Sentenza 20 marzo 2014
Massime • 1
In tema di ricorso straordinario per errore di fatto, l'errore che può essere rilevato ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. è solo quello decisivo, che abbia condotto ad una pronunzia diversa da quella che sarebbe stata adottata se esso non si fosse verificato. (Fattispecie relativa a una pronuncia d'inammissibilità del ricorso proposto avverso condanna per ricettazione delle targhe di un'autovettura, nella quale la Corte ha ritenuto irrilevante l'erronea indicazione del ricorrente quale intestatario di una polizza assicurativa rinvenuta sul veicolo, poiché la sostanziale riferibilità della polizza e dell'autovettura all'imputato risultava da circostanze ulteriori, debitamente considerate nella decisione impugnata).
Commentari • 2
- 1. In cosa consiste l’errore di fatto di cui all’art. 625-bis c.p.p.Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 14 dicembre 2021
- 2. In cosa consiste l'errore materiale rilevante ai fini della ammissibilità del rimedio di cui all'art. 625 bis cod. proc. pen.Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 15 dicembre 2020
(Ricorso dichiarato inammissibile) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 625-bis) Il fatto Il Tribunale di Reggio Calabria, decidendo in merito alle imputazioni elevate nei confronti di una pluralità di persone per fatti di associazione a delinquere di stampo mafioso e per reati-fine, aveva, tra gli altri, riconosciuto uno di costoro responsabile del delitto di avere partecipato ad una cosca mafiosa e lo aveva condannato alla pena di anni 13 di reclusione. La Corte di Appello di Reggio Calabria, inoltre, aveva riconosciuto la continuazione tra il fatto per cui era intervenuta la condanna in primo grado ed altri fatti già giudicati ed aveva rideterminato la pena inflitta al …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/03/2014, n. 14296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14296 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. IPPOLITO Francesco - Presidente - del 20/03/2014
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 371
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - rel. Consigliere - N. 33291/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IC QU, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 19/03/2013 della Seconda Sezione di questa Corte di Cassazione;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. DI POPOLO Angelo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l'avv. Concilio Roberto, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza del 19/03/2013 la Seconda Sezione penale di questa Corte dichiarava la inammissibilità del ricorso presentato da IC QU contro la sentenza del 01/02/2011 con la quale la Corte di appello di Salerno aveva confermato la pronunzia di primo grado del 18/05/2006 con cui il Tribunale della stessa città aveva condannato il prevenuto in relazione al reato di cui all'art. 648 c.p., per avere, in Salerno, il 06/06/2002, al fine di trarne ingiusto profitto, acquistato o comunque ricevuto la targa anteriore e posteriore SA 599070, provento di reato in quanto denunciate smarrite dal proprietario NO RE il 18/01/1999. 2. Con ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p., a firma del suo difensore avv. Roberto Concilio, l'IC ha formulato i seguenti tre motivi.
2.1. Omessa valutazione, da parte della Seconda Sezione della Cassazione, del motivo formulato con il ricorso in cassazione depositato il 20/07/2012, ulteriore rispetto all'originario ricorso presentato il 19/07/2012 nell'interesse dell'imputato IC, motivo con il quale era stato denunciato come il prevenuto fosse stato condannato per la ricettazione di entrambe le targhe della vettura de qua, laddove era risultato dimostrato che la denuncia di smarrimento aveva riguardato una sola delle due targhe.
2.2. Errore percettivo commesso dalla Seconda Sezione della Cassazione, per avere nella motivazione della sentenza del 19/03/2013 ritenuto che la prova dell'avvenuto trasferimento dell'auto in questione in capo all'IC, quanto meno a decorrere dal settembre del 2001, fosse desumibile dal rinvenimento di una polizza assicurativa contraffatta con scadenza 18/09/2002, laddove il certificato assicurativo, asseritamente falsificato, trovato in quella vettura, era intestato a D'AN AR, e non anche all'IC.
2.3. Errore percettivo commesso dalla Seconda Sezione della Cassazione, per avere la Corte, nella motivazione della più volte richiamata sentenza del 19/03/2013, sostenuto come fosse apodittica l'affermazione della esistenza di un rapporto di parentela tra l'IC e la D'AN, così omettendo di valutare uno dei motivi dell'originario ricorso del 19/07/2012 con il quale era stato censurata la decisione della Corte di appello di non disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per acquisire un certificato dell'ufficio dello stato civile che avrebbe dimostrato che la D'AN è la madre dell'imputato.
3. Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile, per la manifesta infondatezza dei relativi motivi.
3.1. Quanto al primo motivo va osservato che questa Corte ha già avuto modo di sottolineare che, ai fini dello straordinario mezzo di gravame previsto dall'art. 625 bis c.p.p., deve ritenersi che la mancata riproduzione, in sede di motivazione della sentenza di legittimità, di uno dei motivi di ricorso, per effetto di mera omissione materiale dell'estensore, non autorizza, di per sè, a ritenere che la doglianza, che ne sostanziava il contenuto, sia rimasta estranea all'ambito della cognizione e del consequenziale giudizio della Corte, tenuto peraltro conto della chiara disposizione dell'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, (Sez. 5^, n. 11058/05 del 10/12/2004, Buonanno, Rv. 231206). In tale ottica è del tutto ininfluente che, nella parte introduttiva della motivazione della sentenza impugnata, la Seconda Sezione della Cassazione non abbia specificato che i motivi esaminati erano quelli contenuti in entrambi i ricorsi presentati nell'interesse dell'imputato, tanto più che, come si evince agevolmente dal terzo capoverso di pag. 2, la Corte ha dato espressamente atto che il ricorrente si era doluto anche del fatto che lo smarrimento avesse avuto ad oggetto solo la targa anteriore e non anche quella posteriore del veicolo: circostanza, questa, che è stata, perciò, analizzata dai Giudici di legittimità, il che è sufficiente ad escludere che essi siano incorsi nel lamentato errore percettivo.
3.2. Per ciò che concerne il secondo motivo del ricorso va rammentato che, per il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, in tema di ricorso straordinario per errore di fatto, l'errore che può essere rilevato ai sensi dell'art. 625 bis c.p.p., è solo quello decisivo, che abbia condotto ad una pronunzia diversa da quella che sarebbe stata adottata se esso non fosse occorso (Sez. 4^, n. 6770 del 17/01/2008, Romano, Rv. 239037). In tale ottica, va rilevato come l'erronea affermazione, operata dalla Seconda Sezione penale della Corte nella motivazione della sentenza impugnata, secondo cui l'IC avesse provveduto a stipulare la polizza assicurativa della vettura, risultata contraffatta - erronea solo perché la documentazione acquisita aveva dimostrato che quella polizza era stata, almeno in apparenza, stipulata dalla D'AN - fosse sostanzialmente irrilevante e non decisivo per poter condurre ad una diversa pronuncia, avendo quella Corte spiegato come, più in generale, il ricorrente si fosse limitato a sollecitare una inammissibile e non consentita rivalutazione degli elementi di prova a disposizione, sulla base dei quali i Giudici di merito avevano confermato la colpevolezza dell'imputato in relazione al delitto di ricettazione contestatogli, chiarendo, con motivazione congrua e priva di vizi di manifesta illogicità, come, al di là delle formali generalità indicate in quel documento falsificato, l'IC avesse egli stesso ammesso tanto di avere acquistato la vettura, della quale era l'effettivo possessore ed utilizzatore, quanto di avere stipulato quella polizza assicurativa, senza, però, offrire alcuna valida giustificazione in ordine al possesso di un bene, la targa dell'auto, risultata di provenienza illecita.
3.3. In relazione al terzo motivo del ricorso, va detto che costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625 - bis c.p.p., consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. Le Sezioni Unite hanno precisato che: qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio;
sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie;
l'operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alle decisioni relative all'accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una simile restrizione dall'effettiva portata della norma in quanto l'errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280; conf. Sez. U, n. 16104 del 27/03/2012, De Lorenzo, non mass.; e, in seguito, Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527).
Alla luce di tale regula iuris deve escludersi la configurabilita di alcun errore di fatto nella decisione adottata dalla Seconda Sezione penale di questa Corte nel processo a carico dell'odierno ricorrente con riferimento al motivo richiamato nel sopra indicato punto 2.3.:
non essendosi la Cassazione impegnata nell'affermazione dell'esistenza o meno del rapporto di discendenza tra la D'AN e l'IC, ma avendo la stessa Corte esclusivamente sottolineato come, nel giudizio di merito, quel rapporto di parentela fosse stato allegato in maniera "apodittica"; cosa che, in effetti, risulta dimostrata dalla sentenza di secondo grado nella quale la Corte di appello aveva spiegato che la difesa dell'imputato si era impegnata a depositare la documentazione attestante l'esistenza di quel vincolo di parentela, impegno cui non aveva fatto seguito alcuna produzione. Si tratta, all'evidenza, di un giudizio valutativo (peraltro sugli effetti di una mancata produzione documentale) il cui esito non è stato condiviso dall'odierno ricorrente, rispetto al quale, dunque, sarebbe stato astrattamente ipotizzabile un errore di valutazione, ma non anche quell'errore di fatto, basato su una fuorviata rappresentazione percettiva, che può giustificare la proposizione di una ricorso straordinario ai sensi del citato art. 625 bis c.p.p.. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso straordinario ordinario - cui evidentemente non è di ostacolo il formale decorso del termine di prescrizione in epoca solo posteriore all'adozione della sentenza gravata - consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente procedimento ed al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma, che si stima equo fissare nell'importo indicato nel dispositivo che segue.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2014