Sentenza 6 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/08/2003, n. 11862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11862 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2003 |
Testo completo
E C.C. 66601 N O I Z A S E 6 S 5 REPUBBLICA ITALIANA 8 N 9 A . 1 O I C N / Z - 4 I / IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A U D 6 B R 2 BU Dott. Ugo1 1 862/03 . P T A . L I S R L S I . T T M R P A E R G . E E . Oggetto E D B T R L A E SEZIONE TRIBUTARIA T Tributaria A D 1 I D 3 S 1 A N E Composta dagli Ill.mi Sigg E I . T S N N I R E A S E Presidente E R.G.N. 21984/99 T A Dott. Massimo ODDO Consigliere Cron. 25744 M Dott. Francesco Antonio GENOVESE Consigliere Rep. CULTRERA Rel. Consigliere Ud.18/02/03 Dott. Maria Rosaria Dott. Raffaele BOTTA Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 66601 sul ricorso proposto da: IMMOBILIARE ARNA SRL, in persona del legale 16672 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata C.in ROMA PIAZZALE! DELLE BELLE ARTI 8, presso lo studio dell'avvocato TIBERIO SARAGO' che la difende unitamente all'avvocato ALESSANDRO ROMOLI, giusto mandato a margine;
ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo 2003 493 rappresenta e difende ope legis;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 540/99 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 10/04/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/02/03 dal Consigliere Dott. Maria Rosaria CULTRERA;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato SARAGO' che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e si riporta agli scritti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- OGGETTO: PROCESSO D'APPELLO-PRODUZIONE DI NUOVI DOCUMENTIO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DEL RICORSO 1.1.la s.r.l. Immobiliare Arna chiese al Presidente del Tribunale di Venezia ed ottenne decreto ingiuntivo nei confronti del Ministero delle Finanze per la somma di L. 17.500.000, a titolo di rimborso della tassa annuale di concessione governativa pagata per gli anni dal 1988 al 1992. 1.2. L'A. F. propose opposizione al Tribunale di Venezia, che, rilevato che il creditore opposto non aveva depositato il fascicolo della fase monitoria, con sentenza n. 579 del 25.1.97 " revocò l'ingiunzione. Contro questa sentenza la società contribuente propose impugnazione innanzi alla Corte d'Appello di Venezia che lo respinse con sentenza del 11.3.99. 1.3. Contro quest'ultima pronunzia la società suddetta propone ora ricorso per cassazione che affida a quattro motivi. Il Ministero delle Finanze resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Col 1° motivo la ricorrente denunzia violazione dell'art. 112 c.p.c, lamentando che il giudice del gravame ha dichiarato non provato il suo credito, ancorchè l'avvenuto versamento della tassa non rappresentasse questione controversa. L'A. F., difatti, ha dedotto nel giudizio di merito eccezioni solo processuali, senza mai contestare nel merito il fondamento della pretesa azionata. Col 2° motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 112-115 e 116 c.p.c, incompleta od erronea valutazione di un elemento di fatto decisivo,, omessa o incompleta motivazione su di un punto decisivo. Assume che il suo credito non è stato contestato e, dunque, in quanto essendone pacifica in causa la sussistenza, non necessitava della prova, che la corte di merito ha ritenuto carente. Detto giudice del gravame, inoltre, ha erroneamente affermato che non sono state prodotte le domande atte ad evitare la decadenza, che, al contrario, sono documentate per tabulas, come emerge dalla documentazione versata in atti. Col 3° motivo denunzia violazione dell'art. 115 c.p.c., omessa o contraddittoria motivazione. Deduce che erroneamente il giudice di merito ha sanzionato la mancata allegazione agli atti del giudizio di opposizione del suo fascicolo di parte, contenente gli elementi di prova del suo credito, che corredava la sua istanza introduttiva del giudizio monitorio. Il fascicolo era nella disponibilità dell'ufficio, che poteva consultarlo autonomamente, donde l'irrilevanza della sua omissione che, peraltro, non è sanzionata da espressa disposizione normativa. 2 Col 4° motivo deduce violazione degli artt. 115 e 345 c.p.c.. Lamenta che la corte di merito ha erroneamente rigettato la sua istanza di produzione del fascicolo della fase monitoria in grado d'appello. Le norme citate, contrariamente a quanto affermato nella decisione impugnata, consentono, e non già vietano, la produzione di nuovi documenti in sede di gravame. Quest'ultimo motivo, la cui indagine merita priorità per esigenze di ordine logico, è fondato. La corte territoriale ha sostenuto che l'attore, parte appellante, che non ha provveduto al ritiro dei documenti presentati nella fase monitoria né li ha prodotti avanti al giudice dell'opposizione nei termini di legge, non può effettuare tale produzione in grado d'appello, ostandovi il disposto dell'art. 345 c.p.c.. Siffatta affermazione di principio è errata. Secondo l'insegnamento di questa Corte (cfr. Cass. nn. 2737/02, 5463/02, 11537/02, 13424/02 e 60/03), la preclusione, posta da tale disposizione normativa nel testo novellato dall'art. 52 della legga 26/11/90 n. 353, si riferisce alle sole prove costituende, tra le quali non sono compresi i documenti, cioè le prove che nel caso di specie il ricorrente intendeva acquisire al processo d'appello, i quali rappresentano prove costituite. Alla luce di tale principio, che viene pienamente condiviso da 3 questa Corte senza necessità di rivisitazione, il giudice del gravame non può trascurare, ma deve apprezzare, ai fini della formazione del suo convincimento, anche gli elementi di prova desumibili dai documenti che la parte abbia allegato al processo mediante produzione per la prima volta in sede d'impugnazione. La pronuncia in esame, con la quale si è esclusa l'efficacia probatoria degli elementi documentali, addotti a sostegno della sua pretesa dal ricorrente, in ragione di una preclusione processuale inesistente nel regime impugnatorio di merito, deve essere, perciò, cassata. Restano salve, ovviamente, la verifica, che il giudice del gravame dovrà condurre, sulla ritualità di tale deposito ai sensi della regola generale posta dall'art. 184 c.p.c. (Cass. citata n. 2737/02 e 13301702), nonchè la valutazione della lealtà processuale della parte che ha provveduto alla nuova allegazione, senz'altro rilevante ai fini del governo delle spese (Cass. citata n. 13424/02 e 10278/02). La disamina sugli altri motivi resta assorbita. Tanto premesso, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e gli atti devono essere rinviati ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia, anche per le spese di questo grado di giudizio. 4
P.Q.M.
Accoglie il quarto motivo;
dichiara assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia gli atti ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia anche per le spese. Così deciso in Roma, il 18.2.03 PRET Il Consigliere,est.W sigliere Il Presidente ANCELLIERE C - 6 AGC. ZOU3 DEPOSITATS Oggl Molde A E I 6 5 N 8 R 9 . O 1 A I N / Z T 4 - / A U 6 B R 2 B . T I . L S R I R L . P T G A . E . D B R L A E A T A I D 1 D I R S 3 E 1 E N T E T . S A N N I E A S M E 5