Sentenza 14 novembre 2014
Massime • 1
In caso di contrasto tra il dispositivo e la motivazione della sentenza, quando dall'esame della motivazione emerge che la divergenza dipende da un mero errore materiale, obiettivamente riconoscibile, contenuto nel dispositivo, è legittimamente esperibile la procedura per la correzione degli errori materiali prevista dall'art. 130 cod.proc.pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi l'ordinanza impugnata, la quale aveva disposto la correzione del dispositivo di una sentenza, laddove lo stesso indicava una pena complessiva errata, per errore di calcolo matematico rispetto ai criteri enunciati in motivazione).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/11/2014, n. 49239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49239 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CAIAZZO Luigi P. - rel. Presidente - del 14/11/2014
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASA Filippo - Consigliere - N. 3228
Dott. BONI Monica - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CENTONZE Alessandro - Consigliere - N. 12572/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI PALERMO;
nei confronti di:
LL HE N. IL 02/09/1953;
avverso l'ordinanza n. 362/2013 CORTE APPELLO di PALERMO, del 20/12/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAIAZZO LUIGI PIETRO;
lette le conclusioni del PG Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza in data 20.12.2013 la Corte d'appello di Palermo disponeva, ai sensi dell'art. 130 c.p.p., la correzione del dispositivo della sentenza della stessa Corte in data 23.1.2010, irrevocabile il 22.1.2011, nei confronti di LL HE, nel senso che là dove si indicava una pena di anni quindici e mesi sei di reclusione, doveva intendersi una pena di anni quindici di reclusione.
Nella predetta ordinanza veniva riportata la motivazione della sentenza in data 23.1.2010, nella parte dalla quale risultava che per il delitto più grave (art. 416 bis c.p.) la pena base era stata fissata in anni undici di reclusione, aumentata di sei mesi per ciascuno degli otto reati satelliti;
quindi, secondo la Corte d'appello, solo per errore di calcolo la pena finale era stata determinata in anni 15 e mesi 6 di reclusione, poiché l'aumento di mesi 48 (6x8) di reclusione, pari ad anni 4 di reclusione, doveva portare al risultato finale di anni 15 di reclusione. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la Procura generale della Repubblica di Palermo, chiedendone l'annullamento per erronea applicazione della legge penale processuale. Secondo la ricorrente Procura generale, la Corte d'appello, per stabilire gli aumenti di pena per ciascun reato satellite, aveva adottato lo stesso criterio utilizzato dalla sentenza di primo grado, la quale, per i nove reati satelliti, aveva stabilito la pena complessiva di anni 5 di reclusione, pari all'inarca a sei mesi di reclusione per ciascun reato unificato ex art. 81 c.p.. Quindi, non essendo stato determinato dal giudice di secondo grado ogni aumento di pena per i reati satelliti in mesi sei di reclusione, il dispositivo non poteva essere corretto con la procedura prevista dall'art. 130 c.p.p., ma eventualmente poteva essere modificato solo con gli ordinari mezzi di impugnazione.
Questa Corte ritiene che il motivo di ricorso sia infondato. Nella procedura per la correzione degli errori materiali di cui all'art. 130 c.p.p., è prevista la correzione della sentenza inficiata da errori od omissioni che non determinano nullità e la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell'atto. Secondo la giurisprudenza di legittimità, la suddetta procedura non è esperibile qualora il contrasto tra la determinazione della pena indicata in dispositivo e quella effettuata in motivazione sia il risultato dell'applicazione di un errato criterio giuridico (v. da ultimo Sez. 2^ sentenza n. 16367 del 3.4.2014, Rv.259562), ma certamente è esperibile in caso di un mero errore di calcolo matematico, quando risulta chiara la volontà del giudicante di infliggere una determinata pena che, per errore di calcolo, viene indicata in modo errato nel dispositivo.
Nel caso in esame, dalla motivazione della sentenza della Corte d'appello risulta in modo inequivocabile che per ogni reato ritenuto in continuazione la pena era stata fissata in sei mesi di reclusione. Non risulta, invece, che la Corte di merito abbia voluto adottare, ai fini della determinazione dell'aumento di pena a titolo di continuazione, lo stesso criterio utilizzato dal giudice di primo grado.
Quindi, correttamente nell'ordinanza impugnata si è corretto il dispositivo della sentenza indicando la pena complessiva inflitta ad EL EL in anni quindici di reclusione, poiché risultava chiaramente dalla motivazione della sentenza che la pena era stata determinata in mesi sei di reclusione per ciascuno dei reati ritenuti in continuazione. Essendo il motivo di impugnazione infondato, il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2014