Sentenza 18 aprile 2002
Massime • 2
La previsione del dolo specifico richiesta per la sussistenza del delitto di cui all'art. 10 del d. lgs n. 74 del 2000 (occultamento o distruzione di documenti contabili al fine di evasione) richiede la prova della produzione di reddito e del volume di affari che possono desumersi, in base a norme di comune esperienza, dal fatto che l'agente sia titolare di un'attività commerciale.
L'ipotesi delittuosa di cui all'art. 10 del d.lgs n. 74 del 2000 (occultamento o distruzione di documenti contabili già prevista dall'art. 4, comma 1, lett. b) legge n. 516 del 1982 ) costituisce un reato di pericolo concreto, nel senso che, qualora la distruzione o l'occultamento delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione sia parziale, deve sussistere un rilevante grado di impossibilità di ricostruzione del reddito, mentre il totale occultamento di dette scritture, comportando l'impossibilità assoluta di ricostruire il reddito soggetto ad imposta, integra l'elemento materiale del reato in questione.
Commentari • 2
- 1. Omessa dichiarazione e occultamento di documenti contabili: rilevanza penale e obbligo di ricostruzionehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con decreto ritualmente notificato veniva disposta la citazione in giudizio di Mu. An. in ordine ai reati a lui ascritti e di cui in rubrica. All'udienza fissata per il dibattimento del 18.01.2013, veniva dichiarata la contumacia del Mu. An. e, su richiesta della difesa, il procedimento veniva rinviato all'udienza dell'11.04.2013 per un eventuale rito alternativo. All'udienza dell'11.04.2013 il procedimento, a causa del guasto dell'apparato di fonoregistrazione in uso al servizio stenotipico, veniva rinviato all'udienza del 10.10.2013 e poi ancora all'udienza del 17.03.2014. All'udienza del 17.03.2014, in assenza di questioni preliminari, il …
Leggi di più… - 2. Occultamento o distruzione di scritture contabili: reati tributari e fallimentari a confrontoAccesso limitatoGiovanni Tringali · https://www.altalex.com/ · 16 dicembre 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/04/2002, n. 20786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20786 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FRANCESCO TORIELLO - Presidente - del 18/04/2002
Dott. NICOLA QUITADAMO - Consigliere - SENTENZA
Dott. PIERLUIGI ONORATO - Consigliere - N. 924
Dott. LUIGI PICCIALLI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCESCO NOVARESE - Consigliere - N. 18656/2001
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da US OR nato a [...] in data [...]
avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 14 marzo Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. Novarese
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. W. De Nunzio che ha concluso per rigetto del ricorso
Svolgimento del processo
US TO ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, emessa in data 14 marzo 2001, con la quale veniva condannato per il delitto di distruzione oppure occultamento di scritture contabili e di documenti obbligatori in modo da non consentire la ricostruzione del volume di affari o comunque dei redditi, al fine di evadere le imposte sui redditi ed I.V.A., deducendo quali motivi la carenza ed illogicità manifesta della motivazione e la violazione dell'art. 10 d.lvo n. 74 del 2000, giacché era stato violato il principio secondo cui l'onere della prova grava sulla pubblica accusa, in quanto doveva essere provata non la semplice mancata esibizione dei libri contabili, ma l'esistenza di annotazioni contabili, sicché l'occultamento delle stesse era finalizzato a non consentire la ricostruzione del volume di affari o dei redditi per evadere le imposte sui redditi e sull'I.V.A..
Motivi della decisione
Occorre rilevare che l'ipotesi delittuosa prevista dall'art. 4 primo comma lettera b) della legge n. 516 del 1982 per pacifica dottrina e giurisprudenza è stata trasfusa, con evidente continuità normativa, in quella contemplata dall'art. 10 del decreto legislativo n. 74 del 2000 (cfr. Cass. Sez. 3^ 19 marzo 2001 n. 10873, Rinaldi ed altri rv.
218958), essendo la diversità costituita dal trattamento sanzionatorio, in quanto non è più prevista la pena pecuniaria. Pertanto può essere utilmente richiamato l'orientamento prevalente di questo giudice di legittimità (Cass. Sez. 3^ 26 marzo 1991 n. 3332, Palese rv. 186657), condiviso dalla migliore dottrina, in base a quale l'occultamento delle scritture contabili che integra gli estremi del delitto contestato può realizzarsi con qualsivoglia modalità e quindi con il materiale nascondimento nello stesso posto o in altro luogo rispetto a quello ove i documenti devono essere conservati e con il rifiuto ad esibirli.
Inoltre, qualsiasi sia la natura giuridica (modalità della condotta, condizione obiettiva di punibilità o elemento costitutivo oggettivo del reato, propendendosi per detta ultima soluzione dogmatica) l'impossibilità di ricostruire il volume di affari o dei redditi deve essere riferita alla situazione interna aziendale sia sotto il profilo contabile che patrimoniale senza che assuma alcuna rilevanza la possibilità in concreto di poter pervenire alla ricostruzione, avvalendosi di elementi e dati raccolti all'esterno ed in modo indiretto, in quanto è sufficiente un'impossibilità relativa (Cass. Sez. 3^ 11 maggio 1989 n. 7065, Zeli rv. 181321 cui adde Cass. Sez. 3^ 13 gennaio 1992 n. 194, Vergassola rv. 188870 fra tante). Peraltro, nella fattispecie in esame, risultando provata l'esistenza delle stesse ed il loro totale occultamento, non solo non si pone la condivisibile problematica di individuare i parametri con cui effettuare un giudizio di comparazione tra i dati esistenti e quelli mancanti al fine di accertare l'idoneità della condotta a mettere in pericolo la funzione probatoria delle scritture e dei documenti contabili per quanto attiene all'accertamento dei cespiti imponibili, ma anche il requisito richiesto sussiste ove lo si voglia pure individuare in un'impossibilità assoluta e non di mera difficoltà di ricostruzione del volume di affari e dei redditi.
Tale ultima concezione, se non adeguatamente circoscritta e specificata, finirebbe con il rendere pressoché inutile l'incriminazione ne' si connota per la ricerca di un'effettiva lesività del comportamento, giacché il bene protetto è quello della trasparenza fiscale ed anche se fosse individuato nell'interesse dello Stato alla percezione delle imposte, in entrambi i casi, non sarebbe necessaria un'impossibilità assoluta, ma soltanto relativa, dovendosi, però, precisare che, ove la ricostruzione dei redditi e del volume di affari possa avvenire attraverso scritture e documenti esistenti, la soppressione parziale della documentazione non configurerebbe il delitto, qualora non i assuma un grado rilevante in relazione al volume di affari e dei redditi.
È vero che, in questo caso, potrebbe obiettarsi che sarebbe necessaria la conoscenza di una serie di dati, acquisiti aliunde, sicché dovrebbe sussistere l'impossibilità di ricostruire il volume di affari o dei redditi sia pure parzialmente, ma ove non si voglia, in contrasto con i principi propri della legge - delega, riproporre in un reato di pericolo astratto la carenza di ogni offensività, bisogna, anche in ragione di considerazioni semantiche ("non consentire" non equivale ad "ostacolare", utilizzato dall'art. 3 dei d.lvo n. 74 del 2000), ritenere rilevante il grado di impossibilità di ricostruzione, sempre che la distruzione o l'occultamento siano parziali ed, ove siano stati totali, vi sia stato un successivo parziale ravvedimento (cfr. ex. gr. la messa a disposizione di una serie di documenti, solo alcune scritture contabili, ricevute ed altri dati, dopo un iniziale nascondimento, la quale consenta di ricostruire il volume di affari ed i redditi).
Infatti, il requisito richiesto serve per restringere la sfera di potenziale applicazione della fattispecie in uno con il dolo specifico di evasione, sicché è necessaria la prova dell'istituzione dei documenti contabili e della produzione di reddito e di volume di affari, le cui nozioni sono desumibili rispettivamente dall'art. 8 del d. P. R. n. 917 del 1986 e dall'art.20 d.P.R. n. 633 del 1972.
Pertanto sono da ritenersi differenti l'omessa tenuta delle scritture contabili, costituenti ora mero illecito amministrativo, le irregolarità contabili, sanzionate dal decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471 e successive modificazioni (art. 9), e la distruzione o l'occultamento della documentazione in modo da rendere impossibile la ricostruzione del volume di affari o di redditi, caratterizzati dal dolo specifico della finalità di evasione e dalla lesione dell'interesse dello Stato alla trasparenza fiscale ed, in via mediata, alla percezione dei tributi.
Orbene, nella fattispecie in esame, è pacifico che il ricorrente, prima "titolare dell'omonima ditta esercente l'attività di commercio di prodotti petroliferi", abbia, poi, aperto un autolavaggio, sicché, secondo l'"id quod plerumque accidit" cioè in base a nozioni di comune esperienza ed al normale verificarsi degli accadimenti umani, può affermarsi l'esistenza di affari e di redditi, la cui impossibile ricostruzione, nell'ipotesi in parola, è, addirittura, assoluta.
Pertanto, nonostante la motivazione della sentenza impugnata appaia alquanto sintetica, presupponendo l'esistenza di un volume di affari e l'entità dei redditi, il dolo specifico è provato dalle modalità dell'azione cioè l'omessa esibizione delle scritture contabili obbligatorie pur istituite, nelle quali dovevano essere indicate le varie operazioni.
I motivi addotti, quindi, non appaiono fondati, sicché il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 aprile 2002. Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2002