Sentenza 27 gennaio 1999
Massime • 1
È da considerare viziata per difetto di motivazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. la sentenza che, al fine di determinare l'entità del credito in contestazione, faccia proprio il procedimento contabile seguito nella relazione del consulente tecnico d'ufficio il quale sia errato dal punto di vista logico. (Fattispecie relativa al computo degli interessi sugli utili di stalla spettanti al mezzadro, in ragione della sua quota nel riparto dei prodotti, per l'incremento naturale della stalla per numero, peso e qualità dei capi intervenuto nell'annata agraria).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/01/1999, n. 730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 730 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giacomo DE TOMMASO - Presidente -
Dott. Alberto EULA - Consigliere -
Dott. Vincenzo MILEO - Consigliere -
Dott. Fernando LUPI - Rel. Consigliere -
Dott. Guido VIDIRI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
BE RD, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ACHERUSIO, N. 8, presso lo studio dell'avvocato MARIO MARCHETTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIANCARLO FARINA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AZIENDA AGRARIA F.LLI ED NO & UI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RODI, N. 32, presso lo studio dell'avvocato MARTINO U. CHIOCCI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIANCARLO BALDINELLI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 736/96 del Tribunale di PERUGIA, depositata il 01/06/96, R.G.N. 1596/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/10/98 dal Consigliere Dott. Fernando LUPI;
udito l'Avvocato Giancarlo BALDINELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGINENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 1.6.1995 il Tribunale di Perugia, rigettava l'appello di CI NA nei confronti dell'Azienda Agraria F.LI BE IN e NT avverso sentenza del Pretore della medesima città, confermando che la somma dovuta al 31.12.1988 al mezzadro CI per interessi e rivalutazione sull'incremento annuale del valore di stalla dal 1979 al 1985 era di 11 milioni, cui dovevano aggiungersi interessi e rivalutazione fino al saldo. Osservava in motivazione che: La valutazione è stata operata in maniera equitativa in difetto di elementi certi e pare indubbiamente la più corretta, tenendo presente il difetto di elementi di valutazione certi e la necessità di addivenire a valori veramente reali. Le motivazioni del primo Giudice hanno costante riferimento alla CTU, l'assunto dell'appellante e lo stesso calcolo delle somme non è affatto provato, ed è il criterio dell'aggiornamento della stima al 1979 è l'unico basato su criteri reali per un rapporto sorto sin dal 1961, tenendo conto che solo al 1979 è configurabile l'aggiornamento delle stime del bestiame."
Propone ricorso per cassazione affidato a due motivi il CI, resiste con controricorso l'Azienda agraria F.LI BE. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente censura la logicità del procedimento contabile seguito dal CTU nominato nel primo grado di giudizio, confermato e fatto proprio dalla sentenza impugnata, deducendo vizio della motivazione ex art.360 n.5 c.p.c. in ordine al computo degli interessi sugli utili di stalla, per non aver computato anche l'incremento di stalla dall'inizio del rapporto nel 1961 fino al 1979 nella determinazione dell'utile complessivo su cui computare gli interessi anno per anno dal 1979.
La censura è fondata. Con il ricorso introduttivo il CI aveva chiesto il riconoscimento del diritto agli interessi a partire dal 1979 sul credito colonico derivante dalla differenza reale annuale del bestiame e quella iniziale di conferimento nel 1961. Non è controverso che spetti al mezzadro, in ragione della sua quota nel riparto dei prodotti (61%), anche l'incremento naturale della stalla per numero, peso e qualità dei capi intervenuto nell'annata agraria. Se tali utili non vengono liquidati al mezzadro il credito per tale voce va riportato nel libretto colonico e, secondo gli art.74 e 75 del Patto generale della mezzadria della provincia di Perugia del 1934, ancora in vigore perché richiamato da successivi accordi, il mezzadro ha diritto agli interessi, commisurati al saggio di sconto, su tali somme. Se negli anni successivi l'utile del primo anno e queLI degli anni successivi non vengono liquidati, il capitale sul quale computare gli interessi è costituito dalla somma degli utili dell'anno in corso e di queLI degli anni precedenti, in quanto il diritto agli interessi per gli utili di ciascun anno verrà meno soltanto con il pagamento degli stessi. Cosi ha operato il CTU per gli anni dal 1979 in poi, commettendo però l'errore di prendere a base del calcolo degli interessi del primo anno e per queLI successivi solo l'incremento di stalla del 1979 e non anche gli utili di stalla degli anni precedenti sin dall'inizio nel 1961 del rapporto. Invero il CI, se aveva limitato la domanda agli interessi dovuti dal 1979, aveva espressamente chiesto che essi fossero calcolati su tutto l'incremento della stalla dal 1961; il CTU e sulle orme del medesimo il Pretore prima e poi il Tribunale - che aveva peraltro ritenuto di non accogliere l'eccezione di prescrizione - hanno escluso dalla base di computo degli interessi il complessivo utile di stalla maturato dal 1961 al 1979. Sul punto il Tribunale ha erroneamente affermato che solo al 1979 è configurabile l'aggiornamento delle stime del bestiame, giacché nella domanda erano stati sì chiesti gli interessi solo da tale anno ma calcolati sull'aggiornamento della stima dall'inizio del rapporto nel 1961. Infondata è, invece, la censura che il ricorrente propone con il secondo motivo. Con esso si contesta che il CTU, raffrontando i valori di stalla ad inizio ed a fine anno per determinare l'incremento, abbia depurato il valore di stalla a fine anno della svalutazione intervenuta nell'anno, quando gli accordi collettivi non fanno alcun riferimento alla svalutazione. Infatti il silenzio della contrattazione collettiva sulla svalutazione monetaria non è argomento sufficiente per escludere che di essa si debba tener conto nella determinazione dei c.d. utili di stalla, posto che si ha un prodotto di stalla in termini naturali solo quando questa si incrementi per numero, peso e qualità dei capi. Il raffronto quindi tra valore iniziale e finale deve avvenire in termini omogenei, escludendo i valori c.d. di comodo, cioè queLI non reali indicati convenzionalmente all'atto del conferimento, ed operando il raffronto dei valori iniziale e finale stimandoli in base ai prezzi del momento dell'accertamento dell'incremento. Calcolando l'incremento su stime fatte al momento iniziale sui prezzi dell'epoca (ovvero di comodo) e quelle finali sui maggiori prezzi del momento della valutazione, come propone il ricorrente, si verrebbe illogicamente a considerare verificato un incremento anche quando la consistenza della stalla sia immutata. È evidente in questo caso che la differenza in termini monetari tra i due valori rappresenta non l'incremento naturale della stalla ma solo la rivalutazione monetaria dei medesimi beni nel periodo considerato.
In accoglimento pertanto del primo motivo di ricorso, stante il rilevato vizio della motivazione della sentenza, questa deve cassarsi sul punto, e la causa va rinviata per nuovo esame al Tribunale di Spoleto. Allo stesso giudice si demanda anche, ex art.385 terzo comma c.p.c, di provvedere in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P Q M
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, rigetta il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese al Tribunale di Spoleto.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 1998
Depositato in Cancelleria il 27 Gennaio 1999