Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/05/2003, n. 28284
CASS
Sentenza 27 maggio 2003

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In tema di estradizione per l'estero, la verifica delle condizioni di cui all'art. 715, comma 2 lett. b e c cod. proc. pen. è necessaria non solo al fine dell'applicazione provvisoria di una misura cautelare, ma anche per la revoca o la sostituzione di quest'ultima in base all'art. 718 cod. proc. pen. (in applicazione di tale principio la Corte ha annullato il provvedimento di diniego della richiesta di revoca della misura coercitiva, sul rilievo che non era stata valutata dai giudici di merito la documentazione trasmessa dallo Stato richiedente, dopo la sua applicazione, contenente elementi rilevanti per l'esatta identificazione dell'estradando).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/05/2003, n. 28284
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 28284
    Data del deposito : 27 maggio 2003

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