Cass. pen., sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 5010
CASS
Sentenza 6 febbraio 2026

Argomenti

Il contenuto è stato generato dall'intelligenza artificiale. Verifica le informazioni.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Errore percettivo sulla quantità di sostanza stupefacente al capo 77)

    Il giudice rileva che l'imputazione riguardava 505 grammi di sostanza indefinita. La Corte di appello ha indicato 550 grammi di cocaina, mentre la sentenza di appello, con riferimento ad altro imputato, menzionava sostanza di qualità imprecisata e peso non rilevante. Il giudice ritiene che la qualificazione della sostanza come cocaina sia stata accertata sin dal primo grado e che la divergenza indicata non sia decisiva per la responsabilità dell'imputato nel reato associativo, né per la pena comminata per il reato al capo 77), considerata la sua mite entità e l'assenza di un effettivo errore percettivo sulla natura della sostanza.

  • Rigettato
    Errore percettivo sul peso della sostanza stupefacente al capo 21)

    Il giudice rileva che l'imputazione al capo 21) riguarda un imprecisato, ma consistente, quantitativo di cocaina. La sentenza di primo grado e quella di appello confermano la detenzione e il trasporto di una quantità imprecisata di cocaina. Il refuso sul peso della sostanza rinvenuta in un immobile diverso, in cui l'imputato non è direttamente coinvolto, è ininfluente sulla sua posizione e sulla valutazione della sua partecipazione associativa, dato che la rilevanza della destinazione dell'immobile alla custodia di stupefacenti non è scalfita dall'imprecisa quantificazione della sostanza rinvenuta.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 5010
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5010
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

    Testo completo