Sentenza 21 ottobre 2016
Massime • 2
L'isolamento notturno del condannato all'ergastolo è stato implicitamente abrogato dalla disposizione di ordinamento penitenziario che stabilisce che i locali destinati al pernottamento dei detenuti consistono in camere dotate di uno o più posti, per cui non ha carattere cogente, e può essere derogata anche a causa di difficoltà strutturali ed organizzative, la disposizione del punto 8 della Seconda parte delle "Regole minime per il trattamento dei detenuti", di cui alla Raccomandazione del Comitato dei Ministri della Comunità Europea del 12 febbraio 1987, per la quale i detenuti devono in linea di principio essere alloggiati durante la notte in camere individuali.
L'isolamento notturno del condannato all'ergastolo, a differenza di quello diurno, che è una vera e propria sanzione penale, si configura come modalità di esecuzione della pena in termini di maggiore afflittività, che può non essere applicato ove sussistano gravi ragioni ostative, sicché non è configurabile un interesse giuridicamente apprezzabile del detenuto ad insistere per l'inasprimento del proprio trattamento penitenziario e a dolersi, mediante ricorso per cassazione, del provvedimento del magistrato di sorveglianza che ne abbia respinto il reclamo per l'omessa attuazione.
Commentario • 1
- 1. Isolamento diurno: è una sanzione penale autonoma, non una modalità esecutiva dell’ergastolo (Cass. Pen. n. 31127/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 settembre 2025
1. Il 27 novembre 2024 il Magistrato di sorveglianza di Cuneo rigettava il reclamo proposto ai sensi dell'art. 35 ord. pen. da Ab.Ar., detenuto in espiazione della pena dell'ergastolo con isolamento diurno per due anni e sei mesi e sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41 bis ord. pen., avverso le modalità di esecuzione dell'isolamento diurno, con particolare riguardo alla chiusura del blindo ed al divieto di comunicare e scambiare il cibo con i compagni del proprio gruppo di socialità: dette modalità venivano ritenute afflittive, ma non in contrasto "con il senso di umanità e di rieducazione della pena, tenuto conto che, da un lato, il detenuto è quotidianamente sottoposto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/10/2016, n. 21309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21309 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2016 |
Testo completo
21 30 9-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Udienza Camerale del 21.10.2016 Registro generale n. 7308/2016 Sent. N° 3178/2016- Composta dai Consiglieri: N° Ruolo: 24 Presidente Dott. Massimo Vecchio - Dott. Francesco Maria Silvio Bonito Consigliere Dott. Luigi Fabrizio Mancuso Consigliere Dott. Palma Talerico Consigliere Dott. IO Minchella Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA сли Sul ricorso proposto da: AU IO, nato il [...] Avverso il decreto n° 6246/2014 del Magistrato di Sorveglianza di Cosenza del 08.07.2015; Udita la relazione svolta dal Consigliere dott. IO Minchella;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. Giulio Romano, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
Udito Il difensore Avv. 1 RILEVATO IN FATTO 1. Con decreto in data 8 luglio 2015, deliberato ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., il Magistrato di sorveglianza di Cosenza dichiarava inammissibile il reclamo proposto da RA IO, detenuto in espiazione della pena dell'ergastolo, per la mancata applicazione dell'isolamento notturno. Il giudice osservava che l'isolamento notturno non era una sanzione penale, bensì costituiva modalità di esecuzione dell'ergastolo in termini di maggiore afflittività (modalità che l'amministrazione penitenziaria poteva anche non applicare sulla base di una valutazione discrezionale); che l'isolamento in parola non era un diritto soggettivo azionabile;
che l'ordinamento penitenziario prevede la socialità quale strumento di rieducazione e l'isolamento come eccezione;
che la situazione di sovraffollamento carcerario e l'inidoneità della struttura detentiva non consentivano l'allocazione dell'ergastolano in una cella singola.
2. Avverso detto decreto l'interessato proponeva reclamo al Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro, invocando la legislazione europea e sostenendo che il ме sovraffollamento carcerario può costituire una forma di pena disumana. Il reclamante richiamava i principi che prevedono l'impedimento di ingresso in carcere quando ivi è raggiunto il limite massimo di capienza, la costruzione di istituti di pena a celle singole, la limitazione della condivisione degli spazi. Lamentava, quindi, che non ostante l'istituto di pena di Rossano sia stato realizzato a celle singole, in ogni stanza vengano collocati cinque o sei detenuti. Insisteva, infine, perché il Tribunale di sorveglianza ordinasse l'allocazione in cella singola.
3. Il Magistrato di Sorveglianza di Cosenza prendeva in esame il reclamo e, con provvedimento in data 14 agosto 2015, ritenuto che si trattava di impugnazione avverso un decreto emesso ex art 666, comma 2, cod. proc. pen., qualificava la impugnazione come ricorso per cassazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte rileva preliminarmente che non spettava al giudice a quo qualificare (come ricorso per cassazione) il reclamo proposto avverso "il suo provvedimento", poiché la decisione in proposito competeva al giudice cui era diretta l'impugnazione e, cioè, al Tribunale di sorveglianza di Cosenza. 2 Infatti, in coerenza con l'unicità dell'atto di impugnazione, nel quale si comprendono tanto la dichiarazione quanto i motivi a sostegno, solo il giudice ad quem, dovendo innanzitutto deliberare in ordine alla propria competenza funzionale a conoscere il gravame, è abilitato alla (eventuale) qualificazione del mezzo di impugnazione e alla investitura del giudice competente, a' sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. (v. da ultimo: Sez. 1, n. 14845 del 25/01/2016, Stellato, Rv. 26669301). La incompetenza funzionale del Magistrato di sorveglianza a provvedere alla qualificazione della impugnazione è, pertanto, rilevata dalla Corte, ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen. Consegue l'annullamento, senza rinvio, del provvedimento del 14 agosto 2015. In esito alla ridetta deliberazione rescindente, la Corte provvede direttamente alla qualificazione in ricorso per cassazione del proposto reclamo al tribunale di sorveglianza, in quanto il decreto adottato ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. dal magistrato di sorveglianza è provvedimento non reclamabile, bensì ricorribile, secondo quanto prevede l'ultimo inciso dello stesso comma. E, ritenuta la impugnazione, procede al relativo scrutinio. ла 2. Il ricorso è inammissibile.
2.1. La giurisprudenza di legittimità è concorde e affatto consolidata nel senso che l'ordinamento non riconosce la pretesa del detenuto alla applicazione dell'isolamento notturno in termini di situazione giuridica attiva suscettibile di tutela giurisdizionale.
2.2. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso mediante adesivo richiamo alla sentenza di questa Corte, Sez. 1, n. 22072 del 25 febbraio 2011, Pafumi, n.m. (peraltro conforme e pressoché sovrapponibile anche testualmente alla coeva - Sez. 1, n. 20142 del 25/02/2011, Spampinato, Rv. 25023501) e, cioè, sul presupposto della intervenuta abolizione (per effetto della entrata in vigore della I. 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario) dell'isolamento notturno del quale il ricorrente invoca la applicazione. Siffatta premessa non pare irrefutabile. La tesi abolizionista pretende di trarre fondamento disposizione dell'art. 6, secondo comma, Ord. pen. la quale stabilisce: « I locali [degli istituti di pena] destinati al pernottamento consistono in camere dotate di uno o più posti »>; osserva, quindi, che la legge « non distingue[..] la pena da eseguire »; e argomenta che, in base alla disposizione finale dell'art. 89, primo comma, Ord. pen., contenente la abrogazione di < ogni altra norma incompatibile con » l'ordinamento penitenziario, gli articoli 22, 23 e 25 cod. pen. devono reputarsi « implicitamente modificati » nel senso della abrogazione della previsione dell'isolamento notturno in essi contenuta. 3 L'assunto non è condivisibile. L'argomento al pari di ogni altro fondato su disposizioni concernenti la edilizia penitenziaria - appare, per vero, alquanto debole in quanto prova troppo. Dopotutto, a differenza dell' (abrogato) art. 23 del r.d. 18 giugno 1931, n. 787, recante il Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena, che contemplava espressamente tra gli stabilimenti di pena ordinari anche « gli ergastoli », il vigente art. 61, primo comma, Ord. pen. non annovera più gli ergastoli tra gli istituti per la esecuzione delle pene, senza che per ciò, evidentemente, la intervenuta soppressione degli stabilimenti penitenziari in parola consenta di accreditare la conclusione della abolizione della pena perpetua (v. art. 110, comma 5, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230). Sul piano del dato positivo deve, piuttosto, rilevarsi che proprio il citato art. 89, primo comma, Ord. pen. contiene nella prima parte l'abrogazione espressa di varie disposizioni del codice penale (e del codice di rito all'epoca vigente): « Sono abrogati gli articoli [...] del codice penale etc... ». Mentre nessuna menzione opera in relazione agli artt. 22, 23 e 25 cod. pen. per stabilire la abolizione dell'isolamento notturno. Ma, anche a voler trascurare l'argomento a silentio, la supposta incompatibilità tra gli artt. 22, 23 e 25 cod. pen., nella parte in cui prescrivono l'isolamento, e l'art. 6 Ord. pen. appare francamente discutibile. ме La disposizione in parola, contenuta nel Capo II (Condizioni generali) del Titolo I (Principi direttivi) dell'Ord. pen., riguarda tutti gli edifici penitenziari e non i soli istituti per la esecuzione delle pene principali detentive (Titolo II, Capo I, art. 61 Ord. pen.). Orbene la generale previsione anche di « camere dotate di un '> solo posto risulta affatto compatibile con la applicazione dell'isolamento notturno come stabilito dagli artt. 22, 23 e 25 cod. pen.. Sicché dal combinato disposto degli artt. 6 e 89 Ord. pen. non pare possano inferirsi la abrogazione delle succitate disposizioni codicistiche in parte de qua e la abolizione dell'isolamento notturno.
2.3. Tanto precisato, la Corte reputa di dover ribadire il principio di diritto conferendo continuità al relativo indirizzo - secondo il quale « l'isolamento notturno [...] si configura come modalità di esecuzione della pena in termini di maggiore afflittività [...] sicché non è configurabile un interesse giuridicamente apprezzabile del detenuto a instare per l'inasprimento del proprio trattamento penitenziario e a dolersi, mediante ricorso per cassazione, del provvedimento del magistrato di sorveglianza che ne abbia respinto il reclamo per l'omessa attuazione » (Sez. 1, n. 50005 del 01/12/2009, Rv. Cantarella, Rv. 24597801; cui adde Sez. 1, n. 16400 del 27/02/2007, Stilo, 23615801). E affatto calzante si rivela, in proposito, la considerazione che la < logica sanzionatoria » alla base della previsione dell' isolamento notturno « non può, con effetti di conclamata distonia sistemica, trasformarsi in una logica contraria » nella prospettiva, cioè, della richiesta di tutela del detenuto (Sez. 1, n. 20142 del 25/02/2011, Spampinato, cit.).
2.4. Né, infine, ha giuridico pregio il concorrente richiamo del ricorrente alla « le- gislazione europea » per suffragare la pretesa di allocazione in cella singola. La giurisprudenza di legittimità non ignora che la Raccomandazione del Comitato dei Ministri della Comunità Europea, del 12 febbraio 1987, al punto 8 della seconda parte delle Regole minime per il trattamento dei detenuti, recita: « I detenuti devono in linea di principio essere alloggiati durante la notte in camere individuali, salvo nel caso in cui sia considerata vantaggiosa una sistemazione in comune con altri detenuti. Quando una camera è in comune, deve essere occupata da detenuti riconosciuti adatti ad essere alloggiati in queste condizioni [...] » La disposizione- al pari delle analoghe < Regole minime per il trattamento dei detenuti » della Risoluzione O.N.U. del 30 agosto 1955 non ha, tuttavia come la Corte di cassazione ha ben chiarito carattere < cogente » e, dunque, < ben può ли - sopportare eccezioni anche a causa di difficoltà strutturali od organizzative » (Sez. 1, n. 20142 del 25/02/2011, Spampinato, cit.).
2.5. In conclusione la rilevata carenza di qualsivoglia situazione giuridica attiva, tutelabile in sede giurisdizionale, in capo al detenuto per la allocazione in cella singola, e, nel resto, la genericità delle doglianze di merito circa il sovraffollamento intramurario comportano la inammissibilità del ricorso.
2.5. Alla relativa dichiarazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché in difetto di esclusione di colpa nella proposizione della impugnazione della somma di € 1.500,00 alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla, senza rinvio, il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Cosenza del 14 agosto 2015, di qualificazione della impugnazione come ricorso per cassazione, e, qualificata l'impugnazione medesima in tal senso, la dichiara inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500,00 alla cassa 5 delle ammende. Così deciso in Roma, 21 ottobre 2016. Il Consigliere relatoreConsigliere (dott. IO Minchella) DEPOSITATA IN CANCELLERIA -4 MAG 2017 IL CANCELLIERE Stefanie FA LLA 106 Il Presidente (dott. Massimo Vecchio) casicus Vecchir