Sentenza 16 marzo 2006
Massime • 1
L'applicazione della regola della retrodatazione della decorrenza del termini di custodia cautelare, nel caso di emissione di più ordinanze che dispongono la medesima misura nei confronti dello stesso imputato per fatti diversi, presuppone che i fatti dell'ordinanza rispetto alla quale operare la retrodatazione siano stati commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza, e tale condizione non sussiste nell'ipotesi in cui l'ordinanza successiva abbia ad oggetto la contestazione del reato di associazione di stampo mafioso con descrizione del momento temporale di commissione mediante una formula cosiddetta aperta, che faccia uso di locuzioni tali da indicare la persistente commissione del reato pur dopo l'emissione della prima ordinanza.
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- 1. Cosa sono le “contestazioni a catena” previste dal codice di procedura penale? Disciplina e profili controversiLacaria Serena · https://www.diritto.it/ · 15 febbraio 2016
L'istituto previsto dall'art. 297 comma 3 del Codice di procedura penale, disciplina la particolare ipotesi della “contestazione a catena”, prevista qualora più provvedimenti cautelari, siano emessi nei riguardi di un medesimo soggetto, al fine di prolungare artificiosamente la scadenza dei termini di custodia cautelare ad egli applicata. La norma trae fondamento dall'esigenza, avvertita dal legislatore del ‘95, di arginare il fenomeno inflazionistico di elusione dei termini di custodia, avendo essa lo scopo di garantire al soggetto coinvolto, la giusta e ragionevole durata di sottoposizione a regime cautelare. A riguardo, il dettame normativo, nella sua prima parte, in tal modo recita : …
Leggi di più… - 2. Misure cautelari, pluralità di ordinanze, fatti diversi non connessi, retrodatazioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 5 giugno 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/03/2006, n. 17575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17575 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 16/03/2006
Dott. CONZATTI Alessandro - Consigliere - SENTENZA
Dott. PODO Carla - Consigliere - N. 534
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 002359/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) LA ED, N. IL 20/09/1962;
avverso ORDINANZA del 18/11/2005 TRIB. LIBERTÀ di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. DIOTALLEVI GIOVANNI;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. Cedrangolo Oscar: conclude per il rigetto;
udito il difensore avv. GIANBIANCO Vincenzo, del Foro di Palermo. MOTIVI DELLA DECISIONE
LA DO ha proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo, sez. Riesame, in data 18 novembre 2005 con la quale è stato rigettato l'appello proposto avverso l'ordinanza del Gup del Tribunale di Palermo, in data 19 ottobre 2005, che dichiarava infondata la richiesta di declaratoria di inefficacia della misura della custodia cautelare applicata nei suoi confronti per decorrenza dei termini di custodia cautelare ex art. 297 c.p.p., comma 3. A sostegno della impugnazione il ricorrente ha dedotto:
a) l'omesso esame del rapporto di connessione ex art. 297 c.p.p., tra i reati di cui all'ordinanza di custodia cautelare del GIP del Tribunale di Napoli in data 21 maggio 2002 e quella emessa dallo stesso GIP in data 25 maggio 2004 in ordine all'ipotesi del reato di associazione mafiosa, che doveva essere valutato dal suo momento iniziale e non dal momento finale della contestazione. In particolare il momento iniziale della contestazione doveva essere individuato dal momento della latitanza di tale Balsano, asseritamente il capo della famiglia mafiosa di Monreale, di cui il LA sarebbe stato il reggente. A sostegno di tale ricostruzione il ricorrente evidenzia come nel primo provvedimento restrittivo a suo carico sia stato contestato il reato di favoreggiamento, aggravato ai sensi del D.L. n. 152 del 1991, art. 7, mentre nel secondo provvedimento il reato di cui all'art. 416 bis c.p., nella sua qualità di reggente della famiglia mafiosa di Monreale. Ma tali elementi di appartenenza all'associazione mafiosa sarebbero stati già desumibili prima ordinanza, e sarebbero legati da un legame di connessione qualificata;
in ogni caso, seppur non fosse ritenuta la connessione qualificata, pur tuttavia i fatti posti a base della seconda ordinanza, pur oggetto di un diverso procedimento, emergevano dagli atti prima della emissione del primo titolo custodiale, in base alle intercettazioni effettuate, e quindi doveva ritenersi operante il divieto di contestazione a catena con conseguente decorrenza de termini di custodia cautelare.
Il ricorso è infondato.
Sia il Tribunale del riesame, in sede di appello, che il GUP presso il Tribunale di Palermo hanno adottato provvedimenti che appaiono esenti da censure logico giuridiche.
Nel caso in esame siamo in presenza di due procedimenti di cui quello relativo alla prima misura cautelare, al momento dell'emissione del secondo titolo custodiale, era già stato definito con sentenza di condanna e la relativa pena era stata già interamente espiata;
questa circostanza, secondo il Tribunale non impedisce l'esame della doglianza di cui all'impugnazione, in quanto comunque un eventuale accoglimento può essere adottato ora per allora. Tuttavia il collegio ritiene inaccoglibile l'appello difettando il requisito dell'anteriorità dei fatti contestati con l'ordinanza da retrodatare rispetto a quelli contestati con la prima ordinanza. Correttamente, infatti, il Tribunale ha rilevato come la contestazione di cui all'art. 416 bis c.p., sia stata formulata in modo aperto, con l'uso della locuzione perdurante, con la conseguenza che, almeno per il periodo che va dal 22 maggio 2002, epoca di emissione del primo titolo, al 25 maggio 2004, epoca di emissione del secondo titolo, non è ravvisabile il presupposto dell'anteriorità. Secondo la giurisprudenza della Corte se non emerge in modo incontestabile che, al momento della emissione del primo provvedimento, a disposizione dell'autorità giudiziaria vi fossero già idonei indizi di colpevolezza, da escludere nel caso in cui sia emerso che, anche dopo l'arresto eseguito in esecuzione di provvedimento coercitivo cautelare, sia patologicamente persistito il legame associativo, deve essere escluso il divieto di contestazione a catena (Cass., sez. 6^, 29 gennaio 1999, n. 290). C'è da aggiungere che, sotto il profilo che interessa, sicuramente appare insufficiente il richiamo all'evento delittuoso per dimostrare la sussistenza della desumibilità dagli atti (v. Cass., sez. un. 22 marzo 2005, Rahulia, n. 21957), soprattutto se si considera che la condanna irrogata al LA in sede di giudizio abbreviato per il reato di favoreggiamento, come si desume dagli atti, ha escluso la sussistenza dell'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art.
7. Sulla base delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 600,00 alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 marzo 2006.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2006