio equitativo, facendo riferimento alle circostanze del caso concreto.
6. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente SC LV lamenta la contraddittoria ed insufficiente motivazione circa il mancato riconoscimento del danno al suo ciclomotore, ritenendo che il danno era "in re ipsa" e che l'ammontare di detto danno nella misura di L. un milione non era stato contestato dalle controparti.
7. Ritiene questa Corte che il motivo sia infondato e che lo stesso vada rigettato.
Il giudice del merito, cui compete la ricostruzione fattuale, ha ritenuto che nessuna prova attinente al danno al motociclo fosse stata offerta. Sul punto è assolutamente inconferente l'assunto del ricorrente, secondo cui il danno fosse in re ipsa, ne' questi ha indicato quali prove, acquisite agli atti processuali, non fossero state valutate dal giudice.
8. In definitiva va accolto il primo motivo di ricorso e vanno rigettati i restanti due.
L'impugnata sentenza va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio, ad altra sezione della Corte di appello di Firenze, che si uniformerà ai principi di diritto sopra esposti e provvedere anche sulle spese di questo giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta i restanti. Cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese del giudizio di Cassazione, ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2003