Sentenza 26 settembre 1991
Massime • 1
Il disposto del secondo comma dell'art. 630 cod. pen. trova applicazione tutte le volte in cui la morte non sia voluta ne' conosciuta dall'agente, ma sia comunque derivata dal sequestro e ciò perché l'ulteriore evento è pur sempre ricollegabile alla condotta criminosa tipica del sequestro di persona a scopo di estorsione. Invero nel momento in cui il legislatore ha recepito un dato sociale - quale la frequenza, nei sequestri, della morte del sequestrato - ha anche ritenuto di considerare la morte di costui come conseguenza possibile del sequestro, sicché questa, alla stregua degli attuali normali accadimenti, è legata al sequestro sotto il profilo del nesso causale e, per tale ragione, va sempre imputata al reo, anche se non voluta, essendo irrilevante ogni atteggiamento psichico di inerzia (o di comodo agnosticismo) al cospetto di una realtà, normativa sì ma desunta da un'esperienza condotta su elementi effettuali, che conferisce al fatto iniziale (sequestro) la potenziale produttività dell'ulteriore evento; una forza cioè che rientra nella normale prevedibilità da parte dell'agente, quale elemento soggettivo sufficiente ad integrare in concreto la fattispecie in discorso. (La Cassazione ha altresì evidenziato che, stante la congiunzione "comunque" che figura nel suddetto comma la rilevanza della morte può essere esclusa solo se l'evento sia totalmente al di fuori del nesso causale col sequestro, come quando ad es. il rapito venga ucciso da persone e per ragioni totalmente estranei al sequestro e senza che i sequestratori abbiano potuto evitarla pur avendo posto in essere tutte le difese a loro disposizione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/09/1991, n. 11407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11407 |
| Data del deposito : | 26 settembre 1991 |
Testo completo
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ITALIANA Udienza pubblica REPUBBLICA
del 26-9.01 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SENTENZA SEZIONE PENALE
N. 651 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Bilardo Luigi Presidente Dott.
Archidiacono Vincento Consigliere REGISTRO GENERALE 1. Dott.
->> N. 8968/91 Ciufo Giuseffe 2. >>>
Ferri SC 3.
Malinconico Alfonso. 4. >>>
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da BE GIOVANNI
avverso la sentenza
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere
Mod. 82 A. Spinosi Roma
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Dr. Cucco Guido Generale
che ha concluso per A.S.R. jer RN essendo i reati estinti jer morte del neo;
Rigetto del ricorso del P.G., rigetto dei ricorsi del AF e del LA;
A.C.R. nei confronti tel la Musano jer quanto riguarda. mancata considerasione della già concesse etteauanti generick;
Udito if difensore Avv. Giraldin Oratio fel foro di Padova.
| Randolfo fel foro di Crotone.e Sacco SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sera del 10 gennaio 1984 AM RU, mentre trova-
vasi nel giardino della propria villa in Volta Mantovana,
fu rapito sotto gli occhi della moglie AR LL da quattro malviventi (di cui tre col viso coperto ed uno col viso scoperto per essergli stato strappato il passamonta-
gna) e portato via a bordo della sua stessa auto "Merce- des". seguito di trattative iniziate qualche giorno dopo,
il 2 marzo 1984, lungo la via Apriliana nel Lazio, per il riscatto fu consegnata la somma di lire un miliardo e mezzo
a tre individui travisati ivi giunti a bordo di una "Ja-
guar". Il sequestrato purtroppo non fu liberato. Il 24 lu-
glio 1984 dopo che le indagini di polizia il 14 marzo
- 1984 avevano portato all'arresto di VA RA, gio-
straio, riconosciuto dalla AR come uno degli esecutori materiali cui era stato strappato il passamontagna (lo stesso sarà poi ritenuto colpevole del delitto di cui al-
l'art. 630 III comma c.p. con sentenza divenuta irrevocabi-
le) in località Pontelagoscuro (Ferrara), veniva ripesca-
to nelle acque del Po il cadavere dell'AM in avanzato stato di decomposizione. A distanza di oltre due anni, il
27 novembre 1986, le indagini rivolte all'identificazione degli altri concorrenti nel reato ebbero una svolta decisi-
r va. I Carabinieri di Venezia, nel ricercare colui che aveva e l messo in circolazione un assegno proveniente da una rapina
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consumata in un supermercato di Noale (VE), risalivano a
tale LA GI, impiegato dell'Amministrazione Pro-
vinciale, il quale, posto in difficoltà dalle domande ri-
voltegli e da un'annunciata perquisizione domiciliare, pri-
ma lo dichiarò e poi fece constatare che nella soffitta della propria abitazione in Oriago di Mira trovavasi seque-
strato l'industriale Salati Severino, rapito a Reggio Emi-
lia il 14 ottobre 1986. Nel corso degli interrogatori il
LA davanti al Procuratore della Repubblica di Venezia
confessò di avere partecipato anche ai sequestri in danno di TT CI e di AM RU, per quest'ultimo as-
sociandosi a tale RE, poi identificato per RN
IO, nonché a RA LO e AF MA. Anche
questi tre resero ampia confessione ma tutti e quattro af-
fermarono di essere estranei alla morte dell'AM, di non averla voluta né prevista, rientrando negli accordi con gli altri partecipanti all'azione criminosa la restituzione in libertà del prigioniero appena ottenuto il pagamento del riscatto. Precisarono che il RN teneva i contatti tra i carcerieri e gli autori materiali del sequestro, da loro non conosciuti, tramite un certo "Paolino", mentre gli altri si occupavano della custodia dell'AM, portato il giorno stesso del rapimento a bordo di una "Porsche" nella casa del LA in Via Caltana di Marano Lagiunare e re-
r stituito la sera stabilita per il riscatto ai sequestratori ve
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che lo avevano fatto salire su un'auto "uguale" alla prima.
A dire del LA, inoltre, l'AM gli aveva confidato che una volta, sollevando la benda dagli occhi, aveva sbir-
ciato in viso il AF che si era addormentato durante il suo turno di guardia. La cosa sarebbe stata riferita al
RN che però negò di averla appresa come negò altra circostanza, pure riferita dal LA, e cioè di avere mai detto che, stando a quanto da lui appreso, l'AM era sta-
to gettato in un canale per avere fatto il furbo.
Tutti predetti erano tratti a giudizio per risponde-
re di concorso in sequestro di persona a scopo di estorsio-
ne, a norma degli artt. 110, 112 n.1 e 630 III comma c.p.,
e di porto illegale di pistola. Con sentenza del 31 ottobre
1988 il Tribunale di Mantova li dichiarò colpevoli e così
provvide: 1) ritenne la continuazione tra i due reati;
2) concesse a tutti, escluso il LA, le attenuanti generi-
che equivalenti alle aggravanti;
3) concesse al LA la diminuente di cui al comma V dell'art. 630 c.p.; 4) negò la stessa diminuente agli altri;
5) inflisse le pene ritenute di giustizia applicando il condono per quanto di ragione;
6) condannò tutti a risarcire alle parti civili il danno da liquidarsi in separata sede.
La Corte d'Appello di IA con sentenza del 19 set-
tembre 1989, gravata anche dal P.M., a sua volta: 1) riget-
и tò le impugnazioni degli imputati con l'eccezione di cui
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sub 3; 2) escluse nei confronti del LA l'attenuante di cui all'art. 630 V comma c.p.; 3) concesse allo stesso le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti;
4) esclu-
se le attenuanti generiche concesse al Bernasconi ed al
AF; 5) adeguò alle apportate modifiche le pene inflit-
te nel primo grado;
6) confermò la sentenza nei confronti del RA.
Sul ricorso di tutti gli imputati la Corte di Cassa-
zione il 5 aprile 1990 annullò la sentenza limitatamente alla ritenuta qualificazione del fatto e delle circostanze ai sensi del III comma dell'art. 630 c.p. e, nei confronti dei soli LA e RA, anche in ordine all'esclusione dell'attenuante di cui al V comma dello stesso articolo,
rinviando per il nuovo esame ad altra sezione della predet-
ta Corte d'Appello. Quanto al primo punto, ritenne, come dedotto con specifici motivi e tenuto conto altresì delle
modifiche apportate agli artt. 59 e 118 c.p. dalla legge 7
febbraio 1990 n. 19, la sentenza impugnata carente di moti-
vazione, laddove in essa si affermava che l'evento finale della soppressione del sequestrato era sempre stato nella rappresentazione psichica del NA coni e degli altri,
sulla base di elementi equivoci, suscettibili di diverse interpretazioni e tali da non consentire una concreta pre-
visione dell'evento morte. Evidenziò la necessità di un
nuovo e più rigoroso accertamento di talune circostanze,
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tra cui quella del possibile riconoscimento di uno dei cu-
stodi da parte del sequestrato, riferita dal LA ma rimasta priva di riscontri obiettivi, ed una più approfon-
dita valutazione dell'aggravante alla stregua della nuova normativa in materia. Sempre in ordine al primo punto, ri-
tenne fondata la specifica censura del LA avente ad oggetto la violazione e l'errata interpretazione dell'art. 630 c.p. e la immotivata esclusione dell'ipotesi prevista dal capoverso dello stesso articolo. In merito al secondo punto, condividendo la doglianza del LA, affermò che la Corte d'Appello apoditticamente aveva esclusa l'atte-
nuante speciale omettendo di valutare se al momento della collaborazione prestata dallo stesso l'associazione crimi-
nosa non si fosse ancora disciolta. Per il RA parimenti ritenne inadeguata ed incoerente la motivazione sull'esclu-
sione della predetta attenuante. Riassuntivamente specifi-
cò che la Corte d'Appello, uniformandosi ai principi espo-
sti, avrebbe dovuto stabilire: a) se la morte dell'Adami
fosse voluta o prevista realmente o quantomeno conosciuta da ciascuno degli imputati singolarmente considerati;
b) se all'atto della collaborazione prestata dal LA e dal
RA, l'organizzazione di cui gli stessi facevano parte то fosse ancora in vita.
La Corte di Appello di IA in sede di rinvio deci-
se la causa con sentenza del 17 dicembre 1990. Giudicò ef- 8 -
fettivamente privi di consistenza gli elementi già assunti come prova della conoscenza da parte di tutti gli imputati della sorte infausta riservata al prigioniero (in partico-
lare distruzione degli indumenti e confidenza dell'AM al
LA di avere "sbirciato" approfittando del sonno del
AF), ma attribuì ben diverso peso ai seguenti elementi e rilievi a carico del RN e del AF: 1) trasfe-
rimento dell'ostaggio dalla "Mercedes", sulla quale era stato caricato appena prelevato, sulla "Porsche" (ciò il
LA riferisce di avere appreso dall'AM); 2) arrivo del RN e del AF, la sera del sequestro, in via Caltana a bordo della stessa auto su cui erano gli autori materiali del sequestro e l'AM (circostanza riferita dal
LA); 3) presenza quindi dei due imputati tra coloro che eseguirono il sequestro;
4) conclusione non contestata
seriamente dagli stessi;
5) confusione fatta da costoro sulla consegna dell'ostaggio nei pressi del cimitero o di-
rettamente in via Caltana e sul veicolo adoperato per re-
carsi all'appuntamento con i sequestratori ("Vespa" o auto
"Golf"); 6) affermazione del LA secondo cui egli vide arrivare solo la "Porsche" e scendervi il RN, il
AF, due uomini incappucciati e l'AM; 7) mancato rispetto dell'accordo secondo cui l'ostaggio andava conse-
gnato presso il cimitero;
8) conclusione che l'accordo fu concepito come espediente per tranquillizzare il LA sulla segretezza della prigione e nascondere il ruolo di
esecutori del sequestro dei due;
9) conoscenza da parte degli stessi del fatto che l'AM aveva visto in volto uno dei rapitori e perciò conoscenza o rappresentazione dell'e-
pisodio a cagione del quale ne venne decisa la soppressio-
ne. Inflisse ai due imputati la pena dell'ergastolo. Con-
cesse al LA l'attenuante di cui al quinto comma del-
l'art. 630 c.p.. La negò al RA sul rilievo che le di-
chiarazioni dello stesso, intervenute dopo la chiamata di correo del LA, pur costituendo dissociazione dall'or-
ganizzazione criminale, non avevano offerto prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti. Argomen-
tò che la pena da applicarsi al LA ed al RA era quella prevista dal primo comma dell'art. 630 cit. e non
dal secondo comma, come peraltro richiesto dal P.G. di u-
dienza. Ciò, da un lato, perché la morte dell'ostaggio era stata volontariamente cagionata, sicché non avrebbero potu-
to rispondere del fatto per un titolo diverso da quello doloso solo alcuni dei concorrenti;
dall'altro perché la stessa sentenza di annullamento, cui doveva uniformarsi,
aveva affermato che l'omicidio volontario dell'ostaggio costituisse circostanza aggravante del sequestro e quindi aveva escluso l'applicabilità, al concorrente che non volle
la morte del sequestrato, della diminuente di cui all'art. 10 -
agli imputati, eliminata l'aggravante detta, andava appli-
cata la pena prevista dalprimo comma dell'articolo in di-
scorso. Comminò alla fine le pene, senza tenere conto delle
attenuanti generiche già concesse al RA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) RN. Dal certificato del Sanitario della
Casa di Reclusione di Alessandria risulta che il NAco-
ni, ivi detenuto, è deceduto il 18 marzo 1991. A norma del-
gli artt. 152 e 539 I comma n. 1 c.p.p. del 1930 deve esse-
re parzialmente annullata la sentenza perché estinti i due reati ascritti al ricorrente per morte del reo (va appena precisato che, pur essendo stata impugnata la sentenza solo per il reato più grave, la pronuncia di merito sul porto di pistola non è divenuta irrevocabile perché ormai tale reato
è legato al sequestro dal vincolo della continuazione).
-B) AF. Con un unico motivo, in relazione al-
l'affermata responsabilità per il sequestro e segnatamente in ordine alla ritenuta ipotesi di cui al terzo comma del-
l'art. 630 c.p., denuncia "violazione dell'art. 524 n. 1 in relazione all'art. 475 n. 3 c.p.p. abrogato e dell'art. 192
c.p.p. vigente per erronea applicazione della legge penale,
difetto e apparenza di motivazione, anche sotto il profilo di travisamento di fatto". Deduce che la Corte d'Appello di
IA, nel formare il sillogismo rivolto a stabilire "se la morte violenta del sequestrato fosse voluta o prevista 11 - realmente o quantomeno conosciuta dall'imputato" non si è
uniformata ai principi fissati nella sentenza di rinvio ed ha comunque violato la legge in quanto: 1) perviene al con-
vincimento di conoscenza ° conoscibilità sulla base della mera circostanza che l'imputato, pur avendo svolto il com-
pito primario di carceriere, fosse anche tra gli esecutori materiali del sequestro;
2) con ciò presupponendo apoditti-
camente in lui la conoscenza di certe regole attinenti al-
l'attività criminosa dei sequestratori secondo le quali il sequestrato, quando riconosce uno di questi, è destinato ad essere ucciso;
3) fonda altresì la certezza relativamente alla circostanza di cui al punto n. 1 su prove pressoché
inesistenti, contraddittorie e comunque resistite da ele-
menti oggettivi che la escludono;
4) ha posto alla base di tutta la costruzione le dichiarazioni del LA le quali,
non avendo avuto nessun riscontro obiettivo né conferma di attendibilità nel processo, non potevano essere utilizzate per il divieto posto dall'art. 192 nuovo c.p.p..
La Corte ritiene decisiva quest'ultima censura ai fini dell'accoglimento del ricorso. Premesso che secondo l'art. 192, III comma, nuovo c.p.p., applicabile anche ai processi m in corso a norma dell'art. 245 lett. b delle relative norme transitorie, le dichiarazioni rese dal coimputato del mede-
simo reato devono essere valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità, osser- - 12.
-
va che, quanto al preteso ruolo anche di esecutori materia-
li del sequestro del RN e del AF, nessun ri-
contro (come invece prescritto dalla prima sentenza di an-
nullamento) è stato eseguito tra le dichiarazioni del LA
zari ed altri eventuali elementi di prova acquisiti al pro-
cesso, essendosi limitata la Corte d'Appello di IA a
trovare la conferma della prima circostanza riferita dal
LA (v. parte narrativa sub n. 1) unicamente nella se-
conda circostanza esposta dallo stesso (v. narrativa sub n.
2). Il primo termine del sillogismo quindi (partecipazione materiale dell'imputato al rapimento e perciò conoscenza diretta del fatto che l'ostaggio avesse visto in volto uno dei sequestratori) cade inesorabilmente perché fondato su una valutazione della prova operata in violazione di preci- Ba norma di legge. Anche le altre censure sono fondate es-
sendo la motivazione illogica allorché dà per vere circo-
stanze inverosimili (arrivo della "Porsche" con a bordo,
oltra all'AM, quattro uomini o cinque addirittura come si legge nella sentenza gravata) o solamente presumibili,
quale il nesso tra il riconoscimento di uno dei rapitori da parte del rapito e la rappresentabilità, da parte di tutti i concorrenti nel fatto materiale, della probabile soppres-
sione dell'ostaggio.
La sentenza deve essere annullata sul punto e rimessa alla Corte d'Appello di IL (quella di IA ha solo 13 -
due sezioni) la quale, con congrua motivazione ed unifor-
mandosi nella valutazione delle prove ai principi di dirit-
to sopra esposti, quanto all'applicazione dell'art. 192
nuovo c.p.p., dovrà stabilire ge la morte violenta dell'A-
dami fosse voluta o prevista realmente o quanto meno cono-
sciuta dal AF.
c) - Ricorso P.G.. Il Procuratore Generale della Re-
pubblica di IA ha impugnato la sentenza nei confronti del LA e del RA lamentando che, con erronea appli-
cazione della legge penale sostaziale e senza tenersi conto
dei concetti elaborati dalla Suprema Corte in tema di in-
terpretazione dell'art. 630 II comma c.p., il fatto, dato dal sequestro cui è seguita la morte del sequetrato come conseguenza non voluta, è stato ricondotto nello schema astratto previsto dal primo comma dell'art. 630 cit. e non
in quello delineato nel secondo comma. Assume che, come già
chiaramente descritto nella prima sentenza di annullamento,
la corretta interpretazione dell'art. 630, I, II e III com-
ma c.p. deve portare alle seguenti conclusioni: a) se l'o-
staggio muore e la morte è decisa o eseguita da tutti i correi, tutti rispondono ai sensi del III comma;
b) se la
morte avviene per volere di alcuni ma contro la volontà o all'insaputa degli altri, rispondono ai sensi del III comma i primi ed ai sensi del II comma i secondi;
c) se la morte avviene in conseguenza del sequestro ma contro il volere di 14
tutti i concorrenti, tutti rispondono ai sensi del II com-
ma; d) il primo comma si applica solo quando non si sia verificato l'evento morte perché questo comunque deve esse-
re posto a carico di coloro che posero in essere la condot-
ta criminosa, con qualsivoglia ruolo, finalizzata alla rea-
lizzazione dell'estorsione mediante sequestro.
Il ricorso è fondato. Non v'è ragione, invero, di di-
scostarsi dai corretti principi posti in premessa nella sentenza della Cassazione del 5\ 4\ 1990 (sostanzialmente compendiati nel ricorso del P.G.) la quale ha pure precisa-
to conclusivamente che il secondo comma dell'art. 630 c.p.
comprende tutta la gamma della partecipazione psichica del soggetto al fatto, esclusa l'ipotesi del dolo rientrante nel terzo comma. Come deduce il P.G. ricorrente, dal testo della disposizione si ricava agevolmente che tutte le volte in cui la morte non sia voluta né conosciuta dall'agente,
ma sia comunque derivata dal sequestro, non si possa trava-
licare l'ambito della norma stessa e ciò perché l'ulteriore evento è pur sempre ricollegabile alla condotta criminosa tipica del sequestro di persona a scopo di estorsione. Ag-
giunge poi questa Corte che, nel momento in cui il legisla-
tore ha recepito un dato sociale quale la frequenza, nei sequestri, della morte del sequestrato - ha anche ritenuto r e di considerare la morte di costui come conseguenza possibi-
p le del sequestro, sicché questa, alla stregua degli attuali
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normali accadimenti, è legata al sequestro sotto il profilo del nesso causale e, per tale ragione, va sempre imputata al reo, anche Be non voluta, essendo irrilevante ogni at-
teggiamento psichico di inerzia (o di comodo agnosticismo)
al cospetto di una realtà, normativa si ma desunta da un'e-
sperienza condotta su elementi effettuali, che conferisce al fatto iniziale (sequestro) la potenziale produttività
dell'ulteriore evento: una forza cioè che rientra nella normale prevedibilità da parte dell'agente, quale elemento soggettivo suffiente ad integrare in concreto la fattispe-
cie in discorso. In tale ordine di idee è la sentenza della
Cassazione 18 aprile 1981 (imp. Bivona : "Il concorrente nel sequestro di persona a scopo di estorsione risponde dell'ipotesi di reato aggravato dalla morte dell'ostaggio, anche se non abbia direttamente partecipato alla causazione del decesso, in quanto la morte del sequestrato è conse-
guenza prevedibile e possibile del sequestro"; così pure
Cass. 22 ottobre 1985, imp. Alò ). All'epoca l'elaborazione delle differenze tra il II ed il III comma dell'art. 630
c.p. era ancora allo stato iniziale, ma può dirsi che già
la prima sentenza di rinvio in questo processo ha marcato i limiti tra le due norme ponendo in rilievo che per l'inte-
grazione della fattispecie più grave non è sufficiente la mera prevedibilità e possibilità della morte come conse-
guenza del sequestro, essendo necessario il dolo proprio 16
del delitto di omicidio.
Le superiori conclusioni non possono essere scalfite dalla pretesa esistenza di un'area, riconducibile nel primo comma dell'art. 630 c.p., che ricomprende delle ipotesi in cui, pur essendosi avuta la morte del sequestrato imputabi-
le ad alcuni dei sequestratori, gli altri partecipanti non risponderebbero a termini né del terzo né del secondo com-
ma. Stante la formulazione dell'intero articolo, ed in par-
ticolare la congiunzione "comunque" nel secondo comma, la rilevanza della morte può essere esclusa infatti solo se
l'evento sia totalmente al di fuori del nesso causale col sequestro, come quando ad es. il rapito venga ucciso da persone e per ragioni totalmente estranei al sequestro e senza che i sequestratori abbiano potuto evitarla pur aven-
do posto in essere tutte le difese a loro disposizione: ma in tal caso nessuno dei concorrenti risponde della morte.
Priva di fondamento giuridico è pertanto l'affermazione,
contenuta nella sentenza gravata, secondo cui, quando la morte sia stata cagionata con dolo da alcuni dei concorren-
ti, gli altri non potrebbero rispondere, in virtù di un
4 diverso elemento soggettivo, dello stesso fatto. Il vizio
2 del discorso sta nell'avere ritenuto erroneamente che la
0 Cassazione abbia parlato di concorso di persone in senso tecnico mentre il Supremo Collegio ha chiaramente spiegato che "i correi che hanno voluto e cagionato la morte rispon- 17
dono ai sensi del III comma laddove quelli che non volevano tale evento né concorsero a realizzarlo sono soggetti alla pena prevista nel secondo comma": riferendo la parola cor- "
rei" oggettivamente al fatto iniziale del rapimento e sog-
gettivamente a coloro che vi parteciparono materialmente o con concorso morale. Ogni diversa interpretazione è contra-
rio alla legge ed al significato della pronuncia di rinvio unitariamente interpretata.
La sentenza va annullata sul punto e la Corte d' Ap-
pello si uniformerà al principio testé enunciato.
D) LA. L'unico motivo di ricorso col quale il
LA lamenta, quanto alla pena comminata, la diversifi-
cazione della sua posizione rispetto a quella del Murrano è
assorbito dall'accoglimento del ricorso del P.G. che impone al giudice del rinvio di applicare, a normma dell'art. 132
c.p., ex novo ai predetti la pena prevista dall'art. 630 II
comma c.p..
E) - RA. a) Con un primo motivo l'imputato deduce che le Corte d'Appello non si è uniformata ai principi in-
dicate nella sentenza di annullamento ed ha violato gli artt. 59 e 118 c.p. con motivazione contraddittoria e ca-
rente e ciò perché, pur avendo riconosciuto la sua minore
partecipazione al reato, non lo ha ritenuto meritevole del-
la diminuente speciale di cui al V comma dell'art. 630 c.p.
sul rilievo, erroneo, che le sue dichiarazioni, pur costi- 18
tuendo dissociazione dall'organizzazione criminale, non avevano offerto prove decisive per l'individuazione e la cattura dei concorrenti.
Va premesso che, nonostante l'accoglimento del ricorso del P.G. come sub C), sussiste l'interesse rilevante giuri-
dicamente ed attuale dell'imputato a chiedere una pronuncia di annullamento della sentenza impugnata sul punto in quan-
to gli effetti della diminuente di cui innanzi costituisco-
una premessa per la determinazione della pena anche in no caso di riconduzione del fatto nella previsione del II com-
ma dell'art. cit. mentre, per altro verso, la mancata impu-
gnazione avrebbe comportato definitiva acquiscenza al man-
cato riconoscimento della diminuente.
La censura però non ha fondamento. I giudici d'appello hanno correttamente ed esaurientemente motivato assumendo che le dichiarazioni del RA, pur costituendo dissocia-
zione, non hanno offerto prove decisive per la cattura e l'individuazione dei concorrenti, essendosi egli limitato ad indicare come complici il RN ed il AF, en-
trambi già individuati in base alle informazioni fornite dal LA. La proposizione del ricorrente, secondo cui senza la sua confessione quella del LA "non sarebbe stata sufficiente", da un lato è inidonea a rappresentare i vizi concreti di motivazione denunciati perché generica,
dall'altro è apodittica in quanto non sorretta da nessun 19
argomento logico.
b) Il secondo motivo, col quale il RA lamenta che nell'applicazione della pena non si è tenuto conto delle
attenuanti generiche già a lui date dal Tribunale di Manto-
va, è rilevante per ragioni analoghe a quelle esposte sub a) ed è fondato. In effetti i primi giudici concessero le dette attenuanti a tutti gli imputati, tranne che al LA
ri, e quello d'appello le escluse solo per il RN ed il AF, confermando integralmente la sentenza nei con-
fronti del RA. La sentenza va annullata e la Corte
d'Appello in sede di rinvio, nel comminare la pena, dovrà
tenere conto delle attenuanti generiche concesse al RA
con pronuncia ormai irrevocabile per tale parte.
P. Q. M.
la CORTE DI CASSAZIONE
visti gli artt. 152, 537 e 539 n.1 c.p.p.;
annulla senza rinvio la sentenza della Corte d'Appello di
IA del 17 dicembre 1990 nei confronti di RN
IO essendo estinti i reati allo stesso ascritti per morte del reo;
visti gli artt. 537 e 543 n. 2 c.p.p.;
annulla l'impugnata sentenza nei confronti di AF MA
rizio sul punto relativo al III comma dell'art. 630 c.p.;
accoglie il secondo motivo di RA LO e annulla la
sentenza per la mancata considerazione delle attenuanti 20 -
generiche a lui concesse;
accoglie il ricorso del P.G. e
annulla la sentenza nei confronti di LA GI e di
RA LO sul punto riguardante l'applicazione, da parte della Corte d'Appello, della norma di cui al primo comma dell'art. 630 cit., qualificato invece il fatto nel titolo del secondo comma del suddetto articolo;
dichiara assorbito il ricorso del LA;
rigetta il ricorso quanto al primo motivo del RA e rinvia per il nuovo esame sugli indica-
ti punti alla Corte d'Appello di IL.
Roma 26 settembre 1991
Il Presidente
Luigi Bilard Il Consigliere estensore саршависти
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
addì 1 4 NOV. 1931 IL CULLAGANCELLIERERA
Carnale Lanzuise 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
116 c.p., rendendo così obbligata la soluzione secondo cui