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Sentenza 23 marzo 2023
Sentenza 23 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/03/2023, n. 12203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12203 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI VE GI nato a [...]( ITALIA) il 25/01/1969 avverso il decreto del 08/08/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
lette le conclusioni del Pubblico ministero (requisitoria del 16/11/2022), nella persona del Sostituto procuratore generale dott. Andrea VENEGONI, il quale ha concluso per il rigetto e/o l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 2 Num. 12203 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: ARIOLLI GIOVANNI Data Udienza: 13/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Di EN IU ricorre avverso il decreto della Corte di appello di Caltanissetta del 9/08/2022, con cui è stata confermata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni due con cauzione di euro mille, applicata al ricorrente dal Tribunale di Caltanissetta. Al riguardo, deduce la violazione di legge sul rilievo dell'apparenza e/o apoditticità della motivazione, avendo il decreto omesso di indicare gli elementi sintomatici e rilevatori della pericolosità qualificata della condotta serbata dal ricorrente dall'anno 2013 all'anno 2021, desunta sulla base esclusivamente della tipologia di reati in ordine alla quale il ricorrente era imputato in un procedimento penale (artt. 110-416-bis cod. pen.), in difetto della necessaria attualità, essendosi fatto riferimento ad un arco temporale (dal 2013 al 2016) ed alle dichiarazioni del collaboratore CI (relative al periodo 2009-2012) assai distanti dal momento dell'adozione della misura. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1. Ciò che rende il decreto impugnato censurabile sotto il profilo del vizio di violazione di legge è l'assenza dell'indicazione di elementi dimostrativi idonei ad asseverare positivamente la condizione di attuale pericolosità del proposto. 1.1. Al riguardo, infatti, la Corte di merito ha richiamato gli esiti del processo penale in cui il ricorrente ha riportato condanna (confermata in appello) per concorso esterno in associazione di stampo mafioso e le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che sono state soprattutto valorizzate in quella sede processuale (e nel relativo giudizio cautelare). Tuttavia, se tali convergenti fonti di prova sono certamente idonee a ricondurre il proposto in una delle categorie di pericolosità qualificata (nel caso in esame la misura è stata applicata ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 159 del 2011), risultando il ricorrente, quale imprenditore, a disposizione delle famiglie mafiose operanti nel territorio di riferimento, da cui riceveva sostegno per conseguire commesse di fornitura in danno di altre imprese, altrettanto non può ritenersi con riguardo al necessario e distinto requisito dell'attualità, che deve caratterizzare detto inquadramento per farsi luogo all'applicazione della misura di prevenzione. Invero, l'epoca della contestazione dei fatti oggetto del procedimento penale (sino al 2016) e le dichiarazioni dei collaboratori (2013-2016) si collocano in un arco temporale assai distante rispetto a quello in cui è stato formulato il giudizio 2 di pericolosità ed applicata la misura (il decreto del Tribunale di Caltanissetta è del 13/12/2021), con la conseguenza che l'omessa indicazione di elementi di persistenza temporale di una condotta socialmente pericolosa del proposto, finisce per rendere il percorso argomentativo evanescente si da consumare il lamentato vizio. 1.2. Del resto, anche laddove si ritenesse il ricorrente inquadrabile nell'ambito della categoria di cui alla lett. a) dell'art. 4 del d.lgs. n. 159/2011, alla quale deve più correttamente riferirsi la condotta del concorrente esterno ex artt. 110, 416-bis cod. pen. (in termini ex multis v. Sez. 2, n. 1023 del 16/12/2005, dep. 2006, Canino, Rv. 233169 - 01; Sez. 6, n. 4926 del 06/12/2016, dep. 2017, Formica, Rv. 269162 - 01), la Corte di legittimità ha affermato che, in tema di accertamento del requisito della "attualità" della pericolosità, è possibile applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo laddove sussistano elementi sintomatici di una "partecipazione" del proposto al sodalizio mafioso, purché la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamento dell'accertamento di attualità della pericolosità (Sez. 6, n. 20577 del 07/07/2020, Mariniello Rv. 279306 - 01; Sez. u, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271511 - 01). Donde, allorché tale "appartenenza" si concreti in un contributo di carattere esterno volto ad agevolare l'associazione, occorre che il giudice del merito dia motivatamente conto di come gli elementi sintomatici da cui è stata ricavata la pericolosità - che possono anche trarsi da pregressi elementi acquisiti nell'ambito di procedimenti giudiziari - siano idonei a fondare un persistente giudizio di probabile e concreta reiterabilità di tali condotte illecite da parte del proposto, del tipo di quelle correlate alla categoria di appartenenza. 1.3. Affermare che tanto può ricavarsi da "una condotta delittuosa protrattasi almeno sino al 2016" rispetto ad una misura applicata nel dicembre del 2021, non soddisfa i requisiti legali richiesti. 2. Va, pertanto, annullato il provvedimento impugnato per nuovo giudizio in punto di attualità della pericolosità sociale del proposto. La Corte di appello di Caltanissetta, in diversa composizione, si atterrà al principio di diritto sopra affermato.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Caltanissetta, in diversa composizione. Così deciso, il 13/01/2023
lette le conclusioni del Pubblico ministero (requisitoria del 16/11/2022), nella persona del Sostituto procuratore generale dott. Andrea VENEGONI, il quale ha concluso per il rigetto e/o l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 2 Num. 12203 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: ARIOLLI GIOVANNI Data Udienza: 13/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Di EN IU ricorre avverso il decreto della Corte di appello di Caltanissetta del 9/08/2022, con cui è stata confermata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni due con cauzione di euro mille, applicata al ricorrente dal Tribunale di Caltanissetta. Al riguardo, deduce la violazione di legge sul rilievo dell'apparenza e/o apoditticità della motivazione, avendo il decreto omesso di indicare gli elementi sintomatici e rilevatori della pericolosità qualificata della condotta serbata dal ricorrente dall'anno 2013 all'anno 2021, desunta sulla base esclusivamente della tipologia di reati in ordine alla quale il ricorrente era imputato in un procedimento penale (artt. 110-416-bis cod. pen.), in difetto della necessaria attualità, essendosi fatto riferimento ad un arco temporale (dal 2013 al 2016) ed alle dichiarazioni del collaboratore CI (relative al periodo 2009-2012) assai distanti dal momento dell'adozione della misura. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1. Ciò che rende il decreto impugnato censurabile sotto il profilo del vizio di violazione di legge è l'assenza dell'indicazione di elementi dimostrativi idonei ad asseverare positivamente la condizione di attuale pericolosità del proposto. 1.1. Al riguardo, infatti, la Corte di merito ha richiamato gli esiti del processo penale in cui il ricorrente ha riportato condanna (confermata in appello) per concorso esterno in associazione di stampo mafioso e le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che sono state soprattutto valorizzate in quella sede processuale (e nel relativo giudizio cautelare). Tuttavia, se tali convergenti fonti di prova sono certamente idonee a ricondurre il proposto in una delle categorie di pericolosità qualificata (nel caso in esame la misura è stata applicata ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 159 del 2011), risultando il ricorrente, quale imprenditore, a disposizione delle famiglie mafiose operanti nel territorio di riferimento, da cui riceveva sostegno per conseguire commesse di fornitura in danno di altre imprese, altrettanto non può ritenersi con riguardo al necessario e distinto requisito dell'attualità, che deve caratterizzare detto inquadramento per farsi luogo all'applicazione della misura di prevenzione. Invero, l'epoca della contestazione dei fatti oggetto del procedimento penale (sino al 2016) e le dichiarazioni dei collaboratori (2013-2016) si collocano in un arco temporale assai distante rispetto a quello in cui è stato formulato il giudizio 2 di pericolosità ed applicata la misura (il decreto del Tribunale di Caltanissetta è del 13/12/2021), con la conseguenza che l'omessa indicazione di elementi di persistenza temporale di una condotta socialmente pericolosa del proposto, finisce per rendere il percorso argomentativo evanescente si da consumare il lamentato vizio. 1.2. Del resto, anche laddove si ritenesse il ricorrente inquadrabile nell'ambito della categoria di cui alla lett. a) dell'art. 4 del d.lgs. n. 159/2011, alla quale deve più correttamente riferirsi la condotta del concorrente esterno ex artt. 110, 416-bis cod. pen. (in termini ex multis v. Sez. 2, n. 1023 del 16/12/2005, dep. 2006, Canino, Rv. 233169 - 01; Sez. 6, n. 4926 del 06/12/2016, dep. 2017, Formica, Rv. 269162 - 01), la Corte di legittimità ha affermato che, in tema di accertamento del requisito della "attualità" della pericolosità, è possibile applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo laddove sussistano elementi sintomatici di una "partecipazione" del proposto al sodalizio mafioso, purché la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamento dell'accertamento di attualità della pericolosità (Sez. 6, n. 20577 del 07/07/2020, Mariniello Rv. 279306 - 01; Sez. u, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271511 - 01). Donde, allorché tale "appartenenza" si concreti in un contributo di carattere esterno volto ad agevolare l'associazione, occorre che il giudice del merito dia motivatamente conto di come gli elementi sintomatici da cui è stata ricavata la pericolosità - che possono anche trarsi da pregressi elementi acquisiti nell'ambito di procedimenti giudiziari - siano idonei a fondare un persistente giudizio di probabile e concreta reiterabilità di tali condotte illecite da parte del proposto, del tipo di quelle correlate alla categoria di appartenenza. 1.3. Affermare che tanto può ricavarsi da "una condotta delittuosa protrattasi almeno sino al 2016" rispetto ad una misura applicata nel dicembre del 2021, non soddisfa i requisiti legali richiesti. 2. Va, pertanto, annullato il provvedimento impugnato per nuovo giudizio in punto di attualità della pericolosità sociale del proposto. La Corte di appello di Caltanissetta, in diversa composizione, si atterrà al principio di diritto sopra affermato.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Caltanissetta, in diversa composizione. Così deciso, il 13/01/2023