Sentenza 26 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/05/2001, n. 7201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7201 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2001 |
Testo completo
} Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA NOME7201 LA CORTE SUPROM AZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Michele ANNUNZIATA Presidente R.G.N. 16609/99 Cron..1664P Consigliere Dott. Fernando LUPI Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Rep. Consigliere Ud. 21/02/01 Dott. Alessandro DE RENZIS - Rel. Consigliere Dott. Arcangelo DE BIASE ha pronunciato la seguente 132 SENTENZA sul ricorso proposto da: CASSA MARITTIMA TIRRENA INFORTUNI SUL LAVORO MALATTIE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FLAMINIA 441, presso lo studio dell'avvocato ROCCO BRINDISI, rappresentata e difesa dagli avvocati PIERO SARDOS ALBERTINI, LO DE GREGORI, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
IO LO, domiciliato in ROMA elettivamente VIA CAVOUR 221, rappresentato e difeso dagli avvocati 2001 LEOPOLDO SPEDALIERE, FABIO FABBRINI, giusta delega in 855 اعم -1- atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 118/99 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 24/02/99 R.G.N. 890/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/02/01 dal Consigliere Dott. Arcangelo DE BIASE;
udito l'Avvocato PANSOLLI per delega DE GREGORI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 3.VIII.1988 RE OS, marittimo italiano sbarcato per malattia da nave estera, conveniva innanzi al battente bandiera Pretore di Genova, giudice del lavoro, la Cassa chiedendone la condanna allaMarittima Tirrena, corresponsione in suo favore della speciale indennità di cui alla legge n°. 1486/72 per i 67 intercorrenti tra la dimissione per giorni guarigione dal trattamento di malattia, avvenuta il 21.XI.1987, e il giudizio della Commissione Medica di primo grado che, il successivo 27.1.1988, lo aveva dichiarato permanentemente non più idoneo alla navigazione. Costituitosi in giudizio la Cassa Marittima Tirrena (C.M.T.) eccepiva l'incompetenza lavoro essendo competente ildel giudice del giudice ordinario secondo il rito ordinario, in quanto trattandosi di marittimo imbarcato su naviglio battente bandiera estera, l'assicurazione gli veniva prestata solo in forza di contratto di assicurazione privato. Nel merito poi contestava il diritto del ricorrente a fruire dell'indennità per mancanza dei presupposti di legge. Il Pretore di Genova con sentenza n. 351/90, accoglieva la Mr. domanda dell'OS e condannava la C.M. T. a 3 pagare al ricorrente, a titolo di indennità ex 1. n°. 1486/72 L.
4.667.555 oltre interessi e spese, da distrarsi, La C.M.T. (che aveva al solo fine di evitare l'esecuzione versato L.
5.054.574 alla controparte in esecuzione della sentenza) proponeva appello sia in punto di competenza che per il merito. Il Tribunale di Genova, con sentenza n. 3229/91 passata in giudicato, dichiarava che competente a decidere era il Tribunale di Genova secondo il rito annullava la sentenza del ordinario e quindi Pretore. La causa non veniva poi riassunta dall'OS e si estingueva. La C.M.T. successivamente, rimasti senza esito solleciti bonari, agiva per la restituzione della somma versata in via provvisoria, e otteneva dal Presidente di Genova decreto in data 21. VII. 1994 con cui veniva ingiunto a RE OS di versare L.
5.054.574 oltre accessori. L'OS versava in acconto L.
4.500.000 e proponeva opposizione contro il decreto chiedendo dichiararsi il proprio diritto a fruire dell'indennità di cui alla 1. n.1486/72. L'I.P.S.E.M.A. (Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo) succeduto per legge alla C.M.T. 4 resisteva all'opposizione, chiedendo la conferma del D. I opposto. Con sentenza n. 2597/96 il Tribunale di Genova dichiarava il diritto dell'OS a fruire della speciale indennità, revocava il D. I. opposto e condannava 1'I.P.S.E.M.A. a restituire la somma di L.
4.500.000 versata in acconto dall'OS con addebito di interessi e spese. Detta sentenza veniva impugnata dall'Istituto, che ne chiedeva l'integrale riforma. L'OS resisteva al gravame. La Corte d'Appello di Genova, con sentenza n. 118/99 del 27.01=24.II.1999, rigettava l'appello ritenendo viziato di nullità il mandato rilasciato dall'avv. Renato CA procuratore generale ad lites dell'I.P.SE.MA., in favore del procuratore domiciliatario in Genova. Detta sentenza viene impugnata con ricorso per cassazione dall'I.P.S.E.M.A. con un unico mezzo di annullamento. Resiste l'OS con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unica proposta censura parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli insufficientee 83 c.p.c.; omessa e artt. 77, 82 a sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5 motivazione, stesso codice. La procura per il giudizio di secondo grado in favore del procuratore domiciliatario in Genova (avv. RE De Gregori) fu rilasciata a margine dell'atto di appello dall'avv. Renato CA in virtù di procura generale per liti a sua volta rilasciata in favore di costui dal Presidente dell'I. P.SE.MA. (mandato generale ad lites del 22.IV.1996, rep.n. 48531, per notar Parmigiani). La Corte genovese ritenne che con tale atto (in cui testualmente si legge ".... .nomino e costituisco muo procuratore ad liter e, per quanto occorrer possa, mandatario sostanziale, l'avv. Renato CA....") il presidente dell'I.P.SE.MA avrebbe costituito il CA rappresentante processuale volontario>> dell'Istituto, e ciò giacché alla formula di cui innanzi (..." Momino, e per quanto occorrer possa mandatario sostanziale"....) non potrebbe attribuirsi valore di simultanea procura ad negotia per difetto di requisiti sostanziali e formali;
in conseguenza la Corte di Genova dichiarò affetto da nullità insanabile, per difetto di poteri, il mandato di difensore conferito dal CA al difensore in Genova e quindi inammissibile il gravame medesimo. La formula contenuta nella procura generale di che trattasi, secondo parte ricorrente, oltre ad abilitare il legale alla difesa tecnica in giudizio del mandante, attribuiva espressamente al legale stesso facoltà di conferire ad altri legali esercenti al di fuori del distretto la rappresentanza processuale nell'ambito della difesa tecnica (in giudizio) del mandante. La censura non è fondata. sostanziale è Se la rappresentanza caratterizzata dal conferimento, da parte di chi sia titolare del diritto sostanziale del potere di disporre del diritto stesso, la formula utilizzata nella procura generale ad lites va ritenuta insufficiente, in quanto essa conferisce al CA la mera rappresentanza processuale, con esclusione della condizione necessaria del riferimento allo specifico diritto in contestazione. Basta infatti leggere l'atto per convincersi che non c'è riferimento alcuno a poteri sostanziali;
e sebbene parte ricorrente abbia citato giurisprudenza, sul tema, di sezione, la procura inquesta stessa oggetto non contiene alcun riferimento a poteri sostanziali, in particolare - per esemplificare a quelli per transigere la lite. Il ricorso va quindi rigettato, con addebito di spese a carico di parte soccombente, e con loro 7 attribuzione in favore del procuratore del resistente per esplicita richiesta fattane.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, in L.18,000 , oltre a L.
3.000.000 per onorario attribuzione in favore del procuratore del con resistente. Roma 21.II.2001. 11 Presidente:h.Au II Cons. estensore: Au Phill IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria in6 MAG, 2001 _ Oggi, CA IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA I D , A S O 0 S L 1 A 3 L . T 3 O T , 5 B R A I S 'A . D E L N P L S A E 3 T I S D 7 N - O I G 8 S P - O N 1 M E I A 1 S D A I E E D , A G E O O G T R T E T N T L IS E I S R G E I A E D L R L O E D