Sentenza 4 maggio 2004
Massime • 1
Non configura gli estremi della contravvenzione di inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità (art. 650 cod. pen.), la condotta del soggetto affidato al servizio sociale contraria alle prescrizioni, che comporta, quale conseguenza, la revoca del beneficio, giacchè il reato "de quo" ha carattere sussidiario ed è applicabile quando non vi è altra specifica sanzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/05/2004, n. 30437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30437 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 04/05/2004
Dott. FABBRI Gianvittore - Consigliere - SENTENZA
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - N. 558
Dott. MARCHESE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 045887/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
1) BE JR N. IL 23/10/1976;
avverso SENTENZA del 24/03/2001 TRIB. SEZ. IST. di TAORMINA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABBRI GIANVITTORE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Monetti Vito che ha concluso per inammissibilità.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 24-3-2001 il Tribunale di Messina condannava BE JR alla pena di L. 400.000 di ammenda per il reato di cui all'art. 650 c.p., per avere violato il provvedimento con cui il Magistrato di Sorveglianza presso il Tribunale di Catania le aveva vietato di allontanarsi dalla provincia di Catania, quale sottoposta all'affidamento in prova al servizio sociale.
Avverso la predetta sentenza la BE proponeva appello, chiedendo l'assoluzione e in subordine la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione. Deduceva, in particolare, la mancanza di motivazione in ordine alla condanna, con riferimento al reato ascrittole, e si doleva dell'omessa indicazione del provvedimento di cui si assume la violazione.
L'atto di impugnazione veniva convertito in ricorso per cassazione, con provvedimento della Corte di Appello di Messina del 6-11-2003. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
Invero questa Corte ha già avuto occasione di affermare - con decisione che si condivide e dalla quale non vi sono motivi per discostarsi - che la condotta del soggetto affidato al servizio sociale contraria alle prescrizioni non configura reato, poiché la sanzione prevista per tale condotta è quella della revoca del beneficio;
ne' la predetta condotta può configurarsi come violazione dell'art. 650 c.p., poiché tale norma, a carattere sussidiario, si riferisce soltanto alle ipotesi in cui l'inosservanza di un provvedimento dell'Autorità non trovi nell'ordinamento alcuna specifica sanzione, intesa quest'ultima come reazione dell'ordinamento ad una determinata condotta, reazione che non deve avere necessariamente il carattere penale e della obbligatorietà, ma può consistere anche in una sanzione di natura amministrativa o processuale (Cass., 6^, n. 5785 del 10-3-1995, rv. 201675). Ne consegue che non essendo la condotta attribuita alla ricorrente riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 650 c.p., il fatto reato previsto da tale norma non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 4 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2004