Cass. pen., sez. V, sentenza 11/12/2012, n. 5100
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Sentenza 11 dicembre 2012

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Integra il rato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, la condotta di colui che, nella domanda presentata ad un istituto professionale preordinata ad ottenere l'inserimento in graduatoria a fini lavorativi, attesti di avere ottenuto, in sede di diploma scolastico, una votazione diversa da quella effettivamente conseguita, trattandosi di procedura amministrativa in cui non solo il titolo di studio ma anche l'esito degli esami sostenuti assume rilievo nella valutazione comparativa dei richiedenti, con la conseguenza che all'attestazione del privato nella dichiarazione sostitutiva deve riconoscersi valenza probatoria anche con riguardo al giudizio riportato nel predetto diploma.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 11/12/2012, n. 5100
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5100
    Data del deposito : 11 dicembre 2012

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