Cass. pen., sez. V, sentenza 12/05/2009, n. 37105
CASS
Sentenza 12 maggio 2009

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Non integra il reato di ingiuria l'espressione "pedofilo" usata in senso scherzoso (in quanto riferita, nel caso di specie, all'atteggiamento mantenuto dal destinatario nei confronti di altra persona più giovane, ma comunque adulta) e pronunciata, nel corso di un programma televisivo (cd. "reality show") caratterizzato dalla sollecitazione del contrasto verbale tra i partecipanti, dovendosi aver riguardo al contesto spazio-temporale nel quale è stata pronunciata.

Commentari2

  • 1Il reato di ingiuria
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    Il bene giuridico tutelato Soggetto attivo e passivo nel reato di ingiuria Elemento oggettivo del reato La condotta Elemento soggettivo del reato di ingiuria Ritorsione e provocazione La querela e la prova liberatoria Ingiuria come illecito civile Il bene giuridico tutelato La fattispecie incriminatrice tutelava i beni giuridici dell'onore, inteso come l'insieme delle qualità‚ morali che concorrono a determinare il valore di una persona, e del decoro, concernente il rispetto (o il riguardo) di cui ciascun individuo è degno (Cass. n. 34599/2008), da ogni attacco diretto alla dignità personale e sociale dell'essere umano, che ricada sotto la sua percezione. Considerata l'estrema …

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  • 2IngiuriaAccesso limitato
    Simone Marani · https://www.altalex.com/ · 28 maggio 2013

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 12/05/2009, n. 37105
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37105
Data del deposito : 12 maggio 2009

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