CASS
Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 5010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5010 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: AN PP nato a [...] il [...] NE AL COMUNE DI .CUTRO COMUNE DI PERUGIA OT NN IN PROPRIO E QUALE LEG. RAPP. " AL DEL MEDITERRANEO SRL" UNICREDIT SPA DE GASPERI ST avverso la sentenza del 04/12/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
sentite le conclusioni del PG LUCA TAMPIERI, che chiede il rigetto del ricorso, come da requisitoria già depositata. udito il difensore della parte civile, avv. ROSSI, che conclude, per sé e per l'avvocato GIGLIOTTI che oggi sostituisce, riportandosi alle conclusioni scritte che deposita unitamente alla nota spese;
udito, per il ricorrente, l'avv. FALCONE, che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 5010 Anno 2026 Presidente: SANTALUCIA PP Relatore: CAPPUCCIO DANIELE Data Udienza: 04/11/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza n. 2910 del 4 dicembre 2024, dep. 2025, la Quinta sezione penale della Corte di cassazione ha, tra l'altro, rigettato il ricorso proposto da IU NO avverso quella con cui la Corte di appello di AT, il 15 maggio 2023, lo ha condannato alla pena complessiva di diciannove anni e nove mesi di reclusione perché responsabile del delitto di associazione finalizzata al narcotraffico, aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., e di sette episodi ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. IU NO propone, a mezzo del difensore e procuratore speciale avv. IG Falcone, ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. affidato ad un unico motivo, con il quale deduce che il giudice di legittimità sarebbe incorso, nell'esame degli atti processuali, in due errori percettivi, cagionati da sviste o da equivoci, tali da incidere sul processo di formazione della volontà e da condurre all'adozione di una decisione che, altrimenti, sarebbe stata di segno diverso. 2.1. In tal senso rileva, da un canto, che la Corte di cassazione ha informato la decisione impugnata sul fallace presupposto che il reato ascrittogli al capo 77) abbia avuto ad oggetto la detenzione e la cessione di 550 grammi di cocaina anziché, come indicato nell'imputazione, 505 grammi di sostanza «indefinita nella qualità», ovvero, secondo quanto riportato nella sentenza di appello, sostanza stupefacente «di qualità imprecisata e di non particolarmente rilevante peso». Segnala che il descritto errore percettivo ha inciso sulla formazione della volontà del giudice, che ha adottato una decisione diversa da quanto sarebbe accaduto se il dato fosse stato correttamente apprezzato con riferimento sia alla misura della pena stabilita, per quel reato, a titolo di aumento per la continuazione che alla valenza dell'episodio in chiave dimostrativa della partecipazione associativa. 2.2. Il ricorrente evidenza, per altro verso, che la Corte di cassazione, nel delibare l'impugnazione proposta in relazione al capo 21), vertente sull'illecito commercio di una partita di cocaina di notevole valore economico, ha tratto concorrente argomento, in vista dell'affermazione della sua responsabilità, dal fatto che la partita di stupefacente è stata occultata all'interno di un edificio disabitato, distante circa duecento metri dalla sua abitazione, ove, alcune settimane dopo, è stata rinvenuta, in esito ad apposita perquisizione, un'ulteriore partita di droga, di varia tipologia, del peso complessivo di kg.
1.200 e non 1200, come erroneamente indicato nella sentenza impugnata, della cui 2 detenzione sono stati chiamati a rispondere altri soggetti. Deduce, al riguardo, che l'imprecisa indicazione del peso della sostanza sequestrata ha influito sull'apprezzamento dell'addebito associativo e, precipuamente, sull'attribuzione, nei suoi confronti, di un ruolo apicale e che il giudice di legittimità è dunque pervenuto, per effetto di tale svista, ad una determinazione diversa da quella che sarebbe scaturita dalla fedele indicazione del peso della sostanza sequestrata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso é infondato e, pertanto, passibile di rigetto. 2. È pacifico, in giurisprudenza, che «L'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625-bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della corte di cassazione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica;
il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inoppugnabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali» (Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193; Sez. 3, n. 47316 del 01/06/2017, Vinci, Rv. 271145). Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, invero, l'errore di fatto denunciabile con ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice ad affermare l'esistenza o l'inesistenza di un fatto decisivo, la cui sussistenza o insussistenza risulti invece in modo incontrovertibile dagli atti (Sez. 3, n. 35509 del 21/06/2007, Fusi, Rv. 237514 - 01; Sez. 6, n. 27035 del 19/02/2008, Di Bari, Rv. 240973 - 01). Il suddetto errore deve avere i caratteri dell'assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del mero raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti o i documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche;
deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudice e la decisione emessa, deve esistere un nesso causale tale che, senza l'errore, la pronuncia sarebbe stata diversa;
deve riguardare gli atti "interni" al giudizio di legittimità, 3 ossia quelli che la Corte deve, e può, esaminare direttamente con la propria indagine di fatto all'interno dei motivi di ricorso, e deve incidere unicamente sulla sentenza di cassazione (Sez. 2, n. 23417 del 23/05/2007, Previti, Rv. 237161 - 01). È pertanto escluso che possa trattarsi di errore commesso nel giudizio di merito, già prospettato con i motivi di ricorso per cassazione e valutato nel giudizio di legittimità, essendone preclusa l'ulteriore deduzione con ricorso straordinario in vista di una nuova e diversa valutazione, che equivarrebbe ad un inammissibile giudizio di revisione della sentenza di cassazione (in questo senso cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 19633 del 08/11/2016, dep. 2017, Gorga, non massimata); così come devono, del pari, ritenersi estranei all'ambito di applicazione dell'istituto in esame gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280 - 01). Poiché, dunque, il ricorso straordinario ha il solo scopo di porre riparo a mere sviste o errori di percezione nei quali sia incorso il giudice di legittimità, il rimedio in parola non può essere utilizzato per denunciare errori di valutazione o di giudizio, in quanto, in caso contrario, esso finirebbe col trasformarsi in un ulteriore grado di giudizio;
il che, oltre a confliggere col carattere eccezionale dell'istituto in esame e con il principio dell'intangibilità del giudicato, si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo (Sez. 5, n. 37725 del 05/04/2005, Avignone, Rv. 232313 - 01). Logico portato delle superiori considerazioni è che «qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686 - 01; Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527 - 01). 3. Nel caso in esame, il ricorrente attribuisce la veste di errori percettivi a quelli che, invece, costituiscono meri refusi, del tutto inidonei ad incidere sulla decisione impugnata. 3.1. In ordine al reato contestato a NO al capo 21), va, innanzitutto, rilevato che l'imputazione (cfr. pagg. 36-37 della sentenza di primo grado) concerne un imprecisato, ma consistente, quantitativo di cocaina, del valore notevolmente superiore a 15.000 euro. 4 Nella motivazione, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di AT ha spiegato (cfr. pagg. 332-334) che la fornitura de qua agitur ha avuto ad oggetto una rilevante quantità di stupefacente, «dal momento che gli interlocutori discutevano della somma di 10.000/15.000 euro a solo titolo di acconto, che NO (N.d.E.: AR, dominus dell'operazione illecita e padre di IU, il quale ha cooperato partecipando, tra l'altro, alla pesatura) avrebbe inviato al fornitore tramite il nipote e la moglie». La Corte di appello, investita, anche in ordine al reato di cui al capo 21), dell'impugnazione dell'imputato — il quale però non ha sollevato specifiche obiezione in relazione a natura e quantità della sostanza trafficata — ha confermato (cfr. pagg. 116 e 119) che la contestazione ha ad oggetto la detenzione ed il trasporto di una quantità imprecisata di cocaina. Con il ricorso per cassazione, infine, è stato introdotto, in termini generici, il tema della lieve entità dei fatti ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 3.2. In questo contesto si inserisce l'erroneo riferimento, nella sentenza impugnata (cfr. pagg. 120-128, quanto alla posizione di IU NO), a 1.200, anziché 1,200, kg di cocaina, concernente la sostanza stupefacente rinvenuta in esito alla perquisizione effettuata il 5 maggio 2018 — che portò all'arresto di UA NT e RG NO — nell'immobile nel quale, presumibilmente, era stato custodito, il 17 marzo 2018, lo stupefacente indicato al capo 21). Trattasi, è agevole notare in replica alla censura del ricorrente, di un refuso del tutto ininfluente sulla sua posizione, che attiene ad episodio nel quale egli non risulta coinvolto e che ridonda sulla sua responsabilità solo in relazione alla destinazione di quell'immobile alla custodia della sostanza stupefacente, circostanza la cui rilevanza — nella prospettiva dell'enucleazione dei tratti costitutivi della fattispecie associativa e, precipuamente, della dotazione logistica e strumentale funzionale alla efficiente conduzione di traffici illeciti gestiti in forma organizzata — non risente in alcun modo della imprecisa quantificazione della sostanza in quell'occasione rinvenuta. La circostanza evocata dal ricorrente non riverbera, dunque, effetti di sorta sull'apprezzamento, ai fini sia del reato-fine che di quello associativo, della responsabilità di IU NO per il reato ascrittogli al capo 21), avente ad oggetto, va qui opportunamente ribadito, una partita di cocaina dal valore stimabile, sulla base delle univoche risultanze processuali, nell'ordine delle decine di migliaia di euro. 3.3. A conclusioni non dissimili deve pervenirsi in ordine all'ulteriore errore percettivo nel quale, a dire del ricorrente, la Corte di cassazione sarebbe incorsa, che attiene a quantità e qualità della sostanza stupefacente indicata al capo 77) 5 della rubrica, reato per il quale IU NO ha riportato la condanna alla pena, stabilita a titolo di aumento per la continuazione, di tre mesi di reclusione. In proposito, a fronte di un'imputazione espressamente riferita a «gr. 505 di sostanza indefinita nella qualità», il Giudice dell'udienza preliminare ha ritenuto (cfr. pagg. 397-399 della sentenza di primo grado e, in particolare, il terzo periodo di pag. 398 ed il primo della successiva pag. 399) che l'illecito commercio abbia avuto ad oggetto cocaina. Con l'atto di appello (cfr., in specie, le pagg. 14-15) NO non ha formulato, sul punto, alcuna obiezione, lamentando piuttosto, nel prosieguo dell'impugnazione (cfr. pagg. 46-47), l'eccessività della pena, anche di quella irrogata a titolo di aumento per la continuazione, senza, comunque, introdurre il tema della qualità della sostanza trafficata. Ribadito, da parte della Corte di appello (pagg. 138-139), che la vicenda de qua agitur si è concretata nella cessione, operata nel quartiere di Acquabona di Crotone, da parte di AR e IU NO, oltre che di IG EL, di 550 grammi di cocaina in favore di soggetto rimasto non identificato, IU NO ha proposto ricorso per cassazione articolando doglianze che, con riferimento al capo 77) (cfr., in particolare, il primo ed il quinto motivo), si concentrano sull'effettivo coefficiente di offensività della condotta, tale da imporre, nella prospettazione del ricorrente, la qualificazione del fatto, in ossequio al canone in dubio pro reo, ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 2990, n. 309, e che, però, non lambiscono il tema della natura della sostanza trafficata e della conseguente incidenza sulla commisurazione della pena irrogata, per quel delitto, a titolo di aumento per la continuazione. 3.4. In questa cornice si innesta la discrasia, evidenziata da IU NO con il ricorso straordinario, tra le indicazioni rispettivamente contenute nella parte della sentenza di secondo grado dedicata all'esame della sua posizione ed in quella concernente la posizione del correo IG AT, ove, in effetti (cfr. pag. 161), i giudici di appello hanno affermato che la transazione illecita ha avuto ad oggetto sostanza di qualità imprecisata e di peso non particolarmente rilevante. Il ravvisato disallineamento, analizzato alla luce dello sviluppo dell'iter processuale e del complesso di valutazioni compiute in relazione alla responsabilità di IU NO per il delitto associativo e per il reato-fine, si palesa assolutamente privo del prescritto carattere di decisività. Tanto va ribadito in ragione, da un canto, della linearità delle coerenti valutazioni espresse, lungo l'arco del giudizio di merito e di quello di legittimità, in ordine all'individuazione in cocaina — a dispetto della formale confezione dell'imputazione — della sostanza in concreto commerciata, dato accertato ed a 6 chiare lettere affermato sin dal primo grado di giudizio e mai sindacato o contestato, e, dall'altro, e soprattutto, dell'ininfluenza della divergente indicazione, nel corpo della sentenza di appello, sull'apprezzamento della partecipazione associativa dell'odierno ricorrente e del rango da lui assunto in seno al sodalizio criminale, che è frutto di un compendio probatorio assai più articolato e pregnante, ampiamente richiamato al paragrafo 23.1 del «Considerato in diritto» della sentenza impugnata, che non risulta minimamente scalfito dalla dedotta incertezza in ordine alla qualità della sostanza il cui commercio è contestato al capo 77). Né, va conclusivamente rilevato, può darsi credito a NO laddove assume che la determinazione del trattamento sanzionatorio in relazione al reato-fine ha costituito il portato di un errore percettivo. È stato, invero, a più riprese precisato che i giudici che, a partire dal primo grado, hanno trattato il procedimento si sono confrontati con un elemento fattuale correttamente apprezzato, costituito dalla individuazione in cocaina — a specificazione di quanto indicato nell'imputazione e a dispetto di quanto asserito con riferimento alla posizione di altro imputato — della droga trafficata da IU NO e menzionata al capo 77) della rubrica, onde si è al cospetto del consapevole esercizio del potere valutativo riservato all'autorità giudicante. Anche sotto questo aspetto, peraltro, rileva la non decisività del supposto — ed inesistente — errore, che non avrebbe condotto, deve ragionevolmente ritenersi, all'applicazione di una pena diversa da quella, assai mite, comminata a NO per avere commesso il reato ascrittogli al capo 77). Pertinente si palesa del resto, al riguardo, il richiamo al consolidato e condiviso indirizzo ermeneutico secondo cui «In tema di ricorso straordinario per errore di fatto, l'errore che può essere rilevato ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. è solo quello decisivo, che abbia condotto ad una pronunzia diversa da quella che sarebbe stata adottata se esso non si fosse verificato» (Sez. 6, n. 14296 del 20/03/2014, Apicella, Rv. 259503 - 01). 4. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di IU NO al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.. Segue la condanna del ricorrente alla rifusione, nella misura indicata in dispositivo ed in ossequio alle vigenti tariffe professionali, delle spese di rappresentanza e difesa, inerenti al presente grado di giudizio, in favore della parte civile Comune di Cutro. Nulla va, invece, disposto con riferimento alla parte civile Alberghi del Mediterraneo s.r.I., il contenuto delle cui conclusioni scritte appare del tutto 7 avulso dai temi sottoposti all'attenzione del giudice di legittimità, vieppiù con il ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen., e, quindi, non idoneo a fornire un utile contributo al processo (in proposito, cfr., tra le tante: Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923 - 01; Sez. 5, n. 31983 del 14/03/2019, Di Cioccio, Rv. 277155 - 01).
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di Cutro che liquida in complessivi euro 3.600, oltre accessori di legge. Nulla per le spese della parte civile «Alberghi del Mediterraneo s.r.I.». Così deciso il 04/11/2025.
sentite le conclusioni del PG LUCA TAMPIERI, che chiede il rigetto del ricorso, come da requisitoria già depositata. udito il difensore della parte civile, avv. ROSSI, che conclude, per sé e per l'avvocato GIGLIOTTI che oggi sostituisce, riportandosi alle conclusioni scritte che deposita unitamente alla nota spese;
udito, per il ricorrente, l'avv. FALCONE, che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 5010 Anno 2026 Presidente: SANTALUCIA PP Relatore: CAPPUCCIO DANIELE Data Udienza: 04/11/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza n. 2910 del 4 dicembre 2024, dep. 2025, la Quinta sezione penale della Corte di cassazione ha, tra l'altro, rigettato il ricorso proposto da IU NO avverso quella con cui la Corte di appello di AT, il 15 maggio 2023, lo ha condannato alla pena complessiva di diciannove anni e nove mesi di reclusione perché responsabile del delitto di associazione finalizzata al narcotraffico, aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., e di sette episodi ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. IU NO propone, a mezzo del difensore e procuratore speciale avv. IG Falcone, ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. affidato ad un unico motivo, con il quale deduce che il giudice di legittimità sarebbe incorso, nell'esame degli atti processuali, in due errori percettivi, cagionati da sviste o da equivoci, tali da incidere sul processo di formazione della volontà e da condurre all'adozione di una decisione che, altrimenti, sarebbe stata di segno diverso. 2.1. In tal senso rileva, da un canto, che la Corte di cassazione ha informato la decisione impugnata sul fallace presupposto che il reato ascrittogli al capo 77) abbia avuto ad oggetto la detenzione e la cessione di 550 grammi di cocaina anziché, come indicato nell'imputazione, 505 grammi di sostanza «indefinita nella qualità», ovvero, secondo quanto riportato nella sentenza di appello, sostanza stupefacente «di qualità imprecisata e di non particolarmente rilevante peso». Segnala che il descritto errore percettivo ha inciso sulla formazione della volontà del giudice, che ha adottato una decisione diversa da quanto sarebbe accaduto se il dato fosse stato correttamente apprezzato con riferimento sia alla misura della pena stabilita, per quel reato, a titolo di aumento per la continuazione che alla valenza dell'episodio in chiave dimostrativa della partecipazione associativa. 2.2. Il ricorrente evidenza, per altro verso, che la Corte di cassazione, nel delibare l'impugnazione proposta in relazione al capo 21), vertente sull'illecito commercio di una partita di cocaina di notevole valore economico, ha tratto concorrente argomento, in vista dell'affermazione della sua responsabilità, dal fatto che la partita di stupefacente è stata occultata all'interno di un edificio disabitato, distante circa duecento metri dalla sua abitazione, ove, alcune settimane dopo, è stata rinvenuta, in esito ad apposita perquisizione, un'ulteriore partita di droga, di varia tipologia, del peso complessivo di kg.
1.200 e non 1200, come erroneamente indicato nella sentenza impugnata, della cui 2 detenzione sono stati chiamati a rispondere altri soggetti. Deduce, al riguardo, che l'imprecisa indicazione del peso della sostanza sequestrata ha influito sull'apprezzamento dell'addebito associativo e, precipuamente, sull'attribuzione, nei suoi confronti, di un ruolo apicale e che il giudice di legittimità è dunque pervenuto, per effetto di tale svista, ad una determinazione diversa da quella che sarebbe scaturita dalla fedele indicazione del peso della sostanza sequestrata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso é infondato e, pertanto, passibile di rigetto. 2. È pacifico, in giurisprudenza, che «L'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625-bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della corte di cassazione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica;
il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inoppugnabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali» (Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193; Sez. 3, n. 47316 del 01/06/2017, Vinci, Rv. 271145). Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, invero, l'errore di fatto denunciabile con ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice ad affermare l'esistenza o l'inesistenza di un fatto decisivo, la cui sussistenza o insussistenza risulti invece in modo incontrovertibile dagli atti (Sez. 3, n. 35509 del 21/06/2007, Fusi, Rv. 237514 - 01; Sez. 6, n. 27035 del 19/02/2008, Di Bari, Rv. 240973 - 01). Il suddetto errore deve avere i caratteri dell'assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del mero raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti o i documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche;
deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudice e la decisione emessa, deve esistere un nesso causale tale che, senza l'errore, la pronuncia sarebbe stata diversa;
deve riguardare gli atti "interni" al giudizio di legittimità, 3 ossia quelli che la Corte deve, e può, esaminare direttamente con la propria indagine di fatto all'interno dei motivi di ricorso, e deve incidere unicamente sulla sentenza di cassazione (Sez. 2, n. 23417 del 23/05/2007, Previti, Rv. 237161 - 01). È pertanto escluso che possa trattarsi di errore commesso nel giudizio di merito, già prospettato con i motivi di ricorso per cassazione e valutato nel giudizio di legittimità, essendone preclusa l'ulteriore deduzione con ricorso straordinario in vista di una nuova e diversa valutazione, che equivarrebbe ad un inammissibile giudizio di revisione della sentenza di cassazione (in questo senso cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 19633 del 08/11/2016, dep. 2017, Gorga, non massimata); così come devono, del pari, ritenersi estranei all'ambito di applicazione dell'istituto in esame gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280 - 01). Poiché, dunque, il ricorso straordinario ha il solo scopo di porre riparo a mere sviste o errori di percezione nei quali sia incorso il giudice di legittimità, il rimedio in parola non può essere utilizzato per denunciare errori di valutazione o di giudizio, in quanto, in caso contrario, esso finirebbe col trasformarsi in un ulteriore grado di giudizio;
il che, oltre a confliggere col carattere eccezionale dell'istituto in esame e con il principio dell'intangibilità del giudicato, si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo (Sez. 5, n. 37725 del 05/04/2005, Avignone, Rv. 232313 - 01). Logico portato delle superiori considerazioni è che «qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686 - 01; Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527 - 01). 3. Nel caso in esame, il ricorrente attribuisce la veste di errori percettivi a quelli che, invece, costituiscono meri refusi, del tutto inidonei ad incidere sulla decisione impugnata. 3.1. In ordine al reato contestato a NO al capo 21), va, innanzitutto, rilevato che l'imputazione (cfr. pagg. 36-37 della sentenza di primo grado) concerne un imprecisato, ma consistente, quantitativo di cocaina, del valore notevolmente superiore a 15.000 euro. 4 Nella motivazione, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di AT ha spiegato (cfr. pagg. 332-334) che la fornitura de qua agitur ha avuto ad oggetto una rilevante quantità di stupefacente, «dal momento che gli interlocutori discutevano della somma di 10.000/15.000 euro a solo titolo di acconto, che NO (N.d.E.: AR, dominus dell'operazione illecita e padre di IU, il quale ha cooperato partecipando, tra l'altro, alla pesatura) avrebbe inviato al fornitore tramite il nipote e la moglie». La Corte di appello, investita, anche in ordine al reato di cui al capo 21), dell'impugnazione dell'imputato — il quale però non ha sollevato specifiche obiezione in relazione a natura e quantità della sostanza trafficata — ha confermato (cfr. pagg. 116 e 119) che la contestazione ha ad oggetto la detenzione ed il trasporto di una quantità imprecisata di cocaina. Con il ricorso per cassazione, infine, è stato introdotto, in termini generici, il tema della lieve entità dei fatti ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 3.2. In questo contesto si inserisce l'erroneo riferimento, nella sentenza impugnata (cfr. pagg. 120-128, quanto alla posizione di IU NO), a 1.200, anziché 1,200, kg di cocaina, concernente la sostanza stupefacente rinvenuta in esito alla perquisizione effettuata il 5 maggio 2018 — che portò all'arresto di UA NT e RG NO — nell'immobile nel quale, presumibilmente, era stato custodito, il 17 marzo 2018, lo stupefacente indicato al capo 21). Trattasi, è agevole notare in replica alla censura del ricorrente, di un refuso del tutto ininfluente sulla sua posizione, che attiene ad episodio nel quale egli non risulta coinvolto e che ridonda sulla sua responsabilità solo in relazione alla destinazione di quell'immobile alla custodia della sostanza stupefacente, circostanza la cui rilevanza — nella prospettiva dell'enucleazione dei tratti costitutivi della fattispecie associativa e, precipuamente, della dotazione logistica e strumentale funzionale alla efficiente conduzione di traffici illeciti gestiti in forma organizzata — non risente in alcun modo della imprecisa quantificazione della sostanza in quell'occasione rinvenuta. La circostanza evocata dal ricorrente non riverbera, dunque, effetti di sorta sull'apprezzamento, ai fini sia del reato-fine che di quello associativo, della responsabilità di IU NO per il reato ascrittogli al capo 21), avente ad oggetto, va qui opportunamente ribadito, una partita di cocaina dal valore stimabile, sulla base delle univoche risultanze processuali, nell'ordine delle decine di migliaia di euro. 3.3. A conclusioni non dissimili deve pervenirsi in ordine all'ulteriore errore percettivo nel quale, a dire del ricorrente, la Corte di cassazione sarebbe incorsa, che attiene a quantità e qualità della sostanza stupefacente indicata al capo 77) 5 della rubrica, reato per il quale IU NO ha riportato la condanna alla pena, stabilita a titolo di aumento per la continuazione, di tre mesi di reclusione. In proposito, a fronte di un'imputazione espressamente riferita a «gr. 505 di sostanza indefinita nella qualità», il Giudice dell'udienza preliminare ha ritenuto (cfr. pagg. 397-399 della sentenza di primo grado e, in particolare, il terzo periodo di pag. 398 ed il primo della successiva pag. 399) che l'illecito commercio abbia avuto ad oggetto cocaina. Con l'atto di appello (cfr., in specie, le pagg. 14-15) NO non ha formulato, sul punto, alcuna obiezione, lamentando piuttosto, nel prosieguo dell'impugnazione (cfr. pagg. 46-47), l'eccessività della pena, anche di quella irrogata a titolo di aumento per la continuazione, senza, comunque, introdurre il tema della qualità della sostanza trafficata. Ribadito, da parte della Corte di appello (pagg. 138-139), che la vicenda de qua agitur si è concretata nella cessione, operata nel quartiere di Acquabona di Crotone, da parte di AR e IU NO, oltre che di IG EL, di 550 grammi di cocaina in favore di soggetto rimasto non identificato, IU NO ha proposto ricorso per cassazione articolando doglianze che, con riferimento al capo 77) (cfr., in particolare, il primo ed il quinto motivo), si concentrano sull'effettivo coefficiente di offensività della condotta, tale da imporre, nella prospettazione del ricorrente, la qualificazione del fatto, in ossequio al canone in dubio pro reo, ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 2990, n. 309, e che, però, non lambiscono il tema della natura della sostanza trafficata e della conseguente incidenza sulla commisurazione della pena irrogata, per quel delitto, a titolo di aumento per la continuazione. 3.4. In questa cornice si innesta la discrasia, evidenziata da IU NO con il ricorso straordinario, tra le indicazioni rispettivamente contenute nella parte della sentenza di secondo grado dedicata all'esame della sua posizione ed in quella concernente la posizione del correo IG AT, ove, in effetti (cfr. pag. 161), i giudici di appello hanno affermato che la transazione illecita ha avuto ad oggetto sostanza di qualità imprecisata e di peso non particolarmente rilevante. Il ravvisato disallineamento, analizzato alla luce dello sviluppo dell'iter processuale e del complesso di valutazioni compiute in relazione alla responsabilità di IU NO per il delitto associativo e per il reato-fine, si palesa assolutamente privo del prescritto carattere di decisività. Tanto va ribadito in ragione, da un canto, della linearità delle coerenti valutazioni espresse, lungo l'arco del giudizio di merito e di quello di legittimità, in ordine all'individuazione in cocaina — a dispetto della formale confezione dell'imputazione — della sostanza in concreto commerciata, dato accertato ed a 6 chiare lettere affermato sin dal primo grado di giudizio e mai sindacato o contestato, e, dall'altro, e soprattutto, dell'ininfluenza della divergente indicazione, nel corpo della sentenza di appello, sull'apprezzamento della partecipazione associativa dell'odierno ricorrente e del rango da lui assunto in seno al sodalizio criminale, che è frutto di un compendio probatorio assai più articolato e pregnante, ampiamente richiamato al paragrafo 23.1 del «Considerato in diritto» della sentenza impugnata, che non risulta minimamente scalfito dalla dedotta incertezza in ordine alla qualità della sostanza il cui commercio è contestato al capo 77). Né, va conclusivamente rilevato, può darsi credito a NO laddove assume che la determinazione del trattamento sanzionatorio in relazione al reato-fine ha costituito il portato di un errore percettivo. È stato, invero, a più riprese precisato che i giudici che, a partire dal primo grado, hanno trattato il procedimento si sono confrontati con un elemento fattuale correttamente apprezzato, costituito dalla individuazione in cocaina — a specificazione di quanto indicato nell'imputazione e a dispetto di quanto asserito con riferimento alla posizione di altro imputato — della droga trafficata da IU NO e menzionata al capo 77) della rubrica, onde si è al cospetto del consapevole esercizio del potere valutativo riservato all'autorità giudicante. Anche sotto questo aspetto, peraltro, rileva la non decisività del supposto — ed inesistente — errore, che non avrebbe condotto, deve ragionevolmente ritenersi, all'applicazione di una pena diversa da quella, assai mite, comminata a NO per avere commesso il reato ascrittogli al capo 77). Pertinente si palesa del resto, al riguardo, il richiamo al consolidato e condiviso indirizzo ermeneutico secondo cui «In tema di ricorso straordinario per errore di fatto, l'errore che può essere rilevato ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. è solo quello decisivo, che abbia condotto ad una pronunzia diversa da quella che sarebbe stata adottata se esso non si fosse verificato» (Sez. 6, n. 14296 del 20/03/2014, Apicella, Rv. 259503 - 01). 4. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di IU NO al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.. Segue la condanna del ricorrente alla rifusione, nella misura indicata in dispositivo ed in ossequio alle vigenti tariffe professionali, delle spese di rappresentanza e difesa, inerenti al presente grado di giudizio, in favore della parte civile Comune di Cutro. Nulla va, invece, disposto con riferimento alla parte civile Alberghi del Mediterraneo s.r.I., il contenuto delle cui conclusioni scritte appare del tutto 7 avulso dai temi sottoposti all'attenzione del giudice di legittimità, vieppiù con il ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen., e, quindi, non idoneo a fornire un utile contributo al processo (in proposito, cfr., tra le tante: Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923 - 01; Sez. 5, n. 31983 del 14/03/2019, Di Cioccio, Rv. 277155 - 01).
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di Cutro che liquida in complessivi euro 3.600, oltre accessori di legge. Nulla per le spese della parte civile «Alberghi del Mediterraneo s.r.I.». Così deciso il 04/11/2025.