CASS
Sentenza 26 aprile 2023
Sentenza 26 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/04/2023, n. 17321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17321 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di Alam MD AH, nato in [...] 1'1.1.1976, avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta del 29.6.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Pierluigi Cianfrocca;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza con cui, in data 17.12.2020, il Tribunale nisseno aveva dichiarato LA MD AH responsabile del delitto di ricettazione e del delitto di cui all'art. 474 cod. pen. per cui, ritenute la ipotesi già contemplata dal secondo comma dell'art. 648 cod. pen., e le circostanze attenuanti generiche ed il vincolo della continuazione, lo aveva Penale Sent. Sez. 2 Num. 17321 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI Data Udienza: 10/01/2023 condannato alla pena finale di mesi 4 di reclusione ed Euro 200 di multa oltre al pagamento delle spese processuali;
2. ricorre per cassazione il difensore deducendo la manifesta illogicità della motivazione della sentenza perché viziata dal medesimo travisamento della prova in cui era incorso il giudice di primo grado circa gli elementi su cui era stata formulata la diagnosi di consapevolezza della illecita provenienza della merce rinvenuta in possesso dell'imputato; segnala che già nel corso delle indagini la difesa aveva evidenziato che gli scontrini richiamati nelle due sentenze di merito erano stati esibiti e prodotti dall'imputato non già per documentare l'acquisto di quella merce ma soltanto per indicare l'esercizio dal quale l'aveva acquistata;
sottolinea l'evidenza e la rilevanza dell'errore percettivo che ha inciso sul percorso logico che ha condotto alla affermazione di responsabilità; 3. il Procuratore Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: rileva, infatti, che la argomentazione difensiva, facendo leva sul prezzo indicato negli scontrini, non è decisiva atteso che i giudici di merito hanno fondato il loro convincimento su ulteriori e molteplici elementi di valutazione che consentono di ritenere in ogni caso adeguatamente giustificata la affermazione di responsabilità; 4. la difesa del ricorrente ha trasmesso le proprie conclusioni scritte insistendo nell'accoglimento del ricorso: sottolinea, a tal proposito, che lo stesso Procuratore Generale ha dovuto convenire sulla fondatezza del dedotto travisamento giudicato tuttavia suscettibile di essere "neutralizzato" dalla esistenza di ulteriori elementi che la difesa giudica però, sia individualmente che complessivamente inidonei a sorreggere la decisione. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. Alam MD AH era stato chiamato a rispondere, ed è stato ritenuto responsabile, nei due gradi di merito, dei delitti di ricettazione e detenzione, finalizzata alla vendita, di merce contrassegnata dal marchio contraffatto JBL e, in particolare, 8 altoparlanti sequestrati in data 22.8.2018. 1. Il Tribunale, procedendo con le forme del rito abbreviato, aveva richiamato in primo luogo il contenuto della informativa di reato in cui si era dato conto che il ricorrente era stato intercettato in via Garibaldi di Vallelunga ? ME addetto ad una bancarella su cui aveva esposto, per la vendita, 8 altoparlanti con marchio JBL e che i militari avevano riconosciuto come frutto di contraffazione e sulla cui provenienza l'imputato non era stato in grado di fornire alcuna documentazione, fiscale o contabile. Pacifica ed incontroversa la non originalità della merce, che recava etichette contraffatte, il giudice di primo grado aveva evidenziato, con riguardo alla consapevolezza della origine delittuosa dei beni esposti in vendita proprio perché frutto di contraffazione, l'incapacità dell'imputato di dare contezza della loro lecita provenienza ritenendo a tal fine inidonea la produzione dei due scontrini consegnati dal predetto, anche alla luce dell'importo, assolutamente modesto, ivi riportato che, anzi, era la diretta ed evidente conferma che non si era in presenza di merce "originale". 2. Con l'atto di appello, la difesa aveva sottolineato che la produzione degli scontrini era stata finalizzata semplicemente a dar conto della ragione sociale degli esercizi in cui il ricorrente, in perfetta buona fede sulla sua qualità, aveva acquistato la merce, e non a documentare proprio quello specifico acquisto;
con conseguente arbitrarietà delle conclusioni cui il Tribunale era pervenuto dando rilievo al prezzo ivi indicato. 3. La Corte di Appello di Caltanissetta, dopo aver ribadito che gli altoparlanti erano del tutto simili a quelli "originali" e che, perciò, in nessun modo poteva ipotizzarsi un falso "grossolano", ha segnalato che "... il fatto che egli non abbia saputo dare alcuna credibile e non generica giustificazione della provenienza della merce e che comunque non l'avesse acquistata presso i produttori o i rivenditori autorizzati, costituisce indice univoco della sua consapevolezza circa la sua consapevolezza dell'origine illecita dei prodotti" (cfr,. pag. 3 della sentenza impugnata). Dal canto suo la sentenza di primo grado, pur avendo fatto riferimento al prezzo documentato dagli scontrini, aveva fondato il giudizio di consapevolezza della provenienza delittuosa della merce sulla mancanza di ogni documento identificativo dei prodotti messi in vendita tra cui, in particolare, la garanzia della casa produttrice laddove la natura contraffatta degli apparati era evidente anche dalle stesse modalità con cui erano stati posti in vendita su una bancarella posizionata sulla pubblica via. 4. Il rilievo difensivo, ribadito in questa sede, circa la finalità per la quale erano stati prodotti gli scontrini e, in particolare, la impossibilità di far riferimento all'importo ivi riportato per dimostrare la natura contraffatta degli altoparlanti in questione, è corretto. 3 Effettivamente, la difesa aveva depositato gli scontrini al fine di indicare l'esercizio commerciale, regolarmente e pubblicamente operante in Palermo, ove avrebbe acquistato gli altoparlanti che, perciò, non aveva alcun motivo di pensare fossero di illecita provenienza. La Corte di appello, invece, replicando l'errore in cui era incorso il primo giudice, ha "travisato" il dato istruttorio che ha valorizzato in senso accusatorio sulla inesatta considerazione secondo cui i due scontrini si riferissero proprio all'acquisto degli altoparlanti, tanto da aver dedotto, dal prezzo ivi indicato, che si trattasse di merce contraffatta. Se non ché, il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l'inammissibilità della censura, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece indicare le ragioni della loro decisività, spiegando per quale ragione l'elemento travisato inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (cfr., Sez. 6 - , n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 - 01). In definitiva, il travisamento deve avere avuto un ruolo "decisivo" nella economia della motivazione tale che, elidendo il dato travisato, il procedimento logico su cui è stata fondata la decisione risulta ineluttabilmente e irrimediabilmente compromesso. Nel caso in esame, invece, la motivazione complessivamente ricavabile dalla lettura, integrata, delle due sentenze di merito, finisce per fondare la prova della consapevolezza della illecita provenienza della merce, su elementi diversi ed autonomamente in grado di sorreggere un giudizio inferenziale in questa direzione: in particolare, e come già accennato, e su questo specifico aspetto, il Tribunale aveva sottolineato non soltanto l'assenza di documentazione attestante la provenienza degli apparati dalla casa produttrice o da rivenditori autorizzati, che lo stesso imputato aveva ammesso nel corso del suo interrogatorio (cfr., pag. 6 della sentenza di primo grado) ma, anche, lo stesso acquisto operato presso esercizi commerciali "generalisti", come quelli indicati negli scontrini depositati dalla difesa che, tuttavia, anche a prescindere dal prezzo (che, tuttavia, la difesa non ha mai ritenuto di nemmeno genericamente indicare) testimonia come l'imputato li abbia ricevuti al di fuori dei canali "ufficiali". 4 È allora opportuno ricordare come sia pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che il delitto di ricettazione è punibile anche a titolo di dolo eventuale che ricorre quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata cfr., Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr. Rv. 270179 - 01; Sez. 2, n. 41002 del 20/09/2013, Moscato, Rv. 257237 - 01), evenienza che, in effetto, è proprio quella che si ricava dal complesso degli elementi rappresentati dai giudici di merito. 5. il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 10.1.2023
udita la relazione svolta dal consigliere Pierluigi Cianfrocca;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza con cui, in data 17.12.2020, il Tribunale nisseno aveva dichiarato LA MD AH responsabile del delitto di ricettazione e del delitto di cui all'art. 474 cod. pen. per cui, ritenute la ipotesi già contemplata dal secondo comma dell'art. 648 cod. pen., e le circostanze attenuanti generiche ed il vincolo della continuazione, lo aveva Penale Sent. Sez. 2 Num. 17321 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI Data Udienza: 10/01/2023 condannato alla pena finale di mesi 4 di reclusione ed Euro 200 di multa oltre al pagamento delle spese processuali;
2. ricorre per cassazione il difensore deducendo la manifesta illogicità della motivazione della sentenza perché viziata dal medesimo travisamento della prova in cui era incorso il giudice di primo grado circa gli elementi su cui era stata formulata la diagnosi di consapevolezza della illecita provenienza della merce rinvenuta in possesso dell'imputato; segnala che già nel corso delle indagini la difesa aveva evidenziato che gli scontrini richiamati nelle due sentenze di merito erano stati esibiti e prodotti dall'imputato non già per documentare l'acquisto di quella merce ma soltanto per indicare l'esercizio dal quale l'aveva acquistata;
sottolinea l'evidenza e la rilevanza dell'errore percettivo che ha inciso sul percorso logico che ha condotto alla affermazione di responsabilità; 3. il Procuratore Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: rileva, infatti, che la argomentazione difensiva, facendo leva sul prezzo indicato negli scontrini, non è decisiva atteso che i giudici di merito hanno fondato il loro convincimento su ulteriori e molteplici elementi di valutazione che consentono di ritenere in ogni caso adeguatamente giustificata la affermazione di responsabilità; 4. la difesa del ricorrente ha trasmesso le proprie conclusioni scritte insistendo nell'accoglimento del ricorso: sottolinea, a tal proposito, che lo stesso Procuratore Generale ha dovuto convenire sulla fondatezza del dedotto travisamento giudicato tuttavia suscettibile di essere "neutralizzato" dalla esistenza di ulteriori elementi che la difesa giudica però, sia individualmente che complessivamente inidonei a sorreggere la decisione. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. Alam MD AH era stato chiamato a rispondere, ed è stato ritenuto responsabile, nei due gradi di merito, dei delitti di ricettazione e detenzione, finalizzata alla vendita, di merce contrassegnata dal marchio contraffatto JBL e, in particolare, 8 altoparlanti sequestrati in data 22.8.2018. 1. Il Tribunale, procedendo con le forme del rito abbreviato, aveva richiamato in primo luogo il contenuto della informativa di reato in cui si era dato conto che il ricorrente era stato intercettato in via Garibaldi di Vallelunga ? ME addetto ad una bancarella su cui aveva esposto, per la vendita, 8 altoparlanti con marchio JBL e che i militari avevano riconosciuto come frutto di contraffazione e sulla cui provenienza l'imputato non era stato in grado di fornire alcuna documentazione, fiscale o contabile. Pacifica ed incontroversa la non originalità della merce, che recava etichette contraffatte, il giudice di primo grado aveva evidenziato, con riguardo alla consapevolezza della origine delittuosa dei beni esposti in vendita proprio perché frutto di contraffazione, l'incapacità dell'imputato di dare contezza della loro lecita provenienza ritenendo a tal fine inidonea la produzione dei due scontrini consegnati dal predetto, anche alla luce dell'importo, assolutamente modesto, ivi riportato che, anzi, era la diretta ed evidente conferma che non si era in presenza di merce "originale". 2. Con l'atto di appello, la difesa aveva sottolineato che la produzione degli scontrini era stata finalizzata semplicemente a dar conto della ragione sociale degli esercizi in cui il ricorrente, in perfetta buona fede sulla sua qualità, aveva acquistato la merce, e non a documentare proprio quello specifico acquisto;
con conseguente arbitrarietà delle conclusioni cui il Tribunale era pervenuto dando rilievo al prezzo ivi indicato. 3. La Corte di Appello di Caltanissetta, dopo aver ribadito che gli altoparlanti erano del tutto simili a quelli "originali" e che, perciò, in nessun modo poteva ipotizzarsi un falso "grossolano", ha segnalato che "... il fatto che egli non abbia saputo dare alcuna credibile e non generica giustificazione della provenienza della merce e che comunque non l'avesse acquistata presso i produttori o i rivenditori autorizzati, costituisce indice univoco della sua consapevolezza circa la sua consapevolezza dell'origine illecita dei prodotti" (cfr,. pag. 3 della sentenza impugnata). Dal canto suo la sentenza di primo grado, pur avendo fatto riferimento al prezzo documentato dagli scontrini, aveva fondato il giudizio di consapevolezza della provenienza delittuosa della merce sulla mancanza di ogni documento identificativo dei prodotti messi in vendita tra cui, in particolare, la garanzia della casa produttrice laddove la natura contraffatta degli apparati era evidente anche dalle stesse modalità con cui erano stati posti in vendita su una bancarella posizionata sulla pubblica via. 4. Il rilievo difensivo, ribadito in questa sede, circa la finalità per la quale erano stati prodotti gli scontrini e, in particolare, la impossibilità di far riferimento all'importo ivi riportato per dimostrare la natura contraffatta degli altoparlanti in questione, è corretto. 3 Effettivamente, la difesa aveva depositato gli scontrini al fine di indicare l'esercizio commerciale, regolarmente e pubblicamente operante in Palermo, ove avrebbe acquistato gli altoparlanti che, perciò, non aveva alcun motivo di pensare fossero di illecita provenienza. La Corte di appello, invece, replicando l'errore in cui era incorso il primo giudice, ha "travisato" il dato istruttorio che ha valorizzato in senso accusatorio sulla inesatta considerazione secondo cui i due scontrini si riferissero proprio all'acquisto degli altoparlanti, tanto da aver dedotto, dal prezzo ivi indicato, che si trattasse di merce contraffatta. Se non ché, il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l'inammissibilità della censura, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece indicare le ragioni della loro decisività, spiegando per quale ragione l'elemento travisato inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (cfr., Sez. 6 - , n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 - 01). In definitiva, il travisamento deve avere avuto un ruolo "decisivo" nella economia della motivazione tale che, elidendo il dato travisato, il procedimento logico su cui è stata fondata la decisione risulta ineluttabilmente e irrimediabilmente compromesso. Nel caso in esame, invece, la motivazione complessivamente ricavabile dalla lettura, integrata, delle due sentenze di merito, finisce per fondare la prova della consapevolezza della illecita provenienza della merce, su elementi diversi ed autonomamente in grado di sorreggere un giudizio inferenziale in questa direzione: in particolare, e come già accennato, e su questo specifico aspetto, il Tribunale aveva sottolineato non soltanto l'assenza di documentazione attestante la provenienza degli apparati dalla casa produttrice o da rivenditori autorizzati, che lo stesso imputato aveva ammesso nel corso del suo interrogatorio (cfr., pag. 6 della sentenza di primo grado) ma, anche, lo stesso acquisto operato presso esercizi commerciali "generalisti", come quelli indicati negli scontrini depositati dalla difesa che, tuttavia, anche a prescindere dal prezzo (che, tuttavia, la difesa non ha mai ritenuto di nemmeno genericamente indicare) testimonia come l'imputato li abbia ricevuti al di fuori dei canali "ufficiali". 4 È allora opportuno ricordare come sia pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che il delitto di ricettazione è punibile anche a titolo di dolo eventuale che ricorre quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata cfr., Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr. Rv. 270179 - 01; Sez. 2, n. 41002 del 20/09/2013, Moscato, Rv. 257237 - 01), evenienza che, in effetto, è proprio quella che si ricava dal complesso degli elementi rappresentati dai giudici di merito. 5. il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 10.1.2023