Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/05/1999, n. 4972
CASS
Sentenza 21 maggio 1999

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Sulla base dell'art. 9 D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 503, emanato in forza della delega contenuta nella legge 23 ottobre 1992 n. 421, - disposizione questa che rende applicabili ai regimi aziendali integrativi (quale quello del Fondo pensioni per il personale della Cassa centrale di risparmio "Vittorio Emanuele" per le province siciliane esonerativo dell'a.g.o. ex legge 20 febbraio 1958 n. 55, poi confluito in una gestione speciale dell'INPS ex D.Lgs. 20 novembre 1990 n. 357), le norme poste in materia di pensionamenti di anzianità dal precedente art. 8, nonché le variazioni derivanti ai medesimi trattamenti pensionistici rispetto alla disciplina previgente - la prevista salvezza di quanto diversamente disposto in sede di contrattazione collettiva riguarda i contratti collettivi successivi alla disposizione suddetta e non anche quelli vigenti alla data di entrata in vigore della norma. Conseguentemente non può trovare applicazione (come trattamento di miglior favore fatto salvo dall'art. 9 cit.) l'art. 123 del contratto collettivo di categoria del 1991 che prevedeva che, in caso di cessazione dal servizio per alcune cause tipicizzate, il trattamento di quiescenza e previdenza stabilito dal menzionato Fondo era riconosciuto agli iscritti che, al momento della cessazione del rapporto, avessero compiuto venti anni di iscrizione al Fondo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/05/1999, n. 4972
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4972
    Data del deposito : 21 maggio 1999

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