Sentenza 21 maggio 1999
Massime • 1
Sulla base dell'art. 9 D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 503, emanato in forza della delega contenuta nella legge 23 ottobre 1992 n. 421, - disposizione questa che rende applicabili ai regimi aziendali integrativi (quale quello del Fondo pensioni per il personale della Cassa centrale di risparmio "Vittorio Emanuele" per le province siciliane esonerativo dell'a.g.o. ex legge 20 febbraio 1958 n. 55, poi confluito in una gestione speciale dell'INPS ex D.Lgs. 20 novembre 1990 n. 357), le norme poste in materia di pensionamenti di anzianità dal precedente art. 8, nonché le variazioni derivanti ai medesimi trattamenti pensionistici rispetto alla disciplina previgente - la prevista salvezza di quanto diversamente disposto in sede di contrattazione collettiva riguarda i contratti collettivi successivi alla disposizione suddetta e non anche quelli vigenti alla data di entrata in vigore della norma. Conseguentemente non può trovare applicazione (come trattamento di miglior favore fatto salvo dall'art. 9 cit.) l'art. 123 del contratto collettivo di categoria del 1991 che prevedeva che, in caso di cessazione dal servizio per alcune cause tipicizzate, il trattamento di quiescenza e previdenza stabilito dal menzionato Fondo era riconosciuto agli iscritti che, al momento della cessazione del rapporto, avessero compiuto venti anni di iscrizione al Fondo.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/05/1999, n. 4972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4972 |
| Data del deposito : | 21 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VI TREZZA - Presidente -
Dott. VI MILEO - Consigliere -
Dott. Luciano VIGOLO - Rel. Consigliere -
Dott. Attilio CELENTANO - Consigliere -
Dott. Gabriella COLETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DI OM ZO, elettivamente domiciliato VIA TIBULLO 10, presso lo studio dell'avvocato MARCELLO FURITANO, rappresentato e difesa dagli avvocati GIOVANNI PECORARO, GIUSEPPE SCIARROTTA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE DELLA CASSA CENTRALE DI RISPARMIO VITTORIO EMANUELE II PER LE PROVINCE SICILIANE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato MATTIA PERSIANI, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale per atto notar MARIA ARMANNO di PALERMO del 13/3/97 rep.n.19810;
- resistente con procura -
nonché contro
SICILCASSA SPA;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n^ 09171/96 proposto da:
SICILCASSA SPA con Amministrazione Straordinaria, in persona del Commissario Straordinario, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato MATTIA PERSIANI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
DI OM ZO e FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE DELLA CASSA CENTRALE DI RISPARMIO VITTORIO EMANUELE II PER LE PROVINCE SICILIANE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 236/96 del Tribunale di AGRIGENTO, depositata il 18/03/96 R.G.N.928/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/98 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato ABATI per delega PERSIANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del terzo motivo del ricorso principale, l'assorbimento degli altri due, il rigetto del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Con atto depositato il 13 maggio 1994, il sig. VI Di AC ricorreva al Pretore - giudice del lavoro di Agrigento per sentir dichiarare nel confronti della Sicilcassa s.p.a., già Cassa di Risparmio "Vittorio Emanuele" per le province siciliane, e del Fondo pensioni per il personale della Cassa predetta il proprio diritto a pensione di anzianità a decorrere dal 4 giugno 1993 ovvero dal 4 giugno 1994. Deduceva di essere entrato alle dipendenze della stessa Cassa di Risparmio sin dal 4 giugno 1973 e dalla stessa data iscritto al Fondo (esonerativo dell'assicurazione generale obbligatoria) ed iscritto altresì dal gennaio 1991 all'assicurazione generale obbligatoria i.v.s., come i dipendenti in servizio presso la Cassa.
Assumendo, inoltre:
- di essere stato iscritto nell'assicurazione generale obbligatoria anche per un pregresso rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi;
- di essere stato iscritto dall'epoca dell'assunzione da parte della Cassa, al Fondo pensioni per il personale della stessa (esonerativo ex L.20.2.58, n.55);
- di essere iscritto dal 1^ gennaio 1991 alla gestione speciale dell'assicurazione generale obbligatoria I.V.S:, istituita per tutti i dipendenti della Cassa con d.lgs 20 novembre 1990, n.357;
- di avere richiesto la ricongiunzione del primo periodo assicurativo con domanda respinta per la coincidenza dopo il 1^ gennaio 1991 delle gestioni previdenziali;
- di avere chiesto in data 7 marzo 1994 la liquidazione della pensione di anzianità prevista dall'art.13, n.5 del Fondo;
- di essersi vista respingere tale istanza in quanto, alla data del 13 dicembre 1992, aveva maturato una anzianità di servizio di 18 anni, 5 mesi e 26 giorni e la differenza (1 anno, 6 mesi e 4 giorni) rispetto al previgente requisito minimo (20 anni) avrebbe dovuto essere moltiplicata per il coefficiente 2,25 e quindi sommata alla predetta anzianità di servizio (art.9, in riferimento all'art.8, terzo comma, d.lgs. 30 dicembre 1992, n.503);
chiedeva fosse affermato il proprio diritto a conseguire detta pensione a decorrere dal 4 giugno 1993, data di maturazione dei venti anni di iscrizione al Fondo, oppure dal 4 giugno 1994. Con sentenza in data 17 febbraio 1995 il Pretore dichiarava che il Di AC aveva maturato i requisiti contributivi per il riconoscimento del diritto alla pensione a carico del Fondo sin dal 4 giugno 1993.
Gli appelli proposti dalla Sicilcassa e dal Fondo pensioni venivano accolti dal Tribunale - Sezione del lavoro della stessa sede che, con sentenza in data 7 /18 marzo 1996, rigettava la domanda e compensava le spese.
Per la cassazione della sentenza di secondo grado ricorre il Di AC con tre motivi.
Resiste la Sicilcassa con controricorso, contenente altresì ricorso incidentale condizionato affidato ad unico motivo, e con memoria illustrativa.
Non è costituito il Fondo pensioni per il personale della Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le province siciliane, intimata a seguito di ordinanza di integrazione del contraddittorio in data 27 maggio 1998 di questa Corte.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
I ricorsi, separatamente proposti contro la medesima sentenza, debbono essere riuniti a norma dell'art.335 c.p.c.. Col primo motivo il ricorrente principale deduce violazione e falsa applicazione dellà art.9, 3^ comma, d. lvo 503/92 (ex art.360 n.3 c.p.c.) e sostiene che erroneamente il Tribunale aveva interpretato l'art.9 del d.lgs n.503 del 1992 e la legge della quale questo era attuazione come referentisi a contratti collettivi futuri. Si erano così trascurati il tenore letterale della norma ed il criterio ermeneutico di cui all'art.12 disp. Sulla legge introducenti innovazioni che dovevano essere immediatamente applicate.
Ha raggiunto il ricorrente che l'art.3, terzo comma, del d.lgs. n.503 del 1992 avrebbe solo un valore sostanzialmente descrittivo e non precettivo, essendo stato intendimento del legislatore che l'adeguamento della disciplina per gli iscritti al Fondo introdotta con il d.lgs.503 del 1992 operi in modo automatico solo in assenza di contrattazione collettiva, mentre questa, anche se preesistente, avrebbe dovuto prevalere quale norma di salvaguardia rispetto ad eventuali interventi normativi peggiorativi.
Diversamente opinando, sarebbe derivato al Fondo un arricchimento senza causa, in quanto non avrebbe più dovuto erogare per pensioni di anzianità quanto derivatogli da contributi calcolati già in funzione di esse. Per contro, dal collocamento in quiescenza per anzianità secondo le precedenti previsioni non sarebbe derivato per il Fondo alcun onere aggiuntivo.
Il riferimento, a fini interpretativi, alla successiva legge n.335 del 1995 non solo era scorretto, trattandosi di norme (non interpretative) successive a quelle da interpretare, ma l'analisi letterale della stessa legge avrebbe condotto a conclusioni non dissimili da quelle sopra prospettate dal ricorrente. Sostiene costui che l'art.123 del contratto collettivo 16 gennaio 1991 gli riconosceva il diritto al trattamento di quiescenza e di previdenza stabilito dalla normativa in vigore presso il proprio istituto e che l'art.13 dello statuto del Fondo pensioni della Cassa (da considerarsi norma oggetto del rinvio da parte del contratto collettivo) attribuisce il diritto alla pensione diretta agli iscritti che, al momento della cessazione del rapporto, abbiano compiuto 20 anni di iscrizione al Fondo.
Il motivo è infondato.
Appare opportuno, preliminarmente, delineare i tratti essenziali della normativa di riferimento per la soluzione delle questioni prospettate alla Corte.
Con d.p.r. 9 novembre 1972, n.1136 è stato approvato il nuovo statuto del Fondo pensioni per il personale della Cassa centrale di risparmio "Vittorio Emanuele" per le province siciliane. Il Fondo (art.2) assicura un trattamento previdenziale per l'invalidità, anzianità di servizio presso la Cassa e la vecchiaia al personale in pianta stabile della Cassa che ad esso è obbligatoriamente iscritto (art.3, comma primo), e l'iscrizione (art.3, comma terzo) sostituisce a tutti gli effetti l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti (assicurazione generale obbligatoria). Il Fondo (art.3, comma quarto) ha facoltà di costituirsi in ogni momento come Fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria in modo da garantire ai propri iscritti un trattamento complessivo (pensione integrativa oltre pensione assicurazione generale obbligatoria) almeno pari a quello stabilito dallo statuto. Quest'ultimo prevede altresì (art.4, comma secondo) che il tempo utile agli effetti della pensione coincide con il periodo di iscrizione al Fondo (salvo riconoscimento, a richiesta, anche a i fini del raggiungimento dei requisiti minimi per il diritto a pensione, del servizio militare e di quattro anni universitari per i laureati).
L'art.13 n.5 dello statuto, riconosce il diritto alla pensione diretta ai dipendenti che abbiano compiuto almeno venti anni di iscrizione al Fondo nel caso che la cessazione del rapporto avvenga per dimissioni.
Infine, l'art.38, dopo avere ribadito (comma primo) che le pensioni erogate dal Fondo sono sostitutive di quelle che sarebbero state liquidate dall'assicurazione generale obbligatoria in relazione ai periodi di iscrizione al Fondo medesimo, dispone (comma secondo) che questo garantisce un trattamento di pensione quantitativamente non inferiore a quello garantito in ogni momento nei singoli casi dell'assicurazione generale obbligatoria e che (terzo comma) nel caso di trasformazione in fondo integrativo, o di revoca dell'esonero dall'assicurazione generale obbligatoria, il Fondo stesso avrebbe provveduto per la regolarizzazione nell'assicurazione generale della posizioni degli iscritti, portando in detrazione dal patrimonio l'importo occorrente e la Cassa, per il periodo successivo, avrebbe corrisposto, oltre ai contributi all'assicurazione generale obbligatoria, anche il contributo nella misura necessaria per assicurare la funzione integrativa.
In siffatto assetto statuario (ed essendo intervenuta frattanto la legge 30 luglio 1990, recante disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico) ha inciso il d.lgs. 20 novembre 1990, n.357 (Disposizioni sulla previdenza degli enti pubblici creditizi),
stabilendo (art.1) che, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1^ gennaio 1991, sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (tra gli altri) i lavoratori dipendenti degli enti creditizi pubblici esclusi o esonerati dall'obbligo dell'iscrizione alla stessa assicurazione generale per effetto (è il caso dei dipendenti della Cassa di risparmio "Vittorio Emanuele") dell'art.15, legge 20 febbraio 1958, n.55: in particolare, l'iscrizione avviene in una gestione speciale con autonomia gestionale. Il Fondo doveva quindi (art.2, comma primo) provvedere per gli iscritti in servizio a tutta una serie di adempimenti nei confronti dell'INPS consistenti in trasmissioni di dati anagrafici e previdenziali con indicazione dei periodi in ogni caso utili all'interessato nell'ordinamento di provenienza agli effetti dell'anzianità contributiva. Di particolare interesse è il comma secondo dell'art.2 cit., a norma del quale l'ammontare delle contribuzioni e degli altri trasferimenti a versamenti previsti a copertura degli oneri per le anzianità assicurative e le anzianità contributive connesse all'esercizio di facoltà di riscatto o di ricongiunzione di periodi assicurativi restano acquisiti dalle forme esclusive o esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria nei casi in cui le domande di riscatto o di ricongiunzione siano state presente alle forme medesime anteriormente all'1 gennaio 1991.
Viene costituita quindi nella gestione speciale dell'assicurazione generale obbligatoria una posizione previdenziale complessiva (comma terzo) per ciascun iscritto, talché (comma quinto) i lavoratori hanno diritto ai trattamenti pensionistici secondo i requisiti dell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi quelli relativi all'età, all'anzianità assicurativa e all'anzianità contributiva, salvo il trattamento previdenziale complessivo di miglior favore, anche in relazione all'eventuale conseguimento del diritto a prestazioni previdenziali derivanti dal possesso di requisiti di pensionamento più favorevoli di quelli richiesti nell'assicurazione generale obbligatoria. In particolare (art.4, comma secondo), per gli iscritti alla gestione speciale [. . ..] è fatto salvo il diritto al trattamento previdenziale complessivo di miglior favore previsto dalle forme di assicurazione obbligatoria esclusive od esonerative di rispettiva iscrizione, che agli effetti del richiamato diritto continuano ad operare. Ferma (tra le altre) tale disposizione, sono soppressi i regimi esonerativi in favore del personale (oltre che di altri istituti di credito specificamente indicati) della Cassa di Risparmio "Vittorio Emanuele" per le province siciliane (art.4, comma secondo), mentre (comma terzo) il Fondo della predetta Cassa di risparmio è trasformato in Fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria al fine di realizzare la garanzia delle prestazioni di cui all'art.
4. Per quanto, poi, attiene all'età pensionabile, il d.l. 19 settembre 1992, n.384 convertito con modificazioni in l. 14 novembre 1992, n.438, in attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto e sino al 31 dicembre 1993, ha sospeso (art.1) l'applicazione di ogni disposizione di legge, di regolamento e di accordi collettivi che preveda il diritto a trattamenti pensionistici di anzianità a carico del regime generale obbligatorio, ivi compreso lo speciale regime di cui al già illustrato d.lgs. 20 novembre 1990, n.357. Nelle more della conversione in legge del d.l. ult. cit., è stata emanata la legge 23 ottobre 1992, n.421 (Delega al governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di [.] previdenza [.]) che ha delegato (art.3) il Governo ad emanare decreti legislativi di riordino del sistema previdenziale dei lavoratori dipendenti, salvaguardando i diritti quesiti, con lo scopo di stabilizzare al livello attuale il rapporto tra spesa previdenziale e prodotto interno lordo e di garantire trattamenti pensionistici obbligatori omogenei, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: [.] lett. P) applicabilità anche al personale già iscritto a fondi esclusivi o esonerativi di enti creditizi di vari principi e criteri direttivi precedentemente enunciati sotto altre lettere, tra i quali, per quanto interessa in questa sede, quelli relativi alla graduale elevazione del requisito di assicurazione e di contribuzione per il diritto a pensione. Aggiunge il comma successivo che le conseguenti variazioni del trattamento previdenziale erogato dalla gestione speciale istituita ai sensi dell'art.1, comma 2, del citato d. lgs. N.357 del 1990 non determinano oneri aggiuntivi a carico dei fondi o casse o a carico dei datori di lavoro [.] salvo che venga diversamente stabilito in sede di contrattazione collettiva.
In attuazione, quindi, della delega, il d.lgs. 30 dicembre 1992, n.503, ha stabilito (art.9, comma secondo) che le disposizioni (tra le altre) in materia di pensionamenti di anzianità di cui all'art.8 dello stesso d.lgs. trovano applicazione nei confronti dei regimi aziendali integrativi (tra i quali il Fondo della Cassa di Risparmio) e che (comma terzo) le variazioni derivanti ai trattamenti pensionistici per effetto di quanto disposto al comma 2 rispetto alla previgente disciplina incidono sul trattamento complessivo di cui all'art.4 [trattamento previdenziale complessivo di miglior favore] del d.l. 20 novembre 1990, n.357, salvo che non sia diversamente disposto in sede di contrattazione collettiva.
L'art.123 del c.c.n.l. del 1991 stabiliva, secondo il non contestato accertamento del giudice di merito, che al lavoratore che cessa dal servizio per una delle cause indicate dall'art.117 [.] spetta il trattamento di quiescenza e di previdenza stabilito dalle norme in vigore presso ciascun istituto e, come detto, l'art.13 dello statuto del Fondo riconosce il diritto a pensione per coloro che alla cessazione del rapporto abbiano compiuto venti anni e non il più elevato requisito derivante dalla legislazione sopravvenuta. Ritiene, peraltro, la Corte che correttamente il giudice del gravame ha ritenuto che l'art.9, comma terzo (sopra riportato), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n.503 fa riferimento ai contratti collettivi a venire e non anche a quelli ancora vigenti all'entrata in vigore della norma. Tale interpretazione, secondo il Tribunale, è conforme a quanto disposto dall'art.3 lett.P) (come dianzi trascritto) della legge delega 23 ottobre 1992 (della quale il d.lgs n.503 del 1992 costituiva attuazione).
Quel Collegio di 2^ grado, dopo avere svolto alcune considerazioni sul valore semantico delle espressioni salvo che sia diversamente disposto e salvo che venga diversamente disposto, contenute nei due testi normativi appena richiamati ha ritenuto che esse inequivocabilmente si riferivano a eventuali disposizioni di futuri contratti collettivi, in occasione dei quali si sarebbe valutata (dalle parti sociali) l'incidenza dell'anticipazione della pensione di anzianità sui fondi pensione.
Del resto, ha osservato ulteriormente il giudice di appello, anche l'art.3, comma 19, della successiva legge 8 agosto 1995, n.335 - nel disporre la applicabilità a lavoratori e pensionati (compresi nella categoria di appartenenza del Di AC) delle proprie disposizioni con riflessi sul trattamento complessivo [.] salvo che non venga diversamente disposto in sede di contrattazione collettiva - faceva inequivocabilmente riferimento alla contrattazione collettiva futura, eventualmente diversa.
A parte le pur pertinenti considerazioni di ordine letterale svolte dal giudice di appello (anche in ordine al testo dell'art.3, comma19, della legge n.335 del 1995 che, pur non applicabile alla fattispecie in esame, oltretutto per essere estraneo a detta norma il carattere di norma interpretativa, regola tuttavia, per altro periodo, materia analoga e può fondatamente considerarsi espressione di una medesima tecnica redazionale delle norme), rileva la Corte che, sotto il profilo logico-sistematico, non avrebbe avuto senso la riserva in favore di un contratto collettivo anteriore quando l'art.9 del d.lgs. n.503 del 1992 faceva espresso riferimento al personale di cui al d.lgs. 20 novembre 1990, n.357, testo normativo che, a sua volta, contemplava specificatamente il personale della Cassa di Risparmio "Vittorio Emanuele" per le province siciliane, il cui vigente regime contrattuale collettivo in materia di età pensionabile già doveva presumersi noto al legislatore. Ma la considerazione decisiva nel senso che il legislatore intendeva riferirsi alla contrattazione collettiva a venire è che, trattandosi di valutare l'incidenza delle variazioni sui trattamenti pensionistici previgenti e sullo stesso trattamento di miglior favore degli iscritti al Fondo divenuto integrativo, siffatta valutazione avrebbe potuto naturaliter essere operata solo dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 503 del 1992 e quindi non poteva che essere demandata alle parti sociali della contrattazione collettiva successiva.
Correttamente, dunque, il Tribunale ha escluso che il Di AC potesse avvalersi del rinvio da parte del c.c.n.l. del 1991 allo statuto del Fondo per ottenere il pensionamento di anzianità a carico di quest'ultimo.
Nè può parlarsi, in materia pensionistica, avente marcate connotazioni pubblicistiche, di un preteso arricchimento senza causa del Fondo in forza della sopravvenuta disciplina ad esso certo più favorevole, in quanto l'intento perseguito dal legislatore, come si è visto ( art.3 legge n.421 del 1992 cit.), non fu certo l'equilibrio interno dei fondi pensione, ma il più ampio rapporto tra spesa previdenziale e prodotto interno lordo, oltre all'intento di pervenire a trattamenti pensionistici obbligatori omogenei. Neppure può sostenersi che il diritto alla pensione anticipata per un lavoratore ancora in servizio (come il Di AC) fosse, più che una semplice aspettativa, un diritto quesito (oggetto di salvaguardia ai sensi dell'art.3 della legge 421 del 1992, cit., oltre che dell'art.3 della legge 30 luglio 1990, n.218, cit., in materia di rapporti di lavoro dei dipendenti delle s.p.a. derivanti da trasformazione o fusioni di enti creditizi pubblici, fino al rinnovo del c.c.n.l.: in effetti il contratto del 1991 fece salvo il regime statuario che, tuttavia, per quanto detto, risulta inciso dall'art.9 d.lgs. n.503 del 1992). Infine, non può nemmeno condividersi l'assunto (pag.20 del ricorso principale) che il terzo comma dell'art.3 (rectius: 9 d.lgs. n.503 del 1992?) non abbia una funzione precettiva, ma sostanzialmente descrittiva. Verrebbe così escluso, infatti, lo stesso carattere di norma giuridica a quel testo del d.lgs., in manifesta contraddizione col suo carattere attuativo di una legge delega contenente una specifica direttiva in tale senso. Il ricorrente si contraddice, inoltre, laddove afferma che spetta [. . .] agli accordi collettivi scegliere tra l'adeguamento alle misure disposte in sede di riordino del sistema previdenziale o la salvaguardia della precedente disciplina;
se così è, infatti, trova conferma l'assunto del Tribunale, perché la scelta non può essere materialmente e logicamente operata che in sede di accordi successivi alle misure di riordino.
Col secondo motivo, il lavoratore denuncia omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (ex art. 360 n. 5 c.p.c.), non avendo il Tribunale considerato (e comunque omesso di motivare sul punto, pur dedotto in prime cure) che, a norma dell'art.3, comma 4, dello statuto del Fondo, in caso di trasformazione dello stesso Fondo, da sostitutivo in integrativo, il trattamento complessivo risultante dall'assicurazione obbligatoria e da quella integrativa avrebbe dovuto comunque essere almeno pari a quello stabilito dallo statuto:
a tal fine, l'art. 38, comma terzo, dello statuto aveva poi stabilito le opportune operazioni contabili nei rapporti con l'assicurazione generale anche in relazione al contributo che la Cassa avrebbe dovuto versare a norma dell'art. 30 dello stesso statuto. Poiché a tali versamenti la Cassa aveva puntualmente adempiuto, l'applicazione tout court dell'art. 9, comma secondo, del d. lgs. N. 503 del 1992 avrebbe rappresentato anche inadempimento contrattuale.
Il motivo è infondato.
Con esso vengono riproposte argomentazioni analoghe a quelle già svolte nel primo motivo sotto lo specifico profilo, allora, dell'arricchimento senza causa, e, ora, dell'inadempimento contrattuale. Anche le attuali censure debbono quindi essere disattese in ragione del carattere pubblicistico (volto al perseguimento di fini generali, secondo criteri solidaristici) delle norme in materia che, in quanto tali, trascendono lo stesso sinallagma del rapporto assicurativo di diritto privato e, nel caso concreto, come detto, perseguono, al di là di esso, un intento di riequilibrio generale della finanza pubblica, oltre che di perequazione tra i vari regimi pensionistici.
È da aggiungere che la trasformazione in fondo integrativo non è avvenuta per deliberazione del consiglio di amministrazione di esso, secondo la previsione dell'art.3 dello statuto, ma per factum principis.
Col terzo motivo, il Di AC lamenta violazione e falsa applicazione dell'art.346 c.p.c. (ex art.360, n.3 c.p.c.), omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (ex art.360 n.5 c.p.c.) in relazione al mancato esame da parte del Tribunale della domanda di riconoscimento dei periodi contributivi corrispondenti ad attività lavorativa anteriore al rapporto lavorativo con la Cassa.
Contrariamente a quanto ritenuto da quel Collegio, non poteva ravvisarsi rinuncia alla domanda di computo della contribuzione anteriore, implicitamente richiamata con la riproposizione dell'altra domanda;
era inoltre sufficiente richiamare, perché se ne imponesse l'esame, le domande ed eccezioni respinte o dichiarate assorbite dal primo giudice, già proposte dalla parte vittoriosa in primo grado che, in quanto vittoriosa, non aveva onere di proporre appello incidentale. Talli domande o eccezioni dovevano essere riproposte perché non dovessero presumersi rinunziate anche se, in ipotesi, fondate su una pluralità di causae petendi, ciascuna idonea a giustificare l'accoglimento di una di esse. Il Tribunale avrebbe dovuto quindi riesaminare la domanda volta al riconoscimento dei periodi assicurativi pregressi all'assunzione presso la Cassa, in quanto con la memoria di costituzione in appello erano state riprese le argomentazioni secondo cui, anche in ipotesi di ritenuta immediata applicabilità del d.lgs. n.503/1992. Il ricorrente alla data del 31 dicembre 1992 aveva comunque maturato i requisiti contributivi previsti dal Fondo per la pensione anticipata di vecchiaia;
all'obiezione ex altera parte che i periodi contributivi pregressi non avrebbero potuto essere computati, in quanto il lavoratore aveva presentato domanda di ricongiunzione oltre il termine del 1^ gennaio 1991, previsto dall'art.2, secondo comma, d.lgs. 20 novembre 1990, n.357, l'appellato aveva replicato che non si trattava di termine per la presentazione della domanda, sibbene per il trasferimento alla gestione speciale presso l'INPS delle contribuzioni connesse alla facoltà di ricongiunzione senza che risultasse abrogata la normativa di cui alla legge n.29 del 1979. Questa (art.2) avrebbe imposto l'accoglimento della domanda del Di AC con trasferimento al Fondo, dal momento della sua presentazione (8 aprile1991), di 178 settimane di contributi accreditati presso l'INPS, talché l'anzianità contributiva del lavoratore sarebbe stata di anni 21, mesi 11 e giorni 10 e gli avrebbe dato accesso al trattamento del Fondo (art.8 della legge 503 del 1992). Una diversa interpretazione dell'art., comma secondo, della legge n.357 del 1990 sarebbe stata in contrasto non solo con i canoni di cui all'art.12 delle disposizioni sulla legge in generale, ma anche con l'art.3 della Costituzione per disparità di trattamento tra soggetti che alla stessa data abbiano eguali requisiti contributivi.
Il motivo è infondato.
Vero è che il Tribunale ha errato nel ritenere precluso l'esame della domanda concernente il riconoscimento di periodi contributivi per attività prestata prima dell'assunzione presso la Cassa, non esaminate dal Pretore senza che a tale riguardo fosse stato proposto appello incidentale dal dipendente. Infatti, col ricorso introduttivo, il Di AC non aveva avanzato domanda di ricongiunzione del periodo contributivo I.N.P.S. antecedente all'assunzione da parte della Cassa di Risparmio con la contribuzione nel Fondo istituito per i dipendenti di questa. Tale domanda, non proposta in prime cure, non doveva essere riproposta e tanto meno poteva essere proposta per la prima volta, con appello incidentale, dal Di AC, oltretutto pienamente vittorioso in primo grado. Correttamente, peraltro, il Di AC, nella memoria di costituzione in appello, ha riproposto quella che già nel giudizio avanti al Pretore aveva la connotazione non di una domanda, ma di una allegazione volta al riconoscimento, in via subordinata, del diritto al pensionamento anticipato di anzianità a carico del Fondo in forza (anche) di contribuzione I.N.P.S. antecedente all'assunzione presso la Cassa di Risparmio e all'iscrizione al Fondo.
Trattandosi di fatto (contribuzione complessiva utile) costitutivo del vantato diritto al pre-pensionamento, la sua esistenza ben poteva essere nuovamente dedotta nelle difesa dell'appellato e, in quanto fatto storicamente pacifico tra le parti, la sua valutazione sub specie iuris può e deve essere operata dal giudice di legittimità anche se al riguardo non si è espresso il giudice di appello, come avrebbe dovuto nell'ambito di una compiuta motivazione in diritto.
Il vizio di motivazione che dà luogo ad annullamento ai sensi dell'art.360 n.5 c.p.c., è solo quello che concerne la ricostruzione in fatto di un punto decisivo della controversia, non quello attinente alla valutazione o qualificazione giuridica della fattispecie, allorché la decisione impugnata, peraltro, appaia nel dispositivo conforme a diritto - come, alla stregua delle considerazioni che seguono, nel caso in esame - potendo allora farsi luogo alla correzione della motivazione ex art.384 c.p.c. (cfr. Cass 3 aprile 1998, n. 3664; 28 luglio 1997, n. 7050; 18 marzo 1995,
n. 3205). A tale proposito, osserva la Corte che lo stesso ricorrente ha sostenuto con l'atto introduttivo del giudizio che una sua istanza presentata l'8 aprile 1991 per la ricongiunzione ex art.2 della legge 7 febbraio 1979, n.29 era stata respinta per la coincidenza delle gestioni previdenziali a decorrere dal 1^ gennaio 1991. Evidentemente, già in sede amministrativa venne rilevato che, essendo l'I.N.P.S. subentrato in tale data al Fondo, quale ente gestore dell'assicurazione obbligatoria dei dipendenti della Cassa di Risparmio, non v'era luogo a ricongiunzione ai sensi della legge n.29 del 1979 cit. del precedente periodo di iscrizione all'INPS (in ragione di altra occupazione), in quanto tutta la contribuzione risultava già accreditata presso lo stesso Istituto di previdenza. Peraltro, indipendentemente dalle concrete ragioni per le quali la ricongiunzione ai sensi della legge ult. citata venne allora rifiutata, non v'è dubbio, da un lato, che, a seguito del d. lgs. N.357 del 1990, tutta la precedente contribuzione obbligatoria del Di AC venne a confluire nell'INPS, talché presso detto Istituto non aveva senso applicare la legge n.29 del 1979. Soprattutto, d'altro lato, è assorbente considerare che al Di AC interessa in questo giudizio la utilizzabilità della contribuzione I.N.P.S., antecedente al rapporto lavorativo con la Cassa, congiuntamente alla successiva contribuzione al Fondo per godere del trattamento complessivo più favorevole da questo ai propri iscritti (anche ai fin dell'età per la pensione di anzianità), ma la legge n.29 del 1979 non prevede la ricongiunzione in un Fondo (ormai) meramente integrativo delle prestazioni di una diversa forma di assicurazione obbligatoria.
Vero è che, prima della trasformazione (1^ gennaio 1991) dell'assicurazione presso il Fondo in assicurazione integrativa (legge n.357 del 1990, art.5), quando cioè il primo aveva ancora natura sostitutiva (art.3 statuto) o esonerativa ( art.5 legge n.357 del 1990), avrebbe potuto essere richiesta la ricongiunzione della contribuzione, versata all'assicurazione generale obbligatoria, presso il Fondo e, in tal caso, sarebbe stato fatto salvo il trattamento previdenziale complessivo di miglior favore previsto dallo statuto anche in relazione a prestazioni previdenziali derivanti da requisiti di pensionamento più favorevoli di quelli richiesti nell'assicurazione generale obbligatoria: art.6, secondo comma, d. lgs. N.357 del 1990; ma. Proprio perché quest'ultima disposizione prevedeva la trasformazione del Fondo e l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria dei suoi iscritti a decorrere dal 1^ gennaio 1991, tale termine è stato fissato anche per la presentazione delle domande di riscatto o di ricongiunzione alle predette forme esclusive o esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria, di talché, presentata tempestiva domanda, l'ammontare delle contribuzioni e degli altri trasferimenti o versamenti previsti a copertura degli oneri per le anzianità assicurative e le anzianità contributive connesse all'esercizio di facoltà di riscatto o di ricongiunzione di periodi assicurativi restavano acquisiti da quelle stesse forme.
Tale è, a giudizio della Corte, il solo senso che può
attribuirsi, vuoi sotto il profilo letterale, vuoi sotto quello finalistico e sistematico, al termine del 1^ gennaio 1991 di cui all'art.2, comma secondo, d.lgs. n.357 del 1990; non certo quello di semplice scadenza per il solo trasferimento dei fondi secondo la prospettazione del ricorrente, che pure ha in limine affermato di avere presentato la domanda di ricongiunzione soltanto l'8 aprile 1991.
La peculiarità della fattispecie (ritardo nella presentazione della domanda e cioè nell'osservanza di un termine di ordine pubblico) da parte dell'iscritto al Fondo esclude in radice la fondatezza del dubbio di illegittimità costituzionale dell'art.2, comma secondo, d. lgs. ult.cit., così come prospettato dal ricorrente in relazione all'art.3 della Costituzione. Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, il ricorso principale deve essere rigettato.
Da tale pronuncia resta assorbito l'esame del ricorso incidentale della Sicilcassa, la quale, avendo espressamente condizionato la propria impugnazione all'ipotesi di accoglimento dell'altra, ha perso interesse alla pronuncia sul proprio ricorso (per il quale potrebbe ravviarsi, conseguentemente, anche un sopraggiunto profilo di inammissibilità).
Ricorrono giusti motivi per l'integrale compensazione tra le parti costituite delle spese del giudizio di cassazione.
P.T.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito l'incidentale; compensa le spese tra tutte le parti costituite.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 21 maggio 1999