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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/02/2025, n. 7541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7541 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IM TT nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
lette le conclusioni del PG VALENTINA MANUALI che ha chiesto l'inammissibilità Penale Sent. Sez. 3 Num. 7541 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 23/01/2025 RITENUTO IN FATTO 1.LI TT propone ricorso straordinario per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Suprema Corte di Cassazione, Sezione Quarta, con la quale è stata rigettata l'impugnazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di L'Aquila che, in parziale riforma di quella emessa dal primo giudice, aveva escluso l'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R.309/1990 e confermato l'affermazione della responsabilità per il reato di detenzione a fini di spaccio di kg.7 di marijuana e kg.4,49 di hashish, per i reati di cui agli artt. 337, 582, 585 cod. pen., art. 4 Legge n.110/1975. 1.1.11 ricorrente in particolare rappresenta l'errore di fatto in cui è incorsa la Suprema Corte che non ha adeguatamente considerato i principi che governano la materia, avendo il giudice di legittimità, nel caso di specie, considerato la qualità di atto fidefacente del verbale di arresto (in cui sono descritti i fatti contestati), sebbene il ricorrente avesse presentato una querela di falso avverso il suddetto atto, mettendone in dubbio la veridicità e contestando l'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., posto che la reazione verso i militari era scaturita da una pregressa azione degli stessi e conseguentemente denunciava l'uso illegittimo della forza. La Suprema Corte, nella sentenza avverso cui si ricorre, non ha fatto alcun riferimento a tale querela, sebbene l'atto sia stato allegato al ricorso per cassazione e sebbene la questione della omessa valutazione del suddetto elemento da parte del giudice di merito sia stata sottoposta ai giudici di legittimità. Del tutto erroneo è quindi il richiamo al verbale di arresto, elemento su cui i giudici di merito hanno fondato l'affermazione della responsabilità e la cui valutazione è stata omessa anche dalla Suprema Corte. In particolare, nella querela il ricorrente evidenziava che l'utilizzo del taser da parte dei militari non era necessario e che era falsa l'affermazione degli operanti che avevano descritto una condotta non collaborativa e oppositiva dell'imputato durante l'arresto. In modo altrettanto erroneo i giudici della Corte di cassazione hanno considerato assente l'imputato durante il giudizio, sebbene egli risulti presente sia nel giudizio di primo grado che nel giudizio di secondo grado. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorrente ha depositato memoria difensiva, di replica alle conclusioni del Procuratore Generale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Le doglianze formulate non possono trovare ingresso in questa sede. Il ricorso straordinario è infatti proponibile esclusivamente per porre rimedio ad errori percettivi che siano stati causati da una svista o da un equivoco e che abbiano esplicato influenza sul processo formativo della volontà, sì da condurre a una decisione diversa da quella che sarebbe stata 1 adottata in mancanza dei predetti errori. Sono dunque estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche o l'attribuzione ad esse di un 'inesatta portata (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Rv. 221280). Così come, più in generale, si esula dall'ambito di operatività della norma in disamina laddove la decisione abbia comunque contenuto valutativo, essendo, in tale ipotesi, configurabile un errore non di fatto bensì di giudizio (Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Rv. 250527). Nel caso in disamina, il ricorrente non lamenta la sussistenza di un errore percettivo da parte del giudice di legittimità ma sollecita una rinnovata valutazione, in questa sede, delle problematiche oggetto del ricorso originario: ciò che esula dall'ambito della cognizione di questa Corte, in sede di ricorso straordinario. Peraltro - contrariamente a quanto affermato dal ricorrente - il giudice di legittimità, nella sentenza impugnata, ha ampiamente vagliato le tematiche oggetto delle censure prospettate, esaminando le doglianze del ricorrente e respingendole con motivazione insindacabile in questa sede, avendo la Corte di Cassazione fatto espresso richiamo alla querela che il ricorrente avrebbe presentato in data 19 aprile 2023, evidenziando come i giudici di merito abbiano valutato tale elemento fattuale, considerandolo però ininfluente ai fini della decisione. Ed infatti i giudici di merito hanno ritenuto che le questioni afferenti alle modalità e alle circostanze in cui il taser fu utilizzato dalle forze dell'ordine contro il ricorrente,- a fronte di una pretesa reazione oppositiva (che il ricorrente contesta con la suddetta querela), nonché le questioni inerenti alla condotta tenuta dal ricorrente fin dall'inizio del controllo, sono oggetto di valutazione nell'ambito del procedimento penale instaurato a seguito della suddetta querela presentata contro gli operanti. Pertanto, emerge evidentemente dalla sentenza della Corte di legittimità, che ha dichiarato inammissibile il ricorso, che i giudici'di merito hannò valutato i contenuti di tale querela presentata contro gli operanti, ritenendo che tale accertamento dei fatti debba essere rinviato all'esito del procedimento penale instaurato, fondando l'affermazione della responsabilità sul raffronto da quanto emerge dai video acquisiti e quanto si legge nel verbale di arresto, ritenendo che le immagini video ritraggano una frazione della vicenda successiva a quella descritta dal verbale di arresto, ove viene descritto il controllo effettuato dai militari fin dall'ispezione dell'autovettura. Peraltro, emerge dalla sentenza del giudice di legittimità, che nel giudizio di merito, l'affermazione della responsabilità non è fondata affatto su una presunzione di verità assoluta del verbale di arresto, ossia di massima certezza eliminabile solo con raccoglimento della querela di falso o- con sentenza penale;
avendo i giudici di-merito valutato liberamente le attestazioni contenute nel suddetto atto, la cui funzione probatoria, nell'ambito del processo- da distinguere da quella dalla più generale funzione documentale dello stesso, in quanto atto pubblico- è quella di documentare l'attività svolta in occasione dell'arresto, ma non anche le attività di indagine antecedenti, pur se richiamate e riassunte nella parte giustificativa del verbale medesimo (Sez. 1, n. 23311 del 24/02/2015, Mauro, Rv. 263604; nello stesso senso con riguardo al verbale di sequestro Sez. 5, n. 15800 del 19/03/2019, Thiam, Rv. 275630) e, a maggior ragione, quelle successive. 2 2.Altrettanto, non è deducibile con ricorso straordinario la questione attinente alla erronea attestazione dell' assenza dell'imputato. 3. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in euro tremila, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso all'udienza del 23 gennaio 2025 Il Consigliere relatore
lette le conclusioni del PG VALENTINA MANUALI che ha chiesto l'inammissibilità Penale Sent. Sez. 3 Num. 7541 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 23/01/2025 RITENUTO IN FATTO 1.LI TT propone ricorso straordinario per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Suprema Corte di Cassazione, Sezione Quarta, con la quale è stata rigettata l'impugnazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di L'Aquila che, in parziale riforma di quella emessa dal primo giudice, aveva escluso l'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R.309/1990 e confermato l'affermazione della responsabilità per il reato di detenzione a fini di spaccio di kg.7 di marijuana e kg.4,49 di hashish, per i reati di cui agli artt. 337, 582, 585 cod. pen., art. 4 Legge n.110/1975. 1.1.11 ricorrente in particolare rappresenta l'errore di fatto in cui è incorsa la Suprema Corte che non ha adeguatamente considerato i principi che governano la materia, avendo il giudice di legittimità, nel caso di specie, considerato la qualità di atto fidefacente del verbale di arresto (in cui sono descritti i fatti contestati), sebbene il ricorrente avesse presentato una querela di falso avverso il suddetto atto, mettendone in dubbio la veridicità e contestando l'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., posto che la reazione verso i militari era scaturita da una pregressa azione degli stessi e conseguentemente denunciava l'uso illegittimo della forza. La Suprema Corte, nella sentenza avverso cui si ricorre, non ha fatto alcun riferimento a tale querela, sebbene l'atto sia stato allegato al ricorso per cassazione e sebbene la questione della omessa valutazione del suddetto elemento da parte del giudice di merito sia stata sottoposta ai giudici di legittimità. Del tutto erroneo è quindi il richiamo al verbale di arresto, elemento su cui i giudici di merito hanno fondato l'affermazione della responsabilità e la cui valutazione è stata omessa anche dalla Suprema Corte. In particolare, nella querela il ricorrente evidenziava che l'utilizzo del taser da parte dei militari non era necessario e che era falsa l'affermazione degli operanti che avevano descritto una condotta non collaborativa e oppositiva dell'imputato durante l'arresto. In modo altrettanto erroneo i giudici della Corte di cassazione hanno considerato assente l'imputato durante il giudizio, sebbene egli risulti presente sia nel giudizio di primo grado che nel giudizio di secondo grado. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorrente ha depositato memoria difensiva, di replica alle conclusioni del Procuratore Generale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Le doglianze formulate non possono trovare ingresso in questa sede. Il ricorso straordinario è infatti proponibile esclusivamente per porre rimedio ad errori percettivi che siano stati causati da una svista o da un equivoco e che abbiano esplicato influenza sul processo formativo della volontà, sì da condurre a una decisione diversa da quella che sarebbe stata 1 adottata in mancanza dei predetti errori. Sono dunque estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche o l'attribuzione ad esse di un 'inesatta portata (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Rv. 221280). Così come, più in generale, si esula dall'ambito di operatività della norma in disamina laddove la decisione abbia comunque contenuto valutativo, essendo, in tale ipotesi, configurabile un errore non di fatto bensì di giudizio (Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Rv. 250527). Nel caso in disamina, il ricorrente non lamenta la sussistenza di un errore percettivo da parte del giudice di legittimità ma sollecita una rinnovata valutazione, in questa sede, delle problematiche oggetto del ricorso originario: ciò che esula dall'ambito della cognizione di questa Corte, in sede di ricorso straordinario. Peraltro - contrariamente a quanto affermato dal ricorrente - il giudice di legittimità, nella sentenza impugnata, ha ampiamente vagliato le tematiche oggetto delle censure prospettate, esaminando le doglianze del ricorrente e respingendole con motivazione insindacabile in questa sede, avendo la Corte di Cassazione fatto espresso richiamo alla querela che il ricorrente avrebbe presentato in data 19 aprile 2023, evidenziando come i giudici di merito abbiano valutato tale elemento fattuale, considerandolo però ininfluente ai fini della decisione. Ed infatti i giudici di merito hanno ritenuto che le questioni afferenti alle modalità e alle circostanze in cui il taser fu utilizzato dalle forze dell'ordine contro il ricorrente,- a fronte di una pretesa reazione oppositiva (che il ricorrente contesta con la suddetta querela), nonché le questioni inerenti alla condotta tenuta dal ricorrente fin dall'inizio del controllo, sono oggetto di valutazione nell'ambito del procedimento penale instaurato a seguito della suddetta querela presentata contro gli operanti. Pertanto, emerge evidentemente dalla sentenza della Corte di legittimità, che ha dichiarato inammissibile il ricorso, che i giudici'di merito hannò valutato i contenuti di tale querela presentata contro gli operanti, ritenendo che tale accertamento dei fatti debba essere rinviato all'esito del procedimento penale instaurato, fondando l'affermazione della responsabilità sul raffronto da quanto emerge dai video acquisiti e quanto si legge nel verbale di arresto, ritenendo che le immagini video ritraggano una frazione della vicenda successiva a quella descritta dal verbale di arresto, ove viene descritto il controllo effettuato dai militari fin dall'ispezione dell'autovettura. Peraltro, emerge dalla sentenza del giudice di legittimità, che nel giudizio di merito, l'affermazione della responsabilità non è fondata affatto su una presunzione di verità assoluta del verbale di arresto, ossia di massima certezza eliminabile solo con raccoglimento della querela di falso o- con sentenza penale;
avendo i giudici di-merito valutato liberamente le attestazioni contenute nel suddetto atto, la cui funzione probatoria, nell'ambito del processo- da distinguere da quella dalla più generale funzione documentale dello stesso, in quanto atto pubblico- è quella di documentare l'attività svolta in occasione dell'arresto, ma non anche le attività di indagine antecedenti, pur se richiamate e riassunte nella parte giustificativa del verbale medesimo (Sez. 1, n. 23311 del 24/02/2015, Mauro, Rv. 263604; nello stesso senso con riguardo al verbale di sequestro Sez. 5, n. 15800 del 19/03/2019, Thiam, Rv. 275630) e, a maggior ragione, quelle successive. 2 2.Altrettanto, non è deducibile con ricorso straordinario la questione attinente alla erronea attestazione dell' assenza dell'imputato. 3. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in euro tremila, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso all'udienza del 23 gennaio 2025 Il Consigliere relatore