Cass. pen., sez. I, sentenza 21/10/2016, n. 21309
CASS
Sentenza 21 ottobre 2016

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L'isolamento notturno del condannato all'ergastolo è stato implicitamente abrogato dalla disposizione di ordinamento penitenziario che stabilisce che i locali destinati al pernottamento dei detenuti consistono in camere dotate di uno o più posti, per cui non ha carattere cogente, e può essere derogata anche a causa di difficoltà strutturali ed organizzative, la disposizione del punto 8 della Seconda parte delle "Regole minime per il trattamento dei detenuti", di cui alla Raccomandazione del Comitato dei Ministri della Comunità Europea del 12 febbraio 1987, per la quale i detenuti devono in linea di principio essere alloggiati durante la notte in camere individuali.

L'isolamento notturno del condannato all'ergastolo, a differenza di quello diurno, che è una vera e propria sanzione penale, si configura come modalità di esecuzione della pena in termini di maggiore afflittività, che può non essere applicato ove sussistano gravi ragioni ostative, sicché non è configurabile un interesse giuridicamente apprezzabile del detenuto ad insistere per l'inasprimento del proprio trattamento penitenziario e a dolersi, mediante ricorso per cassazione, del provvedimento del magistrato di sorveglianza che ne abbia respinto il reclamo per l'omessa attuazione.

Commentario1

  • 1Isolamento diurno: è una sanzione penale autonoma, non una modalità esecutiva dell’ergastolo (Cass. Pen. n. 31127/25)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 settembre 2025

    1. Il 27 novembre 2024 il Magistrato di sorveglianza di Cuneo rigettava il reclamo proposto ai sensi dell'art. 35 ord. pen. da Ab.Ar., detenuto in espiazione della pena dell'ergastolo con isolamento diurno per due anni e sei mesi e sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41 bis ord. pen., avverso le modalità di esecuzione dell'isolamento diurno, con particolare riguardo alla chiusura del blindo ed al divieto di comunicare e scambiare il cibo con i compagni del proprio gruppo di socialità: dette modalità venivano ritenute afflittive, ma non in contrasto "con il senso di umanità e di rieducazione della pena, tenuto conto che, da un lato, il detenuto è quotidianamente sottoposto …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 21/10/2016, n. 21309
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21309
Data del deposito : 21 ottobre 2016

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