Sentenza 15 gennaio 2001
Decreto decisorio 13 giugno 2012
Decreto decisorio 31 luglio 2012
Accoglimento
Sentenza 9 aprile 2013
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/01/2001, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' LA CORTE S0 0 4 6 5 0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POL ITAL ΖΙΟ Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI Presidente R.G.N. 1060/98 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Cron. 839 Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Rel. Consigliere Ud. 10/10/00 Dott. Stefano Maria EVANGELISTA Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE SENTENZA dal Sig. per diritti L. 300 sul ricorso proposto da: 15 GEN. 2001 IL CANCELLIERE -INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, CANCELLERIA elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS CARLO, BARBARIA GIANFRANCO, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta delega in atti;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ricorrente Rilasciata copia legale
contro
IWPS al Sig. per dirittiFEB. 2001 PIETRANGELI ES;
-2000 intimato IL CANCELLIERE 4103 avverso la sentenza del Tribunale di TERNI, depositata -1- il 22/02/97 R.G.N. 809/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/00 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso e rigetto del secondo motivo. -2- R.G. 1060/98 Svolgimento del processo Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Terni dichiarava inammissibile -essendone mancata la notifica alla parte appellata e non essendosi questa costituita l'appello dell'INPS avverso la sentenza del pretore della stessa città che (con statuizioni di cui in questa sede non occorre precisare i termini) aveva condannato l'Istituto corrispondere a GE CE la pensione di reversibilità nella misura del sessanta per cento della pensione diretta integrata al minimo. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due jay motivi. L'intimate non si è costituita. Motivi della decisione La sentenza del Tribunale di Terni è dall'INPS censurata per due ordini di ragioni: I) per violazione e falsa applicazione degli artt. 160, 291, 421, 434 e 435 cod. proc.civ., sostenendosi, con il richiamo dei principi affermati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n.6841 del 1996, che, nelle controversie soggette al rito del lavoro, l'omissione della notifica non comporta dall'appello che sia stato tempestivamentedecadenza depositato;
3 II) per violazione e falsa applicazione dell'art. 22 della legge 1965/n.903, come inciso dalla sentenza della Corte Costituzionale n.495 del 1993, nonché di una serie di altre norme, fra cui l'art. 1, commi da 181 a 184 della legge 1996/n.662 e gli artt. 324, 325, 326 e 327 cod. proc. civ... sostenendosi che il Tribunale, pur in mancanza della notifica dell'appello alla controparte, avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 1, comma 183, della citata legge n.662 del 1996. Il Collegio -premesso che il ricorso è stato ritualmente notificato alla controparte nella residenza indicatane guy nell'intestazione della sentenza impugnata- ritiene fondato il Invero, stante la tempestività del gravameprimo motivo. (depositato il 9 maggio 1996) rispetto alla data di notifica (9 aprile 1996) della sentenza appellata, la dichiarazione d'inammissibilità dell'appello, resa dal Tribunale di Terni, risulta erronea alla stregua del principio affermato dalla citata sentenza delle Sezioni Unite n.6841 del 29 luglio 1996 (condiviso da numerosissime pronunce della Sezione Lavoro nonché da questo Collegio); secondo cui "nelle controversie soggette al rito del lavoro la proposizione dell'appello si perfeziona, ai sensi dell'art. 435 cod. proc. civ., con il deposito, nei termini previsti dalla legge, del ricorso nella 4 cancelleria del giudice 'ad quem', che impedisce ogni con la conseguenza che ogni decadenza dall'impugnazione, inesistenza -giuridica o di fatto della eventuale vizio notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione non si comunica all'impugnazione ma impone al giudice che rilevi il (ormai perfezionatasi), vizio di indicarlo all'appellante ex art. 421, primo comma, cod. proc. civ. e di assegnare allo stesso, previa fissazione un'altra udienza di discussione, un di termine -necessariamente perentorio- per provvedere a notificare il ricorso-decreto". Ju Il secondo motivo di ricorso è invece infondato, atteso che il contenuto decisorio e definitivo della pronuncia di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 1, commi 181 e 182, della legge 23 dicembre 1996 n.662 e dell'art. 36, comma quinto, della legge 23 dicembre 1998 n.448 impone la previa costituzione del contraddittorio, attraverso la rituale notifica dell'atto introduttivo del giudizio, fra 1'INPS e la controparte, sicché il provvedimento di estinzione non può essere legittimamente pronunciato dal giudice di secondo grado dopo la proposizione dell'appello (dell'Istituto, come nella specie, 0 del privato) ma prima della sua notifica alla controparte (v., in tal senso, Cass. 28 marzo 2000 n.3748). 5 Deve quindi cassarsi l'impugnata pronuncia e disporsi il rinvio della causa, per nuovo esame, alla Corte d'appello di Perugia (Sezione Lavoro), cui, ai sensi dell'art. 385, ultimo coma, cod. proc. civ., è demandata anche la disciplina delle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e ne rigetta il secondo. Cassa l'impugnata sentenza e rinvia anche per le spese alla Corte d'appello di Perugia. Così deciso, in Roma, il 10 ottobre 2000 Flowers Uficechiello Il Presidente Il Cons. Est. humin. Ravagnam COLLABORATORE DI CANCELLERIA, Depositata in Cancelleria 15 GEN. 2001 oggi, A M IL COLLABORATORE I E D R DI CANCELLERIA , P SSA O U L S 0 L , TA 1 O . 3 B T 3 I SA R 5 D 'A E . SP A L N T L I S E 3 N O D -7 G P I O S -8 IM N A 1 E A 1 D S D , E I E E A O T G R O N G IST T SE E IT L E G IR E A R D L L 6 E D 6 3