Sentenza 16 dicembre 2020
Massime • 1
In tema di procedimento di riesame di una misura cautelare personale, l'omessa o tardiva decisione del giudice per le indagini preliminari sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata dall'indagato in vista dell'udienza camerale non determina alcuna automatica nullità dell'udienza stessa e del provvedimento che la definisce, essendo a tal fine necessario che l'omissione o il ritardo si traducano in una effettiva e concreta lesione del diritto di difesa, che va specificamente dedotta mediante adeguate allegazioni.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/12/2020, n. 1235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1235 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2020 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 0 1235-21 In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: MARIASTEFANIA DI TOMASSI Presidente - Sent. n. sez. 3516/2020 CC 16/12/2020- VINCENZO SIANI R.G.N. 28178/2020 ENRICO GIUSEPPE SANDRINI - Relatore MICHELE BIANCHI ROSA ANNA SARACENO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AS AN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 03/09/2020 del TRIB. LIBERTA' di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GIUSEPPE SANDRINI;
sentite le conclusioni del PG LUCA TAMPIERI II P.G. chiede il rigetto del ricorso. udito il difensore L'avvocato BARBERA FILIPPO MARIA chiede l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in rubrica il Tribunale di Messina, costituito ai sensi dell'art. 310 cod. proc.pen., ha accolto - per quanto qui interessa l'appello proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza 3.06.2020 con la quale il GIP del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di BA RO, indagato del delitto di detenzione di un fucile da caccia cal. 16 con canne mozze e matricola abrasa (art. 23 legge n. 110 del 1975), nonché della detenzione di 28 cartucce del medesimo calibro e di 11 cartucce cal. 9x21. Il Tribunale, premesso che la mancata tempestiva ammissione dell'indagato, da parte del GIP, al patrocinio a spese dello Stato non giustificava l'istanza di differimento dell'udienza camerale formulata dal difensore, dava atto che il fucile e le munizioni erano stati rinvenuti, a seguito di perquisizione, in un terreno prossimo all'abitazione di BA BR ON (fratello dell'indagato), posizionati all'interno di un pozzetto di cemento e confezionati in una busta di plastica telata;
riteneva la sussistenza di gravi indizi in ordine alla riferibilità ad BA RO della detenzione dell'arma clandestina sulla scorta dei risultati della comparazione eseguita tra il profilo genotipico misto (con componente maggioritaria riconducibile a un individuo di sesso maschile) ricavato dalla traccia di DNA rilevata sulla croce d'asta del fucile e quello dell'indagato, che aveva evidenziato la sovrapponibilità dei due profili, nonché della dimora di fatto dell'indagato, insieme alla madre, nell'immobile, intestato al fratello, nelle cui adiacenze erano occultati il fucile e le munizioni;
valorizzava il fatto che il profilo genotipico dell'indagato era stato in precedenza individuato su un frammento di guanto in lattice rinvenuto, in occasione della perquisizione di un'autovettura nella disponibilità di altro soggetto, all'interno di una borsa contenente un fucile dello stesso calibro (16), anch'esso con le canne mozze e la matricola abrasa;
giudicava irragionevole la tesi difensiva volta a spiegare la presenza sul fucile della traccia di DNA riconducibile all'indagato con un contatto occasionale dovuto all'accidentale scoperta dell'arma durante una passeggiata nel fondo. Il Tribunale riteneva sussistenti le esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. c) cod. proc.pen., in ragione dell'allarme sociale destato dalla detenzione di un fucile a canne mozze con matricola abrasa, sia che la stessa fosse funzionale a un utilizzo personale per commettere più gravi delitti, sia che l'arma fosse custodita per conto di altri soggetti, rivelando l'inserimento in più ampi contesti criminali;
valorizzava i numerosi e gravi precedenti penali dell'BA e la sua sottoposizione a misura di prevenzione personale dal dicembre 2018; riteneva adeguata a tutelare dette esigenze la sola misura inframuraria, avendo l'indagato eletto a base logistica della condotta illecita le adiacenze della propria ساة 1 abitazione, così da vanificare l'idoneità della custodia domiciliare, anche munita di presidi elettronici ex art. 275 bis del codice di rito, a interrompere i contatti col circuito criminale;
applicava perciò all'indagato la custodia cautelare in carcere richiesta dal Pubblico ministero.
2. Ricorre per cassazione BA RO, a mezzo del difensore, deducendo cinque motivi di doglianza.
2.1. Col primo motivo il ricorrente lamenta violazione degli artt. 178 comma 1 lett. c) cod.proc.pen., 24 e 111 Cost., nonché vizio di motivazione, con riguardo al rigetto dell'istanza di differimento dell'udienza camerale dinanzi al Tribunale, denunciando la lesione del diritto di difesa conseguente all'impossibilità di espletare compiutamente il patrocinio mediante l'estrazione di copia di tutti gli atti rilevanti del procedimento, a causa dell'indisponibilità economica dell'BA a pagare i relativi diritti, in assenza di tempestiva ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e non essendo il difensore tenuto ad anticipare la relativa spesa.
2.2. Col secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 23, in relazione all'art. 11, legge n. 110 del 1975, nonché vizio di motivazione, con riguardo all'erronea qualificazione giuridica del fatto come detenzione di un'arma clandestina;
contesta, in primis, l'esistenza di una stabile relazione con l'arma, affermata in termini apodittici, in quanto il fucile era stato rinvenuto in un terreno esterno all'abitazione del fratello (e non dell'indagato) e delle relative pertinenze, privo di recinzione, non direttamente comunicante ma accessibile da chiunque;
denuncia, in secundis, la carenza del carattere della clandestinità, posto che il RIS era riuscito a individuare il numero di matricola dell'arma dopo la pulizia delle parti metalliche oggetto di fisiologici fenomeni di corrosione.
2.3. Col terzo motivo il ricorrente lamenta violazione dell'art. 273 cod. proc.pen., nonché vizio di motivazione e travisamento della prova, censurando il giudizio di gravità del quadro indiziario tratto dalla comparazione del DNA, nonostante detta comparazione fosse stata effettuata non già con un campione biologico prelevato sulla persona dell'indagato, ma con le risultanze cartolari di un precedente campionamento operato su un guanto di lattice nell'ambito di altro procedimento riguardante diverso soggetto, così da inficiare la certezza del risultato della prova comparativa, evincibile dalle stesse conclusioni attendiste della relazione del RIS;
deduce che, in assenza di un'impronta rilevata sul fucile, sulle cartucce o sull'involucro, il reliquato biologico esaminato poteva anche essere stato trasportato sull'arma dal titolare dell'altro profilo genetico rimasto inindividuato.
2.4. Col quarto motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione con riguardo all'aporia logica in cui era incorsa l'ordinanza gravata nel dedurre la detenzione dell'arma in capo all'indagato, postulante una permanenza della relazione con la سا cosa, dal ritenuto maneggiamento della stessa da parte dell'BA. 2 2.5. Col quinto motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 274 e 275 cod.proc.pen., nonché carenza di motivazione, con riguardo alle esigenze cautelari e alla proporzionalità e adeguatezza della misura applicata, rilevando l'occasionalità del contatto con l'arma emersa dalle indagini e l'assenza della relativa collocazione temporale, che poteva risalire ad epoca incompatibile con l'attualità del pericolo di reiterazione del reato;
deduce la carenza di significatività dei precedenti giudiziari, non riguardanti la disciplina delle armi.
3. Il difensore dell'indagato ha formulato tempestiva istanza di discussione orale ai sensi dell'art. 23 comma 8 D.L. n. 137 del 2020; in data 1.12.2020 ha fatto pervenire via PEC una memoria con allegata documentazione a supporto dei motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere rigettato.
1.1. Il primo motivo di doglianza è infondato, fino a rasentare l'inammissibilità, per le ragioni che seguono. Il provvedimento con cui il Tribunale ha rigettato l'istanza di differimento dell'udienza camerale fissata per la discussione dell'appello cautelare, formulata dal difensore sul presupposto incontroverso che il GIP non aveva ancora - - provveduto sulla domanda dell'indagato di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, resiste alle censure del ricorrente sotto l'assorbente profilo della genericità della doglianza, nei termini in cui è stata prospettata. Questa Corte ha già affermato il principio, che deve essere ribadito, per cui la disciplina sul patrocinio a spese dello Stato deve trovare applicazione anche nel procedimento cautelare (e in particolare in quello di riesame o, come nella specie, di appello ex art. 310 cod.proc.pen,), alla stregua del chiaro dettato normativo dell'art. 75 comma 1 DPR n. 115 del 2002, che stabilisce la validità dell'ammissione al patrocinio "per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse" (Sez. 6 n. 8339 del 4/02/2015, Rv. 262501). L'omessa o tardiva decisione del giudice competente, rispetto al termine (ordinatorio) di dieci giorni previsto dall'art. 96 comma 1 DPR n. 115 del 2002, sull'istanza di ammissione al patrocinio pubblico presentata dall'interessato, tuttavia, non è idonea a produrre alcuna automatica nullità dell'udienza camerale e del provvedimento che la definisce, ove non si traduca in una lesione effettiva e concreta del diritto di difesa, che nel caso di specie sarebbe costituita secondo la prospettazione del ricorrente dalla violazione del diritto dell'indagato - di estrarre copia (gratuita) degli atti su cui si fonda la richiesta di applicazione della misura cautelare, pregiudicato dall'incapacità economica dell'BA di sostenere i relativi costi, la cui anticipazione non rientra tra i doveri del difensore requ 3 (violazione in tesi idonea, se tempestivamente eccepita, a generare una nullità di ordine generale a regime intermedio ex art. 178 comma 1 lett. c) cod. proc.pen.: Sez. U n. 36212 del 30/09/2010, Rv. 247939). Il denegato accesso agli atti è stato tuttavia dedotto in termini solo generici e astratti, che non soddisfano il requisito della specificità del motivo di ricorso, in assenza di una concreta allegazione dell'effettiva presentazione di un'istanza di rilascio di copia degli atti del procedimento (ovvero di atti specificamente indicati) e di un successivo rigetto della stessa per omesso pagamento dei relativi diritti, nonostante l'attestazione della pendenza della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
il ricorrente si è dunque limitato a prospettare una lesione solo potenziale del diritto di difesa, basata su un assunto ipotetico (quello per cui le copie degli atti non sarebbero state rilasciate, rendendone inutile la richiesta, a causa della mancanza di disponibilità economiche dell'indagato), che neppure si confronta adeguatamente con l'argomento dell'ordinanza impugnata per cui una siffatta lesione è contraddetta dalla compiuta conoscenza degli atti del procedimento cautelare dimostrata dall'articolazione di una puntuale difesa di merito.
1.2. Il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, che nel loro complesso sono diretti a censurare l'esistenza di un grave quadro indiziario a carico dell'indagato in ordine al reato di detenzione di arma clandestina, ex art. 23 legge n. 110 del 1975, e possono perciò essere esaminati congiuntamente, si risolvono - più che in una critica alla motivazione dell'ordinanza impugnata nel sollecitare una - diversa lettura del significato probatorio attribuito dal Tribunale ai medesimi elementi di fatto, che non può trovare ingresso nel giudizio di legittimità. La riferibilità all'indagato della detenzione del fucile a canne mozze occultato (insieme alle relative munizioni), con modalità di confezionamento funzionali alla sua idonea conservazione (avvolto in una busta di plastica telata) all'interno di un pozzetto situato in un terreno prossimo all'abitazione che l'BA condivideva, di fatto, con la madre, è stata argomentata dal Tribunale sulla convergenza dell'elemento indiziario tratto dalla collocazione dell'arma in luogo ricadente sotto il controllo materiale dell'indagato (anche se non nella sua proprietà formale), col dato di prova scientifica costituito dall'appartenenza all'BA accertata sulla - scorta delle comparazioni scientifiche effettuate dal RIS di Messina - della componente maggioritaria del profilo genotipico estrapolato dalla traccia biologica repertata direttamente sull'arma, ritenuto significativo di un contatto diretto con la stessa. La motivazione sul punto dell'ordinanza impugnata è congrua e coerente alla peculiare natura del giudizio demandato al Tribunale in sede cautelare, e ai limiti ad esso inerenti, e non incorre in alcuna aporia logica o travisamento dellaسا prova: le doglianze del ricorrente volte a sminuire l'affidabilità delle risultanze di prova indiziaria con riguardo all'utilizzo, per le comparazioni scientifiche, del profilo del DNA dell'indagato campionato in altro procedimento e già registrato in una banca dati (invece di procedere in questa sede a un rinnovato prelievo di materiale biologico sulla sua persona); alla prospettata eventualità di un trasporto accidentale sull'arma della traccia biologica dell'BA da parte del titolare, non identificato, del profilo genotipico minoritario presente nella traccia stessa, che costituirebbe frutto di una contaminazione precedente;
alla dedotta accessibilità al terreno, non recintato, adiacente l'abitazione dell'indagato anche da parte di altri soggetti - investono, in realtà, il merito delle relative valutazioni, sollecitandone un diverso apprezzamento che esula dall'oggetto dello scrutinio di legittimità (Sez. 2 n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976). Il giudizio del Tribunale si rivela incensurabile, in diritto, anche sul punto relativo all'idoneità della condotta ascritta all'indagato a integrare la nozione, penalmente rilevante, di detenzione del fucile, che postula una relazione materiale con la cosa munita di un minimo di stabilità e permanenza (Sez. 1 n. 42886 del 20/12/2017, dep. 28/09/2018, Rv. 274380), ma non esige un contatto fisico diretto e continuativo con la res purché ne sia assicurata l'immediata disponibilità: appare anzi logico, dal punto di vista dell'agente, ridurre il rischio correlato alla detenzione mediante la custodia dell'arma in un luogo esterno alla proprietà ma immediatamente e facilmente raggiungibile. Quanto, infine, alla natura clandestina dell'arma, contestata dal ricorrente, l'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio di diritto per cui la clandestinità non è esclusa dal fatto che il numero di matricola, abraso nella usuale sede esterna, sia rilevabile in altro punto, interno, accessibile solo dopo lo smontaggio dell'arma (Sez. 5 n. 22698 del 17/03/2017, Rv. 270143): nel caso di specie, il contrassegno matricolare che è stato rilevato dal Ris di Messina, peraltro a seguito dell'impiego di reagenti chimici reso necessario dalla presenza di segni evidenti di corrosione, era inciso sulla superficie interna della bascula del fucile, e dunque in una posizione tale da non renderlo immediatamente ostensibile, come dato puntualmente atto dal Tribunale.
1.3. Parimenti infondate sono le censure dedotte nel quinto motivo di ricorso, riguardanti l'attualità del pericolo di recidiva e la proporzionalità della misura carceraria applicata all'indagato, che sono state esaurientemente argomentate dal Tribunale con riferimento sia alla gravità intrinseca della detenzione di un fucile a canne mozze, propedeutica alla consumazione di delitti più gravi, specie se effettuata per conto altrui e riferibile a contesti criminali più ampi, sia alla personalità dell'BA, gravato di numerosi precedenti penali e attinto di recente (dicembre 2018) da misura di prevenzione personale, sia all'utilizzo delle 5 شا adiacenze della propria abitazione come base logistica della condotta illecita, così da rivelare l'inadeguatezza di misure gradate;
l'esistenza di una congrua e logica motivazione rende insindacabile, anche su questo punto, la decisione impugnata.
2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché la trasmissione al pubblico ministero competente per l'esecuzione dell'estratto del provvedimento divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 28 del D.M. n. 334 del 30 settembre 1989.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod.proc.pen. Così deciso in data 16 dicembre 2020 Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Giuseppe Sandrini M.Stefania Di Tomassi DEPOSITATA IN CANCELLERIA 13 GEN 2021 CANCELLIERE lichiatro Dr Med 6