Sentenza 10 novembre 2010
Massime • 1
La nozione di inseguimento del reo, nell'ambito della cosiddetta quasi flagranza del reato, ricomprende l'azione di ricerca immediatamente posta in essere, anche se non subito conclusa, purché protratta senza soluzione di continuità, sulla scorta delle indicazioni delle vittime, dei correi o di altre persone a conoscenza dei fatti. (Fattispecie in cui la Corte ha precisato che l'inseguimento può avvenire anche dopo un periodo di tempo necessario alla polizia giudiziaria per giungere sul luogo del delitto, acquisire notizie utili e iniziare le ricerche, ed ha ritenuto legittimo l'arresto eseguito dagli operanti intervenuti nell'immediatezza della commissione del fatto, i quali dopo circa quattro ore avevano trovato gli indagati sulla base delle dichiarazioni dei testimoni oculari e dei correi).
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- 1. Etilometro in caso di sinistro: è legittimo anche dopo ore dall’incidente? (Cass. Pen. n. 35594/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 4 novembre 2025
La sentenza Cass. pen., sez. VI, 16 giugno 2015, n. 35594 afferma che l'etilometro è legittimo anche a distanza di tempo dal sinistro, se c'è continuità investigativa. L'art. 186 C.d.S., comma 4, prevede che la Polizia possa sottoporre il conducente al test non solo quando lo ferma nell'immediatezza, ma anche: quando vi è stato un incidente, e quando vi è motivo di ritenere che il soggetto fosse alla guida in stato di ebbrezza. La Corte spiega che il limite temporale non è “rigido”. Non serve che il controllo avvenga nell'esatto momento del fatto. Quello che conta è che non si interrompa la sequenza logica di ricerca e identificazione del conducente. Per spiegare il criterio, la …
Leggi di più… - 2. Le Sezioni unite sulla nozione di “quasi flagranza”: limitiGuido Todaro · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza in commento, apri il file allegato. 1. La libertà è la regola, le sue limitazioni configurano ipotesi eccezionali e le correlate norme sono, pertanto, di stretta interpretazione. Verità ovvia e principio sacrosanto del nostro processo penale, che, però, ogni tanto – anzi, spesso purtroppo – occorre ricordare, a fronte di letture riduttive ovvero interpretazioni devianti. Il caso in esame ne è un esempio: la questione controversa concerne l'esatta determinazione delle coordinate concettuali della nozione di “quasi flagranza”, con particolare riferimento alla fattispecie rappresentata dall'“inseguimento”: dilatarne il significato, di là della lettera …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/11/2010, n. 44369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44369 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 10/11/2010
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere - N. 1590
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VERGA Giovanna - rel. Consigliere - N. 29667/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. AN IE n. il *27.5.1970 a Nocera Superiore*;
2. CI LU n. il *27.12.1973 a Nocera Inferiore*;
avverso l'ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari di Nocera Inferiore in data 14.6.2010;
Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott.ssa Giovanna VERGA;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni SALVI, il quale ha concluso chiedendo l'inammissibilità per la misura cautelare e l'annullamento senza rinvio per la convalida;
osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza del 14.6.2010 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Nocera Inferiore convalidava l'arresto di AN IE e CI LU e disponeva la custodia cautelare in carcere degli stessi indagati per i reati di cui agli artt. 110 e 56 c.p., art. 628 c.p., comma 3, n. 1, art. 648 c.p. e L. n. 110 del 1975, art. 23 Ricorre per cassazione il difensore degli indagati deducendo per entrambi:
1. inosservanza dell'art. 391 c.p.p., comma 4 con riferimento all'art. 382 c.p.p. per insussistenza delle condizioni di flagranza o quasi flagranza richieste per l'adozione del provvedimento di convalida dell'arresto. Gli indagati venivano infatti tratti in arresto dopo circa quattro ore e mezza dal verificarsi dei fatti contestati, quando ormai erano rientrati nella loro abitazione. Sottolinea il ricorrente come il GIP abbia confuso la continuità dell'inseguimento, elemento indefettibile per l'arresto in flagranza, con la continuità delle indagini.
2. insussistenza del delitto tentato in quanto l'attività posta in essere dai prevenuti deve essere inquadrata negli atti meramente preparatori e come tale assoggettata al principio di ordine generale stabilito dall'art. 115 c.p.p.. Le censure proposte non sono condivisibili.
Con riguardo al primo motivo deve osservarsi che, come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, l'inseguimento del reo, utile per definire il concetto di quasi flagranza, deve essere inteso in senso più ampio di quello strettamente etimologico di attività di chi corre dietro, tallona e incalza, a vista, la persona inseguita. Esprime, cioè, un concetto comprensivo anche dell'azione di ricerca, immediatamente eseguita, anche se non immediatamente conclusa, purché protratta senza soluzione di continuità, sulla base delle ricerche immediatamente predisposte sulla scorta delle indicazioni delle vittime, dei correi o di altre persone a conoscenza dei fatti. L'inseguimento può quindi avvenire anche dopo un periodo di tempo, necessario alla polizia giudiziaria per giungere sul luogo del delitto, acquisire notizie utili e iniziare le ricerche. Ed è stato altresì chiarito che il concetto di "inseguimento" ad opera della forza pubblica comprende ogni attività di indagine e ricerca finalizzata alla cattura dell'indiziato di reità, purché detta attività non subisca interruzioni dopo la commissione del reato, anche se si protragga per più tempo (Cass. n. 2738/99; Cass. n. 23560/06; Cass., Sez. 4, n. 4348/2003) Nel caso di specie, alla stregua degli elementi esposti nell'ordinanza impugnata, è indubbio che gli operanti intervennero subito dopo la commissione del fatto (verso le 2 di notte) e da quel momento non risulta alcuna interruzione nelle ricerche dei correi, sicché l'inseguimento (inteso nel senso sopra specificato) non poteva ritenersi concluso e sarebbe terminato proprio quando gli operanti hanno trovato, dopo alcune ore (verso le 6.00), sulla scorta delle dichiarazioni dei testi oculari e dei correi \MIRRA Clemente\ e \RUGGIERO RI, arrestati in flagranza, gli attuali indagati. Alla stregua di tale delineata sequenza fattuale e temporale, non appare censurabile quanto indicato dal giudice della convalida e, cioè che, "l'arresto è stato eseguito nello stato di quasi flagranza ex art. 382 c.p.p. ...", non ravvisando soluzione di continuità nella ricerca dei colpevoli.
La doglianza in esame deve quindi essere respinta.
Allo stesso modo deve essere respinto il secondo motivo del ricorso. Il giudice di primo grado non è incorso in alcuna violazione di legge. Ha, infatti, correttamente ritenuto integrato sulla scorta degli elementi di indagine a carico degli indagati un concorso nel tentativo di rapina, con l'uso di un'arma, avvalendosi di un basista interno, dell'Istituto di Vigilanza Ipervigile, sulla scorta della loro partecipazione agli atti preparatori ed esecutivi del delitto in argomento che era giunto quasi alla consumazione, ma non si è perfezionato a causa della reazione di un dipendente dell'istituto che, resosi conto delle intenzioni dei rapinatori, seppure sotto la minaccia dell'arma, diede immediatamente l'allarme. La corretta qualificazione dei fatti come tentativo di rapina esclude l'invocata applicazione dell'art. 115 c.p. che disciplina quelle condotte integranti un accordo od una istigazione alla realizzazione di un reato alle quali non segue però la fase della realizzazione, neppure nelle forme del tentativo.
Il ricorso deve pertanto essere respinto.
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà dei ricorrenti, deve disporsi - ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui gli indagati trovasi ristretti perché provveda a quanto stabilito dal citato art. 94, comma 1 bis.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 novembre 2010. Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2010