Sentenza 11 dicembre 2012
Massime • 1
Integra il rato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, la condotta di colui che, nella domanda presentata ad un istituto professionale preordinata ad ottenere l'inserimento in graduatoria a fini lavorativi, attesti di avere ottenuto, in sede di diploma scolastico, una votazione diversa da quella effettivamente conseguita, trattandosi di procedura amministrativa in cui non solo il titolo di studio ma anche l'esito degli esami sostenuti assume rilievo nella valutazione comparativa dei richiedenti, con la conseguenza che all'attestazione del privato nella dichiarazione sostitutiva deve riconoscersi valenza probatoria anche con riguardo al giudizio riportato nel predetto diploma.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/12/2012, n. 5100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5100 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2012 |
Testo completo
5 1 00 /1 3 5100 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 11/12/2012 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente N. Dott. ALFREDO TERESI - 3058 - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. GRAZIA LAPALORCIA - Rel. Consigliere - N. 13939/2012 Dott. GERARDO SABEONE - Consigliere - Dott. PAOLO MICHELI - Consigliere -Dott. LUCA PISTORELLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) IA RA N. IL 17/07/1984 avverso la sentenza n. 585/2008 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del 10/01/2012 вя visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/12/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Maris Franticall che ha concluso per l' untuvents you timis Udito, per la parte civile, l'Avv UdividifensonAvv. Selgis Lumi RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Cagliari, con la sentenza del 10 gennaio 2012, ha confermato la sentenza del Tribunale di Oristano del 29 febbraio 2008 che aveva condannato AT AE per il reato di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico per aver falsamente attestato, in una domanda presentata ad un Istituto Professionale per l'inserimento in una graduatoria per profili lavorativi, di aver ottenuto una votazione diversa da quella effettiva per il conseguimento di due diplomi scolastici.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando una violazione di legge e una contraddittorietà della motivazione quanto all'applicazione dell'articolo 46 del d.p.r. 445/2000 lettera m) in tema di autocertificazione, con riferimento anche alla votazione conseguita nel titolo di studio e negli esami sostenuti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
2. La motivazione della sentenza impugnata ha, invero, fatto corretta applicazione della norma contenuta nell'articolo 483 cod.pen. che richiede, per la definizione del suo contenuto precettivo, il collegamento con una diversa norma, eventualmente di carattere extrapenale, che conferisca attitudine probatoria all'atto in cui confluisce la dichiarazione inveritiera, così dando luogo all'obbligo per il dichiarante di attenersi alla verità; in tal senso si è costantemente espressa la giurisprudenza di questa Corte Suprema, anche a Sezioni Unite (v. Cass. Sez. Un. 17 febbraio 1999 n. 6; Cass. Sez. Un. 15 dicembre 1999 n. 28; nonché le più recenti Cass. Sez. V 13 febbraio 2006 n. 19361; Cass. sez. V 4 dicembre 2007 n. 5365). L'indicata disposizione va, quindi, individuata nell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 quale norma integratrice del precetto penale nella fattispecie qui rassegnata: la citata disposizione, invero, attraverso l'indicazione di cui alla lettera m) attribuisce efficacia probatoria, ai fini amministrativi, alla dichiarazione del privato riguardante il titolo di studio e gli esami sostenuti. 1 Non ha, di contro, fondamento giuridico l'interpretazione ingiustificatamente restrittiva data dalla parte ricorrente, secondo la quale l'attestazione resa dal privato nella dichiarazione sostitutiva varrebbe a provare soltanto il superamento dell'esame ivi enunciato, mentre sarebbe giuridicamente irrilevante l'indicazione, veridica o mendace, del giudizio riportato, in quanto non richiesta dalla norma e, perciò, priva di valenza probatoria. Di converso, l'interpretazione c.d. estensiva della norma penale, lungi dall'essere vietata, è invece lecita e, anzi, doverosa quando sia dato stabilire, attraverso un corretto uso della logica e della tecnica giuridica, che il precetto legislativo abbia un contenuto più ampio di quello che appare dalle espressioni letterali adottate dal legislatore;
in tal caso non si dà luogo ad alcuna violazione dell'articolo 14 delle disposizioni sulla legge in generale (che vieta, invece, l'applicazione analogica di una norma al di fuori dell'area di operatività che le è propria), in quanto non ne risulta ampliato il contenuto effettivo della disposizione, ma si impedisce che fattispecie ad essa soggette si sottraggano alla sua disciplina per un ingiustificato rispetto di manchevoli espressioni letterali. Il suesposto principio, che nella giurisprudenza di legittimità è stato enunciato già da Cass. 29 aprile 1974 n. 1041, è di origine assai risalente e risponde ad insopprimibili esigenze di logica giuridica, ignorando le quali si perverrebbe all'assurdo risultato di ritenere, ad esempio, penalmente lecita l'uccisione volontaria della donna, sol perché l'articolo 575 cod.pen. punisce colui che "cagiona la morte di un uomo". Nel caso specifico di cui ci si occupa, il ricorso all'interpretazione estensiva è reso necessario dalla formula eccessivamente contratta utilizzata dal legislatore nell'indicare l'oggetto della dichiarazione sostitutiva: qualora, infatti, si ritenesse bastante la mera indicazione degli esami "sostenuti", come dovrebbe trarsi dal tenore letterale della norma se piattamente applicato, il dichiarante sarebbe legittimato ad elencare, senza alcuna specificazione (o perfino con indicazione di esito favorevole), anche gli eventuali esami sostenuti, bensì, ma con esito negativo. Tale considerazione basta ad evidenziare la necessità di una lettura della disposizione che sia consona alla finalità di essa;
sicché, avuto riguardo alla ratio legis, appare chiaro come nell'ambito di una procedura amministrativa nella quale non solo il titolo di studio, ma anche l'esito degli esami sostenuti assuma rilievo nella valutazione comparativa dei richiedenti, debba riconoscersi all'autocertificazione valenza probatoria anche riguardo al giudizio riportato: con 2 W WNT A#F ogni conseguenza in ordine all'obbligo di attestare il vero e all'applicabilità della sanzione penale in caso di sua inottemperanza. La giurisprudenza di questa Sezione (Cass. Sez. V 2 dicembre 2010 n. 42871) citata dal ricorrente a sostegno della propria tesi, che riteneva non applicabile alle fattispecie di cui al presente giudizio il contestato articolo 483 cod.pen., risulta, da un lato, isolata e, d'altra parte, ormai superata dal revirement dianzi specificato, consacrato, da ultimo, nelle decisioni 1 dicembre 2011 n. 12149, 12 gennaio 2012 n. 5962 e 22 febbraio 2012 n. 15047. 3. Il ricorso deve, in definitiva, essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.T.M. La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, l'11 dicembre 2012. IL PRESIDENTE Почет IL CONSIGLIERE EST. DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 3.1 GEN 2013 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARI Carmela Lanzuise алучен 3