Sentenza 12 gennaio 2010
Massime • 1
Il proscioglimento nel merito all'esito del giudizio, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, oltre che in caso di necessaria valutazione, in sede di appello, ai fini civilistici, del compendio probatorio, e in caso di ritenuta infondatezza nel merito dell'impugnazione del P.M. avverso una sentenza di assoluzione pronunciata ai sensi dell'art. 530, comma secondo, cod. proc. pen., anche laddove il giudice di appello debba valutare compiutamente gli elementi di prova al fine di pronunciarsi, per confermarla o revocarla, sulla confisca dei beni disposta con la sentenza di primo grado.
Commentari • 6
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/01/2010, n. 6261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6261 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 12/01/2010
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 16
Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - N. 27608/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AM PE, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 18 novembre 2008 dalla corte d'appello di Napoli;
udita nella pubblica udienza del 12 gennaio 2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCO Amedeo;
udito il Pubblico Ministero in persona Sostituto Procuratore Generale Dott. SALZANO Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 2.12.2004 il giudice del tribunale di Napoli dichiarò AM PE colpevole del reato di cui all'art. 517 c.p. per avere posto in vendita oggetti industriali falsamente provvisti di marcatura CE, atti a porre in inganno il compratore sul rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza o comunque delle procedure previste dal D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459, e quindi sull'origine dei prodotti, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. La corte d'appello di Napoli, con la sentenza in epigrafe, osservò che le CT prodotte dagli imputati avevano dimostrato la conformità degli utensili in questione alla normativa CE. Tuttavia non vi era la prova della piena innocenza dell'imputato a causa della estrema genericità di catalogazione degli oggetti sequestrati, molti dei quali inventariati dai verbalizzanti senza nemmeno l'indicazione dei singoli modelli, con approssimazione e superficialità. Restavano quindi dei dubbi perché il CT d'ufficio non aveva nemmeno preso visione degli utensili sequestrati ma aveva espletato la perizia solo sulla documentazione cartacea, senza nemmeno acquisire la certezza che tale documentazione si riferisse agli oggetto in sequestro. Ritenne quindi la corte d'appello che tali dubbi non consentivano di pervenire alla prova manifesta della innocenza degli imputati, sicché, data la insufficienza e contraddittorietà degli elementi di prova, doveva dichiararsi l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, confermando invece la sentenza di primo grado in ordine alla disposta confisca.
Il AM propone ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. In particolare, osserva che la corte d'appello, avendo accertato la insufficienza e la contraddittorietà degli indizi in atti, avrebbe dovuto pronunciare sentenza di assoluzione ex art. 530 c.p.p., comma 2, e non dichiarare l'estinzione del reato. Tanto più che la corte d'appello ha riconosciuto che la insufficienza e contraddittorietà degli indizi dipendevano dalla confusione operata dai verbalizzanti e ciò non poteva essere fatto gravare in danno dell'appellante. Chiede quindi che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste con conseguente revoca della confisca e restituzione degli utensili sequestrati. In via subordinata chiede l'annullamento con rinvio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato. La corte d'appello ha invero accertato in fatto che le CT prodotte dagli imputati avevano "dimostrato la conformità degli utensili oggetto di causa alle prescrizioni imposte dalla normativa CE, con riferimento a tutti i requisiti essenziali di sicurezza imposti dalle procedure di certificazione previste dal D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459". La Corte ha altresì accertato che la prova della non conformità degli utensili in questione non poteva ricavarsi nemmeno dalle indagini espletate, e ciò perché i verbalizzanti avevano operato con "approssimazione e superficialità", catalogando gli utensili sequestrati con "estrema genericità", sicché molti di essi erano stati inventariati senza nemmeno l'indicazione dei singoli modelli, tanto che il CT d'ufficio non aveva nemmeno preso visione degli oggetti in sequestro ma aveva espletato una perizia solo sulla mera documentazione cartacea, senza nemmeno che si avesse la certezza che tale documentazione si riferisse davvero ai medesimi utensili in sequestro. È evidente come in una tale situazione mancava la stessa prova della sussistenza del fatto (prova che infatti non viene indicata) e quindi la corte d'appello avrebbe dovuto assolvere con la relativa formula, invece di dichiarare l'estinzione dei reati per prescrizione, per di più confermando la confisca, la quale presuppone invece che il giudice accerti positivamente che sussiste il fatto reato. La corte d'appello invece ha ritenuto di non potere pronunciare il proscioglimento nel merito a fronte della già verificatasi prescrizione perché mancava la prova positiva della innocenza degli imputati. E ciò in quanto il sequestro operato dai verbalizzanti, pur riconosciuto "approssimativo e superficiale" e sostanzialmente privo di qualsiasi valenza probatoria, costituiva comunque un indizio o un principio di prova. Dal che derivava che gli elementi di prova erano insufficienti e contraddittori e ciò impediva una pronuncia assolutoria (in tal modo facendo gravare a carico degli imputati l'insufficienza degli indizi e le imprecisioni e superficialità commesse in sede di indagini preliminari).
Sennonché, anche ad ammettere - come ha ritenuto la corte d'appello, peraltro senza adeguata motivazione - che nella specie le prove fossero insufficienti e contraddittorie, e non invece addirittura mancanti, è ravvisabile un errore della sentenza impugnata, laddove ha ritenuto che, pur essendo stato appunto accertato nel merito che le prove erano insufficienti e contraddittorie, non potesse essere pronunciata una sentenza di assoluzione al posto della declaratoria di estinzione del reato per la ragione che la pronuncia di assoluzione richiederebbe la sussistenza in atti della prova positiva della innocenza degli imputati.
Il ricorrente richiama a questo proposito la motivazione della sentenza di questa Corte n. 18891/04 (e le precedenti decisioni di legittimità e della Corte costituzionale in essa ricordate), la quale ha affermato il principio che "non può farsi luogo alla declaratoria di improcedibilità per estinzione del reato per prescrizione, qualora in sentenza si dia atto della sussistenza dei presupposti per la pronunzia di assoluzione, sia pure ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2, atteso che, nel vigente sistema processuale, la assoluzione per insufficienza o contraddittorietà della prova è del tutto equiparata alla mancanza di prove e costituisce pertanto pronunzia più favorevole rispetto a quella di estinzione del reato" (Sez. 2^, 5.3.2004, n. 18891, Sabatini, m. 228635; in senso analogo v. Sez. 1^, 5.11.2008, n. 44848, Cascio, m. 242276; Sez. 5^, 10.6.2008, n. 25658, Ganci, m. 240450; Sez. 5^, 20.2.2002, n. 13170, Scibelli, m. 221257). È vero che questo principio sembrerebbe essere stato in parte disatteso da altre pronunce. Tuttavia, si deve ormai fare riferimento alla sentenza delle Sezioni Unite 28.5.2009, n. 35490, Tettamanti, la quale ha risolto il conflitto, affermando innanzitutto il principio che "in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art.129 c.p.p., comma 2, soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento" (m. 244274). La medesima sentenza, però, dopo aver affermato questo principio generale, lo ha anche precisato e circoscritto affermando l'altro principio così massimato: "all'esito del giudizio, il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, salvo che, in sede di appello, sopravvenuta una causa estintiva del reato, il giudice sia chiamato a valutare, per la presenza della parte civile, il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili, oppure ritenga infondata nel merito l'impugnazione del P.M. proposta avverso una sentenza di assoluzione in primo grado ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2" (m. 244273). Nella motivazione della sentenza le Sezioni Unite hanno precisato che "la regola probatoria di cui all'art. 530 c.p.p., comma 2 - cioè il dovere per il giudice di pronunciare sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova della responsabilità - appare dettata esclusivamente per il normale esito del processo che sfocia in una sentenza emessa dal giudice al compimento dell'attività dibattimentale, a seguito di una approfondita valutazione di tutto il compendio probatorio acquisito agli atti". Quando si è invece in presenza di una causa estintiva del reato - e perciò non vi è necessità di una approfondita valutazione del materiale probatorio acquisito - tale regola non può più trovare applicazione, e vale invece la regola di giudizio di cui all'art. 129 c.p.p. in base alla quale, intervenuta una causa estintiva del reato, può essere pronunciata sentenza di proscioglimento nel merito solo qualora emerga dagli atti processuali positivamente (... risulta evidente...: art. 129 c.p.p., comma 2), senza necessità di ulteriore approfondimento, l'estraneità dell'imputato a quanto contestatogli". Ciò però a condizione che "il giudice non sia chiamato a dover approfondire ex professo il materiale probatorio acquisito".
Ne consegue che la detta regola ex art. 129 c.p.p., comma 2, non vale più quando, ad esempio, il giudice è tenuto a pronunciarsi, ai sensi dell'art. 578 c.p.p., sull'azione civile, perché in tal caso egli deve "necessariamente compiere una valutazione approfondita dell'acquisito compendio probatorio, senza essere legato ai canoni di economia processuale che impongono la declaratoria della causa di estinzione del reato quando la prova della innocenza non risulti ictu oculi". In altre parole, una pronuncia ex art. 578 c.p.p., richiede, "pur in presenza della causa estintiva, un esame approfondito di tutto quanto rilevi ai fini della responsabilità civile... Se da questo esame emerge la prova della innocenza, si dovrà ricorrere alla corrispondente formula assolutoria, in quanto l'obbligo di declaratoria immediata della causa estintiva si basa sul principio di economia processuale;
pertanto, quando l'esame ex professo di altri aspetti è effettuato, sia pure per esigenze di decisione non penale, l'accertamento effettuato non può essere posto nel nulla e può portare ad una assoluzione di merito, riprendendo vigore come canone interpretativo quello del favor rei". Secondo le Sezioni Unite, pertanto, "non sussiste alcuna ragione per la quale, in sede di appello, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 578 c.p.p., non debba prevalere la formula assolutoria nel merito rispetto alla causa di estinzione del reato: e ciò, non solo nel caso di acclarata piena prova di innocenza, ma anche in presenza di prove ambivalenti, posto che alcun ostacolo procedurale, ne' le esigenze di economia processuale (che, come più volte detto, costituiscono, con riferimento al principio della ragionevole durata del processo, la ratio ed il fondamento della disposizione di cui all'art. 129 c.p.p., comma 2), possono impedire la piena attuazione del principio del favor rei con l'applicazione della regola probatoria di cui all'art.530 c.p.p., comma 2". Sicché, pur "in presenza di amnistia o prescrizione, la valutazione approfondita a fini civilistici, che porti all'accertamento della mancanza di responsabilità penale - anche per la insufficienza o contraddittorietà delle prove - esplica i suoi effetti sulla decisione penale, con la conseguenza che deve essere pronunciata, in tal caso, la formula assolutoria nel merito". Le Sezioni Unite hanno poi hanno esteso l'applicazione di tale principio alla ipotesi analoga in cui, "pur in assenza della parte civile, ad un'assoluzione pronunciata in primo grado ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2, impugnata dal P.M., sopravvenga una causa estintiva del reato ed il giudice di secondo grado ritenga infondato detto appello: ed invero, anche in tal caso, l'approfondimento della valutazione delle emergenze processuali - reso necessario dall'impugnazione proposta dal P.M., risultata inidonea a mutare le connotazioni di ambivalenza riconosciute dal primo giudice alle prove raccolte - impone la conferma della pronuncia assolutoria in applicazione della regola probatoria, ispirata al favor rei, di cui all'art. 530 c.p.p., comma 2". Dunque, il principio che sembra emergere dalla motivazione della sentenza delle Sezioni Unite è che il giudice, in virtù dei principi della economia processuale e della ragionevole durata del processo, allorché si verifichi una causa di estinzione del reato non deve più compiere alcuna valutazione approfondita del materiale probatorio acquisito, e pertanto non può ricorrere alla regola probatoria di cui all'art. 530 c.p.p., comma 2, ma deve dichiarare l'estinzione del reato a meno che, in applicazione della regola di giudizio di cui all'art. 129 c.p.p., comma 2, già emerga positivamente dagli atti processuali una causa di proscioglimento nel merito. Questa regola, per così dire generalissima, però non vale più quando vengono meno le esigenze di economia processuale che la giustificano, ossia quando il giudice, pur in presenza di una causa di estinzione del reato, debba compiere una valutazione approfondita dell'acquisito compendio probatorio o abbia comunque compiuto tale valutazione approfondita. In tal caso, vale il principio, per così dire derogatorio, secondo cui se il giudice abbia accertato, in base all'esame approfondito del materiale probatorio, che manca o sia insufficiente o contraddittoria la prova della colpevolezza dell'imputato, deve emettere sentenza di proscioglimento nel merito in applicazione della regola probatoria di cui all'art. 530 c.p.p., comma 2. Sembra possa dedursi che questo principio debba applicarsi tutte le volte che il giudice del merito, pur in presenza di una causa di estinzione e pur non essendone obbligato, abbia - all'esito del giudizio - comunque compiuto la approfondita ed esaustiva valutazione dell'acquisito compendio probatorio ed abbia così accertato in concreto la mancanza o insufficienza o contraddittorietà della prova. In tal caso non pare esservi alcuna ragione per cui sulla causa di estinzione del reato non debba prevalere la formula assolutoria nel merito, anche ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2, per la mancanza di prove o per la presenza di prove ambivalenti, formula dei cui presupposti è stata dal giudice in concreto accertata la presenza, posto che - come hanno affermato le Sezioni Unite - "alcun ostacolo procedurale, ne' le esigenze di economia processuale... possono impedire la piena attuazione del principio del favor rei con l'applicazione della regola probatoria di cui all'art.530 c.p.p., comma 2".
Basta del resto pensare a ciò che si è verificato nel presente processo, in cui non solo il giudice del merito ha accertato in concreto che è insufficiente e contraddittoria la prova della sussistenza del reato ma, come dianzi evidenziato, dalla motivazione della sentenza impugnata emerge addirittura che nella specie mancava qualsiasi prova della sussistenza del fatto. Sarebbe assurdo ritenere che il giudice non doveva comunque pronunciare il proscioglimento nel merito solo perché era nel frattempo intervenuta la prescrizione e che questa Corte non possa ora rimediare all'errore del giudice. Sembra del resto che ricorra la stessa ratio che ha indotto le Sezioni Unite a privilegiare la formula di proscioglimento nel merito quando la valutazione del compendio probatorio sia stata comunque compiuta dal giudice a seguito della impugnazione da parte del pubblico ministero di una sentenza di assoluzione in primo grado. Deve quindi confermarsi il principio dianzi ricordato e già affermato da Sez. 2^, 5.3.2004, n. 18891, Sabatini, m. 228635 - principio che appare conforme a Sez. Un., 28.5.2009, n. 35490, Tettamanti -, secondo cui "non può farsi luogo alla declaratoria di improcedibilità per estinzione del reato per prescrizione, qualora in sentenza si dia atto della sussistenza dei presupposti per la pronunzia di assoluzione, sia pure ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2, per insufficienza o contraddittorietà della prova".
In ogni caso, anche a volere ritenere che l'accertamento in positivo da parte del giudice del merito - a seguito di una approfondita ed esaustiva valutazione dell'acquisito compendio probatorio - della mancanza o insufficienza o contraddittorietà della prova non possa portare ad un proscioglimento nel merito quando il giudice, pur avendola compiuta, non aveva però un obbligo processuale di compiere tale approfondita valutazione per la presenza di una causa di estinzione del reato, la soluzione nel caso in esame non potrebbe mutare.
Le Sezioni Unite hanno infatti affermato che la formula di proscioglimento nel merito, anche ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2, per insufficienza e contraddittorietà della prova, deve prevalere sulla causa di estinzione del reato quando il giudice è comunque processualmente tenuto a compiere una approfondita valutazione dell'acquisito compendio probatorio ad altri fini, dovendo ad esempio pronunciarsi sulle statuizioni civili o su una impugnazione del pubblico ministero. Orbene la stessa regola non può non valere - per la evidente identità di ratio e per la analogia delle fattispecie - in altri casi in cui ugualmente il giudice è tenuto a compiere una approfondita valutazione del compiendo probatorio al fine di pronunciarsi su altre statuizioni, come ad esempio nella ipotesi - che ricorre nella specie - in cui il giudice doveva pronunciarsi, per confermarla o per revocarla, sulla confisca degli oggetti sequestrati disposta con la sentenza di primo grado. Per confermare la disposta confisca, infatti, la corte d'appello era comunque tenuta ad accertare la sussistenza del reato e quindi a valutare approfonditamente gli elementi probatori raccolti. Per mantenere la confisca, invero, non era sufficiente la mancanza di prova della insussistenza del fatto ma occorreva la prova positiva della sussistenza del reato.
La corte d'appello ha di fatto compiuto tale valutazione ed ha accertato che la prova era insufficiente e contraddittoria. Ma ha poi commesso un duplice errore, perché, da un lato, nonostante questo accertamento, ha omesso di assolvere l'imputato perché il fatto non sussiste e perché, da un altro lato, ha confermato la confisca sebbene mancasse la prova positiva della sussistenza del fatto. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
Poiché il motivo di ricorso non era strettamente personale e riguardava violazione della legge processuale, ai sensi dell'art. 587 c.p.p. gli effetti della presente sentenza si estendono anche al coimputato non ricorrente ST RI.
Come conseguenza dell'annullamento, deve essere ordinata la restituzione agli aventi diritto delle cose in sequestro.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata, nei confronti di AM PE e per l'effetto estensivo anche nei confronti di ST RI, perché il fatto non sussiste.
Dispone la restituzione all'avente diritto delle cose in sequestro. Così deciso in Roma, nella Sede della Corte Suprema di Cassazione, il 12 gennaio 2010. Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2010