Sentenza 3 marzo 2004
Massime • 1
Ai fini del giudizio circa la concedibilità o meno della sospensione condizionale della pena, la presenza di precedenti condanne per reati poi depenalizzati può legittimamente essere valutata dal giudice come elemento ostativo alla presunzione che il colpevole si asterrà, per il futuro, da commettere ulteriori reati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/03/2004, n. 17660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17660 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PROVIDENTI Francesco - Presidente - del 03/03/2004
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - N. 388
Dott. CICCHETTI Nunzio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 043824/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AN OR N. IL 07/06/1955;
avverso SENTENZA del 11/10/2002 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARINI PIER FRANCESCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Izzo Gioacchino che ha concluso per il rigetto del ricorso.
LA CORTE osserva:
Con sentenza 13.11.2001 del Tribunale di Milano - qui riferita per la sola parte che interessa - condannava NI IS alla complessiva pena di mesi 10 di reclusione e L. 700.000 di multa quale responsabile dei delitti (ritenuti in continuazione) di falso materiale del privato in atti pubblici ed uso di impronta contraffatta, commessi entrambi in data prossima al 19.12.1997. Adita sul gravame dell'imputato, la Corte di Appello di Milano, con sentenza 11.10.2002, ha integralmente confermato la pronuncia di primo grado.
Si è ritenuto provato, pertanto, nelle sentenze dei giudici di merito, che il NI, svolgendo (abusivamente) l'attività di commercialista, incaricato da tale SC VA, di curare la tenuta della contabilità della di lui ditta nonché i connessi adempimenti di natura fiscale, avesse contraffatto le dichiarazioni dei redditi di tale SC VA nonché le ricevute postali di spedizione con raccomandata delle medesime.
A mezzo del difensore, l'imputato propone ricorso per Cassazione denunciando:
1) vizio di motivazione in ordine al rigetto della censura di disapplicazione dell'art. 507 cod. proc. pen. (riferito al mancato esame del SC) ed al giudizio di colpevolezza, reso in difetto di riscontri probatori alle dichiarazioni accusatorie del SC medesimo;
2) erronea disapplicazione dell'art. 164 cod. pen., sul rilievo della risalenza temporale e del mutato "disvalore giuridico" dei fatti giudicati e ritenuti ostativi alla concessione del beneficio della sospensione della pena.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Quanto al motivo sub 1), infatti, sotto il primo dei due denunciati profili, è ben noto che il potere di integrazione probatoria ex art. 507 cod. proc. pen., per quanto il suo esercizio non sia obbligatorio, non va inteso nel senso della mera discrezionalità, postulandosi per l'esercizio o il mancato esercizio una adeguata motivazione, pur se limitata alla valutazione circa la sussistenza dell'assoluta necessità del nuovo mezzo di prova;
conseguendone, pertanto, che in totale difetto di motivazione o di motivazione comunque sufficiente ad escludere la qualificata necessità, ricorre vera violazione di legge, sindacabile in sede di legittimità (Cass. Sez. 5^, 16.4.1998 n. 5806. Biacchi U.) Ma, nella specie, risulta dal testo della sentenza che l'assoluta necessità dell'esame del denunciante neppure richiesto ex art. 493 cod. proc. pen. - è stata esclusa considerando il fatto che le dichiarazioni rese, anche spontaneamente, dal SC (a sua volta imputato di reato connesso ex art. 48 cod. pen. e violazione della legge 516/82) ed acquisite al dibattimento (senza che si alleghino eccezioni sul punto), avevano già trovato riscontro nelle risultanze processuali, date dalle stesse ammissioni dell'imputato di essersi assunto il completo onere di gestione contabile e fiscale della ditta del SC e dalle dichiarazioni testimoniali (funzionari degli uffici postali) circa la falsificazione dei timbri sulle ricevute delle raccomandate restituite;
motivazione sufficiente a dar conto di un esercizio niente affatto "arbitrario" del potere di integrazione probatoria del giudice.
Sotto il secondo profilo, poi, il motivo altro non contiene se non la enunciazione del personale dissenso del ricorrente in ordine all'apprezzamento del materiale probatorio, che è nei termini sopra richiamati e che, poi, risulta dal giudice di appello valorizzato non soltanto con richiamo alla circostanza, comunque non totalmente priva di significatività, dell'abusivo esercizio dell'attività di commercialista ma, anche all'argomento di natura logica del cui prodest correlato al dato di assoluta spontaneità della denuncia dei fatti da parte del SC (che aveva nutrito sospetti circa la correttezza degli adempimenti demandati allo imputato). Infondato è anche il secondo motivo di impugnazione. Noto è, infatti, che il giudizio prognostico ex art. 164 cod. pen., richiedendo l'apprezzamento delle circostanze ex art. 133 stesso codice, può ben fondare sulla considerazione dei precedenti penali e giudiziari. Nella specie, uniformandosi alla valutazione del primo giudice, la Corte territoriale ha valorizzato, oltre il coinvolgimento dell'imputato in vicende analoghe - in realtà denunce per truffa - le due condanne risultanti dal certificato penale, tali da non consentire una prognosi favorevole indipendentemente dal fatto che le stesse concernano reati tributari successivamente depenalizzati.
Tale conclusione è in fatto incensurabile, perché la circostanza che l'imputato si è reso autore di plurime violazioni dei precetti penali, per quanto successivamente interessati da una modifica legislativa che ha abrogato la norma incriminatrice, può bene autorizzare il giudice a ritenere poco probabile che l'imputato si astenga dal commettere nuovi reati (v., in tal senso: Cass. Sez. 6^, 5.7.2001 n. 31576, Magrini); il rilievo del mutato disvalore giuridico dei fatti già oggetto di condanna, pertanto, non coglie il vizio denunciato, ne' è prospettabile nella presente sede di legittimità la richiesta di favorevole apprezzamento, ai fini invocati, del "comportamento processuale", peraltro rappresentato con rinvio a circostanze l'essersi imputato sottoposto a ripetuti interrogatori e l'avere egli partecipato al processo non rifiutando l'esame dibattimentale - asintomatiche perché non univoche (per le finalità essenzialmente defensive dello interrogatorio e dello esame dibattimentale). Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 3 marzo 2004. Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2004