Cass. pen., sez. II, sentenza 16/03/2006, n. 17575
CASS
Sentenza 16 marzo 2006

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L'applicazione della regola della retrodatazione della decorrenza del termini di custodia cautelare, nel caso di emissione di più ordinanze che dispongono la medesima misura nei confronti dello stesso imputato per fatti diversi, presuppone che i fatti dell'ordinanza rispetto alla quale operare la retrodatazione siano stati commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza, e tale condizione non sussiste nell'ipotesi in cui l'ordinanza successiva abbia ad oggetto la contestazione del reato di associazione di stampo mafioso con descrizione del momento temporale di commissione mediante una formula cosiddetta aperta, che faccia uso di locuzioni tali da indicare la persistente commissione del reato pur dopo l'emissione della prima ordinanza.

Commentari2

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 16/03/2006, n. 17575
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17575
Data del deposito : 16 marzo 2006

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