Sentenza 27 maggio 2003
Massime • 1
In tema di estradizione per l'estero, la verifica delle condizioni di cui all'art. 715, comma 2 lett. b e c cod. proc. pen. è necessaria non solo al fine dell'applicazione provvisoria di una misura cautelare, ma anche per la revoca o la sostituzione di quest'ultima in base all'art. 718 cod. proc. pen. (in applicazione di tale principio la Corte ha annullato il provvedimento di diniego della richiesta di revoca della misura coercitiva, sul rilievo che non era stata valutata dai giudici di merito la documentazione trasmessa dallo Stato richiedente, dopo la sua applicazione, contenente elementi rilevanti per l'esatta identificazione dell'estradando).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/05/2003, n. 28284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28284 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Renato Acquarone Presidente
1. Dott. Raffaele Leonasi Consigliere
2. Dott. Giangiulio Ambrosini Consigliere
3. Dott. Francesco Serpico Consigliere
4. Dott. Nicola Milo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HI IN;
avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Perugia del 27 gennaio 2003;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere F. Serpico;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del SPG Dr. A.M. De Sandro, che ha concluso per: dichiararsi inammissibile il ricorso. OSSERVA
Sulla richiesta proposta da HI IN di revoca della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere per mancanza dei presupposti di cui agli artt. 700, 715 e 274 cod. proc. pen. ovvero, in subordine, di sostituzione della predetta misura con altra meno afflittiva (obbligo di dimora o arresti domiciliari), il tutto a seguito di arresto dell'estradando, operato il 23 agosto 2002 dai Carabinieri di Spoleto, in esecuzione di mandato di arresto internazionale emesso il 10 luglio 2002 dal giudice istruttore di Friburgo (Svizzera), convalidato con ordinanza del 24 agosto 2002 del Presidente della Corte di Appello di Perugia, che disponeva l'applicazione della detta misura intramuraria, mantenuta con provvedimento presidenziale del successivo 28 agosto, a seguito di audizione dell'interessato, la Corte di Appello di Perugia, con ordinanza del 27 gennaio 2003, rigettava la cennata richiesta, ritenendo che tutte le argomentazioni su cui tale richiesta si fondava (non corretta identificazione dell'estradando, difetto di adeguata e sufficiente relazione descrittiva del fatto-reato ascrittogli, nonché delle necessarie informazioni per determinare l'esatta identità e nazionalità della persona da estradare, difetto dei gravi indizi di colpevolezza, del pericolo di inquinamento probatorio, di quello di fuga e di recidivanza, nonché sul titolo e pena del reato contestato, non legittimante la misura intramuraria), erano state debitamente tenute presenti nel provvedimento presidenziale di mantenimento della custodia cautelare in carcere di cui all'ordinanza 28 agosto 2002 cit. contro la quale, peraltro, avrebbe dovuto essere esperito il ricorso per cassazione ex art. 719 cod. proc. pen. In ogni caso, ad avviso della Corte territoriale perugina, ad eccezione di revoca obbligatoria della misura cautelare a richiesta del Ministro della giustizia, i provvedimenti di revoca/sostituzione della cennata misura coercitiva, applicata ex artt. 715 e 716 cod. proc. pen., "possono essere adottati non già sulla base di una valutazione di quanto già apprezzato dal presidente o dalla Corte di Appello, bensì sulla scorta di un mutamento della situazione di fatto che, determinando il venir meno o la modifica di una delle esigenze cautelari che, per il disposto dell'art. 274 cod. proc. pen. devono sussistere nel corso del procedimento, imponga la revoca della misura cautelare o il suo adeguamento alla mutata situazione", mutamento, nella specie, secondo la Corte di Appello perugina, affatto verificatosi, con la conseguente ritenuta infondatezza della richiesta in esame. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il HI, deducendo a motivi del gravame, sostanzialmente ed in sintesi:
1) Violazione dell'art. 606 lett. b) e c) cod. proc. pen., per violazione ed errata applicazione degli artt. 714, 715, 716, 718 e 274 ss. cod. proc. pen., in relazione all'art. 16 della Convenzione Europea di estradizione formata il 13 dicembre 1957, per difetto di adeguata e sufficiente relazione descrittiva del fatto-reato ascritto al'estradando e sopratutto dell'esatta determinazione dell'identità e nazionalità dell'estradando, necessaria a verificare i presupposti legittimanti la misura, aspetti questi che, benché tempestivamente eccepiti dalla difesa, erano stati erroneamente ed immotivatamente rigettati dai giudici della Corte territoriale perugina;
2) Violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per violazione ed errata applicazione dell'art. 718 con riferimento agli artt. 274 ss., 700, 714, 715 e 716 cod. proc. pen. e/o per mancanza di motivazione, avendo la Corte decidente, secondo il ricorrente, trascurato ed omesso "totalmente di valutare circostanze rilevantissime acquisite ed emerse soltanto durante lo stato di detenzione, quindi la trasmissione della documentazione dalla Svizzera a corredo della richiesta di estradizione e, soprattutto, la documentazione anagrafica pervenuta dalla Repubblica di Grecia, assolutamente dirimente circa l'esatta identificazione dell'estradando e la nazionalità dello stesso", elementi, questi, trasmessi dall'Autorità Elvetica in data 11 settembre 2002, pervenuti alla segreteria Affari Penali del Ministero di Giustizia il 19 settembre 2002. A parere del ricorrente, tali elementi, sopravvenuti solo durante lo stato di detenzione, "costituiscono fatti nuovi e modificativi della situazione di fatto preesistente all'emissione del provvedimento custodiale, tali da legittimare la richiesta di revoca della misura cautelare in carcere e imporre, comunque, un nuovo esame nel merito". L'aver omesso di considerare tale rilevante circostanza e l'essersi limitati ad affermare "sic et simpliciter" che non vi erano elementi nuovi tali da determinare un nuovo apprezzamento rispetto a quello a suo tempo effettuato dal Presidente della Corte, costituisce, secondo il ricorrente, palese violazione di legge denunciata, anche in ordine al difetto di motivazione in merito alla richiesta subordinata dell'applicazione della misura degli arresti domiciliari presso l'abitazione della moglie in Spoleto e in carenza della concretezza del pericolo di fuga, che non può essere apoditticamente ancorato alla sola asserita gravità del reato ovvero al mero allontanamento dell'estradando dallo Stato richiedente.
Premesso che, nella specie, va fatto puntuale richiamo all'art. 719 cod. proc. pen. in tema di impugnazione dei provvedimenti relativi alle misure cautelari, con la specifica limitazione alla ricorribilità in questa sede di legittimità solo per violazione di legge, non vi è dubbio che il ricorso sia sostanzialmente fondato, a prescindere dal motivo sub 1), piuttosto riferibile alla procedura attinente la vera e propria estradizione, in relazione alla verifica di fondatezza della relativa domanda, avuto riguardo all'art. 700 cod. proc. pen. ed alla Convenzione Europea del '57, dovendo farsi corretto richiamo alla Sez. II del Capo I del Titolo II del codice di rito, come puntualmente fatto con la doglianza sub 2). Innanzitutto non va trascurata la verifica, peraltro essenziale ai fini dell'applicazione provvisoria di misure cautelari per l'estradando ex art. 715, delle condizioni di cui al comma 2 di tale norma e segnatamente riferite alle lett. b) e c).
E' essenziale, infatti, che, come del resto è dato già "a monte" rilevare nell'esigenza che ha spinto il legislatore ad inserire espressamente, tra i documenti a sostegno della domanda di estradizione, anche quelli di cui alla lett. c) (dati segnaletici e ogni altra possibile informazione atta a determinare l'identità e la nazionalità della persona della quale si domanda l'estradizione), che "lo Stato estero abbia fornito la descrizione dei fatti, la specificazione del reato e gli elementi sufficienti per l'esatta identificazione della persona" e che su tali aspetti il giudice procedente ponga una seria e motivata verifica a supporto della decisione di applicazione della misura coercitiva in via provvisoria. È chiaro che tale motivata verifica si impone anche quando, dopo la mera fase attinente quella antecedente dell'arresto e relativa convalida di cui all'art. 716 comma 2 e 3 cod. proc. pen., si debba affrontare il problema attinente la revoca o sostituzione della misura ex art. 718 cod. proc. pen., allorché, come risulta nella specie, nelle more dell'espletamento della procedura di estradizione dell'estradando, pervengano formalmente e nella loro completezza anche sostanziale gli elementi cui si richiama il comma 2 dell'art. 715 cod. proc. pen. È il caso che qui ci occupa, posto che solo una motivazione e puntuale verifica di tali dati, legittimanti non solo il provvedimento con cui viene disposta la misura cautelare, ma anche quello legittimante il diniego dell'invocata revoca o sostituzione della stessa, può escludere la denunciata violazione di legge.
Nella specie, per contro, tale violazione si evince in radice dal provvedimento impugnato che non risulta affatto riferirsi alla documentazione tempestivamente pervenuta dalla Svizzera e di cui è puntuale richiamo nel ricorso, dopo l'eccezione difensiva, ma si limita apoditticamente ad asserire la mancanza di circostanze modificatrici: della preesistente situazione di fatto (e di diritto) rispetto alle condizioni della misura cautelare adottata presidenzialmente fin dal 24 agosto 2002 e mantenuta il successivo 28 agosto 2002.
Nè risulta traccia di sufficiente verifica delle ragioni ostative a diversa e meno grave misura cautelare, pur invocata dalla difesa e parimenti carente la motivata verifica sulle ragioni di concretezza del pericolo di fuga, certamente essenziale ex art. 714 comma 2 u.p. e 715 comma 2 lett. c) cod. proc. pen. perché il mantenimento di una misura intramuraria in carcere dell'estradando, possa, nella specie, legittimamente giustificarsi.
Orbene, in costanza di tale vizio di legittimità, trattandosi di ricorso avverso misura cautelare, va disposto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, perché, nei termini di cui innanzi, la Corte decidente sottoponga a motivata verifica la documentazione trasmessa dall'Autorità Elvetica, alla luce dei rilievi della difesa del ricorrente, perché possa dirsi ragionevolmente escluso ogni apprezzabile mutamento della situazione "originaria" in tema di misura cautelare, non escluso l'aspetto attinente la tranquillante identificazione della persona estradanda e quello di adeguatezza della misura, avuto riguardo, tra l'altro, al carattere di concretezza, tipicizzante l'eventuale pericolo di fuga. Conclusivamente, pertanto, va annullata l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Perugia per nuovo esame nei termini anzidetti.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Perugia.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA L'1 LUGLIO 2003 .