CASS
Sentenza 17 gennaio 2023
Sentenza 17 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/01/2023, n. 1632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1632 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da LI RL nato a [...] il [...] LI LA nata a [...] il [...] LI SE nato a [...] il [...] RE ZI nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa il 25 maggio 2022 dalla Corte di appello di Potenza udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, SE Riccardi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 6 Num. 1632 Anno 2023 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: TRIPICCIONE DEBORA Data Udienza: 09/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di fiducia di RL LI, LA LI, SE LI e ZI RE propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di appello di Potenza che ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione presentata ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. d) cod. prc. pen., della sentenza n. 61/2019 emessa dalla Corte di appello di Lecce, considerandola una mera reiterazione di tre precedenti istanze già dichiarate inammissibili. Deduce la nullità del provvedimento per mancanza di motivazione sulle nuove questioni dedotte con l'ultima istanza e la violazione dell'art. 634, comma 1, cod. proc. pen. non ricorrendo alcuna delle ipotesi di inammissibilità dell'istanza. 2. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale, il Sostituto Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte ed ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata in quanto non ha esposto le ragioni della richiesta di revisione né contiene alcun confronto tra queste e quelle già poste a fondamento delle precedenti istanze di revisione dichiarate inammissibili. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su un motivo generico ed aspecifico. L'ordinanza impugnata ha, infatti, dichiarato inammissibile la richiesta di revisione, presentata ai sensi dell'art. 630, lett. d), cod. proc. pen., in quanto identica ad altre tre precedenti istanze, tutte già dichiarate inammissibili dalla Corte territoriale con le ordinanze specificamente richiamate nell'ordinanza impugnata. A fronte di tale motivazione, sia pure per relationem a precedenti ordinanze di cui i ricorrenti non deducono la mancata conoscenza (cfr. in merito alla legittimità di tale forma di motivazione, Sez. U., n. 17 del 21/6/2000, Primavera, Rv. 216664), il ricorso in esame si limita a dedurne genericamente la nullità senza alcuna specifica allegazione in merito alle circostanze poste a fondamento dell'istanza ed alle ragioni per cui questa sarebbe diversa da quelle già dichiarate inammissibili dalla Corte territoriale. N 2 2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che gli stessi abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il President
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, SE Riccardi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 6 Num. 1632 Anno 2023 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: TRIPICCIONE DEBORA Data Udienza: 09/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di fiducia di RL LI, LA LI, SE LI e ZI RE propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di appello di Potenza che ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione presentata ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. d) cod. prc. pen., della sentenza n. 61/2019 emessa dalla Corte di appello di Lecce, considerandola una mera reiterazione di tre precedenti istanze già dichiarate inammissibili. Deduce la nullità del provvedimento per mancanza di motivazione sulle nuove questioni dedotte con l'ultima istanza e la violazione dell'art. 634, comma 1, cod. proc. pen. non ricorrendo alcuna delle ipotesi di inammissibilità dell'istanza. 2. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale, il Sostituto Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte ed ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata in quanto non ha esposto le ragioni della richiesta di revisione né contiene alcun confronto tra queste e quelle già poste a fondamento delle precedenti istanze di revisione dichiarate inammissibili. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su un motivo generico ed aspecifico. L'ordinanza impugnata ha, infatti, dichiarato inammissibile la richiesta di revisione, presentata ai sensi dell'art. 630, lett. d), cod. proc. pen., in quanto identica ad altre tre precedenti istanze, tutte già dichiarate inammissibili dalla Corte territoriale con le ordinanze specificamente richiamate nell'ordinanza impugnata. A fronte di tale motivazione, sia pure per relationem a precedenti ordinanze di cui i ricorrenti non deducono la mancata conoscenza (cfr. in merito alla legittimità di tale forma di motivazione, Sez. U., n. 17 del 21/6/2000, Primavera, Rv. 216664), il ricorso in esame si limita a dedurne genericamente la nullità senza alcuna specifica allegazione in merito alle circostanze poste a fondamento dell'istanza ed alle ragioni per cui questa sarebbe diversa da quelle già dichiarate inammissibili dalla Corte territoriale. N 2 2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che gli stessi abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il President