Sentenza 20 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/03/2001, n. 3994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3994 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2001 |
Testo completo
. E N M O I e Z i A l R bres l T o S I b 2 03994 /0 1 G E e. e R d . A REPUBBLICA ITALIANA D G n e E s T e IN NOME DEL PO N E S E LA CORTE SUPREM SAZIONE Oggetto Risarcimento danni. SEZIONE (TERZA CIVILE Sent. del Conciliatore Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 11463/98 Dott. Ugo FAVARA - Dott. Bruno DURANTE Consigliere Dott. IO FINOCCHIARO Consigliere 8459 Cron. Dott. Donato CALABRESE - Rel. Consigliere Rep. Dott. Alfonso AMATUCCI Consigliere Ud. 17/10/00 ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: PI IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA dell'avvocato PAPINIO STAZIO 10, presso lo studio MODESTINA DI SABATO RENZI, difeso dall'avvocato TEODOMIRO CENTOLAcon studio in 71100 FOGGIA CORSO ROMA 115, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
ENEL COMPARTIMENTO NAPOLI SPA, in persona del Direttore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo 2000 studio dell'avvocato PIGA MARCELLO che lo difende 1630 giusta delega in atti;
- controricorrente nonchè
contro
COMUNE DI FOGGIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA 88, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO SPADAFORA, che lo difende giusta delega in atti;
-à controricorrente avverso la sentenza n. 59/97 del Giudice conciliatore di FOGGIA, emessa il 29/04/97 e depositata il 05/05/97 (R.G. 1671/91); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/10/00 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito l'Avvocato IO MAZZA' (per delega Avv. G.SPADAFORA); udito l'Avvocato IE PE (per delega Avv. M. PIGA); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. ди SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 7.11.1991 PO IO esponeva che il giorno 18.10.1991 alla guida della propria autovettura (FG/481943), nel mentre effettuava la manovra di retromarcia sulla Via Porto- gallo di Foggia, urtava contro un palo dell'ENEL 2 “interferente nello spazio funzionalmente destinato al pubblico transito" e non segnalato;
che il veicolo ave- va subito danni, le cui riparazioni avevano comportato un esborso di L. 900.000; tanto premesso, conveniva in giudizio dinanzi al Giudice conciliatore di Foggia il Comune di detta città e l'ENEL, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni lamentati. Si costituivano i convenuti, che contestavano la domanda;
l'ENEL altresì deduceva che una eventuale re- sponsabilità dell'evento doveva ricadere sul Comune. Svolta l'istruttoria, con sentenza emessa il 29.4.1997 il giudice adito rigettava la domanda, esclu- dendo la responsabilità di entrambi i convenuti. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricor- offer so il PO, articolando due motivi. Hanno resistito -con rispettivi controricorsi- il Comune di Foggia, che ha depositato anche memoria, e 1'ENEL spa Direzione distribuzione Puglia e Basilica- ta. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo mezzo, denunciando violazione e omessa applicazione dell'art. 13 T.U. n. 393/1959, il ricor- rente lamenta che il giudicante ha omesso di considera- re la mancata osservanza dell'obbligo di segnalare il palo "interferente lo spazio funzionalmente destinato 3 al pubblico transito". Col secondo motivo, denunciandosi difetto e vizi della motivazione, si deduce che, disponendo di ripro- duzioni fotografiche dei luoghi, il giudicante avrebbe dovuto ritenere che la strada era asfaltata ed aperta alla circolazione ed al pubblico transito ed aveva avu- to la relativa denominazione. Il conciliatore avrebbe dovuto, quindi, ravvisare la responsabilità dell'ente proprietario della strada e non addebitare la responsa- bilità dell'evento alla condotta di guida di esso Pipo- li, attesa l'assoluta imprevedibilità della presenza del palo di cemento in mezzo alla strada e non visibi- lità dello stesso per mancanza di qualsivoglia segnale. I detti mezzi, da esaminare, per le loro connessio- thr ni, in un unico contesto, sono inammissibili, oltre che infondati. L'art. 113 comma 2 c.p.c. (nella formulazione in- trodotta dall'art. 3 1. 399/1984 e precedente alla no- vella di cui alla l.n. 374/1991) dispone che il Conci- liatore decide secondo equità, osservati i principi ge- nerali dell'ordinamento, il dettato costituzionale e i principi regolatori della materia. L'obbligatorietà del giudizio di equità non esclude che il detto giudice possa emettere la decisione appli- cando specifiche norme di legge, dovendosi ritenere in tale ipotesi che egli abbia considerato la disciplina relativa, risultante da quelle disposizioni, come con- forme all'equità, derivandone che non è consentita in questa sede la denunzia di errori nella interpretazione e nella applicazione di norme di legge in quanto, trat- tandosi di norme utilizzate in un giudizio di equità, non si verte in tema di errore di diritto, ma di esame delle indicate norme in chiave equitativa. Al di fuori dei sopra detti limiti, infatti, il ri- corso per cassazione non può investire la regola equi- tativa applicata, neppure sotto il profilo dell'inosservanza di una norma di legge esplicitamente о implicitamente ritenuta conforme all'equità, posto che il giudizio di equità è per sua natura di merito, riferendosi al criterio regolatore del singolo caso Jen concreto ed è come tale insindacabile per vizi in iudi- cando, i quali postulano l'erronea interpretazione o applicazione di norme di diritto e perciò generali ed astratte (Cass. n. 1373/1996, n. 2369/96, n. 4011/96, n. 11223/1997). Per altro verso, sotto il profilo dei vizi attinen- ti alla motivazione, il ricorso avverso la sentenza del Giudice conciliatore è ammissibile limitatamente alle ipotesi di motivazione inesistente o meramente apparen- te (Cass. n. 4011/96, n. 1470/1998), espressamente 5 escludendosi che attraverso il ricorso per cassazione possa essere messa in discussione la correttezza e la sufficienza della motivazione della sentenza pronuncia- ta secondo equità (Cass. n. 9904/1996). Indiscusso quanto precede, va osservato, da una parte, che si denuncia nella fattispecie la violazione o omessa applicazione dell'art. 13 T.U. 393/59, cioè di una norma di legge che il giudice a quo non ha applica- to, né poteva applicare, avendo reso la propria pronun- zia secondo equità; dall'altra, si denuncia "omessa, illogica, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla incertezza della sistemazione della strada asfaltata di Via Portogallo", ma in realtà si contesta la congruità della motivazione e si deduce "errata valutazione dei fatti e degli atti di causa". the In specie, d'altronde, il Giudice conciliatore di Foggia, sulla base degli elementi ricavati dalla istruttoria svolta, ha preso in approfondito esame le condizioni della strada non solo nella sua oggettiva consistenza ma anche quali si presentavano all'utente, ed in particolare al PO;
ha, quindi, accertato che il palo al centro dell'incrocio di Via Portogallo con Via Grecia era perfettamente visibile per le condizioni di tempo e luogo;
ha infine rilevato la mancanza di cautela dello stesso PO. 6 1 A corretti principi si è peraltro ispirato il detto giudice nell'escludere gli estremi dell'insidia strada- le e della dedotta responsabilità del Comune. In definitiva la sentenza impugnata risulta sotto ogni profilo incensurabile, tenuto conto, oltre che dei principi che informano la decisione del Conciliatore, del fatto che essa ha correttamente individuato le ra- gioni del decidere, nel pieno rispetto dei principi re- golatori della materia, e che inoltre la sentenza stes- sa contiene l'esposizione logica degli argomenti che hanno determinato la decisione. Il ricorso, pertanto, va rigettato, conseguendone la condanna del ricorrente alle spese della fase di le- gittimità, liquidate in favore di ciascuno dei resi- stenti come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in L. 261.000 oltre onorari che liquida in L. 900.000, in favore dell'ENEL, nonché al pagamento delle spese, liquidate oltre onorari liquidati in L. 900.000,in L.$37.000 E N O I 2 Z in favore del Comune di Foggia. A . R зд T Così deciso, il 17.10.2000. S I о 1 G E д 2 R IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE;
Ugo favaza 8 fonato Calabrese A о 2 D р -b 7 E з 0 T ун N IL CANCELLERE C1 E S ец Giovanni Giambattistathe E Depositata in Cancelleria Oggi, lì 20 MAR. 2001 Y IL CANCELLIERE L Giovanni Gambattista P P U S 500 *