Sentenza 21 maggio 2009
Massime • 1
In assenza di data certa di un provvedimento non assunto in udienza dal giudice, per mancanza dell'attestazione di cancelleria al momento del deposito, può aversi riguardo ad altre formalità del pari fidefacienti contenute in atti connessi senza che venga meno l'efficacia del provvedimento.(Nella fattispecie, relativa a provvedimento di convalida di sequestro privo di certificazione di deposito da parte dell'ausiliario, la Corte ha ribadito che la mancanza di attestazione poteva essere surrogata, ai fini della certezza che il provvedimento era stato emesso nel termine stabilito, dalla firma dell'impiegato amministrativo sulla missiva di trasmissione alla polizia giudiziaria).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/05/2009, n. 35979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35979 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 21/05/2009
Dott. BARTOLINI Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - N. 909
Dott. TADDEI Margherita B. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RENZO Michele - rel. Consigliere - N. 1926/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI AM, nato il [...];
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Michele Renzo;
Sentito il Pubblico Ministero, Sost. Proc. Gen. Dott. LO VOI Francesco, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
La Corte osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 4 novembre 2008 la polizia giudiziaria sottoponeva a perquisizione l'automezzo condotto da RE ER con a bordo altra persona, motivando l'atto ai sensi della L. n. 152 del 1975, art. 4 e all'esito sottoponeva a sequestro i beni di antiquariato contenuti nel furgone guidato dal RE, poiché non accompagnate da documentazione di trasporto. Il P.M. convalidava il sequestro in data 5 novembre, ipotizzando il reato di ricettazione e indicando esigenze probatorie correlate alla necessità di accertamenti di natura tecnica volti a stabilire tipologia, natura, caratteristiche e provenienza delle cose in sequestro. Il 27 novembre successivo il Tribunale del riesame di Viterbo respingeva l'impugnazione proposta dal RE.
Contro l'ordinanza ricorre il difensore dell'indagato con i motivi appresso indicati.
1. Illegittimità del sequestro in quanto disposto in assenza di indizi di reato preesistenti all'atto e sostanzialmente al fine di acquisizione della notizia d reato.
2. Inesistenza del fumus commissi delicti rispetto a una serie di beni sequestrati partitamente elencati dal ricorrente, rispetto ai quali la legittimità della detenzione era desumibile dalla fattura in data 4 novembre 2008 prodotta dal difensore del RE al P.M. ancor prima della convalida.
3. Mancanza di motivazione in ordine alla qualificazione come corpo del reato dei beni di cui al punto precedente.
4. Illegittima integrazione delle esigenze probatorie indicate dal P.M. ad opera del Tribunale del riesame.
5. Mancanza di data certa del provvedimento di convalida del P.M., che era datato ma non recava alcuna certificazione di deposito ad opera dell'ausiliario e rispetto al quale non era possibile stabilire data certa con altre formalità fidefacienti, poiché non risultava dagli atti ne' la data di estrazione delle copie conformi per la notifica ne' la data di richiesta della notifica. Su tale punto il Tribunale aveva del tutto omesso la motivazione.
6. Invalidità del sequestro in quanto conseguente a perquisizione illegittima.
Il ricorso non è fondato.
Il primo e il secondo motivo, con i quali si nega l'esistenza di una notizia di reato, sono manifestamente infondati, poiché il trasporto della merce senza alcun documento giustificativo era più che sufficiente a ipotizzare il delitto di ricettazione: l'affermazione vale sia per i beni non assistiti in assoluto da alcuna documentazione, sia per i beni elencati nella fattura prodotta al P.M. prima della convalida. La legittimità del sequestro e della successiva convalida deve essere infatti valutata alla stregua della situazione esistente al momento in cui il sequestro è stato eseguito dalla polizia giudiziaria, e non già alla stregua delle situazioni successivamente prodottesi, che potrebbero ipoteticamente rilevare ai fini della restituzione delle cose sequestrate, ma non della legittimità del sequestro.
Il terzo motivo è a sua volta manifestamente infondato, poiché la complessiva struttura del provvedimento impugnato consente di individuare senza alcun equivoco la natura di corpo del reato che il P.M. assegna alle cose sequestrate: la motivazione richiesta dalla giurisprudenza di legittimità in ordine all'identità del corpo del reato sottoposto a sequestro probatorio non è un adempimento formale da eseguirsi con formule sacramentali, sicché nel caso di specie il rinvio al verbale di sequestro e la qualificazione del fatto ex art.648 c.p. possiedono immediata forza dimostrativa che assolve pienamente all'onere di indicare la cosa ritenuta corpo del reato e la sua relazione con la condotta criminosa.
Il quarto motivo è manifestamente infondato, sia perché il decreto impugnato per riesame non aveva alcun bisogno di integrazioni, sia perché le esigenze probatorie indicate dal Tribunale coincidono con quelle indicate dal P.M. a proposito degli accertamenti sulla provenienza delle cose.
Il quinto motivo è infondato: se è ben vero che la convalida non reca la certificazione di deposito da parte dell'ausiliario, è pur vero che risulta dagli atti missiva a firma del cancelliere in data 6 novembre 2008 con la quale il decreto di convalida veniva trasmesso ai CC di Civita Castellana per l'esecuzione: poiché il P.M. aveva tempo fino al 7 novembre per la convalida, ne resta dimostrata la giuridica esistenza del provvedimento in tempo anteriore al termine di garanzia di 48 ore assegnato al P.M.. Si ricorda che l'attestazione della cancelleria può essere surrogata da altri atti egualmente fidefacienti che dimostrino l'esistenza dell'atto del magistrato (cfr., per un'applicazione di questo principio in fattispecie nella quale il decreto di convalida del sequestro emesso dal P.M. ai sensi degli artt. 354 e 355 c.p.p. mancava di certificazione della data da parte del segretario dell'ufficio giudiziario e il Tribunale del riesame ha ricavato la data certa da quella apposta sulla richiesta di notifica del decreto di convalida, Cass, Sez. 2, sent. n. 17229 dep. il 4 maggio 2007: La data certa di un provvedimento, non assunto in udienza dal giudice, deriva dall'attestazione di cancelleria apposta al momento del deposito facente fede fino a querela di falso, ma nulla esclude che alla omissione di tale attestazione si possa sopperire mediante altre formalità del pari fidefacienti contenute in atti connessi senza che venga meno l'efficacia del provvedimento.
Il sesto motivo è infondato, dovendosi richiamare il noto principio affermato da Cass. Sez. Un., sent. n. 5021 dep. il 16 maggio 1996, Sala, resa proprio in tema di rapporti tra perquisizione illegittima e sequestro di cose pertinenti al reato, secondo cui il vizio del procedimento di acquisizione della prova non si comunica ipso iure al sequestro della cosa, quando questo sia ritenuto obbligatorio dalla legge.
Alla ritenuta infondatezza di ricorso si accompagna, ex lege, la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2009