Cass. pen., sez. III, sentenza 18/04/2002, n. 20786
CASS
Sentenza 18 aprile 2002

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La previsione del dolo specifico richiesta per la sussistenza del delitto di cui all'art. 10 del d. lgs n. 74 del 2000 (occultamento o distruzione di documenti contabili al fine di evasione) richiede la prova della produzione di reddito e del volume di affari che possono desumersi, in base a norme di comune esperienza, dal fatto che l'agente sia titolare di un'attività commerciale.

L'ipotesi delittuosa di cui all'art. 10 del d.lgs n. 74 del 2000 (occultamento o distruzione di documenti contabili già prevista dall'art. 4, comma 1, lett. b) legge n. 516 del 1982 ) costituisce un reato di pericolo concreto, nel senso che, qualora la distruzione o l'occultamento delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione sia parziale, deve sussistere un rilevante grado di impossibilità di ricostruzione del reddito, mentre il totale occultamento di dette scritture, comportando l'impossibilità assoluta di ricostruire il reddito soggetto ad imposta, integra l'elemento materiale del reato in questione.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 18/04/2002, n. 20786
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20786
Data del deposito : 18 aprile 2002

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