Sentenza 14 febbraio 2003
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- 1. Restituzione assegno di mantenimentoRedazione · https://ildiritto.it/ · 27 marzo 2024
Quesito con risposta a cura di Danilo Dimatteo, Elisa Succu, Teresa Raimo In materia di famiglia e di condizioni economiche nel rapporto tra coniugi separati o ex coniugi, per le ipotesi di modifica nel corso del giudizio, con la sentenza definitiva di primo grado o di appello, delle condizioni economiche riguardanti i rapporti tra i coniugi, separati o divorziati, sulla base di una diversa valutazione, per il passato (e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano, di regola, dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata domanda), dei fatti già posti a base dei provvedimenti presidenziali, confermati o modificati dal giudice istruttore, occorre distinguere: …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/02/2003, n. 2198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2198 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2003 |
Testo completo
DIV ESENTE DALL'IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO E DA OGNI ALTRA TASSA REPUBBLICA ITALIANA (Art.19 Legge 6 marzo 1987 n.74) IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SSAZIONE02 1-98 /0 3 LA COR Oggetto Divorzio Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 2694/00Dott . Angelo GRIECO Presidente Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere Cron. 5103 Dott. Vincenzo PROTO Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere Rep. Ud. 02/07/2002 Dott. Carlo DE CHIARA Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AN AD, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. CHINOTTO 1, presso l'avvocato ERMANNO PRASTARO, rappresentato e difeso dall'avvocato RENZO TERZI, giusta procura in calce al ricorso;
ricorrente
contro
CH VI;
intimata avverso la sentenza n. 679/99 della Corte d'Appello di TRIESTE, depositata il 03/12/99; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1488 udienza del 02/07/2002 dal Consigliere Dott. Carlo DE 1 CHIARA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 17 maggio 1999 il Tribunale di Udine, in esito a precedente sentenza non definitiva del 1991 passata in giudicato, con cui aveva pronuncia- to il divorzio di DE TT e FU OV, re- golo i rapporti economici tra gli ex coniugi respingen- do tutte le pretese avanzate dalla ex moglie. Sul gravame proposto da quest'ultima, cui ha resi- stito lo TT, la Corte di appello di Trieste ha ri- conosciuto alla appellante un assegno a carico dell'ex marito di £. 450.000 mensili, rivalutabili secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dal 1° luglio 1999 (data di proposizione dell'appello), sul rilievo che la donna aveva cessato ogni attività lavorativa, per sopravvenu- ta infermità invalidante, dal 1997. Avverso la sentenza della Corte di appello propone ricorso per cassazione lo TT, sulla base di due motivi. L'intimata non svolge attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE на 1. Il primo motivo di ricorso, denunciando viola- zione о falsa applicazione dell'art. 5, sesto comma, 2 हर della legge n. 898/1970, censura la sentenza impugnata per aver riconosciuto il diritto all'assegno divorzile in favore della OV sulla base di una (asserita) incapacità lavorativa della stessa, per infermità inva- lidante, verificatasi sei anni dopo la sentenza irrevo- cabile di scioglimento del matrimonio. Secondo il ri- corrente, invece, la valutazione comparativa delle si- dei coniugi, ai fini tuazioni economiche dell'assegno, va fatta con riguardo dell'attribuzione al momento dello scioglimento del vincolo matrimoniale, e dunque non è ammissibile il riconoscimento di un as- segno fondato su un fatto successivo. L'assegno serve a ripristinare, tendenzialmente, il tenore di vita goduto in costanza del matrimonio, se lo stesso ha subito un apprezzabile deterioramento in conseguenza del divor- zio, mentre, invece, nel caso della OV (la quale, dopo dieci anni di separazione, gestiva un esercizio commerciale che le consentiva un tenore di vita supe- riore a quello che conduceva quando era sposata), il divorzio non aveva inciso negativamente sulle condizio- ni di vita. Inoltre, "poiché il matrimonio non è su- scettibile di ipoteche", allo scioglimento di esso pos- sono sopravvivere soltanto diritti acquisiti preceden- temente. Infine, il comma ottavo dell'art. 5 della leg- ge 898/1970 stabilisce la preclusione di ogni domanda 3 di contenuto economico successiva alla pronuncia del divorzio.
1.1. Il motivo è infondato. Secondo quanto costantemente affermato da questa Corte, invero, l'art. 9 della legge 898/1970, il quale consente la revisione delle condizioni del divorzio re- lative ai rapporti economici per sopravvenuti giustifi- cati motivi individuabili nella modificazione delle condizioni economiche di uno o di entrambi i coniugi può essere legittimamente applicato anche alla ipotesi in cui l'assegno divorzile sia stato originariamente negato ovvero non abbia costituito oggetto di richiesta al momento del divorzio, in virtù del dovere di assi- stenza, che permane pur dopo lo scioglimento del vinco- lo non sostituito da un nuovo matrimonio (ex mulits, Cass. 8427/1998, 5029/1990, 2514/1983, 2237/1977, 1305/1977). Ciò implica che il deterioramento delle condizioni economiche di uno o di entrambi gli ex CO- niugi, che consente il riconoscimento dell'assegno, può ben verificarsi anche dopo il divorzio, proprio perché come si è detto nel dovere di as- trova fondamento come invece ritiene il ricorrente sistenza, e non nesso di causalità o di concomitanza tra divorzio e nel deterioramento delle condizioni di vita. E dunque di tale deterioramento, verificatosi successivamente al 4 of divorzio, Occorre tener conto non soltanto in sede di modifica, ai sensi dell'art. 9 cit., delle condizioni economiche già stabilite, ma anche e a maggior ragio- ne in sede di prima definizione di tali condizioni. Fuori luogo è, poi, il riferimento del ricorrente al comma ottavo dell'art. 5 della legge 898/1979, il quale prevede la preclusione di qualsiasi domanda di contenuto economico successiva alla sentenza di divor- zio per il solo caso che qui non ricorre in cui la sentenza abbia disposto, su accordo delle parti, la corresponsione dell'assegno in unica soluzione. Correttamente, pertanto, la Corte di appello ha ritenuto di dover prendere in considerazione l'allegato deterioramento delle condizioni economiche della (allora) appellante, pur se verificatosi successivamen- te alla pronunzia del divorzio.
2. Il secondo motivo di ricorso, deducendo omessa motivazione in ordine al deterioramento delle condizio- ni economiche della intimata, censura la sentenza impu- gnata: a) per avere apoditticamente affermato che risulta documentata la cessazione di ogni attività lavorativa della OV per sopravvenuta infermità invalidante;
в b) perché - anche a voler ammettere, in ipotesi, la incapacità di lavoro redditizio della OV non 5 ha considerato, ai fini della valutazione delle condi- zioni economiche della ex moglie, il rendimento del provento (stimabile in circa cento milioni di lire) della presumibile avvenuta vendita dell'azienda commer- ciale che la signora aveva posseduto e gestito sino al- la cessazione di ogni attività.
2.1. La censura a) è fondata. In effetti, la Corte di appello si limita ad affer- sul punto in questione, che "documentalmente ri- mare, sulta che essa [la OV] cessò ogni attività lavora- tiva per sopravvenuta infermità invalidante fin dal 1997", senza aggiungere altro e, in particolare, senza alcuna specificazione in ordine ai documenti - e al re- lativo contenuto - dai quali ha tratto tale conclusio- La motivazione su tale punto, indubbiamente decisi- ne. vo, non è perciò sufficiente, giacché l'obbligo di mo- tivazione non può dirsi adempiuto allorché, in ordine alla prova di un fatto controverso, il giudice si limi- ti ad affermare che il fatto è provato, ma non indichi le fonti di prova da cui trae il relativo convincimento e non proceda ad una, sia pur sommaria, valutazione di esse (Cass. 635/1977 e 3404/1973). Né può dirsi suffi- ciente il semplice, generico riferimento al carattere не documentale di tali fonti, che comunque non consente la ricostruzione (ed il controllo) dell'iter logico segui- of to dal giudice. Sotto tale profilo, pertanto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro giudice, individuato in altra Sezione della stessa Corte di appello di Trieste, che motiverà in ordine al punto indicato e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
2.2. La censura b) è invece inammissibile, perché introduce fatti la titolarità e la vendita di -un'azienda commerciale da parte della OV rimasti estranei al giudizio di merito (la sentenza non ne par- né il ricorrente indica quando li avrebbe allega-la, ti)
P.Q.M.
La Corte accoglie, per quanto di ragione, il se- condo motivo di ricorso, respinge il primo;
cassa in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spe- se, ad altra sezione della Corte di appello di Trieste. Così deciso in Roma il 2 luglio 2002. Il Consigliere estensore Il Presidente Angelo Grieco Carlo De Chiara рево CORE CANC And D IL ALLIERE 7