Sentenza 21 gennaio 1999
Massime • 1
In caso di notificazione a mezzo del servizio postale, la disposizione dell'art. 7, terzo comma, della legge n. 890 del 1982 secondo cui, nell'assenza del destinatario e in mancanza delle altre persone indicate nel secondo comma, la consegna del piego contenente l'atto oggetto della notificazione può essere effettuata al portiere dello stabile o ad altra persona che, vincolata da rapporto continuativo, sia comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario, è applicabile anche alle persone giuridiche. (Nella specie, il ricorrente aveva formulato doglianze circa la qualificazione da parte del giudice di merito quale custode addetto alla società, invece che come portiere dello stabile, della persona a mani della quale era stata effettuata la consegna del plico contenente l'atto introduttivo del giudizio di primo grado; sulla base del riportato principio, la S.C. ha rigettato il ricorso).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/01/1999, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano BUCCARELLI - Presidente -
Dott. Marino Donato SANTOJANNI - Consigliere -
Dott. Ettore MERCURIO - Consigliere -
Dott. Fernando LUPI - Consigliere -
Dott. Attilio CELENTANO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LARA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELL'ORSO 84, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO PROIETTI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO ROSTI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SC BE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 9/96 del Tribunale di PAOLA, depositata il 8/2/96 R.G.N. 505/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/3/98 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 16 ottobre 1992 il sig. IT CA chiedeva al Pretore di Paola, sez. distaccata di Belvedere Marittimo, la condanna della S.r.l. LARA al pagamento della somma di lire 4.611.803 a titolo di differenze retributive in relazione al rapporto di lavoro subordinato intrattenuto con la società dal 15.5.1989 al 31.8.1989 presso il Camping Mare Blu di Cirella di Diamante. Espletata prova testimoniale, il Pretore, con sentenza letta nel dispositivo all'udienza del 5.5.1994, accoglieva la domanda, condannando la Soc. LARA, rimasta contumace seppur citata, al pagamento della somma richiesta, con interessi, rivalutazione e spese processuali.
Avverso la sentenza proponeva appello, con ricorso depositato il 30.3.1995, la Soc. LARA, deducendo, per quanto interessa in questa sede, la nullità della notifica del ricorso introduttivo, in quanto la raccomandata contenente l'atto giudiziario era stata consegnata al custode-portiere dello stabile nel quale avevano sede, oltre ad essa società, diverse altre associazioni ed enti;
tale persona non era ne' dipendente ne' incaricata ne' addetta alla sede, per cui non sarebbe stata legittimata a ricevere l'atto. Il lavoratore, costituitosi, resisteva all'impugnazione. Con sentenza del 23 gennaio - 8 febbraio 1996 il Tribunale di Paola rigettava l'appello e condannava l'appellante alle spese del grado. Osservava il Tribunale che il ricorso introduttivo era stato notificato non al portiere dello stabile ma al custode della società, figura professionale ben distinta dalla prima, cui non riteneva estensibile il principio giurisprudenziale richiamato dall'appellante (circa la incapacità del portiere a ricevere le notificazioni alle persone giuridiche). Il custode, secondo il Tribunale, ben poteva essere qualificato persona addetta alla sede. Il giudice d'appello rigettava la prova testimoniale richiesta dall'appellante - e diretta a dimostrare che il custode non era dipendente della società ne' aveva mai ricevuto l'incarico di ricevere atti giudiziari - sia perché il teste chiamato a deporre era stato indicato in modo generico ed imprecisato, sia perché l'assenza della qualità di dipendente o di incaricato non era sufficiente a provare la nullità della notificazione, dovendosi inoltre dimostrare che il custode non fosse nemmeno addetto alla sede.
Il Tribunale rigettava anche l'altro motivo di doglianza esposto dalla società (circa l'argomento di prova che si assumeva erroneamente desunto dalla contumacia del convenuto e circa la valutazione dei conteggi prodotti a sostegno della domanda). MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 145, comma 1, c.p.c., nonché vizio di motivazione (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.) la società ricorrente lamenta che il Tribunale ha errato nella percezione del significato del termine "custode" usato dal portalettere che aveva eseguito la notificazione del ricorso, non tenendo conto che si trattava di un sinonimo dei termini "portiere" o "portinaio". Osserva che la produzione in appello di copia di otto pagine della guida telefonica di Milano aveva dimostrato che il Piazza Duomo 20 di Milano avevano sede altri uffici, associazioni ed enti. Richiama la sentenza della Corte Costituzionale n. 379 del 31 marzo 1988, che ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità dell'art.145, primo comma, c.p.c., "nella parte in cui non consente (secondo l'interpretazione del giudice a quo) che, contrariamente a quanto disposto per le persone fisiche, la notificazione alla persona giuridica possa essere ritualmente eseguita a mani del portiere dello stabile in cui la persona giuridica ha sede".
Con il secondo motivo, denunciando violazione degli artt. 244, 434 e 414, n. 5, c.p.c., nonché vizio di motivazione, la società ricorrente lamenta che il Tribunale, con motivazione illogica e contraddittoria, non ha ammesso le prove testimoniali, seppure superflue alla luce della documentazione prodotta, dirette a dimostrare la inesistenza nel custode (portiere) dello stabile di ogni relazione con essa società atta a giustificarne la ricezione di atti giudiziari alla stessa diretti.
Il Tribunale, infatti, ha ritenuto inammissibile la prova per la genericità del teste indicato ma, osserva, i testi indicati erano due, e non è chiaro se sia stato ritenuto imprecisato il primo teste (il custode dello stabile di piazza Duomo 20 in Milano) oppure il secondo (il legale rappresentante della DA IC del Duomo, con sede in via Arcivescovado n. 1, Milano, proprietaria dello stabile di piazza Duomo 20). Inoltre, rileva la ricorrente, il Tribunale ha ritenuto superflua la prova avendo osservato che, anche se provate, le circostanze dedotte non sarebbero state sufficienti ai fini dell'accoglimento dell'appello, in quanto "resterebbe ancora da dimostrare che il suddetto custode non era nemmeno addetto alla sede della LARA, giacché tale condizione non presuppone necessariamente un rapporto di dipendenza con l'ente alla cui sede si è addetti ed è comunque diversa da quella di incaricato". Sul punto richiama la giurisprudenza di questa Corte sulla inesistenza, nel portiere, della qualità di rappresentante, incaricato o persona addetta alla sede della persona giuridica (Cass., n. 5918/81), nonché sulla portata dell'onere di specificazione dei fatti da provare, che non deve comprendere tutti i dettagli, che possono essere riservati alla diligenza del giudice istruttore e delle parti durante l'esperimento del mezzo istruttorio. Aggiunge che il custode non era stato trovato nei locali della sede dell'ente, bensì nello stabile in cui l'ente ha la sua sede, per cui la ricorrente non aveva alcun onere particolare, attesa la relata di notifica a mezzo posta, la cui cartolina attesterebbe la consegna al "custode" senza altre specificazioni, tanto meno relative a quella di persona incaricata o addetta alla sede.
Il ricorso è infondato.
Con il primo motivo la società ricorrente sostiene che la persona che ha ricevuto l'atto, ancorché qualificata "custode" dal portalettere che ha eseguito la consegna, altri non era se non il "portiere" o "portinaio" dello stabile sito in Milano, piazza Duomo 20, stabile all'interno del quale hanno sede, oltre ad essa società, anche altri enti, associazioni ed uffici.
L'errata percezione del significato del termine "custode", da parte del giudice d'appello, avrebbe comportato violazione dell'art. 145 c.p.c. Ma la società ricorrente non tiene conto del fatto che si è trattato, pacificamente, di una notificazione a mezzo posta, regolata dalla legge 20 novembre 1982 n. 890. L'art. 7 di tale legge dispone che, in mancanza del destinatario o delle altre persone indicate nel secondo comma, il piego contenente l'atto giudiziario può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuato, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario. Trattasi di disposizione indiscutibilmente applicabile anche alle persone giuridiche (cfr. Cass., 12 settembre 1997 n. 9025 e 21 novembre 1990 n. 11235, ove veniva distinta la figura del portiere da quella generica del custode proprio per riaffermare la legittimazione del primo, e non del secondo, a ricevere gli atti giudiziari spediti a mezzo posta).
Va peraltro rilevato che questa Corte, con sentenza in corso di pubblicazione, resa all'udienza del 22 settembre 1997 (Lettieri c. S.p.A. Compagnia Tirrena Assicurazioni), ha ritenuto, ribadendo un orientamento già espresso da Cass., 19 marzo 1996 n. 2288: "Poiché il rapporto di lavoro del custode di un fabbricato è continuativo, è valida la notifica di un atto giudiziario - a mezzo del servizio postale - consegnato al medesimo, dovendosi presumere, fino a prova contraria, che, come per il portiere, tra le sue mansioni rientri la distribuzione della posta ai destinatari, abitanti nel fabbricato custodito (art. 7, terzo comma, legge 20 novembre 1982 n. 890)". Siamo, quindi, al di fuori della previsione di cui all'art. 145 del codice di procedura civile che, secondo la interpretazione prevalente, esclude il portiere dal novero delle persone legittimate a ricevere gli atti giudiziari (Cass., 9 novembre 1981 n. 5918). Da quanto precisato circa la norma di legge regolante la fattispecie (l'art. 7 della legge 20 novembre 1982 n. 890 e non l'art. 145 c.p.c.) deriva la infondatezza del primo motivo del ricorso, attese le argomentazioni della Soc. LARA circa la reale qualità (portiere e non custode) della persona che aveva ricevuto il plico. Va, per completezza, ricordato che le diverse modalità di notificazione previste, per le persone giuridiche, rispetto a quanto stabilito dall'art. 145 c.p.c., dall'art. 7 della legge 20 novembre 1982 n. 890, non comportano alcuna disparità di trattamento (art. 3 Cost.) ne' violazione del diritto di difesa (art. 24 Cost.),
dovendosi ritenere che rientri nella piena facoltà del legislatore regolamentare in modo diverso la stessa fattispecie (notificazione alle persone giuridiche) in presenza di differenti sistemi che tengano conto della peculiarità degli stessi e la cui organizzazione e regolamentazione sono rimesse, appunto, al legislatore ordinario (cfr. Cass., 21 novembre 1990 n. 11235). Quanto osservato in ordine al primo motivo assorbe le censure mosse con il secondo motivo di ricorso.
Le prove testimoniali (di cui si lamenta la mancata ammissione), infatti, a prescindere dalla mancata indicazione della generalità dei testi indicati, non sono dirette a provare - e non avrebbero potuto, attesa la linea difensiva seguita con il primo motivo - che la persona indicata come custode non fosse, in effetti, il portiere dello stabile, limitandosi a dedurre la circostanza che il custode è dipendente della DA IC del Duomo, proprietaria dello stabile, e che non aveva mai ricevuto incarico dalla società LARA di ricevere atti giudiziari per conto della stessa. Ma il comma 3 dell'art. 7 della legge n. 890 del 1982 richiede, semplicemente, che la persona che riceve l'atto - in assenza del destinatario e delle altre persone indicate nel comma 2 - sia incaricato (non della ricezione degli atti giudiziari ma) della distribuzione della posta al destinatario.
Per tutto quanto esposto il ricorso va rigettato.
Nessun provvedimento va preso in ordine alle spese, atteso che l'intimato non si è costituito in questa fase di legittimità.
P.T.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma il 25 marzo 1998.