Sentenza 13 novembre 2008
Massime • 1
Il ricorso "per saltum" avverso un'ordinanza applicativa di misura coercitiva può essere proposto, ai sensi dell'art. 311, comma secondo, cod. proc. pen., soltanto per violazione di legge, tale dovendosi intendere, con riferimento al vizio inerente alla motivazione, quella avente ad oggetto i soli requisiti minimi di esistenza e di completezza della stessa, atteso che tale tipo di gravame è alternativo a quello del riesame, ove possono esser proposte le censure riguardanti lo sviluppo logico-giuridico delle argomentazioni del provvedimento impugnato, ovvero le prospettazioni del ricorrente in ordine agli elementi probatori acquisiti agli atti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/11/2008, n. 44996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44996 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 13/11/2008
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 2530
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 21670/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1.-. UP RE, nato a [...] il [...];
2.-. IC LE, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza in data 8-5-08 del GIP presso il Tribunale di Brindisi.
Visti gli atti, l'ordinanza impugnata ed i ricorsi.
Udita la relazione fatta dal Consigliere, Dott. Vincenzo Rotundo. Udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. MONETTI Vito, che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi.
Udito l'avv. NASTRI Oreste, che ha comunicato la intervenuta liberazione dei ricorrenti.
OSSERVA
1.-. Il difensore di PI RE e DO LE ha proposto ricorso per cassazione "per saltum" avverso la misura cautelare della custodia in carcere disposta in data 8-5-08 dal GIP di Brindisi (e poi sostituita in data 20-5-08) con gli arresti domiciliari) per tentata concussione.
Con il primo motivo di ricorso lamenta la insussistenza nel caso di specie di esigenze cautelari, e segnatamente la inesistenza di alcun rischio di reiterazione, stanti i provvedimenti (di sospensione) dalle funzioni nel frattempo adottati dalla Prefettura nei confronti dei due indagati.
Con il secondo motivo deduce che i fatti contestati, sostanzialmente ammessi dagli imputati, avrebbero dovuto essere inquadrati in una ipotesi di truffa aggravata e non nella fattispecie della concussione, in considerazione della assenza di qualunque elemento di metus e di costrizione nei confronti delle parti lese e degli artifici e raggiri posti in essere (offerta di reperire un avvocato amico;
firma del foglio in bianco...).
2.-. Questa Corte ha già chiarito che il ricorso "per saltum" avverso un'ordinanza dispositiva di misura coercitiva può essere proposto, ai sensi dell'art. 311 c.p.p., comma 2, dall'indagato o dal suo difensore soltanto per violazione di legge, per tale dovendosi intendere, con riferimento al vizio inerente alla motivazione, quella che ha per oggetto i soli requisiti minimi di esistenza e di completezza della stessa, dal momento che tale tipo di ricorso ha natura di gravame alternativo a quello del riesame, sede deputata per le censure riguardanti lo sviluppo logico-giuridico delle argomentazioni del provvedimento gravato e per l'esame delle prospettazioni del ricorrente in ordine agli elementi probatori in atti, sicché con la sua proposizione le medesime non possono essere sottoposte al controllo del giudice di legittimità (Sez. 1, Sentenza n. 3273 del 27/04/1999, Rv. 213723, Vitella). In applicazione dei principi suindicati, gli attuali ricorsi "per saltum", con i quali si formulano censure attinenti esclusivamente alla motivazione del provvedimento impugnato, devono essere dichiarati inammissibili.
3.-. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna al pagamento in solido delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che, in ragione delle questioni dedotte, si ritiene equo fissare in Euro mille per ciascuno dei ricorrenti, non ravvisandosi ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2008