Sentenza 16 gennaio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/01/2003, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2003 |
Testo completo
сс M R.G.N. 1178/00 0 05 55 /0 3 /03/02 REPUBBL 134 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO .88 Rep. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE N O I SEZIONE PRIMA CIVILE E Z A L S I S composta dai signori: V A I C C I D dott. Giovanni OLLA presidente E A N M 5 E R dott. Ugo VITRONE consigliere O 9 P I U S 6 P E dott. GI MARZIALE 7 M 6 A C dott Salvatore SALVAGO consigliere . N dott. Fabrizio FORTE consigliere ha pronunciato la seguente: Responsabilità civile/Pubblica SENTENZA amministrazione/Interessi legittimi/ Risarcibilità/Condizioni sul ricorso proposto da: AR DE NC, elettivamente domiciliato in OM, Piazza C. Nerazzini n. 5, presso l'avv. Michele Pazienza, che con l'avv Nicolino Panedigrano lo rappresenta e difende in virtù di procura a LIRE 1500 CANG margine del ricorso;
- ricorrente -
contro 8105637 MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA,, A105638 in personadel Ministro, elettivamento domiciliato in OM, Via dei GI Marciale 1 613 Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la 5 rappresenta e difende come per legge;
- controricorrente -
intimato avverso la sentenza del Tribunale di OM, n. 13209/99 del 14 luglio 1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15 marzo 2002 dal relatore cons. GI AR;
Udito, per il ricorrente, l'avv. Pazienza;
Udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale dott. Vincenzo Maccarone, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto che con atto del 15 ottobre 1993 il signor AR De IS conveniva in giudizio, innanzi al Pretore di OM, il Ministero della Università e della Ricerca Scientifica (d'ora innanzi: Ministero), chiedendone la condanna al risarcimento dei danni (quantificati in L. 4.000.000, oltre interessi e spese) causati dalla "pretestuosa" e illegittima revoca dall'incarico di membro effettivo del Collegio dei revisori della Fondazione per la Ricerca sulle Migrazioni e sulla Integrazione delle Tecnologie (d'ora GI AR 2 innanzi: FORMIT]; che il Pretore affermava la giurisdizione del giudice ordinario ma rigettava la domanda, rilevando che in quella sede la legittimità della sostituzione cra insindacabile;
che la sentenza era appellata solo dal De IS, la cui impugnazione veniva rigellata dal Tribunale di OM, osservando che la revoca cra slata disposta dall'Amministrazione nell'escrcizio di un'attività discrezionale rispetto alla quale l'interessato poteva vantare solo un interesse legittimo, non tutelabile sul piano risarcitorio;
che il De IS chiede la cassazione di tale sentenza con un motivo di ricorso illustrato con memoria;
che il Ministero resiste. Considerato in diritto denunziando violazione e falsa applicazione che il ricorrente dell'art. 2043 c.c. - censura la sentenza impugnata per aver ribadito l'infondatezza della pretesa risarcitoria da lui avanzata nei confronti del Ministero, muovendo dalla premessa che la violazione degli interessi legittimi, non configurandosi come danno "ingiusto", non può giustificare la condanna dell'autore della violazione al risarcimento del danno;
GI AR 3 che la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario è ormai incontestabile, essendo stata espressamente riconosciuta dal pretore di OM con la sentenza di primo grado che, sul punto, non è stata gravata di impugnazione;
che questa Corte, a partire dalla sentenza, resa a Sezioni Unite, n. 500 del 22 luglio 1999, ha costantemente affermato che, ai fini della configurabilità della responsabilità aquiliana, non assume rilievo determinante la qualificazione formate della posizione giuridica vantata dal soggetto danneggiato e che, pertanto, la tutela risarcitoria non trova necessariamente il suo presupposto nella violazione di un diritto soggettivo, potendo essere giustificata anche dalla lesione di un interesse legittimo o di un alten interesse, purché (non di mero fatto, mal giuridicamente rilevante (Cass., sez. un., 22 luglio 1999, n. 500; Cass. 8 agosto 2000, n. 1369; 4 novembre 2000, n. 14432; 21 settembre 2001, n. 11955); che ciò non equivale ad affermare l'indiscriminata risarcibilità della lesione degli interessi legittimi, in quanto al risarcimento del danno potrà pervenirsi solo se l'interesse leso è funzionale alla protezione di un determinato bene della vita o è comunque preso in considerazione dall'ordinamento, sia pure a fini diversi GI Marz 4 da quelli risarcitori, e sc l'evento dannoso, anche quando non è prodotto da comportamenti materiali ma da veri e propri atti giuridici, è riferibile ad una condotta dolosa o colposa della pubblica amministrazione (Cass. 500/99, cit;
Cass. 28 marzo 2000, n. 3726); che quando, come nel caso di specie, l'illegittimità dell'azione amministrativa non sia stata previamente accertata e dichiarata dal giudice amministrativo, tale accertamento può essere direttamente compiuto dal giudice ordinario chiamato а giudicare della fondatezza della pretesa risarcitoria, costituendo l'illegittimità dell'azione amministrativa uno degli elementi costitutivi dell'illecito (Cass. 500/99, cit.) che di tali principi non ha tenuto conto il giudice d'appello, la cui decisione del resto stata emanata prima della pubblicazione della sentenza appena citata;
che il ricorso deve essere quindi accolto per talc assorbente ragione e la sentenza impugnata cassata, con conseguente rinvio della causa alla Corte d'appello di OM (nella quale deve cssere individuato, ai sensi dell'art. 383 c.p.c., il giudice di "grado pari" a quello che ha pronunciato la sentenza cassata;
Cass. 19 novembre 1999, n. 12836; 12 maggio 2000, n. 6120] GI AR 5 perché accerti se la revoca dell'incarico a suo tempo conferito al dott. De IS sia stata, 0 meno, illegittima e, nell'affermativa, sc la domanda risarcitoria da lui proposta nei confronti del Ministero possa dirsi, alla stregua dei principi sopra enunciati, fondata;
che al giudice di rinvio va rimessa, altres), la liquidazione delle spese della presente fase
P.Q.M.
La Corte di cassazione accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'appello di OM. Cosi deciso, in OM, nella camera di consiglin del 15 marzo 2002. Il Presidente ручит их Wer CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Dapositato Cancelleria IL CANCELLIERE # 1.6 GEN. 2003. IS IN i AL CANCELLERS CORTE SUPREMA CARNAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia 28-3-2003 delle Entrate di OM 2 il sario 4 al n. 12983 versate € 149.77 GI AR apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2003) IL COLLABORATORE CANCELLERIA Roberto Flied