Cass. civ., sez. II, sentenza 23/01/2001, n. 904
CASS
Sentenza 23 gennaio 2001

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La disposizione dell'art. 46 cod. civ., secondo cui qualora la sede legale della persona giuridica è diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest'ultima vale anche in tema di notificazione con conseguente applicazione dell'art.145 cod. proc. civ.. Pertanto ai fini della regolarità della notificazione di atti a persona giuridica presso la sede legale o quella effettiva, è sufficiente che il consegnatario sia legato alla persona giuridica stessa da un particolare rapporto che, non dovendo necessariamente essere di prestazione lavorativa, può risultare anche dall'incarico, eventualmente provvisorio o precario, di ricevere la corrispondenza. Sicché, qualora dalla relazione dell'ufficiale giudiziario o postale, risulti in alcune delle predette sedi la presenza di una persona che si trovava nei locali della sede stessa, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, anche se da questa non dipendente, laddove la società, per vincere la presunzione in parola, ha l'onere di provare che la stessa persona, oltre a non essere suo dipendente, non era addetta neppure alla sede per non averne mai ricevuto incarico alcuno.

L'elezione di domicilio fatta dalla parte in sede di stipula del contratto (nella specie contratto di agenzia perfezionatosi con l'accettazione da parte del promissario della proposta come formulata dal promittente) deve intendersi a carattere non esclusivo in difetto di un'espressa e chiara volontà contraria, come tale non ostativa a che gli atti inerenti al rapporto contrattuale (nella specie atto introduttivo della procedura arbitrale) vengano trasmessi al diverso indirizzo riferibile alla parte medesima.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 23/01/2001, n. 904
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 904
    Data del deposito : 23 gennaio 2001

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