Sentenza 27 giugno 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/06/2003, n. 10211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10211 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2003 |
Testo completo
e s n e 9 i o i 5 u z 1 q a r # 1021 /03 t s 4 2 / 5 e / 6 2 a a l' d l e e g OGGETTO d ÎN NOME D 1 PO! O IT LIANO g e i IN.V.IM. straordinaria: t s e n agevolazioni;
diniego; n L e e A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE a s avviso di liquidazione;
s l l i E e chiusura delle liti (art. a d 2-quinquies L. 656/1994) SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA composta dai Magistrati: R.G. N. 16076/99 Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Presidente Dott. Enrico PAPA Cons. relatore Consigliere Cron. 22840 RUGGIERO Dott. Francesco Consigliere Rep. Dott. Eugenia MARIGLIANO Ud. 29.1.2003 Dott. Maria Rosaria CULTRERA Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 16076 R.G. 1999, proposto da I.R.E. Istituzioni di Ricovero e di Educazione, in persona del - legale rappresentante 'pro tempore', ente rappresentato e difeso, con procura a margine del ricorso, dagli avv.ti prof. Loris TOSI e Giuliano BERRUTI, domiciliatario in Roma, alla via Bocca di Leone 78;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma alla via dei Portoghesi 12; intimato - : 212 1 per la cassazione della sentenza della Commissione Tributariasentenza Regionale del Veneto in data 3 Tuglio 1998, depositata col n. 295/ 01/98 il 6 luglio 1998. Uditi, nella pubblica udienza del 29 gennaio 2003: - il Cons. Papa, che ha svolto la relazione della causa;
- il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Umberto Apice, che ha concluso per l'estinzione del processo per rinunzia. Svolgimento del processo L'I.R.E., Istituzioni di Ricovero e Rieducazione, indicò nelle dichiarazioni per l'in.v.im. straordinaria (art. 1 del d.l. 299/1991, come convertito dalla legge 363/1991) il solo valore iniziale degli immobili, e non anche quello finale al 31 ottobre 1991, ritenendo di aver diritto alla esenzione stabilita, per gli enti destinati ad attività di assistenza e beneficenza, dall'art. 25, comma 2, lett. c), del d.P.R. 643/1972. L'Ufficio del Registro di Venezia, negando l'esenzione in ragione della locazione a terzi degli immobili, notificò avvisi di liquidazione, con determinazione dell'imposta ritenuta dovuta ed irrogazione delle sanzioni pecuniarie corrispondenti. Gli atti furono impugnati dall'Ente, che, in pendenza di giudizio, presentò istanza di chiusura delle liti, ai sensi dell'art.
2-quinquies della legge 656/1994 - di conversione del d.l. 564/1994 · versando le somme " all'uopo previste. L'Ufficio contestò l'applicabilità dell'istituto, perché riguardante le sole controversie relative ad imposta complementare per accertamento di maggior valore. La Commissione Tributaria Provinciale di Venezia, riuniti i ricorsi, li respinse. 2 La Commissione Tributaria Regionale del Veneto, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato legittima la chiusura delle liti, considerando che il tributo in discussione avesse natura principale e non-come assunto dal contribuente - complementare, ma ritenendo che tale natura non sottraesse le cause alle previsioni del cit. art.
2-quinquies, comma 1, estese ad ogni lite inerente al valore imponibile e non soltanto a quelle sorte su rettifica del valore denunciato -. Per la cassazione ricorre l'Ente, con sei motivi, senza attività difensiva da parte dell'Amministrazione intimata. Motivi della decisione Denunzia l'I.R.E., in ordine successivo: 1) violazione e falsa applicazione degli artt.
2-quinquies del d.l. 564/94 come convertito dalla legge 656/94; 19 e 20 del d.P.R. 643/72; 1 del d.l. 299/91, come convertito dalla legge 363/91; 31 del d.P.R. 643/72; 34 e 37 del d.lgs. 346/90, 42 del d.P.R. 131/86, e combinato vizio di motivazione, così riproponendo, sotto il triplice profilo di ordine letterale, logico e sistematico, la tesi della qualificazione dell'imposta in discussione come complementare;
2) violazione di legge (art. 52 t.u.r.) e vizio di motivazione, con riguardo alla contestata legittimità dell'atto impositivo;
3) violazione di legge (art. 25, comma 2, del d.P.R. 643/1972, come successivamente modificato) nonché vizio di motivazione, circa l'esclusione di spettanza della invocata esenzione;
4) violazione di legge (art. 25 cit., comma 4) e collegato vizio di 3 motivazione, per non essersi considerata la spettanza, comunque, dell'agevolazione in favore di immobili assoggettati a vincolo, ai sensi della legge 1089/1939; 5) omessa pronunzia in ordine alla sollecitata inapplicabilità delle sanzioni, per obiettiva incertezza, a mente dell'art. 8 del d.lgs 546/1992; 6) applicazione del più favorevole 'ius superveniens' (d.lgs. 472/1997) alla entità delle sanzioni. Il ricorso si rivela inammissibile, in quanto proposto dalla parte totalmente vittoriosa in sede di merito, sulla questione in - sentenza definita “preliminare all'esame del merito della controversia" - relativa all'applicabilità dell'istituto della chiusura delle liti pendenti. Ed infatti - in assenza, peraltro, di contestazioni circa l'affermato carattere preliminare della questione medesima -, deve rilevarsi la carenza d'interesse ad ottenere la cassazione della sentenza, che ha accolto le deduzioni principali della parte. In particolare, con la declaratoria di chiusura delle liti, in conformità dell'istanza dell'.R.E. e sulla scorta dei versamenti dallo stesso eseguiti, la Commissione Regionale ha ribadito la perdita di efficacia degli avvisi in contestazione, anche con riguardo alle sanzioni pecuniarie, senza definire questioni sulla fondatezza o meno dei relativi atti o sulla determinazione dell'imponibile. La ritenuta inerenza di tali avvisi a tributi principali, in dissenso sul punto con le affermazioni del contribuente, si esaurisce in un passaggio argomentativo, privo di valenza 4 decisoria, la cui eventuale revisione non potrebbe portare alcun risultato utile per l'Istituto. La inammissibilità, riferita al primo motivo, si estende, per il carattere assorbente della questione, a tutti quelli restanti. La declaratoria d'inammissibilità, riguardando il ricorso nel suo complesso, toglie ogni rilievo alla rinunzia ad esso, frattanto intervenuta. L'assenza dell'intimata esonera dallo statuire sulle spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2003. II Presidente Il Cons. estensore Francesco Cristarella Orestano - Enrico Papa - Zuico ILAvid ● 2003 n s e o Пилевсколь i i Ogg 27STU. u z q a in r t s 9 s q i 5 1 g 3 ° e 1 r n . /5 rt 4 6 a ll'a 8 2 d / e 5 e / d e g 6 t i g 2 s n e L n e e s ella s E l a d 5