CASS
Sentenza 22 giugno 2023
Sentenza 22 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/06/2023, n. 27127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27127 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LO SE nato a [...] il [...] avverso la ordinanza del 19/11/2022 del TRIBUNALE DI BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Enrico PEDICINI, che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza in punto di esigenze cautelari;
udito il difensore avv. Manuela ZOCCALI, in sostituzione dell'avv. Francesco NIZZARI, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 19 novembre 2022 il Tribunale di Bologna rigettava la richiesta di riesame presentata nell'interesse di IU OL avverso l'ordinanza con la quale il G.i.p. dello stesso Tribunale gli aveva applicato la Penale Sent. Sez. 2 Num. 27127 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Data Udienza: 03/05/2023 misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di residenza per il reato di partecipazione ad un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di più delitti di bancarotta fraudolenta, trasferimento fraudolento di valori, autoriciclaggio ed estorsione nonché per un reato fine, contestato al capo 3) dell'imputazione provvisoria, di bancarotta per distrazione. 2. Ha proposto ricorso l'indagato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza in ragione dei seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge per mancanza di autonoma valutazione da parte del G.i.p., la cui ordinanza di applicazione della misura cautelare non contiene "alcuna consapevole e critica adesione alle valutazioni offerte dal P.M.". Il Tribunale avrebbe dovuto annullare il provvedimento, senza potersi avvalere del potere integrativo previsto dall'art. 309 del codice di rito. 2.2. Violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla ritenuta gravità indiziaria per il reato di partecipazione all'associazione per delinquere. In modo contraddittorio l'ordinanza dapprima qualifica il ricorrente come un dipendente della FP GROUP s.r.l. e poi lo ritiene il reale dominus della società, in quanto inserito nella ‘ndrina IR, sulla base del solo rapporto di coniugio con CE IR e di un precedente penale risalente all'anno 2004. Il Tribunale, per affermare lo stabile inserimento di OL nella consorteria IR e quindi nella presunta associazione guidata dai MI, contestata al capo 1) della imputazione provvisoria, ha valorizzato un'annotazione investigativa che riporta le dichiarazioni, non verbalizzate, rese da IS AR, inutilizzabili in quanto in contrasto con il disposto dell'art. 195, commi 4 e 7, non trovando applicazione l'eccezione di cui all'art. 500, comma 4, del codice di rito. Non hanno alcuna efficacia indiziante le generiche dichiarazioni di NU NI, secondo il quale OL era trattato dai MI come uno di famiglia. L'esercizio del potere di gestione nella FP GROUP s.r.l. svolto dal ricorrente solo in modo vicario, in assenza dell'amministratore MI e del direttore del personale, non è connotato da fatti specifici dimostrativi del fatto che OL avesse esorbitato dal ruolo di ragioniere contabile della società, con il compito di recuperare i crediti. 2.3. Vizio motivazionale quanto alla ritenuta gravità indiziaria per il concorso nella bancarotta. Nell'ordinanza manca la risposta alle doglianze avanzate in sede di riesame. 2.4. Illogicità della motivazione sull'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, fondata sulla indimostrata appartenenza del ricorrente alla consorteria IR. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato limitatamente al motivo proposto in tema di esigenze cautelari. 2. E' generico il motivo con il quale la difesa ha censurato la mancanza di autonoma valutazione nell'ordinanza genetica, disatteso dal Tribunale con argomentazioni (pagg. 10-11) del tutto obliterate nel ricorso. Il provvedimento impugnato ha respinto l'eccezione di rito proposta evidenziandone la infondatezza alla luce di un confronto fra la richiesta del pubblico ministero e l'ordinanza del G.i.p. e conformandosi al principio espresso da questa Corte, secondo il quale il difetto di originalità linguistica o espositiva del contenuto del provvedimento cautelare emesso dal giudice per le indagini preliminari rispetto alla richiesta del pubblico ministero non implica automaticamente la violazione dell'obbligo di autonoma valutazione ed è compatibile con la redazione dell'ordinanza con la tecnica della "incorporazione" quando dal contenuto complessivo del provvedimento emergano la conoscenza degli atti del procedimento e la rielaborazione critica degli elementi sottoposti al vaglio del riesame (Sez. 2, n. 43676 del 07/10/2021, Fierro, Rv. 282506-02; Sez. 3, n. 35720 del 06/10/2020, Cordioli, Rv. 280581-01; Sez. 5, n. 1304 del 24/09/2018, dep. 2019, Pedato, Rv. 275339-01), 3. Non sono fondati i motivi inerenti alla gravità indiziaria. Va premesso che il ricorso per cassazione è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884; Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016, Berlingeri, Rv. 266939; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178). Alla luce di questo principio risultano inammissibili le doglianze relative alla rilevanza delle dichiarazioni rese da NU NI circa gli stretti rapporti intrattenuti dal ricorrente con i MI ed il suo ruolo di gestore di fatto della FP GROUP s.r.l. e della controllata Dolce Industria s.r.I., circostanza confermata da due testi, dipendenti delle società. 3 Il ricorso sollecita una inammissibile rilettura delle circostanze esaminate dai giudici della cautela e richiama altresì erroneamente la violazione di norme del codice di rito (artt. 195 e 500, comma 4), riguardanti l'assunzione della testimonianza in dibattimento, là dove deduce la inutilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie di IS AR, riportate in un'annotazione di polizia giudiziaria. Dette dichiarazioni sono state legittimamente utilizzate nell'ordinanza impugnata, in conformità al principio espresso dalla più recente e di gran lunga prevalente giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, secondo il quale «sono utilizzabili per l'adozione di misure cautelari le dichiarazioni rese da persone informate sui fatti riportate dalla polizia giudiziaria in annotazioni o relazioni di servizio, redatte e sottoscritte dall'ufficiale di polizia giudiziaria operante, ancorché non oggetto di verbalizzazione» (così, da ultimo, Sez. 5, n. 37292 del 07/06/2022, Petriccione, Rv. 284018; in senso conforme v., ad es., Sez. 1, n. 38602 del 23/06/2021, Aulisio, Rv. 282123; Sez. 1, n. 35260 del 06/11/2020, Forestieri, Rv. 280224; Sez. 3, n. 15798 del 30/04/2020, Musolino, Rv. 279422; Sez. 6, n. 51503 del 11/10/2018, F., Rv. 274155). 4. In ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, la motivazione dell'ordinanza, invece, è solo apparente in quanto si afferma che la misura applicata "costituisce il minimo presidio idoneo a garantire le esigenze cautelari puntualmente indicate nell'ordinanza genetica", che invece, con riguardo alla specifica posizione di IU OL, si era limitata ad affermare che all'indagato poteva essere applicata la misura richiesta dal pubblico ministero. Il provvedimento impugnato, quindi, va annullato soltanto in relazione al punto relativo alla sussistenza delle esigenze cautelari, sul quale il giudice del rinvio esprimerà un'adeguata motivazione a sostegno della decisione di conferma o di annullamento dell'ordinanza genetica.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari con rinvio al Tribunale di Bologna - sezione per le misure cautelari personali - per nuovo esame. Così deciso il 3 maggio 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Enrico PEDICINI, che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza in punto di esigenze cautelari;
udito il difensore avv. Manuela ZOCCALI, in sostituzione dell'avv. Francesco NIZZARI, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 19 novembre 2022 il Tribunale di Bologna rigettava la richiesta di riesame presentata nell'interesse di IU OL avverso l'ordinanza con la quale il G.i.p. dello stesso Tribunale gli aveva applicato la Penale Sent. Sez. 2 Num. 27127 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Data Udienza: 03/05/2023 misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di residenza per il reato di partecipazione ad un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di più delitti di bancarotta fraudolenta, trasferimento fraudolento di valori, autoriciclaggio ed estorsione nonché per un reato fine, contestato al capo 3) dell'imputazione provvisoria, di bancarotta per distrazione. 2. Ha proposto ricorso l'indagato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza in ragione dei seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge per mancanza di autonoma valutazione da parte del G.i.p., la cui ordinanza di applicazione della misura cautelare non contiene "alcuna consapevole e critica adesione alle valutazioni offerte dal P.M.". Il Tribunale avrebbe dovuto annullare il provvedimento, senza potersi avvalere del potere integrativo previsto dall'art. 309 del codice di rito. 2.2. Violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla ritenuta gravità indiziaria per il reato di partecipazione all'associazione per delinquere. In modo contraddittorio l'ordinanza dapprima qualifica il ricorrente come un dipendente della FP GROUP s.r.l. e poi lo ritiene il reale dominus della società, in quanto inserito nella ‘ndrina IR, sulla base del solo rapporto di coniugio con CE IR e di un precedente penale risalente all'anno 2004. Il Tribunale, per affermare lo stabile inserimento di OL nella consorteria IR e quindi nella presunta associazione guidata dai MI, contestata al capo 1) della imputazione provvisoria, ha valorizzato un'annotazione investigativa che riporta le dichiarazioni, non verbalizzate, rese da IS AR, inutilizzabili in quanto in contrasto con il disposto dell'art. 195, commi 4 e 7, non trovando applicazione l'eccezione di cui all'art. 500, comma 4, del codice di rito. Non hanno alcuna efficacia indiziante le generiche dichiarazioni di NU NI, secondo il quale OL era trattato dai MI come uno di famiglia. L'esercizio del potere di gestione nella FP GROUP s.r.l. svolto dal ricorrente solo in modo vicario, in assenza dell'amministratore MI e del direttore del personale, non è connotato da fatti specifici dimostrativi del fatto che OL avesse esorbitato dal ruolo di ragioniere contabile della società, con il compito di recuperare i crediti. 2.3. Vizio motivazionale quanto alla ritenuta gravità indiziaria per il concorso nella bancarotta. Nell'ordinanza manca la risposta alle doglianze avanzate in sede di riesame. 2.4. Illogicità della motivazione sull'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, fondata sulla indimostrata appartenenza del ricorrente alla consorteria IR. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato limitatamente al motivo proposto in tema di esigenze cautelari. 2. E' generico il motivo con il quale la difesa ha censurato la mancanza di autonoma valutazione nell'ordinanza genetica, disatteso dal Tribunale con argomentazioni (pagg. 10-11) del tutto obliterate nel ricorso. Il provvedimento impugnato ha respinto l'eccezione di rito proposta evidenziandone la infondatezza alla luce di un confronto fra la richiesta del pubblico ministero e l'ordinanza del G.i.p. e conformandosi al principio espresso da questa Corte, secondo il quale il difetto di originalità linguistica o espositiva del contenuto del provvedimento cautelare emesso dal giudice per le indagini preliminari rispetto alla richiesta del pubblico ministero non implica automaticamente la violazione dell'obbligo di autonoma valutazione ed è compatibile con la redazione dell'ordinanza con la tecnica della "incorporazione" quando dal contenuto complessivo del provvedimento emergano la conoscenza degli atti del procedimento e la rielaborazione critica degli elementi sottoposti al vaglio del riesame (Sez. 2, n. 43676 del 07/10/2021, Fierro, Rv. 282506-02; Sez. 3, n. 35720 del 06/10/2020, Cordioli, Rv. 280581-01; Sez. 5, n. 1304 del 24/09/2018, dep. 2019, Pedato, Rv. 275339-01), 3. Non sono fondati i motivi inerenti alla gravità indiziaria. Va premesso che il ricorso per cassazione è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884; Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016, Berlingeri, Rv. 266939; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178). Alla luce di questo principio risultano inammissibili le doglianze relative alla rilevanza delle dichiarazioni rese da NU NI circa gli stretti rapporti intrattenuti dal ricorrente con i MI ed il suo ruolo di gestore di fatto della FP GROUP s.r.l. e della controllata Dolce Industria s.r.I., circostanza confermata da due testi, dipendenti delle società. 3 Il ricorso sollecita una inammissibile rilettura delle circostanze esaminate dai giudici della cautela e richiama altresì erroneamente la violazione di norme del codice di rito (artt. 195 e 500, comma 4), riguardanti l'assunzione della testimonianza in dibattimento, là dove deduce la inutilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie di IS AR, riportate in un'annotazione di polizia giudiziaria. Dette dichiarazioni sono state legittimamente utilizzate nell'ordinanza impugnata, in conformità al principio espresso dalla più recente e di gran lunga prevalente giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, secondo il quale «sono utilizzabili per l'adozione di misure cautelari le dichiarazioni rese da persone informate sui fatti riportate dalla polizia giudiziaria in annotazioni o relazioni di servizio, redatte e sottoscritte dall'ufficiale di polizia giudiziaria operante, ancorché non oggetto di verbalizzazione» (così, da ultimo, Sez. 5, n. 37292 del 07/06/2022, Petriccione, Rv. 284018; in senso conforme v., ad es., Sez. 1, n. 38602 del 23/06/2021, Aulisio, Rv. 282123; Sez. 1, n. 35260 del 06/11/2020, Forestieri, Rv. 280224; Sez. 3, n. 15798 del 30/04/2020, Musolino, Rv. 279422; Sez. 6, n. 51503 del 11/10/2018, F., Rv. 274155). 4. In ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, la motivazione dell'ordinanza, invece, è solo apparente in quanto si afferma che la misura applicata "costituisce il minimo presidio idoneo a garantire le esigenze cautelari puntualmente indicate nell'ordinanza genetica", che invece, con riguardo alla specifica posizione di IU OL, si era limitata ad affermare che all'indagato poteva essere applicata la misura richiesta dal pubblico ministero. Il provvedimento impugnato, quindi, va annullato soltanto in relazione al punto relativo alla sussistenza delle esigenze cautelari, sul quale il giudice del rinvio esprimerà un'adeguata motivazione a sostegno della decisione di conferma o di annullamento dell'ordinanza genetica.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari con rinvio al Tribunale di Bologna - sezione per le misure cautelari personali - per nuovo esame. Così deciso il 3 maggio 2023.