Sentenza 25 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/07/2001, n. 10107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10107 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2001 |
Testo completo
E N A IO L Z L A E R D T 9 IS . 317" . G T E R R 'A N L A L D 3-5-1967 E RER1010 7 0 1 D E T I N S E N S E E E S G LEG NON DEL POR LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1 sezione civile oggetto composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: cartella esattoriale dr. Vincenzo Baldassarre Presidente e verbale contestazione. dr. Maria Gabriella Luccioli Consigliere R.G. N. 10904/99 dr. Mario Rosario Morelli Consigliere 22715 Cron. dr. Mario Adamo Consigliere dr. Fabrizio Forte Consigliere rel. Rep. Ud. 03.05.2001 ha pronunciato la seguente: S E N T E NZA sul ricorso iscritto al n° 10904 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 1999, proposto DA LU EA, elettivamente domiciliato in Casal di Principe (CE), Corso Umberto n. 541, presso l'avv. Francesco Goglia, che, con l'avv. Augusto Imondi da Caserta, lo rappresenta e difende, per procura a mar- gine del ricorso. RICORRENTE
CONTRO
COMUNE DI NAPOLI, in persona del sindaco p.t., auto- rizzato a resistere con delibera della G.M. n. 2564 del 23/7/1999 ed elettivamente domiciliato in Roma, 1178 2001 2 Via A. Catalani n. 26, presso l'avv. Enrico D'Annibale, con l'avv. Edoardo Barone, che lo rappresenta e difen- de, per procura a margine del controricorso. CONTRORICORRENTE NONCHE' SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI PROVINCIA DI NAPOLI, Ge- stione Banco di Napoli s.p.a., in persona del commis- sario governativo p.t. INTIMATO avverso la sentenza del Pretore di Napoli, n. 4968 del - 7 aprile 1998. 30 marzO Udita, all'udienza del 3 maggio 2001, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte. Udito il P.M. dr. Stefano Schirò, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso o in subordine, per il suo rigetto. Svolgimento del processo Con sentenza del 7 aprile 1998 il Pretore di Napoli ha rigettato l'opposizione di EA LL alla car- tella esattoriale emessa per il pagamento della somma di £.
1.327.440 a titolo di sanzioni per violazioni del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (da ora C.d.S.) commesse nel 1991, perchè la notifica dei verbali di contesta- zione in data 14 agosto 1993 per compiuta giacenza al 3 trasgressore, ha interrotto la prescrizione, impedendo l'estinzione dell'obbligo, data la tempestiva notifi- cazione della cartella del 17 settembre 1996; le spese di causa sono state equitativamente compensate. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ri- corso il LL con unico motivo. Il comune di Napoli si è difeso con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. In primo luogo si afferma che con l'opposizione il LL ha dedotto la nullità dell'iscrizione a ruo- lo perchè non vi era stata notifica dei verbali di ac- certamento nè contestazione immediata delle violazioni e che le obbligazioni sanzionatorie erano da ritenere estinte per prescrizione e quindi che la sentenza pre- torile ha violato gli artt. 140 e 141 del D.P.R. 15 giugno 1959 n. 393 (previgente Codice della strada) e l'art. 14 della L. 24 novembre 1981 n. 689, non essen- dovi nei verbali motivazione sulla omessa contestazio- ne immediata e sulla mancata notifica nel termine al- lora vigente di 90 giorni dall'accertamento. Per il controricorrente nell'opposizione era stata ec- cepita soltanto la prescrizione del credito del comune e non l'estinzione di esso per mancata tempestiva con- testazione o notifica di questa, per cui la decisione era conforme alla legge e alle deduzioni dell'opponen- te, al quale comunque la notifica poteva essere fatta nei 150 giorni dall'accertamento, non essendo avvenuta in via immediata, per le ragioni indicate nei verbali.
2. L'oppon e come si rileva dagli atti, ha solo dedotto l'estinzione del diritto di riscossione della sanzione per prescrizione, non essendovi stata notifi- ca dei verbali di contestazione, negata solo al fine di escludere l'interruzione della prescrizione costi- tuente unica ragione del ricorso di merito. Essendo contestato il diritto della controparte a pro- cedere ad esecuzione per la sopravvenuta estinzione del diritto sostanziale di cui al titolo esecutivo in- dicato nella cartella esattoriale, come chiarito dalle S.U. di questa Corte (10 agosto 2000 n. 562), si è in una ipotesi di opposizione all'esecuzione di cui all' art. 615 c.p.c. e la sentenza che ha deciso su di essa è appellabile e non ricorribile in cassazione. Ciò comporta l'inammissibilità del ricorso, non poten- dosi precludere il secondo grado di merito per i con- troricorrenti, cui invece compete per le regole ordi- narie di ogni opposizione all'esecuzione.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono a carico del ricorrente nei confronti del solo comune che ha svolto attività difensiva. Nulla deve disporsi per le spese di causa nei confronti del Servizio Riscossione Tribu- 5 ti che non si è difeso in questa sede.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagare al comune di Napoli le spese del giudizio di cassazione che liquida in £. 800.000 per onorari oltre a f. 35000 per spese. Così deciso nella Camera di consiglio del 3 maggio 2001. Il presidente Bolde n Il consigliere estensore tup দ 25 E N IO LA Z L A E R D T IS 9 " . G 17 T E R 3 R 'A . A L N D L 7 E E -186 D T I N S E -5 N S 3 E "E S E : G * G E L