Sentenza 28 marzo 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/03/2001, n. 4483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4483 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2001 |
Testo completo
IN NOME DEL POR044 8 3 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TERZITERZA CIVILE Opposizione a decreto ingiuntivo Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DUVA Presidente R.G.N. 6927/98 Dott. Vittorio Dott. Renato PERCONTE LICATESE Consigliere 9689 Cron. PURCARO Consigliere Rep. 1527 Dott. Italo MALZONE Rel. Consigliere Ud.25/10/00 Dott. Ennio ConsigliereDott. Giovanni Battista PETTI na pronunciato la seguente SE NTENZA IL SOLE 24 ORE 3000 sul ricorso proposto da: 28. MAR. 2001 NO SE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIOSUE' BORSI 3, presso lo studio PISANO AVV GIOVANNI CANCELLERIA difeso dall'avvocato LORENZO CILIENTO, 1MBERGAMO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE FORTE SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA UFFICIO COPIE DELLA BALDUINA 19, presso studio dell'avvocato Richiesta copia legale per uso prosecuzune dal Sig. EMIR...... FERRANTE DE GEMMIS, difeso dall'avvocato ANTONIA + per diritti # 18 MAR. 2002 2000 D'ECCLESIIS, giusta procura speciale per Notar Patrizia IL CANCELLIERE 1638 SPERANZA di BARI del 27/04/98 rep.n. 13288; !! controricorrente avversO la sentenza n. 621/97 della Corte d'Appello di BARI, emessa il 23/04/97 e depositata il 18/06/97 (R.G. 373/94); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/10/00 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito l'Avvocato Antonia D'ECCLESIIS; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con scrittura privata del 28.10.1982 OR Salvato- quale procuratore speciale di CA NC re, OL e CA CO, prometteva di vendere ai CO- niugi IN SE e IU ER, che si obbli- gavano ad acquistare, il fondo rustico in agro di Gara- guso (MT) per il prezzo di L. 600 milioni, regolandone il pagamento con la consegna di un assegno bancario di L. 50 milioni, post-datato al 28.1.1983, tratto da Se- rino SE in favore dello stesso OR a titolo di caparra confirmatoria e col versamento della differenza dei restanti 550 milioni entro e non oltre il 30.7.1983, prima della stipula del definitivo. Le parti pattuirono espressamente che qualora il 2 A detto assegno alla scadenza indicata fosse risultato privo di provvista, il contratto preliminare avrebbe dovuto intendersi "risoluto di diritto per inadempien- za"; le parti previdero altresì la penale di L. 100 mi- lioni in danno della parte inadempiente anche di una sola clausola del preliminare di vendita. Messo all'incasso, l'assegno venne protestato per mancanza di fondi in data 28.1.1983 е il IN venne condannato dal pretore di Altamura con pena pecuniaria per il reato di emissione di assegno a vuoto. Il OR, producendo l'assegno protestato e la sen- tenza, penale, chiese ed ottenne dal Presidente del Tribunale di Bari decreto ingiuntivo nei confronti di IN SE di pagamento della somma portata dall'assegno con interessi e spese della procedura mo- nitoria. Avverso tale decreto il IN propose opposizione, deducendo che l'assegno era privo di causale, in quanto rilasciato а titolo di acconto sul prezzo stabilito nella promessa di vendita del 28.10.1982 e che il mede- simo non era stato adempiuto per responsabilità del OR, perché costui non era riuscito ad ottenere dai proprietari dei fondi confinanti la rinuncia alla pre- lazione. L'adito Tribunale con sentenza 25.3.1993 rigettava 3 1'opposizione e condannava l'opponente alle spese di giudizio in favore dell'opposto, regolarmente costitui- tosi. La Corte di Appello di Bari con sentenza 23.4.1997 na rigettato l'appello proposto dal IN, condannan- dolo alle ulteriori spese del grado in favore della controparte costituitasi. Per la cassazione di detta sentenza ricorre il Se- rino esponendo tre motivi. Resiste con controricorso il OR. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si denuncia viola- zione e falsa applicazione degli artt. 100 c.p.c. 1703, 1711 e 1188 C.C. ed omessa, insufficiente e con- traddittoria motivazione in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.C., nonché violazione e falsa applicazione de- gli artt. 115 c.p.c., 2697 e 1988 c.c. ed omessa ed in- sufficiente motivazione, nel punto in cui la Corte di merito ha rigettato l'eccezione di difetto di legitti- mazione attiva, sostenendo che la legittimazione ad causam del OR deriva dal contratto intercorso inter partes, in base al quale solo il OR quale procurato- re dei venditori e intestatario dell'assegno era legit- timato a pretenderne il pagamento e si deduce, invece che avendo il detto assegno perso il suo valore carto- 4 lare, per essere stato azionato dopo oltre sei anni dalla scadenza, ed essendo rappresentativo di un credi- to vantabile dai proprietari del fondo promesso in ven- dita, poteva essere fatto valere solo come promessa di pagamento, come tale inerente al rapporto sottostante e, quindi, alla figura dei rappresentati venditori, in assenza di un secondo incarico in favore del OR ad incassare tale assegno. Il motivo non ha pregio giuridico, perché è in con- trasto con la stessa natura e finalità del contratto intercorso fra le parti, che, in quanto preliminare di vendita, non esauriva il mandato ricevuto dal OR, bensi presupponeva il compimento dell'ulteriore attivi- tà negoziale per gi ungere al definitivo di vendita, in riferimento al quale trovava giustificazione l'utilizzazione dell'assegno da parte del OR per ot- tenere il decreto ingiuntivo opposto. Non risulta, d'altro canto, che il OR, prima di 7 utilizzare il detto assegno per la richiesta di decreto ingiuntivo nei confronti dell'emittente, abbia venduto a se stesso il fondo in questione. Resta, per ciò, assorbita ogni altra questione re- lativa alla legittimatio ad causam del OR così come sollevata con il secondo motivo (erronea e falsa appli- cazione degli artt. 1722, 1395, 1396 c.c. ed omessa e insufficiente motivazione in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.; violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 C.C. e 116 c.p.c., nonché omessa e insufficiente motivazione in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.). Trova, invece, accoglimento il terzo motivo di ri- corso in cui, denunciando violazione e falsa applicazio- ne degli artt. 1362, 1363, 1366, 1369, 1371, 1456, 1353, 1385c.c. e omessa, insufficiente e contradditto- ria motivazione, si sostiene che il pagamento dell'assegno al termine del 28.1.1983, anziché come са parra confirmatoria, andava dedotto, secondo la volon- tà delle parti, come condizione risolutiva а sensi dell'art.1353 c.c., giacchè perseguiva lo scopo di li- berarsi del contratto preliminare allorchè si fosse di- mostrata l'insolvibilità dei promissari acquirenti. vero, come risulta dalla impugnata sentenza la Ben contrattuale prevedeva che, ove il predetto clausola assegno, alla data fissata per l'incasso (28.1.1983). fosse privo di copertura, il contratto si sarebbe riso- luto di diritto. Appare allora evidente che la funzione confermativa della volontà delle parti di concludere il contratto definitivo veniva a dipendere da una condizione futura d incerta a cui era stata legata l'efficacia del preli- minare di vendita, vale a dire all'effettivo pagamento A dell'assegno alla scadenza concordata, in assenza della quale il preliminare di vendita doveva ritenersi riso- luto. Ne consegue che 1'impugnata sentenza deve essere cassata su tale specifico punto con rinvio ad altra se- zione della Corte di Appello di Bari, la quale provve- derà anche per le spese di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie per quanto di ragione il ricorso;
cassa e 40000 rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra 290000 sezione della Corte d'Appello di Bari. Лорт 129, Ан Così deciso in Roma addì 25.10.2000. 4567 20,66 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE 806T 12.00 Viño fuva 161,77 CANCELLIERE C1 ели(( Giovanni Giambattiste Depositata in Cancelleria Oggi, lì 28 MAR. 2001. N IL CANCELLIERE I H Giovanni Giambattista P U S E I A N O S Z E T R O C CORTE SUPREMA CASSAZIONE presso l'Agenzia Si attesta la registrazione 14.6.2011 delle Entrate di Roma 2 # serie 4 al n. 32061 versate € 161,77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115/del 30/5/2002)