Sentenza 5 giugno 2014
Massime • 2
Ai fini della concessione della liberazione anticipata è essenziale l'accertamento della partecipazione del condannato all'opera di rieducazione, con la conseguenza che il non aver fatto rientro in istituto da un permesso premio è legittimamente valutabile nel suo significato dimostrativo della mancata partecipazione responsabile del condannato all'opera di risocializzazione, che la fruizione del beneficio è destinata a stimolare.
La revoca della detrazione di pena per liberazione anticipata in conseguenza di una grave condotta del condannato successiva al beneficio ottenuto riguarda l'intero arco temporale di espiazione di pena già effettuata e non solo il semestre in cui detta condotta è stata posta in essere, in quanto l'art. 54, L. 26 luglio 1975 n. 354 (cd. ordinamento penitenziario) fa riferimento ai semestri di pena scontata unicamente ai fini della determinazione della riduzione di pena da accordare per effetto della concessione del beneficio. (Fattispecie, nella quale al condannato, non rientrato in istituto da un permesso premio concessogli, venivano revocati complessivamente 405 giorni di liberazione anticipata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/06/2014, n. 38332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38332 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 05/06/2014
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRINI Enrico G. - rel. Consigliere - N. 1802
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASA Filippo - Consigliere - N. 52091/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AM BD N. IL 24/04/1970;
avverso l'ordinanza n. 4588/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMO, del 23/05/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI;
lette le conclusioni del PG Dott. MAZZOTTA Gabriele che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Sorveglianza di Palermo, con ordinanza pronunciata il 23.05.2013, ha rigettato il reclamo proposto da AM AL avverso il provvedimento in data 25.09.2012 con cui il Magistrato di Sorveglianza di Trapani aveva revocato la concessione al condannato (con provvedimento in data 1.12.2010) di 405 giorni di liberazione anticipata dal 10.04.2006 al 10.10.2010 e di altri 90 giorni del medesimo beneficio dal 10.10.2010 al 10.10.2011, come conseguenza della condotta consistita nel non aver fatto rientro nell'istituto di appartenenza, rendendosi irreperibile, alla scadenza di un permesso premio concesso per il giorno 10.08.2012, commettendo il reato di evasione per il quale aveva riportato la pena di mesi 8 di reclusione applicata con sentenza in data 12.12.2012 del GUP del Tribunale di Trapani.
Il Tribunale valorizzava la gravità della violazione commessa, tale da inficiare la fiducia riposta dal magistrato di sorveglianza nella (apparente) adesione del condannato all'opera di rieducazione, e da rivelare, a posteriori, una personalità dell'AM disinteressata a un reale percorso di risocializzazione, la cui negativa valutazione era destinata a riverberarsi anche sul pregresso periodo di detenzione;
rilevava che alla data del provvedimento di revoca del beneficio l'AM non aveva ancora terminato di espiare la pena di anni 12 di reclusione inflitta con sentenza 14.11.2007 del Tribunale di Trapani per i reati di tentato omicidio, detenzione di armi e ricettazione.
2. Ricorre per cassazione AM AL, personalmente, deducendo violazione di legge, in relazione all'art. 54 ord. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, di cui chiede l'annullamento; lamenta l'inosservanza del principio della valutazione semestrale della condotta pregressa e l'immotivata revoca automatica del beneficio con effetto retroattivo, in presenza di un'unica violazione, a fronte del regolare comportamento carcerario complessivamente tenuto nell'arco di oltre sei anni di detenzione.
3. Il Procuratore Generale ha presentato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
2. L'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 1995, ancorando la revoca della liberazione anticipata ex art. 54, comma 3 ord. pen. non al fatto in sè dell'intervenuta condanna del ricorrente per il reato di evasione commesso successivamente alla concessione del beneficio, ma alla ritenuta incompatibilità col suo mantenimento della condotta in concreto tenuta dal soggetto (e che ha dato luogo alla condanna subita), valorizzando - con motivazione congrua e conforme a coerenti canoni logici, che si sottrae a censura in sede di legittimità - la specifica gravità del mancato rientro in istituto dal permesso premio, sotto il profilo dell'idoneità di tale comportamento a dimostrare l'insuccesso della partecipazione del condannato all'opera di rieducazione, che costituisce il presupposto della fiducia accordata mediante la concessione della liberazione anticipata (Sez. 1 n. 5618 del 29/10/1996, Rv. 206752, secondo cui l'esperienza dei permessi premio costituisce parte integrante del programma di trattamento, di tal che il relativo risultato negativo è legittimamente valutabile nel suo significato dimostrativo della mancata partecipazione responsabile all'opera di risocializzazione, che la fruizione del beneficio è destinata a stimolare). Giuridicamente corretta è anche la revoca della detrazione di pena concessa a titolo di liberazione anticipata con riguardo all'intero arco temporale della pena già espiata dal ricorrente, e non limitata a una parte della stessa o al (solo) semestre in cui è stata posta in essere la condotta che ne giustifica la revoca, in quanto l'art. 54 ord. pen. fa riferimento ai singoli semestri di pena scontata unicamente ai fini della determinazione della riduzione da accordare per effetto della concessione del beneficio (Sez. 1 n. 41347 del 15/10/2009, Rv. 245076).
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2014