Sentenza 23 gennaio 2001
Massime • 2
La disposizione dell'art. 46 cod. civ., secondo cui qualora la sede legale della persona giuridica è diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest'ultima vale anche in tema di notificazione con conseguente applicazione dell'art.145 cod. proc. civ.. Pertanto ai fini della regolarità della notificazione di atti a persona giuridica presso la sede legale o quella effettiva, è sufficiente che il consegnatario sia legato alla persona giuridica stessa da un particolare rapporto che, non dovendo necessariamente essere di prestazione lavorativa, può risultare anche dall'incarico, eventualmente provvisorio o precario, di ricevere la corrispondenza. Sicché, qualora dalla relazione dell'ufficiale giudiziario o postale, risulti in alcune delle predette sedi la presenza di una persona che si trovava nei locali della sede stessa, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, anche se da questa non dipendente, laddove la società, per vincere la presunzione in parola, ha l'onere di provare che la stessa persona, oltre a non essere suo dipendente, non era addetta neppure alla sede per non averne mai ricevuto incarico alcuno.
L'elezione di domicilio fatta dalla parte in sede di stipula del contratto (nella specie contratto di agenzia perfezionatosi con l'accettazione da parte del promissario della proposta come formulata dal promittente) deve intendersi a carattere non esclusivo in difetto di un'espressa e chiara volontà contraria, come tale non ostativa a che gli atti inerenti al rapporto contrattuale (nella specie atto introduttivo della procedura arbitrale) vengano trasmessi al diverso indirizzo riferibile alla parte medesima.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 23/01/2001, n. 904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 904 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO GAROFALO - Presidente -
Dott. FRANCESCO CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA - Consigliere -
Dott. CARLO CIOFFI - Consigliere -
Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ARIETE SRL, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Philippe Crevoiser, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE ZEBIO 37, presso lo studio dell'avvocato AMENTA PIERO, che lo difende unitamente all'avvocato FANFANI PAOLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AREM SNC;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n.^ 21520/98 proposto da:
AREM SNC in persona dei suoi legali rappresentanti Alfredo CONCILIO ed Eugenio Conte, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE B. BUOZZI 32, presso lo studio dell'avvocato MARTUCCELLI CARLO, che li difende unitamente agli avvocati ALONGI VITTORIO, ALONGI PATRIZIA, ALONGI CLAUDIA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ARIETE SRL;
- intimato -
avverso la sentenza n. 777/98 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 09/06/98 (definitiva) e la sentenza C Appello di Firenze n. 390/97 depositata il 12/03/97 (non definitiva) udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/10/00 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito l'incidentale, rigetto del ricorso incidentale condizionato.
Svolgimento del processo
Con atto notificato il 31/5/1996 la s.n.c. Arem di CI MA & C. impugnava il lodo arbitrale pronunciato il 7/7/1995, nella procedura promossa dalla s.r.l. IE, con il quale: a) era stata dichiarata valida e legittima la clausola relativa allo star del credere nella misura del 100%; b) era stato dichiarato l'inadempimento di essa Arem alle obbligazioni assunte con il contratto di agenzia, con la conseguente pronuncia di legittimità della risoluzione del rapporto disposta dalla IE;
c) essa ricorrente era stata condannata a pagare alla IE la somma di L. 119.957.533, oltre interessi e spese della procedura. A sostegno della proposta impugnazione la società Areni deduceva, tra l'altro, la nullità del lodo per violazione del principio del contraddittorio - in quanto l'atto di attivazione della procedura arbitrale non era stato notificato presso il domicilio indicato nel contratto di agenzia - e l'invalidità della clausola con la quale era stato previsto uno star del credere nella misura del 100%.
La s.r.l. IE, costituitasi, chiedeva il rigetto dell'impugnazione.
L'adita corte di appello di Firenze, con sentenza non definitiva del 24/2/1997, dichiarava la nullità del lodo impugnato e, con sentenza definitiva del 9/6/1998, in parziale accoglimento dell'impugnazione, dichiarava che la misura dello star del credere non poteva superare la percentuale del 20% e riduceva la somma dovuta dall'Arem all'IE a quella di L 23.991.000 ferme restando le altre statuizioni. Osservava la corte di merito: che l'articolo 26 del contratto di agenzia stipulato dalle parti conteneva la clausola compromissoria e l'elezione di domicilio della s.n.c. Arem indicato in via Tasso 5 di Casoria;
che il detto contratto era configurato come una proposta indirizzata alla Arem, via Tasso 5 Casoria;
che il riferimento nella clausola arbitrale "agli indirizzi indicati nel presente atto", come oggetto delle rispettive elezioni di domicilio, andava collegato, per la Arem, esclusivamente all'indicato indirizzo poiché solo questo, corrispondente alla sede legale della società, emergeva dal contesto della proposta;
che l'apposizione della firma e del timbro su ciascun foglio della proposta valeva come accettazione conforme e non poteva essere intesa come controproposta volta a modificare il contenuto della clausola arbitrale con l'aggiunta, al domicilio eletto di via Tasso, dell'elezione di un ulteriore e alternativo domicilio in via Nazionale delle Puglie;
che, perciò, nessuna portata innovativa dell'accordo poteva attribuirsi alla configurazione del timbro che indicava i due recapiti della s.n.c. Arem in quanto uno solo rimaneva quello contrattualmente eletto;
che, di conseguenza, risultava male indirizzata alla via Nazionale delle Puglie la raccomandata con cui l'IE aveva promosso la procedura arbitrale;
che gli arbitri traggono il loro poter e esclusivamente dalle previsioni contrattuali per cui non era estensibile alla procedura arbitrale la previsione normativa dettata per il giudizio ordinario dall'articolo 141 c.p.c. secondo cui l'elezione di domicilio contrattuale non è obbligatoria se non è dichiarata espressamente tale;
che gli atti indirizzati alla Arem non avevano raggiunto il loro scopo posto che l'avviso di ricevimento 26/4/1994 risultava consegnato a tale SA NC senza alcun chiarimento in ordine al rapporto tra la firmataria e la società destinataria;
che la conoscenza della procedura arbitrale da parte della Arem non emergeva dall'impugnazione del lodo posto che detto lodo era stato notificato in via Tasso, ossia al domicilio eletto nella clausola compromissoria;
che andava dichiarata la nullità del lodo per violazione del principio del contraddittorio con assorbimento delle ulteriori censure al riguardo mosse dalla Arem;
che, nel merito del giudizio rescissorio, andava rilevata l'insussistenza nella specie delle condizioni, di cui al quarto ed al quinto comma dell'articolo 7 dell'A.E.C. approvato con D.P.R. 151/1961, per derogare al limite - imposto dal primo comma di detta norma - della percentuale dello star del credere a carico dell'agente; che, pur se nel caso in esame era stato pattuito un supplemento provvigionale, non si versava nell'ipotesi di cui al quarto comma atteso che il detto superamento non aveva travalicato il 12%, ne' la deroga era stata concordata dalle associazioni stipulanti;
che non ricorreva neppure il caso di cui al quinto comma posto che per tale norma non bastava il superamento della normale provvigione essendo necessario anche il collegamento della deroga a "qualche caso particolare" nella specie insussistente in fatto e non dedotto dalle parti;
che il detto requisito non poteva essere correlato al supplemento della provvigione che costituiva circostanza diversa e preliminare alla deroga;
che la misura dello star del credere doveva quindi essere ridotta a quella massima del 20% della perdita del preponente con relativa riduzione della somma indicata dagli arbitri in quella di L. 23.991.000; che erano infondate tutte le altre eccezioni e tesi difensive poste dalla s.n.c. Areni a fondamento dell'impugnativa del lodo.
La cassazione delle citate sentenze della corte di appello di Firenze è stata chiesta da s.r.l. IE con ricorso affidato a due motivi illustrati da memoria. La s.n.c. Arem ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale sorretto da cinque motivi.
Motivi della decisione
Il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti a norma dell'articolo 335 c.p.c. Con il primo motivo del ricorso principale la s.r.l. IE denuncia: violazione degli articoli 115, 141, 156 e 810 c.p.c. nonché degli articoli 46, 1362 e 1366 c.c.; insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia. Deduce la ricorrente che la corte di appello, con la sentenza non definitiva, ha dichiarato la nullità dell'impugnato lodo senza valutare appieno tutte le risultanze processuali dalle quali emergeva che il domicilio eletto dalla Arem era almeno alternativo e senza considerare sia che in via Nazionale delle Puglie vi era la sede effettiva della detta società sia che l'atto aveva raggiunto il suo scopo come evidenziato dai documenti esibiti e dal comportamento della Arem. La società ricorrente rileva altresì che, oltre agli atti introduttivi del procedimento arbitrale, anche quelli successivi erano stati tutti ricevuti da tale SC UC nel domicilio di via Nazionale delle Puglie senza alcuna contestazione in ordine alla qualità della SC di addetta alla ricezione degli atti. Sostiene inoltre la s.r.l. IE che la corte di merito, nell'interpretare la clausola compromissoria, con riferimento all'elezione di domicilio, ha violato le norme di ermeneutica (interpretazione letterale, comportamento complessivo e buona fede) e l'articolo 141 c.p.c. - applicabile alle notifiche in genere e non solo a quelle processuali - in forza del quale il domicilio eletto è obbligatorio solo se così previsto in contratto.
Il motivo è fondato.
La corte di appello, come riportato nella parte espositiva che precede, ha configurato il contratto di agenzia in questione come una proposta della s.r.l. IE (poi accettata dalla società destinataria) contenente la clausola arbitrale formulata con riferimento - per quanto riguarda l'elezione di domicilio - "agli indirizzi indicati nel presente atto" da individuare, per la s.n.c. Arem, solo in quello indicato nella proposta, ossia via Tasso 5 Casoria, sede legale di detta società. Quest'ultima, ha segnalato la corte di merito, ha poi accettato la proposta così come articolata senza formulare una controproposta in ordine, in particolare, al domicilio eletto non potendo considerarsi tale il timbro - apposto al momento dell'accettazione sui singoli fogli della proposta - contenente anche l'altro indirizzo di via Nazionale delle Puglie. La corte fiorentina, quindi, con la sentenza non definitiva, ha ritenuto nulla la comunicazione dell'atto - con il quale la società IE ha dato inizio alla procedura arbitrale - in quanto mal indirizzata in un domicilio diverso da quello eletto e precisato nella clausola compromissoria.
Ciò posto è evidente l'errore in cui è incorsa la corte territoriale la quale non ha tenuto conto dei principi più volte affermati da questa Corte secondo cui l'elezione di domicilio fatta dalla parte in sede di stipula del contratto (nella specie contratto di agenzia perfezionato con l'accettazione da parte della Arem della proposta come formulata dalla IE) deve ritenersi a carattere non esclusivo, in difetto di una chiara ed espressa volontà contraria, come tale non ostativa a che gli atti inerenti al rapporto contrattuale (nel caso in esame: comunicazione dell'atto introduttivo della procedura arbitrale) vengano trasmessi al diverso indirizzo riferibile alla parte medesima (tra le tante, sentenza 23/9/1996 n. 8399). In particolare l'atto di elezione di domicilio speciale - che ha, come funzione, la sostituzione per l'affare considerato di tutti gli altri parametri di individuazione spaziale del soggetto con il luogo specificamente indicato - deve connotarsi secondo caratteri di incontroversa univocità, onde desumerne la chiara volontà della parte di riferirsi al luogo prescelto come destinazione non fungibile di tutti gli atti riguardanti il rapporto contrattuale considerato (nei sensi suddetti, tra le tante, sentenze 10/11/1997 n. 11037;
23/9/1996 n. 8399).
Nella specie dalla lettura della impugnata sentenza non definitiva non risulta l'espressa ed univoca dichiarazione in ordine al carattere esclusivo dell'elezione di domicilio contenuta nella clausola compromissoria in questione. Al contrario la s.n.c. Arem - destinataria della proposta contrattuale come formulata dalla s.r.l. IE - ha ritenuto non esclusiva l'elezione di domicilio, come articolata nella clausola compromissoria, avendo apposto sul singoli fogli della lettera, relativa alla proposta accettata, il timbro della società recante anche il domicilio della sede effettiva ubicata nel diverso indirizzo dove è stata poi correttamente inviato dalla società ricorrente il plico raccomandato contenente l'atto introduttivo della procedura arbitrale.
A tal ultimo riguardo è appena il caso di osservare che, come è pacifico nella giurisprudenza di legittimità, la disposizione dell'articolo 46 c.c. - secondo cui, qualora la sede legale della persona giuridica è diversa da quella effettiva (come appunto nella specie) i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest'ultima - vale anche in tema di notificazione con conseguente applicazione dell'articolo 145 c.p.c. Pertanto, ai fini della regolarità della notificazione di atti a persona giuridica presso la sede legale o quella effettiva, è sufficiente che il consegnatario sia legato alla persona giuridica stessa da un particolare rapporto che, non dovendo necessariamente essere di prestazione lavorativa, può risultare anche dall'incarico, eventualmente provvisorio o precario di ricevere la corrispondenza. Sicché, qualora dalla relazione dell'ufficiale giudiziario o postale, risulti in alcune delle predette sedi la presenza di una persona che si trovava nei locali della sede stessa, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, anche se da questa non dipendente, laddove la società, per vincere la presunzione in parola, ha l'onere di provare che la stessa persona, oltre a non essere suo dipendente, non era addetta neppure alla sede per non averne mai ricevuto incarico alcuno (sentenze 13/12/1999 n. 13935; 3/11/1998 n. 11004). Nel caso in esame - come accertato in fatto dal giudice del merito e riportato nell'impugnata sentenza e come risulta pacifico tra le parti - la lettera raccomandata contenente l'atto in questione è stata ritirata da persona rinvenuta dall'ufficiale postale presso la sede legale della società Arem. la quale non ha provato (e neanche dedotto) l'inesistenza di qualsiasi rapporto tra essa destinataria e la consegnataria dell'atto in questione. In definitiva, in accoglimento del primo motivo del ricorso principale, le sentenze impugnate devono essere cassate e la causa rinviata ad altra sezione della corte di appello di Firenze che provvederà ad esaminare tutti le altre censure mosse dalla s.n.c. Areni al lodo arbitrale e concernenti le altre eccezioni di nullità che la corte di appello, con la sentenza non definitiva, ha espressamente ritenuto assorbite avendo dichiarato la nullità del lodo per violazione del principio del contraddittorio per non essere stata posta in grado la società Areni di partecipare al giudizio arbitrale non avendo ricevuto ritualmente la comunicazione dell'atto introduttivo di detto giudizio.
In proposito deve essere evidenziato l'errore commesso dalla corte di merito la quale, con la sentenza definitiva, ha affrontato e deciso questioni che non poteva esaminare dovendo solo provvedere in ordine al giudizio di merito ed alla eccezione di litispendenza sollevata dalla s.n.c. Areni: in tali sensi ed in tali limiti era residuato il potere decisionale della corte di merito dopo la sentenza non definitiva. La corte fiorentina, invece, con la sentenza definitiva non si è occupata del giudizio di merito, come imposto con la sentenza non definitiva, ma ha esaminato le altre eccezioni di nullità sollevate dalla società Arem con l'atto di impugnativa di un lodo già dichiarato nullo e che la seconda decisione ha inammissibilmente fatto rivivere salvando e lasciando "ferme" alcune statuizioni di detto lodo tutte già travolte con la prima pronuncia. Sul punto è sufficiente richiamare il fermo orientamento di questa Corte, secondo cui la sentenza non definitiva fa stato sul "decisum" e preclude al giudice che l'ha emessa il riesame delle medesime questioni che abbiano formato oggetto della pronuncia (da ultimo, sentenza 18/5/1999 n. 4821 Da quanto precede deriva l'assorbimento del secondo motivo del ricorso principale con il quale la s,r.l. IE - denunciando violazione degli articoli 7 D.P.R. 145/1961 e 112 c.p.c. nonché insufficiente motivazione - si duole dell'accoglimento del motivo di impugnazione del lodo concernente l'asserita nullità della clausola contrattuale relativa alla misura dello star del credere. Anche di tale questione non si doveva occupare la corte di appello con la sentenza definitiva essendo sul punto priva della "potestas decidendi" atteso che, con la sentenza non definitiva, tale profilo di nullità del lodo era stato ritenuto assorbito dall'accoglimento dell'altra e preliminare eccezione concernente la violazione del principio del contraddittorio.
Il giudice del rinvio dovrà prima esaminare tutti gli altri motivi di nullità posti a base della impugnativa del lodo e, solo dopo aver ritenuto fondato uno o più di tali motivi, con conseguente pronuncia di nullità totale o parziale del lodo impugnato, potrà esaminare il merito delle richieste formulata dalla s.r.l. IE con la procedura arbitrale.
Il ricorso incidentale - con il quale la s.n.c. Arem denuncia la violazione dell'articolo 115 c.p.c. e 7 D.P.R. 145/61, 2721 c.c., 92 c.p.c. nonché, in via condizionata, vizi di motivazione e violazione dell'articolo 295 c.p.c. - deve essere dichiarato inammissibile. Infatti, secondo quanto disposto dagli articoli 366 n.5 e 371 c.p.c., il ricorso incidentale deve contenere, al pari di quello principale, l'esposizione, sia pur sommaria, dei fatti di causa. Nella specie dal contesto del ricorso incidentale, così come predisposto, non è possibile desumere una conoscenza del "fatto" sostanziale e processuale sufficiente per ben intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia di cui si chiede l'annullamento.
Occorre al riguardo osservare che il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti di causa, previsto a pena di inammissibilità dall'art. 366, 1^ comma, n. 3, c.p.c. per il ricorso per cassazione, è collegato all'autosufficienza del ricorso e mira a soddisfare un principio di carattere generale. La prescrizione normativa è volta a garantire la regolare e completa instaurazione del contraddittorio. Affinché il requisito anzidetto possa ritenersi soddisfatto è necessario che il contenuto del ricorso sia tale da consentire al giudice di legittimità di avere una chiara e completa visione e cognizione dei fatti che hanno originato la controversia e dell'oggetto dell'impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o ad altri atti in suo possesso compresa la stessa sentenza impugnata e senza possibilità di distinguere, ai fini della pronuncia di inammissibilità, fra esposizione del tutto omessa ed esposizione insufficiente. La ricorrenza del requisito in questione deve essere verificata avendo riguardo alla necessità di giudizio della Corte in relazione ai motivi proposti, sicché ove questi prospettino errori nell'applicazione di norma processuale da parte del giudice di merito è necessario che l'esposizione dei fatti consenta di identificare il quadro analitico degli aspetti della vicenda con le sue varie articolazioni processuali ed i passaggi che ne hanno cadenzato lo svolgimento e l'esito. Non è richiesto che la struttura del ricorso enuclei una premessa a se stante in fatto ben potendo gli elementi essenziali del fatto emergere con sufficiente precisione dal contesto dei motivi del ricorso nei sensi suddetti, tra le tante, sentenze 22/5/1999 n. 4998; 21/5/1999 n. 4916; 27/11/1998 n. 12039; 29/12/1997 n. 13071. Nel caso in esame nulla di quanto richiesto per ritenere sussistente il requisito in questione - di cui al citato articolo 366 n. 3 c.p.c. - è possibile rinvenire nel ricorso incidentale così
come predisposto dalla s.n.c. Arem nel quale, prima della parte relativa all'illustrazione dei motivi posti a base dell'impugnativa, vi è una premessa in cui i fatti di causa sono esposti con riferimento solo al dispositivo delle sentenze parziale e definitiva pronunciate dalla corte di appello e con un generico accenno ad una asserita omessa pronuncia e ad un dedotto errore nel liquidare le spese del giudizio.
Da tale esposizione in fatto e dal contenuto dei motivi del ricorso incidentale non è possibile ricostruire in modo sufficientemente preciso i fatti che hanno generato la controversia;
le varie vicende del processo;
le posizioni assunte dai soggetti che vi hanno partecipato;
gli argomenti posti a sostegno delle decisioni impugnate;
i motivi (ed i relativi argomenti dell'impugnativa del lodo in questione e le tesi difensive al riguardo sviluppate dalla s.r.l. IE;
le vicende processuali poste a base della asserita necessità della sospensione del giudizio;
le modalità ed il contenuto specifico della richiesta avanzata dalla società Arem concernente la restituzione delle provvigioni;
i singoli importi indicati nella parcella esibita e relativi alle spese e competenze. Le rilevate omissioni e carenze non consentono di desumere la conoscenza del fatto sostanziale e processuale tale da far intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia di cui si chiede l'annullamento.
Il ricorso incidentale deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
In definitiva, in accoglimento del primo motivo del ricorso principale, le sentenze impugnate devono essere cassate con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Firenze che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa le sentenze impugnate in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della corte di appello di Firenze. Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2001