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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 56/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
RIZZUTI ANTONIO, Giudice monocratico in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2109/2024 depositato il 02/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - RO
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400006829000 REG ATTI GIUDIZ 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400006829000 REG ATTI GIUDIZ 2020
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400006829000 BOLLO 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400006829000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1178/2025 depositato il
20/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente: parte ricorrente dichiara di concordare in ordine alla richiesta di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
Resistente: chiede in via preliminare la declaratoria di difetto di giurisdizione in ordine al credito relativo alla violazione di norme del Codice della Strada e nel merito una dichiarazione di cessata materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 2.7.2024 ad Agenzia delle Entrate ON l'avvocato Ricorrente_1 impugnava davanti a questa Corte di giustizia tributaria la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
03080202400006829000 dell'importo di euro 4.876,13, avente ad oggetto, l'autovettura Hyndai Tucson 1.6, targata Targa_1, notificata a mezzo posta elettronica certificata il 7.5.2024, con riguardo ai crediti, dell'importo complessivo di euro 2.135,89, riportati nelle seguenti cartelle di pagamento: 1) n.
03020220002693831000, dell'importo di €. 3.371,77, con riferimento a tassa automobilistica dell'importo di
€. 743,08, relativa agli anni 2017-2018; 2) n. 03020220008752777000 dell'importo di euro 285,14 per imposta di registro per l'anno 2018, peraltro già annullata con sentenza n. 189/2024 della Corte di giustizia tributaria di primo grado;
3) n. 03020230007973984000 dell'importo di euro 1.107,67 per imposta di registro per l'anno
2020.
Lamentava il ricorrente: a) la violazione del principio del ne bis in idem, per essere stato notificato altro preavviso di fermo amministrativo, in relazione alle cartelle di cui al n. 1 e al n. 2 dell'elenco suddetto;
b) la violazione dell'art. 50, comma 2°, del d.p.r. n. 602/1973; c) la nullità della notificazione dell'atto impugnato, poiché eseguita tramite indirizzo di posta elettronica certificata non presente nei pubblici registri;
d) l'omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi. Concludeva, pertanto, chiedendo una declaratoria di nullità dell'atto impugnato;
con vittoria di spese e competenze del giudizio (cfr. il ricorso).
Agenzia delle Entrate ON si costituiva in giudizio, tramite apposita comparsa, con cui, in via preliminare, eccepiva il difetto di giurisdizione, in relazione al credito, riportato nella cartella di pagamento n. 03020220002693831000 (n. 1 dell'elenco), avente ad oggetto sanzioni per violazioni a norme del codice della strada comminate nel 2019.
Contestava, inoltre, il ricorso nel merito, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Con memoria presentata il 3.10.2025, il ricorrente rilevava che le tre cartelle di pagamento poste a fondamento della comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata erano state annullate dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di RO (segnatamente, la cartella n. 03020220002693831000 con sentenza n. 2143/2024; la n. 03020220008752777000, con sentenza n. 189/2024; la n.
03020230007973984000, con sentenza n. 2384/2025).
All'udienza di discussione del 18.11.2025, le parti chiedevano, concordemente, una declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. Agenzia delle Entrate
ON eccepiva, peraltro, il parziale difetto di giurisdizione, con riguardo al credito per sanzioni derivanti da violazione del codice della strada, per come già eccepito nella comparsa di costituzione e risposta (cfr. il verbale di udienza). La causa, quindi, veniva assegnata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve escludersi il difetto di giurisdizione eccepito da Agenzia delle Entrate ON, con particolare riferimento al credito per sanzioni amministrative da violazione del codice della strada (di cui alla cartella di pagamento n. 1 dell'elenco delle cartelle poste a fondamento del preavviso di fermo amministrativo impugnato), poiché dal contenuto del ricorso si evince, abbastanza chiaramente, che esso
è limitato ai crediti tributari.
Premesso questo, il ricorso deve essere dichiarato estinto per difetto sopravvenuto di interesse a coltivarlo, con conseguente cessazione della materia del contendere.
In effetti, per come rilevato e documentato dal ricorrente, le tre cartelle di pagamento poste a fondamento della comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata sono state annullate dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di RO, rispettivamente, con le sentenze n. 2143/2024, n. 189/2024
e n. 2384/2025.
Le parti, del resto, hanno chiesto una declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di RO, in composizione monocratica, disattesa ogni altra e contraria istanza, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa per intero tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in RO, il 18.11.2025.
Il giudice
IO TI
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
RIZZUTI ANTONIO, Giudice monocratico in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2109/2024 depositato il 02/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - RO
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400006829000 REG ATTI GIUDIZ 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400006829000 REG ATTI GIUDIZ 2020
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400006829000 BOLLO 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400006829000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1178/2025 depositato il
20/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente: parte ricorrente dichiara di concordare in ordine alla richiesta di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
Resistente: chiede in via preliminare la declaratoria di difetto di giurisdizione in ordine al credito relativo alla violazione di norme del Codice della Strada e nel merito una dichiarazione di cessata materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 2.7.2024 ad Agenzia delle Entrate ON l'avvocato Ricorrente_1 impugnava davanti a questa Corte di giustizia tributaria la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
03080202400006829000 dell'importo di euro 4.876,13, avente ad oggetto, l'autovettura Hyndai Tucson 1.6, targata Targa_1, notificata a mezzo posta elettronica certificata il 7.5.2024, con riguardo ai crediti, dell'importo complessivo di euro 2.135,89, riportati nelle seguenti cartelle di pagamento: 1) n.
03020220002693831000, dell'importo di €. 3.371,77, con riferimento a tassa automobilistica dell'importo di
€. 743,08, relativa agli anni 2017-2018; 2) n. 03020220008752777000 dell'importo di euro 285,14 per imposta di registro per l'anno 2018, peraltro già annullata con sentenza n. 189/2024 della Corte di giustizia tributaria di primo grado;
3) n. 03020230007973984000 dell'importo di euro 1.107,67 per imposta di registro per l'anno
2020.
Lamentava il ricorrente: a) la violazione del principio del ne bis in idem, per essere stato notificato altro preavviso di fermo amministrativo, in relazione alle cartelle di cui al n. 1 e al n. 2 dell'elenco suddetto;
b) la violazione dell'art. 50, comma 2°, del d.p.r. n. 602/1973; c) la nullità della notificazione dell'atto impugnato, poiché eseguita tramite indirizzo di posta elettronica certificata non presente nei pubblici registri;
d) l'omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi. Concludeva, pertanto, chiedendo una declaratoria di nullità dell'atto impugnato;
con vittoria di spese e competenze del giudizio (cfr. il ricorso).
Agenzia delle Entrate ON si costituiva in giudizio, tramite apposita comparsa, con cui, in via preliminare, eccepiva il difetto di giurisdizione, in relazione al credito, riportato nella cartella di pagamento n. 03020220002693831000 (n. 1 dell'elenco), avente ad oggetto sanzioni per violazioni a norme del codice della strada comminate nel 2019.
Contestava, inoltre, il ricorso nel merito, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Con memoria presentata il 3.10.2025, il ricorrente rilevava che le tre cartelle di pagamento poste a fondamento della comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata erano state annullate dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di RO (segnatamente, la cartella n. 03020220002693831000 con sentenza n. 2143/2024; la n. 03020220008752777000, con sentenza n. 189/2024; la n.
03020230007973984000, con sentenza n. 2384/2025).
All'udienza di discussione del 18.11.2025, le parti chiedevano, concordemente, una declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. Agenzia delle Entrate
ON eccepiva, peraltro, il parziale difetto di giurisdizione, con riguardo al credito per sanzioni derivanti da violazione del codice della strada, per come già eccepito nella comparsa di costituzione e risposta (cfr. il verbale di udienza). La causa, quindi, veniva assegnata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve escludersi il difetto di giurisdizione eccepito da Agenzia delle Entrate ON, con particolare riferimento al credito per sanzioni amministrative da violazione del codice della strada (di cui alla cartella di pagamento n. 1 dell'elenco delle cartelle poste a fondamento del preavviso di fermo amministrativo impugnato), poiché dal contenuto del ricorso si evince, abbastanza chiaramente, che esso
è limitato ai crediti tributari.
Premesso questo, il ricorso deve essere dichiarato estinto per difetto sopravvenuto di interesse a coltivarlo, con conseguente cessazione della materia del contendere.
In effetti, per come rilevato e documentato dal ricorrente, le tre cartelle di pagamento poste a fondamento della comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata sono state annullate dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di RO, rispettivamente, con le sentenze n. 2143/2024, n. 189/2024
e n. 2384/2025.
Le parti, del resto, hanno chiesto una declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di RO, in composizione monocratica, disattesa ogni altra e contraria istanza, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa per intero tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in RO, il 18.11.2025.
Il giudice
IO TI