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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 05/11/2025, n. 2258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2258 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente-
Dott.ssa Olimpia Abet - Giudice -
Dott.ssa Fortunata Esposito - Giudice rel. – ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2898 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2018, avente per oggetto: separazione giudiziale
TRA
, in persona dell'amministratore di sostegno Parte_1 Parte_2
( ), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. CodiceFiscale_1
NZ US presso il quale elettivamente domicilia ricorrente
CONTRO
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Controparte_1
OL OB presso il quale elettivamente domicilia resistente con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Catanzaro interventore ex lege
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 04/06/2018 per il tramite dell'amministratore Parte_1 di sostegno , autorizzato ad agire in giudizio per la separazione personale Parte_2 dell'amministranda con il resistente in virtù del decreto del 14.02.2018 emesso dal giudice tutelare, premettendo di aver contratto matrimonio in Gimigliano il 09/01/1995 con dalla cui unione non sono nati figli, rappresentava la volontà di Controparte_1 separarsi in quanto i coniugi vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non
1 più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
In particolare, a fondamento della propria domanda, deduceva che il marito avesse voluto contrarre matrimonio al solo fine di ottenere la cittadinanza italiana, mostrando fin da subito un atteggiamento prevaricatore e violento, tentando di imporre le proprie ideologie religiose e abbandonando ingiustificatamente il tetto coniugale.
Deducendo, inoltre, di essere stata assistita dal di lei fratello sino alla di lui morte e di aver avviato giudizio per la nomina dell'amministratore di sostegno in proprio favore, così concludeva:
“a- il Tribunale autorizzi i coniugi a vivere separati;
b- disponga che la casa coniugale di proprietà della ricorrente venga assegnata alla medesima;
c- in ordine al mantenimento, si chiede che il Giudice, valutate le Condizioni economiche del disponga un assegno di mantenimento di almeno 300 € mensili oltre rivalutazione, CP_1 come per legge in favore di;
Parte_1
d- nel prosieguo disponga l'addebito della separazione per colpa al per le motivazioni CP_1 addotte in narrativa,
con vittoria di spese e competenze.”
Con comparsa depositata il 28/05/2019 si costituiva in giudizio , il quale Controparte_1 seppur aderendo alla domandata pronuncia, contestava quanto riferito da controparte.
In particolare, in via preliminare eccepiva la nullità della domanda sull'assunto che la Pt_1 essendo beneficiaria dell'amministrazione di sostegno, non poteva stare in giudizio personalmente o comunque era necessario che il giudice verificasse che la volontà espressa dall'amministratore di sostegno corrispondesse a quella della beneficiaria.
Nel merito, contestava la domanda di addebito, riferendo della propria difficoltà a prendersi cura della moglie per ragioni lavorative.
Concludeva, dunque:
2 “Voglia il Presidente del Tribunale: 1) in via preliminare, dichiarare la nullità del ricorso introduttivo per violazione della rappresentanza ad agire o, comunque, riconoscere la sussistenza della capacità volitiva della ricorrente senza necessità di sostegno;
2) accertare e dichiarare la violazione del diritto di difesa, per mancata notifica del ricorso introduttivo, dichiarandone la nullità;
3) in subordine e salvo gravame addebitare la separazione alla richiedente, con determinazione di assegno di mantenimento a carico della stessa.”
Comparsi i coniugi all'udienza presidenziale del 9 luglio 2019, ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, all'esito il Presidente con ordinanza del 26 luglio 2019 autorizzava i coniugi a vivere separatamente, senza prevedere alcun assegno di mantenimento in favore della stante l'impossidenza del resistente e valutata l'autonomia economica della ricorrente, Pt_1 beneficiaria di pensione di invalidità e di indennità di accompagnamento per 800,00 euro mensili.
Pronunciata sentenza sullo status il 18 gennaio 2021 e rimessa la causa sul ruolo per l'esame delle istanze istruttorie , il giudizio veniva istruito per il tramite di memorie ex art. 183 co. 6 cpc ed escussione testi;
in data 16.10.2024 il fascicolo veniva assegnato allo scrivente magistrato, e successivamente l'udienza veniva rinviata per consentire l'acquisizione del fascicolo dell'amministrazione di sostegno, e all'esito rimesso al Collegio per la decisione, con ordinanza del 26/2/2025.
- Sulla legittimazione ad agire dell'amministratore di sostegno
Preliminarmente parte resistente eccepiva la nullità della domanda attorea sull'assunto che la stessa, essendo beneficiaria dell'amministrazione di sostegno non poteva stare in giudizio personalmente.
L'eccezione è infondata per le ragioni di seguito indicate.
E' noto che anche per le persone affette da infermità mentale o comunque da fragilità (sia che si tratti di persone interdette che sottoposte ad amministrazione di sostegno) sussista il diritto a svincolarsi da un vincolo matrimoniale divenuto intollerabile, e così ad agire per la separazione o per il divorzio anche personalmente, senza l'assistenza del tutore o curatore, trattandosi di diritti personalissimi. Se è vero infatti che l'istituto in questione non presuppone né comporta sempre e
3 comunque l'incapacità ad agire del soggetto, proprio per la peculiarità e la duttilità che lo caratterizza, non va dimenticato che la finalità dello stesso sta proprio nella cura e tutela della persona e delle sue esigenze personali, prima ancora che dei suoi interessi economici, e vale pertanto a maggior ragione per il beneficiario dell'amministrazione di sostegno il principio per cui, quand'anche la persona non sia in grado di agire in autonomia e capacità, non può certo essere privata del diritto di porre fine ad un matrimonio orami intollerabile.
Ciononostante, nel caso in esame, la beneficiaria si è costituita in giudizio mediante l'amministratore di sostegno, la cui presenza, se non necessaria in ordine alle questioni che incidono sui diritti personalissimi, quali lo status, appare necessaria tutte le volte in cui, come nel caso in esame, dal decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno emerga una incapacità totale del beneficiario in merito all'aspetto patrimoniale.
Nel caso in esame, infatti, dal decreto di nomina dell'amministratore di sostegno, emerge che la non ha la capacità di ponderare correttamente le decisioni che attengono ai profili Pt_1 patrimoniali, (come potrebbe essere la decisione in ordine ad una eventuale richiesta di assegno di mantenimento in proprio favore), e pertanto per tali atti necessita dell'assistenza dell'amministratore.
In merito alla legittimazione attiva dell'amministratore di sostegno, la Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sulla legittimazione processuale dell'amministratore di sostegno costituitosi per l'amministrata reclamata in un procedimento di modifica delle condizioni di divorzio (sulla base dell'assunto del reclamante che, sebbene sottoposta ad amministrazione di sostegno, ella era dotata di piena capacità processuale di stare in giudizio, essendovi necessità dell'autorizzazione del giudice tutelare solo per promuovere giudizi con conseguente sottrazione del diritto personalissimo dell'amministrata di nominare un proprio difensore di fiducia), ha con chiarezza affermato che “il vizio dedotto di legittimazione processuale non sussiste. Il procedimento disciplinato dagli artt. 404 c.c. e ss. è un procedimento in cui si tratta della capacità di agire della persona, sia pure non in maniera assoluta e generale come nel giudizio d'interdizione. Con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno, il giudice tutelare decide, infatti, se vi siano atti, e quali essi siano, che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario (art. 405 c.c., comma 4, n. 3), attribuendo all'amministratore il potere rappresentativo degli interessi del beneficiario, in quanto persona che non è capace di gestirli autonomamente. Trattasi di un istituto duttile, che va calibrato sull'interesse dell'assistito. La rappresentanza sostanziale conferita all'amministratore di sostegno assume rilievo nel processo,
4 nel senso che l'amministratore di sostegno ha anche, in virtù del disposto dell'art. 75 c.p.c., comma 2, il potere processuale, funzionale alla tutela delle situazioni sostanziali per le quali gli
è stato conferito il potere rappresentativo. In relazione agli atti che l'amministratore di sostegno
è autorizzato a compiere in nome e per conto del beneficiario, quest'ultimo non può stare in giudizio se non rappresentato dall'amministratore. Nel caso in cui l'incarico di amministratore di sostegno sia stato conferito ad un avvocato, questi potrà essere autorizzato a stare in giudizio personalmente ai sensi dell'art. 86 c.p.c.”
Ebbene, nel caso di specie non vi è dubbio che l'amministratore di sostegno di Parte_1
, , sia legittimato ad agire nel giudizio di separazione, essendone stato
[...] Parte_2 espressamente autorizzato dal Giudice tutelare con nulla osta reso nel giudizio r.g. 871/2015 (cfr. fascicolo di parte ricorrente).
Del resto destituita di fondamento risulta altresì l'eccezione sollevata da parte resistente secondo cui la non avrebbe dimostrato la volontà di separarsi, circostanza smentita dalle Pt_1 dichiarazioni rese dalla stessa in sede di udienza presidenziale dalle quali è emersa la sua volontà di separarsi dal marito.
- Sulla domanda di addebito formulata dalla ricorrente
Per quanto concerne la domanda di addebito della separazione proposta dalla ricorrente, si evidenzia che la domanda invocata presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: uno o più comportamenti, posti in essere da parte dell'uno o dell'altro coniuge, volontariamente e consapevolmente contrario e/o contrari ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra le dette violazioni e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il o i comportamenti posti in essere da parte di ciascun coniuge in violazione dei citati doveri “sia o siano stati la causa efficiente del fallimento della convivenza”
(cfr. ex plurimis Cass. Sez. I n. 18618 del 12.09.2011).
Difatti, grava sulla parte che richiede l'addebito della separazione l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale.
5 Conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr tra le altre C. 09/2707, C.
07/25618, C. 06/13592, C. 06/8512, C. 06/1202, C. 00/10682, C. 97/5762 e, più di recente, Cass.
Civ. Sez. I n. 11922 del 22.05.2009), il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati posti in essere da un coniuge comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Applicando i principi esposti al caso in esame, ritiene il Collegio che parte ricorrente non abbia assolto l'onere probatorio a suo carico. Ed invero, a base dell'addebito la difesa della ricorrente ha dedotto che la causa del fallimento dell'unione sarebbe dipesa dal comportamento del marito, che, assumendo un atteggiamento prevaricatore e violento e volendo imporre il proprio credo religioso, avrebbe causato la crisi coniugale.
Tuttavia, tali circostanze benché enunciate non hanno trovato alcun riscontro sul piano probatorio. In effetti, la prova per testi espletata per il tramite dell'escussione di Testimone_1
e di , amministratore di sostegno della non ha fornito il riscontro Parte_2 Pt_1 probatorio in ordine al nesso di causalità tra evento e fatto, atteso che entrambi i testi riferisco i fatti per come esposti dalla stessa ricorrente (“Confermo che il marito durante la convivenza pretendeva che la signora si convertisse alla religione islamica, preciso che detta circostanza mi
è stata riferita direttamente dalla signora.” “Dopo tre, quattro, cinque anni di matrimonio il marito andò a casa, recupero le sue cose e non si fece più vedere. Non ricordo l'anno preciso.
Conosco la circostanza perché me l'ha riferita a mia suocera alla quale lo ha raccontato la
” Cfr verbale udienza del 19/10/2021 teste – “Durante la convivenza Pt_1 Parte_2 il marito pretendeva che la si convertisse alla religione islamica, sulla circostanza Pt_1 perché mai l'ha riferita la parte ed anche mia zia, ovvero la mamma della Cfr Pt_1 verbale udienza del 19/10/2021 teste ). Testimone_1
- sulla domanda di addebito formulata dal resistente
richiamate le suesposte premesse in materia di addebito, neppure le prove addotte dal CP_1 possono considerarsi idonee ad accertare il nesso di causalità tra le condotte poste in essere dalla ricorrente e la crisi coniugale.
Difatti, i testi escussi nulla hanno esposto in ordine alla crisi dei coniugi da imputarsi alla condotta della fatta eccezione per il IL PH, ex collega di lavoro del Pt_1
6 resistente, il quale, sebbene esponesse in ordine alle assenze notturne dall'abitazione coniugale per motivi di lavoro del riferiva fatti riportati dallo stesso resistente, (“Posso riferire CP_1 che mi ha raccontato che il fratello della sig .ra , se non erro , gli ha CP_1 Pt_1 Pt_3 impedito di entrare in casa, mi è stato raccontato che il fratello provava fastidio dal fatto che il resistente si ritirasse a casa la mattina dopo il lavoro, impedendogli di entrare in casa.” Cfr. verbale udienza del 9 maggio 2023).
In assenza di riscontri o altri elementi probatori provanti la sussistenza del nesso di causalità tra comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale, la separazione personale va pronunciata ai sensi dell'art. 151 comma I c.c.
- sulla domanda di mantenimento proposta dalla ricorrente
Per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi ritiene il
Tribunale che possa essere rigettata la domanda della moglie volta ad ottenere l'imposizione, a carico del marito, di un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento della predetta.
È noto che, per giurisprudenza pacifica della Suprema Corte, che si ritiene di condividere (cfr. tra le altre Cass. n.1480/ 2006; Cass. n. 23071/2005: Cass. 14.12.2006 n. 26835; Cass. n.
18613/2008; Cass.n.28/2008; Cass. n. 3922/2012), l'art. 156 c.c. attribuisce al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge – ove tra i due si accerti una disparità economica – un assegno di mantenimento, qualora non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi stessi erano idonee a garantirgli prima della separazione. I relativi apprezzamenti vanno compiuti prendendo in considerazione non solo i redditi in senso stretto, ma le complessive situazioni patrimoniali dei coniugi, tenendo conto delle sopravvenienze reddituali e patrimoniali intervenute nelle more del giudizio di separazione
Inoltre il coniuge, cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur essendo onerato della prova di impossidenza di sostanze o di redditi, non è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca, anche implicitamente, una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda ( cfr.
Cass. sez. I n. 17134 del 27.08.2004).
7 Applicando i principi esposti al caso in esame, va, innanzi tutto, evidenziato che non sussiste prova in ordine alla posizione reddituale del resistente, pertanto si considerano esclusivamente le dichiarazioni rese dallo stesso all'udienza presidenziale, in cui riferiva di essere privo di reddito;
per quanto attiene la posizione economica della ricorrente, essendo precettrice di assegno di invalidità e di indennità di accompagnamento, come si evince dalla documentazione in atti, la stessa risulta economicamente autosufficiente.
Pertanto, considerata la mancanza di prova dell'attuale stato reddituale del e la CP_1 mancanza assoluta di prova del tenore di vita coniugale, nonché la breve durata del matrimonio,
(durato solo 6 anni), il Tribunale ritiene non provato che la ricorrente non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello prima della separazione, tale da giustificare l'imposizione a carico del marito di un contributo al mantenimento della moglie, pertanto la domanda di assegno di mantenimento non può trovare accoglimento.
In ragione della parziale soccombenza delle parti, sussistono validi motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso presentato da per il tramite Parte_1 dell'amministratore di sostegno, , nei confronti di , così Parte_2 Controparte_1 provvede:
a) rigetta le domande di addebito reciprocamente formulate dalle parti, per le motivazioni riportate in parte motiva;
c) rigetta la domanda di mantenimento formulata dalla Pt_1
d) compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Catanzaro in camera di consiglio il 15/10/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Fortunata Esposito Dott.ssa Francesca Garofalo
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