Sentenza 1 dicembre 2009
Massime • 1
In tema di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, al fine del riconoscimento della circostanza attenuante ad effetto speciale della collaborazione, prevista in favore di chi si adoperi per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, non sono sufficienti un atteggiamento qualsiasi di resipiscenza dell'imputato, una sua confessione di responsabilità o la descrizione di circostanze di secondaria importanza, ma neanche è richiesto che egli dia da solo il contributo decisivo all'accertamento dei fatti, essendo necessario che fattivamente contribuisca nel fornire agli inquirenti e al processo un aiuto nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per la punizione degli autori dei delitti. Ne discende che, in presenza di una effettiva volontà di collaborazione e di un comportamento in tal senso univoco, l'applicazione dell'attenuante può essere esclusa solo quando il contributo alle indagini, intervenuto in presenza di un quadro probatorio che già aveva consentito di individuare con certezza i responsabili del reato, non è risultato determinante ai fini della decisione. (Nell'enunciare tale principio, la Corte ha anche precisato che quando si sia proceduto separatamente a carico dei correi, la valutazione della condotta di collaborazione non può prescindere da quella del giudice del procedimento separato che abbia apprezzato il peso probatorio, decisivo o di mero contorno, fornito dal collaborante).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/12/2009, n. 6296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6296 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 01/12/2009
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - N. 1050
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 31655/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN NS, nato il [...] in [...];
avverso la sentenza pronunziata in data 9.3.2009 dalla Corte d'appello di Firenze;
Visti gli atti, la sentenza impugnata, il ricorso;
Udita la relazione fatta dal consigliere Dott. DI TOMASSI Mariastefania;
Udito il Sostituto Procuratore generale Dott. LO VOI Francesco, che ha concluso chiedendo la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. FATTO
1. Con sentenza del 30.1.2006 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Prato aveva dichiarato, all'esito di giudizio abbreviato, IN NS responsabile dei reati continuati di associazione per delinquere (art. 416 c.p., capo 1), favoreggiamento aggravato e continuato dell'immigrazione clandestina (art. 81 c.p. e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 3, capo 2), commessi sino a novembre 2004, nonché del reato continuato di cui all'art. 483 c.p. e art. 61 c.p., n. 2, commesso sino al giugno 2004 (capo 3), condannandolo, in concorso di circostanze attenuanti generiche che riteneva non bilanciabili con l'aggravante del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 3-bis, ritenuta contestata in fatto, alla pena di due anni, quattro mesi di reclusione e 16.000,00 Euro di multa. Investita dal gravame dell'imputato la Corte d'appello, con specifico riguardo al reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, riconosceva che i fatti dovevano ritenersi consumati tutti antecedentemente all'entrata in vigore del D.L. 14 settembre 2004, n.241; rilevava che l'essere stato commesso il fatto nel numero di tre o più persone riunite e mediante documenti contraffatti o alterati integrava, anche indipendentemente dal fine di trarre profitto dal reato (nel caso di specie comunque ravvisabile), la fattispecie non aggravata di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 3, nel testo antecedente la riforma del settembre 2004; escludeva che fosse contestata in fatto alcuna aggravante. Respingeva la richiesta di riconoscimento dell'attenuante speciale del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 3-quinquies, osservando che la confessione e chiamata in correità del ricorrente, per quanto utile, non poteva ritenersi decisiva dal momento che il quadro probatorio s'era già formato, al momento delle sue dichiarazioni, sulla base del risultato delle intercettazioni e dei documenti sequestrati. Riduceva per l'effetto la pena a due anni, tre mesi e dieci giorni di reclusione e 14.000,00 Euro di multa, così determinandola: pena base per il capo 2), quattro anni, un mese di reclusione e 30.000,00 Euro di multa;
riduzione a due anni, nove mesi e 20.000,00 Euro per le circostanze attenuanti generiche;
aumento a tre anni tre mesi e 20.500,00 Euro per la continuazione con il reato al capo 1); aumento a tre anni, cinque mesi e 21.000,00 Euro per la continuazione col reato al capo 3; riduzione di un terzo per il rito.
2. Ricorre l'imputato a mezzo del difensore, avvocato Antonino Denaro, che chiede l'annullamento della sentenza impugnata. Denunzia violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 3- quinquies e difetto di motivazione sul punto. Osserva che la considerazione che il contributo del ricorrente, pur utile per fare chiarezza su taluni aspetti della vicenda e per la conferma degli elementi raccolti, non poteva ritenersi "decisivo" per la ricostruzione della vicenda (intendendosi con ciò che non era dirimente), era inappagante e carente, tanto più dal momento che la Corte d'appello aveva ammesso che le dichiarazioni del ricorrente erano state utili per fare chiarezza, senza tuttavia indicare in cosa tale utilità differiva dalla decisività.
Segnala che la norma evocata andava interpretata alla luce dell'elaborazione giurisprudenziale formatasi sulla omologa previsione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7: il termine decisivo indicava dunque soltanto la necessità che il contributo narrativo avesse comunque apportato elementi di novità al quadro probatorio già a disposizione, o avesse contribuito alla sua comprensione.
La Corte d'appello non aveva prestato d'altro canto attenzione alle deduzioni difensive e non aveva spiegato perché gli specifici elementi di novità portati alle indagini dal ricorrente nei suoi interrogatori, specificamente enumerati nell'atto d'appello, non potevano ritenersi un contributo effettivo. In realtà gli elementi offerti dal Lin riguardavano: l'individuazione dei soggetti coinvolti;
l'identificazione di utenze e l'indicazione dei loro utilizzatori;
l'individuazione degli interlocutori nelle conversazioni intercettate;
il chiarimento dei termini criptici usati nelle conversazioni;
l'attribuzione di fatti ai coimputati, giudicati in separato procedimento nel quale le dichiarazioni del Lin avevano rappresentato le principali fonti di prova. Le intercettazioni avevano poi acquisito valenza probatoria solo in quanto le dichiarazioni del Lin avevano consentito di decifrarne i significati e di attribuire voci e utenze a determinati interlocutori.
DIRITTO
1. Osserva il Collegio che il ricorso, che concerne esclusivamente il diniego dell'attenuante di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 3-quinquies, appare fondato.
2. Va premesso che la circostanza ad effetto speciale evocata ("per i delitti previsti dai commi precedenti le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti") è, come in molte altre previsioni simili, collegata a una attività "collaborativa" dell'imputato, i cui contenuti sono descritti attraverso una previsione generale e successive specificazioni. La previsione generale definisce il contributo collaborativo stabilendo che esso riguarda l'imputato che "si adopera" per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, "aiutando concretamente" l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria". Le specificazioni precisano che l'aiuto deve riguardare: a) la raccolta di elementi di prova decisivi per l'accertamento dei fatti, b) l'individuazione o la cattura di uno o più correi, c) la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti. Come rileva unanimemente la dottrina, nonostante l'uso della congiunzione "e", l'attenuante non può non ritenersi perfezionata anche in presenza di una sola delle modalità della condotta collaborativa specificate dalla disposizione, dal momento che richiederle congiuntamente significherebbe accogliere un'interpretazione sostanzialmente abrogatrice della norma. A differenza della maggior parte delle attenuanti di tipo premiale in qualche modo simili (D.L. n. 152 del 1991, art. 8, D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 7, art. 630 c.p., D.L. n. 625 del 1979, art. 4,
conv. in L. n. 15 del 1980), l'attenuante in esame non accede però a un reato di criminalità organizzata ne' comunque ad un reato permanente. Ed essendo destinata ad operare in relazione a fatti- reato naturalmente e normalmente già commessi, il riferimento all'"evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori" assume evidente significato lato, o se si vuole, di "prevenzione", potendo il suo significato precettivo ritenersi interamente assorbito nella descrizione del contributo che si richiede concretamente prestato alla autorità, di polizia o giudiziaria, secondo le specificazioni successive. Al di fuori di tale peculiarità, la struttura dell'attenuante è sostanzialmente affine a quella del D.L. n. 152 del 1991, art. 8, che riguarda l'imputato che, dissociandosi dagli altri, "si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenza ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati...", e all'attenuante del D.L. n. 625 del 1979, art.4, conv. in L. n. 15 del 1980, riguardante il concorrente che,
dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia e l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti.
Comune a tutte queste situazioni è dunque il rilievo che, se è vero che l'attenuante non può essere legata semplicemente a un qualsiasi atteggiamento di resipiscenza, a una confessione delle proprie responsabilità o alla descrizione di circostanze di secondaria importanza (tra molte, Sez. 1^, n. 4824 del 18/04/1997, Galli), non si richiede però all'opposto che l'imputato dia da solo il contributo decisivo all'accertamento dei fatti (versi egli stesso alle indagini o agli atti del processo elementi risolutivi che prescindano da quelli acquisiti dagli inquirenti e li superino), basta infatti che l'imputato si "adoperi" concretamente, ovvero fattivamente contribuisca, ad acquisirli: che cioè fornisca davvero agli inquirenti e al processo un aiuto nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per la punizione degli autori dei delitti.
Ne deriva che, in presenza di una effettiva volontà di collaborazione e di un comportamento in tal senso univoco, l'applicazione della attenuante può essere esclusa soltanto quando il contributo alle indagini, intervenuto in presenza di un quadro probatorio che già aveva consentito di individuare con certezza, i responsabili del reato, non è risultato determinante ai fini della decisione. E allorché si sia proceduto, come nel caso in esame, separatamente a carico del dichiarante e dei correi da lui indicati, tale valutazione non può prescindere da quella del giudice di merito che, decidendo sulla posizione di detti correi, ha apprezzato il peso probatorio, decisivo o di mero contorno, dell'apporto fornito dal collaborante (cfr. a tale proposito Sez. 1^, n. 9331 del 22/06/1998, Baglio). Soltanto il processo può costituire difatti il reale banco di verifica della prova e della utilità per l'"accertamento dei fatti" (come richiede la norma) portata dalla collaborazione alle indagini.
3. Nel caso in esame risulta dall'atto d'appello che la difesa aveva dettagliatamente segnalato alla Corte di merito la decisività del contributo dell'imputato in relazione ad aspetti che non possono ex se considerarsi di scarsa rilevanza, quali l'indicazione dei correi, l'identificazione dei colloquianti nelle conversazioni intercettate, la riferibilità delle utenze chiamate, l'attribuzione di singoli fatti ad altri soggetti, la ricostruzione complessiva del modo d'agire della organizzazione dedita alla falsificazione dei documenti d'ingresso e dei reati connessi. La Corte d'appello ha dato atto che il contributo dichiarativo offerto fin dal momento del suo arresto dall'imputato era stato "utile" per far "chiarezza su taluni aspetti della vicenda" e per "la conferma degli elementi raccolti", ma ha escluso che potesse ritenersi "decisivo" affermando che all'epoca la prova era già formata dagli elementi raccolti "non ultimi quelli, ponderosi, desumibili dalle operate intercettazioni e dai documenti in sequestro". La motivazione si risolve in tali affermazioni, ed essendo del tutto priva, perciò, di riferimenti concreti, omette di dare reale risposta alle specifiche deduzioni difensive (non dice ad esempio se, contrariamente a quanto assume il ricorrente, gli interlocutori erano già identificati, i complici tutti individuati, i fatti, ivi compresi quelli relativi alla struttura organizzativa, già singolarmente e completamente accertati), ne' consente il controllo di logicità e di adeguatezza in questa sede. L'ampiezza delle contestazioni, in relazione sia ai soggetti coinvolti sia al numero e all'epoca di consumazione dei reati contestati (per i quali è indicata la sola data di cessazione delle varie attività continuate), unitamente all'assenza di una indicazione precisa circa l'estensione e la durata delle indagini, rende d'altro canto obiettivamente impossibile considerare auto evidente la correttezza delle lapidarie affermazioni della Corte d'appello. Soprattutto, però, la sentenza impugnata non fa alcun cenno al valore assegnato alle dichiarazioni del ricorrente dai giudici che hanno deciso (se lo hanno fatto) sulla posizione dei correi;
valore che, come s'è detto, va considerato determinante.
4. La sentenza impugnata deve di conseguenza essere annullata con rinvio per nuovo giudizio in punto di concedibilità dell'attenuante di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12 comma 3-quinquies. Deve solo aggiungersi che, investendo il rinvio il trattamento sanzionatorio, non può questa Corte esimersi dal segnalare che all'epoca dei fatti, oramai definitivamente fissato dalla sentenza annullata, l'ipotesi dell'art. 12 cit., comma 3 costituiva pacificamente un'aggravante (Sez. 1^, n. 44644 del 21/10/2004, Ren;
Sez. 1^, n. 5360 del 04/12/2000 Vishe), soltanto la modifica legislativa recata dalla L. 12 novembre 2004, n. 271, di conversione del D.L. n. 241 del 2004, avendola trasformata in titolo autonomo di reato (Sez. 1^, n. 11578 del 25/01/2006, Rufai Kuku). E di tanto la Corte d'appello dovrà tenere conto (contrariamente a quanto ha fatto nella sentenza impugnata) nel calcolare la pena irrogabile per effetto del giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche già riconosciute.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'attenuante di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12 comma 3-quinquies rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze per nuovo giudizio sul punto.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2010