CASS
Sentenza 26 giugno 2023
Sentenza 26 giugno 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/06/2023, n. 27592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27592 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AN GROUP SRL avverso l'ordinanza del 21/07/2022 del TRIB. LIBERTA di PISTOIA udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
lette/sentite le conclusioni del PG MARIA FRANCESCA LOY udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 27592 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE Data Udienza: 16/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di fiducia di NA LO, amministratore e legale rappresentante della AN GROUP Srl., terza interessata e sequestrataria di somme di denaro costituenti profitto del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, contestata a BI RI ed altri al capo 20) dell'addebito preliminare, ricorre per l'annullamento dell'ordinanza in data 25 luglio 2022, con la quale il Tribunale di Pistoia ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice delle indagini preliminari di quello stesso Tribunale in data 27 maggio 2022. 2. Affida l'impugnativa a tre motivi, enunciati nei limiti stabiliti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. e deduce la mancata valorizzazione e considerazione delle allegazioni difensive, nonché la mancanza assoluta di motivazione e/o l'apparenza della motivazione, sia con riguardo ai temi della effettività delle prestazioni effettuate dalla CO Group Srl. nei confronti della VI Srl. e della quantificazione dell'importo da sottoporre a sequestro, sia con riguardo alla questione della disponibilità da parte di CO Srl., al momento del sequestro, delle somme di denaro provento del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale in danno della VI Srl.. 2.2. Con il secondo motivo denuncia mancata valutazione della corrispondenza dell'ipotesi accusatoria rispetto alle risultanze documentali, queste dimostrando come la VI Srl. avesse stipulato con la CO Srl. nel 2017 un contratto di consulenza professionale per un compenso a forfait di Euro 120.000,00 e nel 2018 un contratto di fornitura di servizi, della durata di un anno, per un corrispettivo mensile di Euro 30.000,00 - servizi la Clli realizzazione era stata affidata in subappalto alla KI Italia Srl. -, di modo che il Tribunale aveva omesso di spiegare: I.) per quali ragioni avesse privilegiato, invece, l'ipotesi accusatoria, secondo la quale quelle indicate nelle fatture emesse da CO Srl. nei confronti di VI Srl. erano prestazioni oggettivamente indeterminabili, e come tali inesistenti, utilizzate come espediente per giustificare il depauperamento del patrimonio della fallita VI Srl.; II.) perché avesse ritenuto illegittimi tutti i pagamenti effettuati da VI Srl. a CO Srl, visto che, di tutte le fatture emesse dalla seconda nei confronti della prima, quattro erano note di credito emesse per annullare importi a credito e che, delle restanti, solo quelle per un importo complessivo di Euro 326.393,80 oltre IVA erano state ritenute dalla Guardia di Finanza relative a prestazioni inesistenti;
III.) perché non avesse scorporato dall'importo sottoposto a sequestro, considerato profitto della bancarotta patrimoniale in danno di VI Srl., il quantum che la CO Srl. aveva versato all'Erario a titolo di IVA sul pagamento delle prestazioni effettuate a favore della VI Srl.. 3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge in riferimento alla sottoposizione a vincolo cautelare delle somme di denaro ritenute profitto del delitto di bancarotta fraudolenta, non potendo valere nei confronti del terzo interessato il dictum delle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 42415 del 27/05/2021, atteso che si sarebbe dovuto, piuttosto, verificare se ed in che misura il conto della CO Srl. attinto dal sequestro fosse stato alimentato con risorse derivanti dalla commissione del reato. 4. Con requisitoria in data 20 aprile 2023, il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del Sostituto, Dott.ssa Maria Francesca Loy, ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non essendp stata allegata ad esso la procura speciale rilasciata al difensore dalla ricorrente società, terza interessata. 5. In data 26 aprile e in data 8 maggio 2023 il difensore della ricorrente ha depositato memorie integrative con le quali ha meglio lumeggiato i motivi di ricorso ed ha replicato al Procuratore Generale in ordine all'esistenza della procura speciale. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Deve rilevarsi che il ricorso per cassazione nell'interesse della AN GROUP Sri. è stato proposto dall'Avv. Giuseppe Castelli, dichiaratosi «difensore di fiducia di NA LO, amministratore e legale rappresentante della AN GROUP Sri., terza interessata» e non indagata nel procedimento penale a carico di BI RI ed altri, nell'ambito del quale è stata disposta a suo carico la misura cautelare reale del sequestro preventivo. Al ricorso in originale, come evidenziato dal Procuratore Generale nelle sue conclusioni scritte, non risulta allegata la procura speciale ex art. 100 cod. proc. pen., né la stessa è stata rinvenuta agli atti del procedimento di legittimità. 2 Colta la sollecitazione del difensore, che nella memoria depositata in data 26 aprile 2023 ha richiamato «la nomina e la procura speciale rilasciata in data 10 giugno 2023, e depositata, unitamente alla richiesta di riesame ex art. 324 cod. proc. pen., in data 13 giugno 2023», il Collegio, compulsato il fascicolo relativo al giudizio di riesame, ha rinvenuto un atto denominato «nomina a difensore» con il quale NA LO, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della CO Group Srl., quale «terza sequestrata», nominava quale proprio « difensore di fiducia» l'Avvocato Giuseppe Castelli, conferendogli «ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa la facoltà di proporre richiesta di riesame, di proporre opposizione al decreto penale di condanna, di presentare istanza di oblazione, di richiedere la celebrazione del giudizio abbreviato, di richiedere l'applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. e di nominare sostituti processuali»: dunque, non solo non si tratta, dal punto di vista formale, di una procura speciale, ma è espressamente conferita per il solo giudizio di riesame. Tanto registrato, va ricordato come, ai sensi dell'art. 100, comma 3, cod. proc. pen., la procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, salvo che nell'atto non sia espressa volontà diversa;
volontà che, nel caso di specie, non risulta, anzi parrebbe espressamente esclusa dal tenore letterale dell'atto, che menziona una sola, determinata, impugnazione: il riesame. 2. Il ricorso per cassazione va, pertanto, dichiarato inammissibile, per essere stato sottoscritto dal difensore della terza interessata al sequestro, tuttavia non munito di procura speciale, così come previsto dall'art. 100 cod. proc. pen.. La giurisprudenza di questa Corte è, infatti, unanime nell'affermare che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di riesame relativa a decreto di sequestro preventivo proposto dal difensore del terzo interessato privo di procura speciale (Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017, dep. 2018, Rv. 273505; Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017, dep. 2018, Rv. 271722; Sez. 2, n. 6611 del 03/12/2013, dep. 2014, Rv. 258580; Sez. 3, n. 39077 del 21/03/2013, Rv. 257729; Sez. 6, n. 22109 del 07/02/2013, Rv. 256124; Sez. 5, n. 10972 del 11/01/2013, Rv. 255186; Sez. 1, n. 25849 del 04/05/2012, Rv. 253081; Sez. 6, n. 11796 del 04/03/2010, Rv. 246485). Al riguardo, è stato spiegato che per i soggetti portatori di un interesse meramente civilistico, come è il terzo interessato, vale la regola prevista dall'art. 100 cod. proc. pen. secondo cui costoro «stanno in giudizio con il ministero di 3 un difensore munito di procura speciale», analogamente a quanto previsto per il processo civile dall'art. 83 cod. proc. civ. (Sez. U, n. 47239 del 30/10/2014, in motivazione;
Sez. 6, n. 22109 del 07/02/2013, Rv. 256124). Difatti, solo all'indagato o all'imputato è consentito di stare in giudizio personalmente, avendo solo l'obbligo di munirsi di un difensore che, oltre ad assisterlo, lo rappresenta ex lege ed in forza di tale rappresentanza è titolare di un diritto d'impugnazione in favore dell'assistito senza alcuna necessità di un'apposita procura speciale, prevista soltanto per quei singoli atti riservati espressamente dalla legge all'iniziativa personale dell'imputato (Sez. 6, n. 13154 del 19/03/2010, Rv. 246692; Sez. 6, n. 11796 del 04/03/2010, Rv. 246485) 3. Per tutto quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 16/05/2023.
lette/sentite le conclusioni del PG MARIA FRANCESCA LOY udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 27592 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE Data Udienza: 16/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di fiducia di NA LO, amministratore e legale rappresentante della AN GROUP Srl., terza interessata e sequestrataria di somme di denaro costituenti profitto del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, contestata a BI RI ed altri al capo 20) dell'addebito preliminare, ricorre per l'annullamento dell'ordinanza in data 25 luglio 2022, con la quale il Tribunale di Pistoia ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice delle indagini preliminari di quello stesso Tribunale in data 27 maggio 2022. 2. Affida l'impugnativa a tre motivi, enunciati nei limiti stabiliti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. e deduce la mancata valorizzazione e considerazione delle allegazioni difensive, nonché la mancanza assoluta di motivazione e/o l'apparenza della motivazione, sia con riguardo ai temi della effettività delle prestazioni effettuate dalla CO Group Srl. nei confronti della VI Srl. e della quantificazione dell'importo da sottoporre a sequestro, sia con riguardo alla questione della disponibilità da parte di CO Srl., al momento del sequestro, delle somme di denaro provento del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale in danno della VI Srl.. 2.2. Con il secondo motivo denuncia mancata valutazione della corrispondenza dell'ipotesi accusatoria rispetto alle risultanze documentali, queste dimostrando come la VI Srl. avesse stipulato con la CO Srl. nel 2017 un contratto di consulenza professionale per un compenso a forfait di Euro 120.000,00 e nel 2018 un contratto di fornitura di servizi, della durata di un anno, per un corrispettivo mensile di Euro 30.000,00 - servizi la Clli realizzazione era stata affidata in subappalto alla KI Italia Srl. -, di modo che il Tribunale aveva omesso di spiegare: I.) per quali ragioni avesse privilegiato, invece, l'ipotesi accusatoria, secondo la quale quelle indicate nelle fatture emesse da CO Srl. nei confronti di VI Srl. erano prestazioni oggettivamente indeterminabili, e come tali inesistenti, utilizzate come espediente per giustificare il depauperamento del patrimonio della fallita VI Srl.; II.) perché avesse ritenuto illegittimi tutti i pagamenti effettuati da VI Srl. a CO Srl, visto che, di tutte le fatture emesse dalla seconda nei confronti della prima, quattro erano note di credito emesse per annullare importi a credito e che, delle restanti, solo quelle per un importo complessivo di Euro 326.393,80 oltre IVA erano state ritenute dalla Guardia di Finanza relative a prestazioni inesistenti;
III.) perché non avesse scorporato dall'importo sottoposto a sequestro, considerato profitto della bancarotta patrimoniale in danno di VI Srl., il quantum che la CO Srl. aveva versato all'Erario a titolo di IVA sul pagamento delle prestazioni effettuate a favore della VI Srl.. 3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge in riferimento alla sottoposizione a vincolo cautelare delle somme di denaro ritenute profitto del delitto di bancarotta fraudolenta, non potendo valere nei confronti del terzo interessato il dictum delle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 42415 del 27/05/2021, atteso che si sarebbe dovuto, piuttosto, verificare se ed in che misura il conto della CO Srl. attinto dal sequestro fosse stato alimentato con risorse derivanti dalla commissione del reato. 4. Con requisitoria in data 20 aprile 2023, il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del Sostituto, Dott.ssa Maria Francesca Loy, ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non essendp stata allegata ad esso la procura speciale rilasciata al difensore dalla ricorrente società, terza interessata. 5. In data 26 aprile e in data 8 maggio 2023 il difensore della ricorrente ha depositato memorie integrative con le quali ha meglio lumeggiato i motivi di ricorso ed ha replicato al Procuratore Generale in ordine all'esistenza della procura speciale. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Deve rilevarsi che il ricorso per cassazione nell'interesse della AN GROUP Sri. è stato proposto dall'Avv. Giuseppe Castelli, dichiaratosi «difensore di fiducia di NA LO, amministratore e legale rappresentante della AN GROUP Sri., terza interessata» e non indagata nel procedimento penale a carico di BI RI ed altri, nell'ambito del quale è stata disposta a suo carico la misura cautelare reale del sequestro preventivo. Al ricorso in originale, come evidenziato dal Procuratore Generale nelle sue conclusioni scritte, non risulta allegata la procura speciale ex art. 100 cod. proc. pen., né la stessa è stata rinvenuta agli atti del procedimento di legittimità. 2 Colta la sollecitazione del difensore, che nella memoria depositata in data 26 aprile 2023 ha richiamato «la nomina e la procura speciale rilasciata in data 10 giugno 2023, e depositata, unitamente alla richiesta di riesame ex art. 324 cod. proc. pen., in data 13 giugno 2023», il Collegio, compulsato il fascicolo relativo al giudizio di riesame, ha rinvenuto un atto denominato «nomina a difensore» con il quale NA LO, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della CO Group Srl., quale «terza sequestrata», nominava quale proprio « difensore di fiducia» l'Avvocato Giuseppe Castelli, conferendogli «ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa la facoltà di proporre richiesta di riesame, di proporre opposizione al decreto penale di condanna, di presentare istanza di oblazione, di richiedere la celebrazione del giudizio abbreviato, di richiedere l'applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. e di nominare sostituti processuali»: dunque, non solo non si tratta, dal punto di vista formale, di una procura speciale, ma è espressamente conferita per il solo giudizio di riesame. Tanto registrato, va ricordato come, ai sensi dell'art. 100, comma 3, cod. proc. pen., la procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, salvo che nell'atto non sia espressa volontà diversa;
volontà che, nel caso di specie, non risulta, anzi parrebbe espressamente esclusa dal tenore letterale dell'atto, che menziona una sola, determinata, impugnazione: il riesame. 2. Il ricorso per cassazione va, pertanto, dichiarato inammissibile, per essere stato sottoscritto dal difensore della terza interessata al sequestro, tuttavia non munito di procura speciale, così come previsto dall'art. 100 cod. proc. pen.. La giurisprudenza di questa Corte è, infatti, unanime nell'affermare che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di riesame relativa a decreto di sequestro preventivo proposto dal difensore del terzo interessato privo di procura speciale (Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017, dep. 2018, Rv. 273505; Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017, dep. 2018, Rv. 271722; Sez. 2, n. 6611 del 03/12/2013, dep. 2014, Rv. 258580; Sez. 3, n. 39077 del 21/03/2013, Rv. 257729; Sez. 6, n. 22109 del 07/02/2013, Rv. 256124; Sez. 5, n. 10972 del 11/01/2013, Rv. 255186; Sez. 1, n. 25849 del 04/05/2012, Rv. 253081; Sez. 6, n. 11796 del 04/03/2010, Rv. 246485). Al riguardo, è stato spiegato che per i soggetti portatori di un interesse meramente civilistico, come è il terzo interessato, vale la regola prevista dall'art. 100 cod. proc. pen. secondo cui costoro «stanno in giudizio con il ministero di 3 un difensore munito di procura speciale», analogamente a quanto previsto per il processo civile dall'art. 83 cod. proc. civ. (Sez. U, n. 47239 del 30/10/2014, in motivazione;
Sez. 6, n. 22109 del 07/02/2013, Rv. 256124). Difatti, solo all'indagato o all'imputato è consentito di stare in giudizio personalmente, avendo solo l'obbligo di munirsi di un difensore che, oltre ad assisterlo, lo rappresenta ex lege ed in forza di tale rappresentanza è titolare di un diritto d'impugnazione in favore dell'assistito senza alcuna necessità di un'apposita procura speciale, prevista soltanto per quei singoli atti riservati espressamente dalla legge all'iniziativa personale dell'imputato (Sez. 6, n. 13154 del 19/03/2010, Rv. 246692; Sez. 6, n. 11796 del 04/03/2010, Rv. 246485) 3. Per tutto quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 16/05/2023.