Sentenza 30 maggio 2002
Massime • 1
Costituisce turbativa del possesso, tutelabile con l'azione di manutenzione, il comportamento del compossessore che ponga in essere una innovazione nella cosa comune comportante una modificazione delle concrete modalità di godimento della cosa stessa dalla quale derivi ad altro compossessore una apprezzabile limitazione delle sue facoltà di godimento della cosa (nel caso di specie, un compossessore aveva variato il congegno di apertura elettronica del cancello comune senza consegnare il nuovo telecomando ad uno dei compossessori, che era stato costretto per un lasso di tempo apprezzabile ad utilizzare l'apertura meccanica).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/05/2002, n. 7914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7914 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCO PONTORIERI - Presidente -
Dott. ALFREDO MENSITIERI - rel. Consigliere -
Dott. GIOVANNI SETTIMJ - Consigliere -
Dott. GIOVANNA SCHERILLO - Consigliere -
Dott. ETTORE BUCCIANTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AR RI LU, AR DO, VE AV, domiciliati in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difesi dall'avvocato SEBASTIANO ROSSITTO, giusta delega in atti;
contro
AD RL;
e sul 2^ ricorso n^. 19937/99 proposto da:
SI RL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE MONTAGNE ROCCIOSE 6, presso lo studio dell'avvocato BRUNO DONATONE, che lo difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE FERRARIS, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
AR LU, AR DO, VE AV;
- intimati -
avverso la sentenza n. 6270/99 del Tribunale di TORINO, depositata il 28/08/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/12101 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito l'Avvocato Bruno DONATONE, difensore del resistente che si riporta agli atti depositati;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per accoglimento del ricorso incidentale, rigetto del ricorso principale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10 dicembre 1998 RI UI EM esponeva al Pretore di Torino:
- di esser proprietaria di un locale interrato, adibito ad autorimessa, nell'edificio condominiale sito in Cullegno, alla via Moncenisio n.8, locale condotto in locazione da AB De FR;
- che a tale edificio si accedeva, dal 1992, attraverso un cancello installato a sue spese dal condominio AR MA, cancello azionabile con telecomando del quale erano in possesso condomini e utenti;
- che il 28 novembre 1998 l'MA aveva arbitrariamente modificato il codice d'impulso del telecomando impedendo in tal modo agli altri utenti il libero accesso al fabbricato;
- che, diffidato a ripristinare la situazione "quo ante" con, lettera del 30.11.1998 dell'amministratore del condominio l'MA non aveva a ciò provveduto ed anzi aveva bloccato con una catena munita di lucchetto la cassetta contenente il dispositivo di telecomando del cancello.
Ciò premesso chiedeva la ricorrente l'immediata reintegrazione di essa istante e degli altri aventi diritto con il ripristino della precedente situazione.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti si costituiva l'MA il quale precisava che il cancello, in origine apribile mediante una normale chiave, in un secondo tempo era stato da lui dotato di un congegno per l'apertura anche mediante telecomando di cui la EM non era autorizzata ad usufruire non avendo voluto partecipare alle spese della relativa installazione. Asseriva che le modifiche del codice del telecomando ed il blocco della centralina erano state effettuate per evitare che la predetta utilizzasse o facesse utilizzare il congegno "de quo", di cui fraudolentemente era entrata in possesso e faceva comunque presente che nelle more al De FR era stato consegnato un telecomando idoneo all'apertura del cancello.
Chiedeva pertanto il rigetto della domanda avversaria e, in subordine, dichiararsi cessata la materia del contendere. Con ordinanza 24 gennaio 1999 il Pretore, ritenuto che in effetti la EM non era stata spogliata del possesso in quanto per l'apertura del cancello poteva servirsi della chiave e perché, non avendo partecipato alla spesa di installo del congegno di apertura automatica, non aveva il diritto di servirsi del telecomando, rigettava la domanda possessoria condannando la istante alle spese del giudizio.
Proponeva gravame la soccombente la quale, oltre a reiterare l'istanza di reintegrazione nel possesso, chiedeva la condanna di controparte al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa e alla restituzione di tutte le somme pagate in base all'impugnato provvedimento, vinte le spese del doppio grado.
Con lo stesso atto di appello intervenivano volontariamente nel giudizio i coniugi GU EM e AV RI, proprietari di tre dei sei alloggi dell'edificio condominiale, facendo proprie "le argomentazioni, le ragioni e le conclusioni dell'appellante". Costituitosi, l'MA chiedeva il rigetto dell'impugnazione precisando:
- che il cancello automatico era stato installato nel 1994 e non nel 1992 con l'assenso di tutti i condomini eccezion fatta per GU EM;
- che il telecomando da lui installato era stato consegnato a tutti i condomini che avevano chiesto di partecipare alla spesa da lui sostenuta;
- che i EM mai erano stati in possesso di quel congegno, di cui la ricorrente in prime cure era entrata in possesso illegittimamente.
Ammessa ed espletata prova per testi, il Tribunale di Torino, con sentenza 9.7-28.8.99, dichiarato inammissibile l'intervento di GU EM e di AV RI, in parziale riforma del provvedimento pretorile condannava l'MA a reintegrare la EM nel pieno possesso del cancello, astenendosi dal compiere atti diretti ad impedire alla predetta e agli inquilini della stessa di utilizzare per l'apertura di esso l'apposito telecomando, dichiarava compensate per intero tra la EM e l'MA le spese del doppio grado, confermava in punto reiezione implicita della proposta azione risarcitoria l'appellato provvedimento e condannava In stesso MA a restituire alla EM la somma di L.2.431.520, con interessi legali dal 15.2.99.
Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi illustrati da memoria, RI UI EM, GU EM e AV RI.
Resiste con controricorso AR MA che a sua volta proposto ricorso incidentale affidato a tre censure.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi, il principale e l'incidentale, in quanto proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 C.P.C.). Ciò posto, con il primo motivo del ricorso principale si denunzia, in riferimento all'art.360 n.ri 3 e 5 c.p.c., violazione degli artt. 105, 344 e 404 comma primo stesso codice, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.
Lamentano i ricorrenti che il Tribunale torinese, omettendo la motivazione sul punto o comunque esprimendosi in merito laconicamente e contraddittoriamente, non abbia tenuto conto, nel dichiarare inammissibile l'intervento in appello del EM GU e della RI AV, che esso era pienamente legittimo in base alla previsione legislativa di cui all'art. 404 primo comma c.p.c. individuante la categoria dei soggetti processuali titolari di proporre opposizione di terzo ordinaria, sostanzialmente consentita allorquando, come nel caso di specie, tra le parti litigiose possa crearsi una situazione di diritto tale da produrre conseguenze pregiudizievoli nei confronti del terzo che sia titolare di un diritto autonomo rispetto a coloro che hanno partecipato direttamente o indirettamente al giudizio.
Infatti la decisione negativa dell'impugnata ordinanza pretorile che rifiutava la tutela possessoria richiesta dalla EM RI UI, riverberava anche i suoi effetti giuridici negativi sui diritti dei condomini dello stesso stabile, quali anch'essi comproprietari del cancello automatico cui ineriva la tutela possessoria, intervenuti volontariamente nel giudizio d'appello. La doglianza non può essere accolta.
Si legge testualmente nell'atto di appello che "intervengono volontariamente nel presente processo, ai sensi dell'art. 105 c.p.c., i coniugi EM GU e RI AV, nella qualità di condomini di rispettive unità immobiliari nel condominio di via Moncenisio, 48, in Collegno, oggetto della vertenza giudiziale, per sostenere le argomentazioni, le ragioni e le conclusioni dell'appellante". È pacifico, pertanto, che i EM-RI, lungi dal far valere con il citato atto d'impugnazione un proprio autonomo diritto pregiudicato dalla decisione del primo giudice, si erano limitati ad appoggiare la posizione della EM RI UI e a chiedere che il gravame di costei venisse accolto.
Ed allora del tutto corretta si appalesa la pronuncia di inammissibilità emessa dal Tribunale torinese conformemente all'insegnamento di questa Corte regolatrice (v. tra le tante Cass. n. 3502/93 e n. 12134/97) secondo cui, allorquando l'interventore, pur essendo (asseritamente) titolare di un proprio autonomo diritto (e nel caso di specie tale titolarità non è stata neppure enunciata dai EM-RI, i quali l'hanno rilevata per la prima volta in questa sede di legittimità), lo faccia valere, non in via autonoma, cioè sollecitando una pronuncia che abbia ad oggetto quel diritto e che sia emessa nei suoi confronti, bensì quale interesse che lo legittima a sostenere le ragioni di una delle parti, l'intervento va qualificato adesivo dipendente e, in quanto tale, è inammissibile in appello.
Va quindi preso in esame, per evidenti ragioni di priorità logico- giuridica, il ricorso incidentale con il quale si deduce, in riferimento all'art.360 n.ri 3 e 5 c.p.c.:
1) - Violazione e falsa applicazione degli artt. 1168 e 1170 C.C., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia.
Osserva il ricorrente che la sua iniziativa di dotare l'impianto di apertura del cancello elettrico condominiale di una centralina con annessi telecomandi non aveva costituito innovazione, ma più comodo sfruttamento dell'impianto medesimo e la relativa spesa sostenuta per l'acquisto da parte dei vari condomini dei telecomandi in questione non aveva riguardato il Condominio, proprio perché non aveva comportato modifica al sistema di apertura già esistente al cancello che aveva continuato ad essere apribile utilizzando la chiave (sia quella per l'apertura elettrica manuale, sia quella per la semplice apertura manuale).
Poiché quindi dalla compiuta istruttoria era emerse che la EM RI UI non aveva mai posseduto alcun telecomando della cui esistenza era venuta casualmente a conoscenza unicamente a seguito di segnalazione del proprio inquilino De FR, non poteva la medesima lamentarsi di esser stata spogliata di un diritto in realtà mai posseduto.
2) - Violazione e falsa applicazione degli artt. 1120 e 1121 c.c., omessa motivazione in relazione all'art. 934 c.c., contraddittoria ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. Ribadisce il ricorrente che nel caso di specie non si verte in tema di innovazione ex art. 1120 C.C. (di cui comunque la EM non aveva diritto all'utilizzazione ex art. 1121 c.c. non avendo partecipato alle spese di installazione ne' dell'apertura elettrica, nè dell'apertura a distanza), bensì in tema di miglior utilizzo del bene comune ai sensi dell'art. 1102 stesso codice, tal che nessun obbligo gravava in capo ad esso MA, autore della miglioria e che aveva consentito agli altri condomini di usare la propria centralina, di usare identica cortesia con la EM.
Del tutto fuor di luogo era poi il richiamo all'art. 934 c.c. in tema di accessione, ne' il Tribunale aveva spiegato come tale norma potesse applicarsi alla fattispecie.
3) - Violazione degli stessi artt. 1168 e 1170 C.C., nonché omessa motivazione su punto decisivo della controversia.
Lamenta il ricorrente che il giudice d'appello abbia omesso ogni indagine sull'esistenza dell'elemento soggettivo del presunto spoglio, neppur prendendo in considerazione quanto a tal proposito era emerso dalle deposizioni testimoniali che avevano acclarato come esso MA si era adoperato per permettere, a chi già lo aveva, la possibilità di utilizzare subito il telecomando e al De FR di farlo a sua volta non appena si era venuto a sapere che egli era il nuovo inquilino dello stabile.
Il ricorso incidentale è infondato.
Ha ritenuto il Tribunale che l'MA, condomino dell'edificio di Via Moncenisio 48 in Collegno, facendo applicare al cancello di accesso al predetto immobile un congegno per l'apertura del cancello stesso anche mediante telecomando, in assenza di una delibera condominiale in tal senso, abbia effettuato una innovazione certamente diretta ad un uso più comodo del cancello comune (per la cui apertura in precedenza era necessario usare una chiave meccanica) non vietata, voluttuaria e suscettibile di utilizzazione separata La EM, facendo usare ai suoi inquilini, da ultimo al De FR, il telecomando del cancello e denunciando anche con l'attuale giudizio possessorio la turbativa da parte dell'MA della sua situazione possessoria collegata all'uso di tale congegno da parte del suo inquilino, aveva dimostrato, secondo quel giudice, in modo inequivoco, di volere partecipare ai vantaggi dell'innovazione, dal che conseguiva, in base alla norma di cui all'ultimo comma dell'art.1121 c.c., il suo obbligo a contribuire alle spese di esecuzione e manutenzione dell'innovazione medesima. Modificando il codice del telecomando e bloccando con una catenella la cassetta contenente il relativo dispositivo, al fine di evitare che il codice dello stesso venisse da altri modificato, l'MA, ad avviso del giudice d'appello, aveva incontestabilmente turbato la situazione possessoria della EM, costringendo il De FR, attraverso il quale la predetta esercitava il suo possesso, a servirsi, per l'apertura del cancello, dal 28 novembre al 12 dicembre 1998, e cioè per un lasso di tempo giuridicamente rilevante, della chiave meccanica anziché del molto più comodo telecomando in precedenza da lui usato.
Nè, sempre a giudizio del Tribunale, la turbativa possessoria poteva considerarsi venuta meno a seguito della consegna dall'MA al De FR dei telecomandi idonei all'apertura del cancello, in quanto anche in sede di gravame di merito l'attuale ricorrente incidentale continuava a negare che la situazione possessoria inerente all'uso del telecomando da parte del Do FR facesse capo alla EM.
Ebbene, a parte il richiamo improprio alla norma di cui all'art. 934 C.C., da tali considerazioni si ricava che il giudice del merito ha nella fattispecie che ne occupa correttamente applicato il consolidato principio secondo cui le concrete modalità di godimento della cosa comune, desumibili dagli artt. 1102, 1120, 1139 e 1121 c.c. (e costituisce indagine di fatto, insindacabile in sede di legittimità, lo stabilire se la modificazione della cosa comune integri gli estremi dell'innovazione prevista dall'art. 1120 ovvero assuma il rilievo di cui all'art.1102 primo comma stesso codice - Cass. n. 5101/86, n. 3549/89) assurgono a possibile contenuto di una posizione possessoria tutelabile contro tutte le attività con cui uno dei compossessori comproprietari unilateralmente introduca una modificazione che sopprima o turbi il compossesso degli altri (v. tra le tante Cass. n. 3069/74, n. 2209/76, 14/77, n.1951/ 79, n. 4733/88).
E quanto poi alla denunciata omessa indagine circa l'esistenza dell'elemento soggettivo del presunto spoglio è sufficiente por mente alla circostanza che una volta reso palese, attraverso le considerazioni svolte in sentenza, che l'MA aveva consapevolmente sovvertito la situazione possessoria contro la volontà del soggetto passivo, null'altro occorreva per ritenere sussistente "l'animus spoliandi", che era "in re ipsa", insito cioè nella privazione arbitraria del compossesso (Cass. n. 13101/97, n. 1204/99, n. 8486/2000). Passando, infine, al secondo motivo del ricorso principale con esso si deduce, in riferimento all'art. 360 n.ri 3 e 5 c.p.c., violazione degli artt. 91 e 92 stesso codice per avere il Tribunale addotto motivi illogici e giuridicamente erronei al fine di pervenire alla compensazione delle spese processuali dei due gradi del giudizio di merito.
La censura non ha pregio.
Invero, in tema di spese processuali, la valutazione dell'opportunità della compensazione totale o parziale delle stesse, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca sia in quella di sussistenza di altri giusti motivi, costituisce esercizio di un potere discrezionale da parte del giudice del merito che, come tale, per consolidata giurisprudenza, non è censurabile in sede di legittimità salvo nel caso - che qui non ricorre - in cui a giustificazione della disposta compensazione siano addotte ragioni illogiche od erronee (v. Cass. n. 5909/99). Nè illogica ne' erronea è infatti una compensazione basata, come nel caso che ne occupa, su valutazioni di comportamenti della parte vittima dello accertato spoglio in un certo senso "provocatori" della turbativa possessoria, sull'accoglimento parziale del gravame, respinto quanto alla pretesa risarcitoria e sulla pronunciata inammissibilità dell'intervento ad "adiuvandum" dei condomini EM-RI, confermata da questo giudice di legittimità. Alla stregua delle svolte argomentazioni vanno respinti sia il ricorso principale, sia quello incidentale. GU EM e AV RI vanno condannati al pagamento, in favore di AR MA, delle spese di questo giudizio, liquidate come da dispositivo, mentre ricorrono giusti motivi per compensare tra EM RI UI e l'MA le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi e li rigetta. Condanna GU EM e AV RI al pagamento, in favore di AR MA, delle spese di questo giudizio che liquida in L. 220.000 (pari a euro 113,62) oltre L.
2.000.000 pari a euro 1.032,91 per onorari.
Compensa tra RI UI EM e AR MA le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2002