Sentenza 19 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/07/2002, n. 10554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10554 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2002 |
Testo completo
1 0 554 /0 2 REPUBBLICA ITALIA IN NOM DEL P LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Locazione SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano NICASTRO Presidente R.G.N. 8409/99 Dott. Ernesto LUPO Consigliere Cron. 28 1528157 Rep. 2156 Dott. Michele VARRONE Rel. Consigliere Dott. Italo PURCARO Consigliere Ud.18/02/02 Dott. Gianfranco MANZO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio. dal Sig. IL SOLE 24 ORE SENTENZA 1,55 per diritti sul ricorso proposto da: 20 LUG. 2002 IL CANCELLIERE IN UO AN, domiciliata in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difesa dagli avvocati PECCHIOLI PAOLO, giusta delega in atti;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE - ricorrente Rilasciata copia legale. contro al Sig. per diritti 423 14.4.03 CH MA SS;
IL CANCELLIERE intimato avverso la sentenza n. 421/98 della Corte d'Appello di FIRENZE, seconda sezione civile emessa il 13/1/1998, depositata il 30/03/98; RG.1631/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2002 udienza del 18/02/02 dal Consigliere Dott. Michele 456 -1- . .. " VARRONE;
udito il P.M. Generale Dott. accoglimento per in persona del Sostituto Procuratore Guido RAIMONDI che ha concluso per quanto di ragione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 15/12/89 SS CH MA, conduttore di un immobile ad uso studio professionale sito in Firenze, viale Volta n. 74, di proprietà di AN IN UO, conveniva quest'ultima davanti al Tribunale di Firenze per sentire dichiarare nullo ex artt. 9, 10, 23 e 79 L. n. 392 del 1978 la clausola 6, 2° co., del contratto inter partes che poneva a carico del conduttore le spese di rifacimento della facciata e del tetto (con direzione dei lavori ed IVA) nonché della riverniciatura di tre persiane. La convenuta si costituiva e chiedeva il rigetto dell'avversa domanda nonché, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto per morosità dell'attore (relativa alle spese di cui sopra), con rivalutazione ed interessi. Con sentenza 1° febbraio 1995 l'adito Tribunale, ritenuto che la clausola de qua era legittima nella parte in cui poneva a carico dell'inquilino le spese di straordinaria manutenzione, accoglieva la domanda riconvenzionale, dichiarando la risoluzione del contratto e condannando l'attore al pagamento della somma di L. 7.677.473, con interessi legali e rivalutazione fino al 15/12/90 e, successivamente, con i soli interessi. Proponevano gravame il CH MA ed in via incidentale la IN UO e la Corte di Appello fiorentina, con sentenza 30 marzo 1998, accoglieva sostanzialmente il primo e, per l'effetto, negata la risoluzione del contratto, condannava l'appellante principale al pagamento della minore somma di L. 760.219, con rivalutazione ISTAT dal 3/10/89 al 15/12/90 ed interessi legali dal 3/10/89 al saldo, compensando le spese del doppio grado per un terzo e ponendo i restanti due terzi a carico della IN UO. Riteneva il giudice del gravame, per quanto ancora possa interessare: che al rapporto de quo non si applicava l'art. 23 L. n. 392 del 1978; - che peraltro potevano porsi a carico del conduttore solo le spese di ritinteggiatura delle persiane, non i lavori condominiali di straordinaria manutenzione;
- che su tale minor somma di L. 769.219 gli interessi legali coprivano anche il maggior danno da svalutazione monetaria soltanto dal 16/12/90. Per la cassazione di tale sentenza la IN UO ha proposto ricorso sulla base di sette motivi, illustrati anche con memoria. L'intimato non si è costituito in questo grado. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente, denunciando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 112 in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., lamenta che il giudice di appello abbia dato un'interpretazion ne della clausola contrattuale n. 6 contraria alla volontà delle parti. Con il secondo motivo la IN UO, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 329, 2° co., c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 del codice di rito, si duole sotto altro profilo della suddetta interpretazione, adducendo che in sede di appello il CH aveva ribadito solo la censura attinente alla pretesa nullità della clausola (per contrasto con norme imperative della legge n. 392 del 1978), senza impugnare (e, quindi, facendo acquiescenza) l'affermata validità dell'obbligo del conduttore al pagamento anche delle spese di manutenzione straordinaria delle porzioni condominiali. I due motivi, che per la stretta connessione logico-giuridica delle rispettive censure vanno esaminati congiuntamente, non colgono nel segno. Va innanzi tutto chiarito che il CH aveva impugnato la declaratoria di risoluzione del contratto di locazione per il suo inadempimento costituito dal mancato pagamento delle spese per lavori di manutenzione straordinaria. Ora, ancorché l'appellante avesse ribadito la nullità della clausola alla cui stregua - secondo il Tribunale - doveva rimborsare tali spese, è di tutta evidenza che il giudice di appello, al fine di verificare la gravità dell'inadempimento, doveva innanzi tutto interpretare la portata della clausola medesima, appunto per accertare quali spese -- secondo contratto - potessero gravare sul conduttore. Così facendo tale giudice non è incorso nell'errore di extrapetizione, trattandosi di un accertamento strumentale al fine di esaminare l'appello avverso la pronuncia di risoluzione. D'altro canto, neppure nella prospettazione avanzata dalla ricorrente in questa sede, il lamentato vizio processuale appare sussistente, dal momento che trattandosi pur sempre di verificare se e quali spese di manutenzione straordinaria fossero previste dalla clausola n. 6, la Corte fiorentina ha rispettato comunque il petitum sostanziale e pur riconoscendo la validità astratta della clausola, ne ha necessariamente verificato l'esatta portata. I primi due motivi vanno, pertanto, rigettati. Con i successivi due mezzi, anch'essi suscettibili di esame unitario per lo stretto collegamento delle censure, la ricorrente, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1362 ss. e 1587 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., critica l'interpretazione della clausola data dal giudice di appello, segnatamente per l'omessa considerazione del comportamento delle parti. Neppure questa complessa censura è fondata. Infatti così recita la clausola 6: "il conduttore è costituito custode dei beni locati ed ha l'obbligo di mantenere strutture murali, impianti ed infissi provvedendo, a sua cura e spese, alla ordinaria e straordinaria manutenzione, compresa per patto esplicito quella dipendente da vetustà e caso fortuito". Ora, proprio considerando gli oneri normalmente gravanti sul conduttore a norma degli artt. 1576, 1587 e 1609 c.c. e dell'incipit della clausola (che richiama la custodia del conduttore sulla porzione locata), il suddetto giudice ha concluso che essa "interpretata secondo buona fede, comporta che il conduttore è obbligato alla custodia, conservazione e ripristino delle strutture murali della singola unità immobiliare, impianti ed infissi, e non anche delle strutture condominiali, quali il tetto e la facciata". Trattasi di motivazione priva di errori giuridici (non vedendosi quali comportamenti delle parti potrebbero indurre ad una diversa interpretazione) e che sotto il profilo logico raggiunge un grado di ragionevolezza e di congruità da renderla incensurabile in cassazione. Anche il terzo e quarto motivo vanno, pertanto, rigettati. Né migliore sorte spetta all'ulteriore mezzo con il quale la IN UO, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 1453 e 1455 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., lamenta che non sia stata confermata la risoluzione del contratto, già statuita dal primo giudice. L'esposta censura, infatti, si infrange contro l'accertamento con cui la Corte fiorentina, riducendo l'obbligo di rimborso alla ritinteggiatura di tre persiane, per l'ammontare di L. 760.219 (a fronte di un'originaria pretesa di L. 7.151.309), ha ritenuto siffatto inadempimento “di natura residuale, tale da non comportare la risoluzione del contratto". La censura va, quindi, rigettata. Restano da esaminare il sesto motivo, con cui la ricorrente denuncia l'omessa pronuncia sull'appello incidentale con il quale aveva fatto valere la clausola n. 17 del contratto inter partes (art. 112 in relazione all'art. 360 nn. 4 e 5 c.p.c.); ed il settimo, con il quale, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1218, 1223 e 1224 c.c. anche sotto il profilo della carenza motivazionale (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), lamenta che la rivalutazione monetaria del suo credito sia stata ammessa per il periodo fino al 15/12/90 e non per quello successivo. I due motivi, che per ragione di connessione vanno esaminati congiuntamente, sono fondati. Al riguardo, la succitata clausola 17 prevede che "sulle somme dovute dal conduttore saranno corrisposti, in caso di ritardato pagamento, gli interessi di mora calcolati al tasso legale più la percentuale di rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla scadenza al giorno del pagamento”; e di questa clausola la AD UO aveva chiesto l'applicazione in sede di appello incidentale e, cioè, "anche la rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT dal 16/12/90 al pagamento" a fronte della statuizione della Corte territoriale che aveva riconosciuto la svalutazione monetaria (oltre agli interessi legali) solo per il periodo precedente, ritenendo che gli interessi "come esattamente ritenuto dal Tribunale, coprono anche il maggior danno da svalutazione ... a partire dal 16/12/90". Ne consegue che la suddetta Corte, da un lato ha omesso di pronunciare sull'appello incidentale;
dall'altro, ha riconosciuto la svalutazione per un periodo limitato senza alcuna motivazione rimandando semplicemente a quella del Tribunale - e, soprattutto, ignorando i criteri stabiliti dalla clausola 17, convenuta tra le parti ed in sé perfettamente lecita. Gli esposti motivi vanno, pertanto, accolti, con correlata cassazione della sentenza impugnata. Dovendosi procedere ad ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte non può pronunciare nel merito ma deve rinviare la causa ad altro giudice, individuato in una diversa Sezione della stessa Corte a qua, che provvederà anche alle spese del presente grado.
P. Q. M
la Corte rigetta i primi cinque motivi, accoglie il sesto ed il settimo e, per l'effetto, cassa l'impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e, rinvia la causa ad altra Sezione della Corte di Appello di Firenze, che pronuncerà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2002, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Schelam Fur IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello Depositata in Cancelleria 19.07.07 Oggi, IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello OST 129, M CORTE SUPREMA CASSAZIONE 109T Si attesta la registrazione 20,66 presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 11.1.2012 TOT. 149,77 45ST serie 4 al n. 1827/001 versate € 131,77 apposta in calde alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) 8065 4400 191,77