Sentenza 12 maggio 2009
Massime • 1
Non integra il reato di ingiuria l'espressione "pedofilo" usata in senso scherzoso (in quanto riferita, nel caso di specie, all'atteggiamento mantenuto dal destinatario nei confronti di altra persona più giovane, ma comunque adulta) e pronunciata, nel corso di un programma televisivo (cd. "reality show") caratterizzato dalla sollecitazione del contrasto verbale tra i partecipanti, dovendosi aver riguardo al contesto spazio-temporale nel quale è stata pronunciata.
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- 1. Il reato di ingiuriahttps://www.studiocataldi.it/
Il bene giuridico tutelato Soggetto attivo e passivo nel reato di ingiuria Elemento oggettivo del reato La condotta Elemento soggettivo del reato di ingiuria Ritorsione e provocazione La querela e la prova liberatoria Ingiuria come illecito civile Il bene giuridico tutelato La fattispecie incriminatrice tutelava i beni giuridici dell'onore, inteso come l'insieme delle qualità‚ morali che concorrono a determinare il valore di una persona, e del decoro, concernente il rispetto (o il riguardo) di cui ciascun individuo è degno (Cass. n. 34599/2008), da ogni attacco diretto alla dignità personale e sociale dell'essere umano, che ricada sotto la sua percezione. Considerata l'estrema …
Leggi di più… - 2. IngiuriaAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 28 maggio 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/05/2009, n. 37105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37105 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2009 |
Testo completo
A norma dell'art. 734 bis c.p. e dell'art. 52, com
O S C U R A TA 4. d.lg. n. 196 del 2003 è vietata la divulgazione de generalità e di altri dati identificativi, anche relativ terzi, dai quali può desume si l'identità delle perso offese ne delitti relathy alla prostituzione e aITALIA Nonogratia mincite e ana matoria sessuale o p REPUBBLICA desumersi l'identità o minori, oppure delle parti n IN NOME DEL POPOLO ITALIANO procedimenti in materia gi rapporti di famiglia e di sta delle persone.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALFONSO AMATO Presidente Udienza pubblica
1. Dott. RAFFAELLO FEDERICO Consigliere del 12/05/09
2. GENNARO SENTENZA MARASCA Consigliere
3. 11 PAOLO OLDI Cons.Relatore N. 1023
4. ** SILVANA DE BERARDINIS Consigliere R.G.N.04211/09
ha pronunciato la seguente:
SENTEN ZA
sul ricorso proposto da:
1) M.F. (P.C.) N. IL "omissis"
nei confronti di:
2) S.S. N. IL "omissis"
3) M.S. N. IL "omissis"
4) RETI TELEVISIVE ITALIA S.P.A. (Resp. Civ.)
avverso la SENTENZA del 23/06/2008
CORTE DI APPELLO di ROMA
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consi-
gliere Dott. PAOLO OLDI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Giu-
seppe Febbraro
che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito, per la parte civile, l'Avv. Filippo Falivene;
S. e Avv. Uditi i difensori Avv. Roberta Toma per
Salvatore Pino per M. e per la responsabile civi-
le Reti Televisive Italia s.p.a.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 23 giugno 2008 la Corte d'Appello di Roma, con- fermando la decisione assunta dal Tribunale di Rieti in composizione monocra- tica e impugnata dalla parte civile, ha escluso anche agli effetti civili la respon- sabilità di in ordine al reato di diffama-S.S. e M.S.
zione, col mezzo televisivo, in danno di M.F.
In fatto era accaduto che, durante un programma televisivo trasmesso intitolato "omissis" il concorrente dalla R.T.I. sotto il controllo del M. '
riferendosi ad un avversario nel gioco, cioè al M. lo definisse S.
“pedofilo" a motivo delle attenzioni da lui rivolte ad un'altra concorrente molto più giovane di lui.
Ha ritenuto il giudice di merito che l'espressione adottata, nel contesto di una trasmissione volutamente indirizzata alla rissa verbale fra i partecipanti, co- stituisse una impropria e scherzosa iperbole, priva dell'attitudine a ledere effetti- vamente la reputazione altrui. Anche le conseguenze derivatene al M. dopo il suo ritorno a casa, costituite da battute, scherni e molestie telefoniche, sono state viste dalla Corte d'Appello come conseguenza, più che della condotta degli imputati, della notorietà volontariamente acquisita dal querelante con la parteci- pazione a una trasmissione televisiva di quel tipo.
Ha proposto ricorso per cassazione il M. nella sua qualità di parte civile, deducendo censure riconducibili a un solo motivo. Con esso il ricorrente si duole: che si sia omesso di tener conto della carica intrinsecamente offensiva dell'epiteto "pedofilo", quand'anche pronunciato scherzosamente;
che si sia er- ratamente giudicato usuale quel comportamento, in programmi televisivi come
"omissis" ³, senza considerare che quello era stato il primo reality show trasmes- so in Italia;
che, trattandosi di programma registrato, sarebbe stato possibile il O S C U RATA
taglio della sequenza incriminata, come era accaduto per altre espressioni offen- sive pronunciate durante la discussione;
che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, le conseguenze riversatesi sulla reputazione del ricorren- te a seguito della trasmissione erano dipese dall'epiteto pubblicamente rivolto- gli, che aveva fatto sentire altre persone legittimate a offendere, o quantomeno a ridicolizzare, il deducente.
Il ricorso è privo di fondamento e va disatteso.
Alla stregua di molteplici enunciazioni giurisprudenziali di questa Corte
Suprema, nel valutare la portata offensiva di un'espressione verbale occorre ave- re riguardo al contesto nel quale essa è inserita (vedansi ex multis Cass. 14 feb- braio 2008 n. 11632; Cass. 15 novembre 2007 n. 10420; Cass. 5 marzo 2004 n.
17664).
A tale principio si è correttamente attenuto il giudice di merito, il quale infatti si è interrogato sulla valenza lesiva della frase pronunciata dal S. e
M. pervenendo a un giudizio negativo in considerazione del indirizzata al fatto che il dialogo si era svolto nel corso di un programma televisivo la cui ca- ratteristica era quella di sollecitare il contrasto verbale tra i partecipanti, secondo uno schema oggi abusato, ma che anche a quell'epoca non poteva sfuggire ai soggetti direttamente coinvolti. Ha osservato altresì la Corte territoriale che l'uso della parola "pedofilo" era stato scherzoso, come evidenziato anche dal fatto che a una don- il S. aveva inteso riferirsi alle “attenzioni” rivolte dal M.
na molto più giovane di lui, ma pur sempre adulta.
La conclusione così raggiunta, oltre che sorretta da motivazione logica- mente ineccepibile, è pienamente conforme ai principi giuridici che regolano la materia, valorizzando la necessità di "contestualizzare" l'espressione usata, e cioè di rapportarla al contesto spazio-temporale nel quale è stata pronunciata.
Il fatto che si sia trattato di un programma registrato e trasmesso in un secondo momento non modifica minimamente i termini della questione: è infatti irrilevante il mancato esercizio della facoltà di "tagliare" la sequenza di cui si discute, volta che se ne escluda la portata offensiva alla luce del principio sue-
sposto.
Del pari non influisce sul giudizio di penale irrilevanza del fatto la do- glianza mossa dal in riferimento alle conseguenze riversatesi su di lui M.
d O S C U RATA
dopo l'episodio teletrasmesso, e tradottesi – secondo l'assunto del ricorrente - in pesanti sfottò da lui subiti. Si è infatti trattato, come esattamente osservato dal giudice di merito, di una conseguenza della notorietà volontariamente acquisita
M. |con la partecipazione a quella trasmissione televisiva, nonché - è il dal caso di aggiungere - della naturale tendenza del pubblico all'imitazione di quan- to apparso in televisione.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro- cessuali.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 2009.
IL PRESIDENTE
Амбо IL CONSIGLIERE EST.
Prada G81.
.
Depositata in Cancelleria
Roma, li .
2.3.SET.2009....
1. CANCELLIERE
Carmela Lanzuise
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