Cass. civ., sez. III, sentenza 02/08/2002, n. 11537
CASS
Sentenza 2 agosto 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di regolamento delle spese processuali, il sindacato della corte di Cassazione è limitato alla violazione del principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; esula, pertanto, da tale sindacato e rientra, invece, nel potere discrezionale del giudice del merito, ex art. 92 cod. proc. civ., la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite; e ciò anche nell'ipotesi di tardiva produzione di un documento da parte dell'appellante ex art. 345 (nel testo anteriore alla novella) secondo comma cod. proc. civ., dal momento che tale norma si limitava a fare riferimento all'art. 92.

Commentario1

  • 1Fondo patrimoniale: quali sono i bisogni della famiglia?
    Paolo Remer · https://www.laleggepertutti.it/ · 11 febbraio 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 02/08/2002, n. 11537
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11537
Data del deposito : 2 agosto 2002

Testo completo