Cass. pen., sez. I, sentenza 05/06/2014, n. 38332
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Sentenza 5 giugno 2014

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Ai fini della concessione della liberazione anticipata è essenziale l'accertamento della partecipazione del condannato all'opera di rieducazione, con la conseguenza che il non aver fatto rientro in istituto da un permesso premio è legittimamente valutabile nel suo significato dimostrativo della mancata partecipazione responsabile del condannato all'opera di risocializzazione, che la fruizione del beneficio è destinata a stimolare.

La revoca della detrazione di pena per liberazione anticipata in conseguenza di una grave condotta del condannato successiva al beneficio ottenuto riguarda l'intero arco temporale di espiazione di pena già effettuata e non solo il semestre in cui detta condotta è stata posta in essere, in quanto l'art. 54, L. 26 luglio 1975 n. 354 (cd. ordinamento penitenziario) fa riferimento ai semestri di pena scontata unicamente ai fini della determinazione della riduzione di pena da accordare per effetto della concessione del beneficio. (Fattispecie, nella quale al condannato, non rientrato in istituto da un permesso premio concessogli, venivano revocati complessivamente 405 giorni di liberazione anticipata).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 05/06/2014, n. 38332
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 38332
    Data del deposito : 5 giugno 2014

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