Sentenza 4 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/04/2001, n. 5007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5007 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2001 |
Testo completo
LA COR SUPREMA DI CASSAZIONE5 007 / 0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NAME DEL POP Ogg.: Lavoro R. G. N. 7325/00 LAVORO SEZIONE Cron. N. 10703 composta dai seguenti Magistrati: Rep. N.
1.Dott. Vincenzo Trezza -Presidente- 2. " Alessandro De Renzis - Rel. Consigliere- 3. " Paolo Stile -Consigliere- Ud. 14.02.2001 4. "66 Giancarlo D'Agostino -Consigliere- 65. Bruno Balletti -Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto DA C.C.A.G. TI S.r.l., in persona del Presidente e legale rappresentante PA TT, elettivamente domiciliata in Ro- ma, Via G.B. Vico 1, presso lo studio dell'Avv. Franco Prosperi Mangili, che la rappresenta e difende, sia disgiuntamente sia con- giuntamente con l'Avv. Bruno Lucchini del foro di Bergamo, per procura a margine del ricorso 752 Ricorrente
CONTRO
TI RA, elettivamente domiciliata presso la Su- prema Corte di Cassazione, rappresentata e difesa per procura a 2 margine del controricorso dall'Avv. Giovanni Ponte del foro di Bergamo Controricorrente per la cassazione della sentenza n. 191/99 del Tribunale del La- voro di Bergamo del 18.2.1999/10.4.1999 nella causa iscritta al n. 4090 del R. G. anno 1996. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14.2.2001 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l'Avv. Franco Prosperi Mangili per la ricorrente e l'Avv. Massimo Cucci per la resistente;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Antonio Bonajuto, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Bergamo, con sentenza depositata il 10 aprile 1999, ha accolto l'appello proposto da TT RA avverso la sentenza pretorile, che aveva rigettato la domanda da lei avan- zata nei confronti della società C.C.A. G. TT s.r.1., alle cui di- pendenze aveva lavorato in qualità di impiegata contabile di VII categoria e dalla quale era stato licenziata il 23 gennaio 1995 con l'addebito di avere distrutto e occultato documenti societari il giorno 11 gennaio 1995, domanda diretta ad ottenere la declara- toria di illegittimità di tale licenziamento, con le conseguenze di cui all'art. 18 della legge n. 300 del 1970. Il Tribunale, nel riformare la decisione pretorile, ha ritenuto, da un lato, non violato il principio della corrispondenza tra fatto 3 contestato alla dipendente e quello posto alla base della sanzione inflitta, e ha affermato, dall'altro lato, che la società datrice di lavoro non ha fornito una prova esauriente dell'attività della la- voratrice (distruzione di documenti aziendali) assunta come ad- debito della disciplina giustificante il licenziamento. Il Tribunale ha precisato, altresì, che la società non aveva fornito la prova del necessario elemento soggettivo che doveva sorreg- gere il comportamento della lavoratrice ai fini della qualificazio- ne come giusta causa del licenziamento. Il Tribunale, infine, ha rilevato che il consulente tecnico di uffi- cio aveva concluso nel senso che la ricostruzione dei movimenti di dare e avere avrebbe potuto essere effettuata, anche se con di- sagio, sulla base di copie di documenti rinvenibili in azienda in fotocopia o in originale. Contro tale sentenza ricorre per cassazione la soccombente C.C.A.G. TT con unico motivo, al quale resiste con controri- corso RA TT. La parte ricorrente ha presentato memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente denuncia omessa, in- sufficiente e contraddittoria motivazione, nonché violazione dei principi generali in materia di dolo. Con riguardo al primo profilo, la ricorrente censura l'impugnata sentenza, che aveva ritenuto non raggiunta la prova del fatto contestato alla dipendente, consistente nell'essere stata “colta in flagrante da ben sei persone che le hanno immediatamente conte- stato il fatto”, riguardante la distruzione di 52 documenti azien- dali, rilevando che il Tribunale aveva omesso in toto di prendere in considerazione la deposizione della teste MA OS TT nonché quella del teste TO GG. Con riferimento al secondo profilo, la società ricorrente osserva che gli unici elementi necessari per la sussistenza dell'elemento soggettivo devono considerarsi, ai sensi dell'art. 42 cod. pen., la coscienza e volontarietà dell'azione o dell'omissione, nel caso di specie, a suo avviso, indubbiamente riscontrabile, come risultante dalla deposizione dell'anzidetto teste GG e dall'ammissione della stessa RA TT. Le censure esposte non hanno pregio e vanno disattese. Invero i rilievi mossi alla sentenza impugnata non sono ammissi- bili, in quanto si risolvono nella contestazione e nella critica dell'apprezzamento di fatto operato dal Tribunale e involgono, in sostanza, una indagine nel merito della causa non consentita nella presente sede di legittimità ( in questo senso, ex plurimis, Cass. n. 685/1995; Cass. 8653/1994; Cass. n. 10503/1993). Nel contempo la motivazione enunciata sul punto dal Tribunale è da ritenere congrua e sufficiente, e dunque esente dalle carenze denunziate nel ricorso, in particolare laddove il detto giudice, in ordine alla vicenda dell'asserita distruzione dei documenti azien- dali, ha ritenuto, a seguito di un esame analitico delle risultanze 5 istruttorie, non fornita la prova da parte della società ricorrente, anche con riguardo alla corrispondenza tra i documenti prodotti in causa in numero di 70 e quelli cestinati in numero di 52. Il giudice del merito ha, altresì, ritenuto ed affermato sulla base della consulenza tecnica contabile che non sarebbe stato impossi- bile ricostruire i movimenti in entrata e in uscita, pur nella man- canza dei documenti cestinati. Anche tale valutazione, oggetto di censura da parte della ricor- rente, rientra nell'ambito di accertamento di fatto demandato al Tribunale e risulta adeguatamente motivato. In conclusione, il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato. Sussistono giusti motivi, ex art. 92 capov. cod. proc. civ., per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio di cassazione.
P Q M
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di le- gittimità Così deciso in Roma addì 14 febbraio 2001 Il Presidente I Viicuro Tresse 9 A D 1 S , S . O A P Il Consigliere relatore estensore L T L . A Alessandro Desensi O A S C B E I F D S O I A Shelle N S T S G N O O E S P A J M D IL CANCEL EDE I A E A , O D Depositai O T R T E I T T R S - 4 APR. 2001 I I N A G D E L S E L E R O E IERE D