Sentenza 2 agosto 2002
Massime • 1
In tema di regolamento delle spese processuali, il sindacato della corte di Cassazione è limitato alla violazione del principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; esula, pertanto, da tale sindacato e rientra, invece, nel potere discrezionale del giudice del merito, ex art. 92 cod. proc. civ., la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite; e ciò anche nell'ipotesi di tardiva produzione di un documento da parte dell'appellante ex art. 345 (nel testo anteriore alla novella) secondo comma cod. proc. civ., dal momento che tale norma si limitava a fare riferimento all'art. 92.
Commentario • 1
- 1. Fondo patrimoniale: quali sono i bisogni della famiglia?Paolo Remer · https://www.laleggepertutti.it/ · 11 febbraio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/08/2002, n. 11537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11537 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO FIDUCCIA - Presidente -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - Consigliere -
Dott. DONATO CALABRESE - Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - Consigliere -
Dott. ALBERTO TALEVI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
OV RG e IC DE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLE MILIZIE 9, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO CARLO BIANCA, che li difende unitamente all'avvocato MASSIMO BIANCA, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
BANCA COMMERCIALE ITALIANA S.P.A. con sede in Milano, in persona dei legali rapp.ti il Direttore Bruno Soldano ed il Condirettore Michele Tamburri della filiale di Trieste, elettivamente domiciliata in ROMA VIA VIRGILIO 8, presso lo studio dell'avvocato ENRICO CICCOTTI, che la difende unitamente all'avvocato ANGELO PASINO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 485/99 della Corte d'Appello di TRIESTE, sezione prima civile emessa il 18/6/1999, depositata il 03/08/99; RG. 559/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/03/02 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
udito l'Avvocato FEDERICO BIANCA (per delega Avv. Francesco Carlo Bianca);
udito l'Avvocato ENRICO CICCOTTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 17.7.1993 la Banca Commerciale Italiana S.p.A - Sede di Trieste esponeva che: - il 23.3.1990 RG NO aveva prestato in favore di essa attrice fideiussione per la Nuova Containers s.r.l. fino alla concorrenza di L. 300 milioni;
- con atto 7.6.1993 Not. G. Cracco di Verona, cc...annotato tavolarmente sub ON n. 6785/90 a peso dell'appartamento sito in Trieste, via Donadoni/III..." NO RG e OS NO LE avevano costituito detto immobile, costituente l'unica proprietà immobiliare di NO RG ed in capo al medesimo tavolarmente iscritto, in fondo patrimoniale;
- l'atto doveva essere revocato ex art. 2901 c.c.. Premesso tra l'altro quanto sopra, la Banca Commerciale Italiana conveniva in giudizio NO RG e OS NO LE innanzi al Tribunale di Trieste per sentir dichiarare inefficace nei confronti di essa attrice l'atto 7.6.93 predetto.
Resistevano in giudizio i convenuti.
Il Tribunale, con sentenza 19.3 - 10.6.97, rilevato tra l'altro che dall'esame degli atti e dai documenti di causa si appalesa la nullità c/o insussistenza dell'atto di citazione per difetto di rappresentanza dei funzionari che hanno conferito le liti al difensore...", rigettava "...la domanda attorea siccome infondata...", e condannava l'attrice a pagare le spese di lite. Proponeva appello detta attrice.
Resistevano in giudizio gli appellati.
La Corte d'Appello di Trieste, con sentenza 18.6 - 3.8.99, accoglieva l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarava l'inefficacia, ex art. 2901 c.c., nei confronti della Banca Commerciale Italiana, dell'atto 7.6.90 di costituzione del fondo patrimoniale, e condannava gli appellati (nel dispositivo appare la parola "appellanti" per evidente lapsus) in solido "...a rifondere alla banca appellante le spese di lite per l'intero procedimento...".
Contro questa decisione hanno proposto ricorso per cassazione NO RG e OS LE.
La Banca ha resistito con controricorso e memoria difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti NO RG e OS LE, con il motivo A) denunciano "VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 75, 77, 163 C.P.C., 13, 2331 c.c. - NULLITÀ DELLA SENTENZA O DEL
PROCEDIMENTO; OMESSA E/O INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE CIRCA UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA" esponendo le seguenti doglianze. Tanto l'atto di citazione introduttivo del giudizio di prime cure, che l'atto di appello vengono riferiti alla Banca Commerciale Italiana s.p.a. - Filiale di Trieste (Sede in atto di citazione introduttivo) con sede in Trieste - P.zza della Repubblica 2. Senonché la Filiale di Trieste, con sede in Trieste è sub-struttura priva di personalità giuridica. Pur non scostandosi da tale assunto la pronuncia di secondo grado non ne trae le dovute conseguenze, reputando di poter ridurre la questione involgente il difetto della personalità giuridica in capo a chi assume l'iniziativa giudiziale, ed il precipitato processuale dello stesso (appunto il difetto della capacità processuale), alla diversa tematica del potere della persona fisica che agisce in nome e per conto della banca di rappresentare la preponente. Equivocando sul diverso ambito di operatività dei diversi istituti la sentenza gravata opera una pericolosa, ed errata, contaminazione di concetti affermando, in buona sostanza, che poco importa chi sia il soggetto (persona giuridica ovvero filiale della stessa) di cui viene speso il nome, apparendo sufficiente a far salvo l'atto introduttivo ed il procedimento la sussistenza in capo a chi agisce del potere rappresentativo della persona giuridica nella sua qualità di soggetto di diritto. Per converso pare che la circostanza relativa alla sussistenza (solo in ipotesi ammessa) del potere rappresentativo in capo al preposto alla sub-struttura (filiale) sia cosa ben diversa dalla sussistenza della capacità processuale di quest'ultima. Il difetto di un presupposto processuale qual è la capacità processuale di chi agisce non può essere sanato dalla sussistenza di altro presupposto processuale (la rappresentanza) e con la traslazione degli effetti del giudizio dal non-soggetto agente al soggetto rappresentato. Nel caso de quo, il soggetto (rectius non- soggetto) agente, di cui viene speso il nome non è la Banca Commerciale Italiana s.p.a., con sede in Milano - P.zza della Scale n. 6, bensì la (sola) sub-struttura precisamente identificata nella Filiale di Trieste con sede in Trieste - P.zza della Repubblica n.
2. E giudizio dalla stessa instaurato, al pari del procedimento incoato in nome e per conto di un soggetto inesistente (es. defunto o ente estinto), è insanabilmente viziato in rito e come tale con una pronuncia, appunto di rito, va esaurito.
Ritiene il collegio che il motivo non possa essere accolto. Premesso che alla base delle doglianze in esame vi è un asserito error in procedendo in relazione al quale la S.C. è anche giudice del fatto ed ha il potere - dovere di esaminare direttamente gli atti di causa (cft. tra le altre Cass. n. 8468 del 25/09/1996), va infatti rilevato che (cfr. per una caso simile con simile decisione sul punto la motivazione della sent. Cass. n. 3319 del 1996 citata dalla parte controricorrente) sulla base di quanto emerge dagli atti di causa deve concludersi che nel presente giudizio è stata (ed è parte) non la filiale in sè sola considerata (che non costituisce un centro autonomo d'imputazione giuridica), ma la Banca Commerciale s.p.a. processualmente rappresentata da rappresentanti operanti nella sede di Trieste. Infatti in primo e secondo grado la Banca (nel presente giudizio di cassazione invece la controricorrente si è qualificata come Banca Commerciale Italiana S.p.A con sede in Milano) ha agito qualificandosi come Banca Commerciale s.p.a. - Sede (o Filiale) di Trieste, ma tale dizione vale evidentemente ad identificare come parte del giudizio innanzitutto la società la Banca Commerciale s.p.a. - Sede legale;
mentre l'aggiunta "Sede di Trieste" ovvero "Filiale di Trieste" altro significato non può avere se non quello di precisare i termini della legittimazione ad processum del legale rappresentante di detta filiale. Non sussiste, dunque, per quel che riguarda l'aspetto in esame, alcun vizio dell'impugnata sentenza con riferimento alla lamentata mancata emissione delle pronunce consequenziali all'asserita insussistenza della legittimazione in questione: perché, tale difetto di legitimatio non è mai esistito in quanto la Banca Commerciale s.p.a., in quanto tale, era ed è parte del giudizio medesimo. Con il motivo B) i ricorrenti denunciano "VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 75, 77, c.p.c., 2384 c.c.; OMESSA E/O INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE CIRCA UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA" esponendo le seguenti doglianze. In punto "legitimatio ad processum" la sentenza gravata, in riforma della pronuncia del Giudice di primo grado, ha ritenuto regolare la costituzione, "già in prime cure, della banca appellante, avendo i soggetti che conferirono la procura ad litem, potere di rappresentanza della Banca Commerciale ltaliana" (pp. 6 in fondo e inizio 7). Non essendo nella documentazione dimessa ex adverso in prime cure alcun passo nel quale possa ravvisarsi l'attribuzione ai preposti alle sub-strutture della banca del potere di rappresentanza processuale della preponente, il Giudice di appello ha reputato di ravvisare il conferimento, espressamente per iscritto, del potere di rappresentanza processuale volontaria della predetta in favore dei firmatari della procura ad litem del primo grado (vicedirettore e condirettore della filiale attrice) nella previsione di cui all'art. 29 dello statuto della B.C.I. (v. p. 8 sentenza). Le conclusione cui perviene la sentenza gravata non sono condivisibili. L'art. 29 dello Statuto della B.C.I. (documento dimesso solo nel secondo grado) è inserito, nel titolo 6^ contenente le disposizioni che disciplinano l'attribuzione alle varie articolazioni della banca dei poteri gestori. Le previsioni tanto dell'art. 28 (con riferimento ai poteri attribuiti alla Direzione centrale) quanto del successivo art. 29 (con riferimento alle singole Filiali, Agenzie di città e Rappresentanze) sono relative alla regolamentazione del cd. rapporto gestorio interno, in virtù del quale le facoltà di curare, gestire ed amministrare gli affari della società vengono ripartite tra le partizioni in cui si articola la struttura della medesima. Errato ed in contrasto soprattutto con l'art. 77 c.p.c. s'appalesa, quindi, il richiamo all'art. 29 dello statuto effettuato dal Giudice di appello (e segnatamente del secondo comma dello stesso nel rimando operato alla lettera a) del precedente art. 28), che in tale disposizione ravvisa la fonte del potere di rappresentanza (esterna) processuale in favore dei preposti alle filiali. E conferimento del potere di rappresentanza volontaria trova, invece regolamentazione nel titolo 7^, rubricato "Della firma sociale", laddove, con l'attribuzione del "potere di firma" con le relative previsioni in ordine alle modalità di esercizio, viene ad essere conferito il potere di agire in nome e per conto della società. Però nel citato art. 30, si ribadisce unica disposizione attributiva del potere "esterno" di rappresentanza, non vi è alcun riferimento al potere di agire in giudizio. L'art. 77 cit. esige che l'attribuzione della rappresentanza processuale avvenga espressamente per iscritto;
tale connotazione non si riscontra nel complesso delle disposizioni contenuti nello statuto della B.C.I.
Il motivo non può essere accolto.
Infatti premesso che anche in tal caso alla base delle doglianze in esame vi è un asserito error in procedendo in relazione al quale la S.C. è anche giudice del fatto ed ha il potere - dovere di esaminare direttamente gli atti di causa, si osserva che il giudizio della Corte di merito in ordine alla sussistenza della legitimatio ad processum in questione deve essere condiviso;
e che in particolare è esatto che la questione va risolta sulla base degli artt. 28 e 29 cit. (nei quali è contenuta una espressa e precisa regolamentazione del punto in questione); mentre appaiono prive di pregio le tesi dei ricorrenti sul punto.
Con il motivo C) le ricorrenti denunciano "VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 91, 92 e 345 (previgente formulazione) c.p.c., 2697 c.c.; OMESSA E/O INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE E CONTRADDITORIETA DELLA STESSA CIRCA UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA" esponendo le seguenti doglianze. Quand'anche, e solo in via di ipotesi si potesse ritenere che lo statuto della B.C.I. contenga, espressamente per iscritto, l'attribuzione del potere di rappresentanza processuale in capo ai firmatari la delega (già) del primo grado di giudizio, comunque la sentenza resa nel secondo grado non andrebbe esente da censure, avendo la Corte giuliana fatto malgoverno delle disposizioni di legge in materia di condanna alle spese di causa. La pronuncia gravata è viziata di patente contraddittorietà e, ancor prima, innanzitutto viola l'art. 2697 c.c. nella parte in cui ritiene (p. 7) debba gravare sui convenuti l'onere di provare il difetto del potere di rappresentanza volontaria processuale in capo ai funzionari della filiale della banca;
secondariamente, la pronuncia impugnata viola gli articoli 91, 92 e 345 (previgente formulazione). La prova della legitimatio ad processum in capo ai funzionari firmatari la delega del primo grado di giudizio, sia pur erroneamente (per quanto sopra rilevato) individuata dalla Corte giuliana nella statuto della B.C.I., è stata fornita da controparte solamente in sede di proposizione del giudizio appello. Pur riconoscendo che la formulazione dell'art 345 c.p.c. ante-riforma consentiva, con la disposizione di cui al secondo comma, la produzione in secondo grado di nuovi documenti nella stessa veniva però precisato che "se la deduzione poteva essere fatta in primo grado si applicano per le spese del giudizio d'appello le disposizioni dell'art. 92, salvo che si tratti di deferimento del giuramento decisorio". Tantè che la stessa Corte, nel consentire il "tardivo" deposito di documenti, fa "salvo il riflesso sulle spese di lite" (così testualmente p.8). Ma, evidentemente dimentica di tale corretta constatazione, nel dispositivo della sentenza, non solo pone interamente a carico dei convenuti-appellati le spese del giudizio di appello, con ciò omettendo di fare applicazione dell'art. 92 c.p.c., ma riforma in punto spese (ribaltandola in toto e ponendo anche quelle del primo grado interamente a carico dei convenuti) la sentenza di prime cure, che, per converso, in corretta applicazione dell'art. 91 aveva posto le stesse a carico dell'attrice; il che costituisce anche un'insanabile contraddizione tra dispositivo e parte motiva. Reputare che la previsione di cui all'art. 345, comma 2^ c.p.c. non imponga al Giudice di appello di derogare al principio di soccombenza, significherebbe privare la norma in parola di qualsivoglia valenza, riducendola a vana superfetazione ed inutile ripetizione della previsione contenuta nella norma, generale, del precedente art. 92 c.p.c.. Il motivo non può essere accolto.
Quanto alla violazione dell'art. 2697 c.c. basta rilevare che la decisione sul punto non si basa solo su tale norma ma anche su una ulteriore autonoma ratio decidendi sufficiente da sola a sorreggere la decisione medesima: quella suddetta fondata sui due artt. 28 e 29 cit. dello statuto;
e poiché, come si è già esposto, detta seconda rado deve ritenersi fondata e condivisibile (nonché idonea a sorreggere da sola la decisione sul punto) diventano irrilevanti e quindi inammissibili tutte le doglianze concernenti la prima ratio (fondata su detto art. 2697 c.c.). Le ulteriori doglianze debbono poi ritenersi prive di pregio in quanto il Giudicante ha palesemente, anche se implicitamente, fondato la sua decisione in ordine alle spese sull'accoglimento dell'appello;
e tale decisione si sottrae al sindacato di legittimità in quanto immune da vizi denunciabili nel presente giudizio. In particolare va condivisa la giurisprudenza sul punto (criticata dagli appellanti) di questa Corte (da considerarsi ormai consolidata), ribadendo il seguente principio di diritto: in tema di regolamento delle spese processuali, il sindacato della Corte di Cassazione è limitato alla violazione del principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa;
esula, pertanto, da tale sindacato e rientra, invece, nel potere discrezionale del giudice del merito, ex art. 92 cod. proc. civ., la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite;
e ciò anche nell'ipotesi di tardiva produzione di un documento da parte dell'appellante ex art. 345 (nel testo precedente) secondo comma cod. proc. civ., dal momento che tale norma si limitava a fare riferimento all'art. 92 (cfr. Cass. n. 9690 del 16/11/1994; Cass. n. 551 del 29/01/1990; Cass. 4294 del 915/1987). Anche il motivo di ricorso in esame va dunque respinto. I successivi motivi D) ed E) vanno esaminati insieme in quanto connessi.
Con il motivo D) i ricorrenti denunciano "VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 167, 168, 169, 170, 2697, 2740, 2741, 2901 c.c. e 102 c.p.c." esponendo le seguenti doglianze. Sotto il vigore del codice del 1942, nell'originaria formulazione, la tutela dei creditori personali del costituente il patrimonio familiare veniva incisivamente assicurata dall'art. 169 c.c., che sanciva l'inefficacia (per legge) dell'atto di destinazione nei confronti di tutti i creditori il cui diritto fosse sorto prima della trascrizione del vincolo;
il mancato richiamo della ricordata "inefficacia", lungi dall'apparire una mera dimenticanza, potrebbe essere sintomatico della precisa volontà del Legislatore di affrancare a priori tale patrimonio di destinazione da revocatorie (quantomeno ordinarie), il che del resto ben si sposerebbe con la natura dello stesso, destinato com'è a soddisfare esigenze la cui meritevolezza, e cioè il soddisfacimento del dovere di mantenimento dei familiari sancito dagli arti 143, 147 e 148 c.c., è riconosciuta proprio per legge. Ma anche qualora così non fosse, e cioè qualora al (nuovo) silenzio del Legislatore non potesse attribuirsi alcun significato particolare, si da trattare il negozio costitutivo di fondo patrimoniale alla stregua di un qualsiasi atto la cui revocabilità o meno rimarrebbe da valutarsi in concreto, in ogni caso non potrebbe per ciò solo evincersene che questo debba essere sempre considerato connotato da gratuità, e come tale revocabile nella più semplice tra le forme previste dall'art. 2901 c.c.. Ed in effetti fatta eccezione per l'ipotesi di costituzione da parte del terzo, in dottrina si è a più riprese sottolineato come, nel caso in cui il vincolo di destinazione venga impresso dai coniugi sia inappropriato parlare di atto a titolo gratuito, avendo invece causa onerosa laddove funzionalmente collegato all'adempimento dell'obbligazione traente fonte proprio dagli artt. 143 e 147 c.c. Gli unici soggetti avvantaggiati e del cui contrapposto interesse dovrà pertanto tenersi (anche processualmente) conto nel decidere della revocabilità o meno dell'atto de quo, sono, come si legge nell'art. 170 c.c., i creditori la cui obbligazione tragga origine da contratti
"non estranei ai bisogni della famiglia" e che, similmente a quanto accade in presenza di cause legittime di prelazione, potranno essere soddisfatti con assoluta precedenza rispetto agli altri creditori e cioè a tutti quelli esclusi dalla norma appena ricordata. Se l'esercizio dell'azione revocatoria da parte dei creditori estranei non è indifferente per il coniuge (pretesamente) destinatario dell'atto di costituzione, ancor meno indifferente è per i creditori familiari che ne sono, proprio, direttamente interessati (e cioè portatori di un interesse sostanzialmente e processualmente rilevante) e ciò per l'ovvio motivo che, in caso di declaratoria di inefficacia, si troveranno a concorrere con tutti gli altri creditori (e cioè anche con quelli estranei ai bisogni familiari), con ben minori possibilità di essere soddisfatti;
che, se così non fosse, e cioè qualora il patrimonio dovesse rivelarsi più che capiente, difetterebbe in capo all'attore lo stesso interesse ad agire. Alla luce di tali riflessioni appare quindi inesatta la riconduzione del fondo patrimoniale tra le limitazioni di responsabilità previste dall'art. 2740 comma secondo c.c., trattandosi invece di istituto che, sebbene particolare, appare molto più prossimo alle cause di prelazione contemplate dall'art. 2741 comma secondo c.c. che, com'è noto, se assoggettate a revocatoria, presuppongono l'instaurazione di un rapporto processuale con i creditori così avvantaggiati. Rimane da chiedersi, ma questa volta sotto il profilo sostanziale, se nei riguardi di tali creditori la (per loro vantaggiosa) costituzione di fondo patrimoniale debba essere trattata alla stregua di un atto a titolo oneroso, ovvero al pari di quelli a titolo gratuito, dubbio evidentemente da sciogliersi sulla base di quanto previsto dall'art. 2901 comma secondo c.c. in merito alle garanzie: per i creditori familiari la cui obbligazione fosse sorta prima della costituzione del fondo, si tratterrà di atto non contestuale, acquistando essi ex novo un diritto di preferenza precedentemente non goduto, mentre per converso questo sarà contestuale, ed anzi persino preesistente, negli altri casi, acquistando essi il diritto di preferenza (e cioè quello di essere sottratti ad una generale par condicio) già in uno con il sorgere del loro credito. Conclusioni queste ultime, destinate a riverberarsi sul piano probatorio, e quindi sulla distribuzione dei relativi oneri a mente degli arti 2697 e 2901 comma primo c.c., gravando sull'attore, e cioè su chi agisca in revocatoria, il compito di provare che questi ultimi (e cioè i creditori non estranei ai bisogni familiari che avessero contratto dopo la costituzione del fondo) fossero consapevoli del pregiudizio arrecatogli.
Con il motivo E) i ricorrenti denunciano "VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 143, 147, 148, 167, 168, 169, 170, 2697 e 2901 c.c." esponendo le seguenti doglianze. I ricorrenti si dolgono anche dell'inosservanza di tutte le norme qui indicate in rubrica, e segnatamente del fatto che i Giudici di secondo grado le abbiano inesattamente applicate ritenendo che il negozio di costituzione di fondo patrimoniale debba essere trattato, ai fini della revocatoria ordinaria, alla stregua di un atto a titolo gratuito, con conseguente riflesso sugli oneri probatori. La costituzione di fondo patrimoniale, lungi dall'essere motivata da mero spirito di liberalità del disponente, appare funzionalmente collegata all'adempimento di vere e proprie obbligazioni, la cui determinatezza ed attualità, contrariamente a quanto affermato da Giudici di secondo grado, è fuori discussione. Dall'onerosità della causa dell'atto posto in essere dal disponente discende una lunga serie di conseguenze, prime tra tutte proprio quelle qui in discussione, dovendosi per l'effetto ritenere che spettasse all'attore, e cioè alla Banca Commerciale Italiana, il compito di provare che l'altro coniuge fosse consapevole del pregiudizio così arrecato alle sue ragioni ovvero che, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito vantato dal medesimo attore, il coniuge convenuto fosse partecipe della dolosa preordinazione;
oneri probatori nemmeno minimamente assolti da controparte.
I motivi D) ed E) non possono essere accolti in quanto basati su argomentazioni prive di pregio.
In particolare: - 1) non è condivisibile (non trovando valido supporto nella normativa in questione) la tesi che la Corte "...ha errato nell'individuare nei coniugì gli unici contraddittori non considerando che ai sensi dell'art. 169 c.c., per le argomentazioni svolte, tali sono invece necessariamente anche i creditori non estranei ai bisogni familiari..."; - 2) circa l'applicabilità dell'art. 2901 c.c. e circa la gratuita od onerosità dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale va ribadita la giurisprudenza consolidata di questa Corte secondo la quale "In tema di azione revocatoria, l'atto di costituzione del fondo patrimoniale, essendo atto a titolo gratuito, può essere dichiarato inefficace nei confronti del creditore, purché ricorrano le condizioni di cui al n. 1 dell'art. 2901 cod. civ." (Cass. n. 6017 del 17/06/1999; cfr. tra le altre anche Cass. n. 2604 del 18/03/1994: "La costituzione del fondo patrimoniale - che è atto a titolo gratuito anche se effettuata da entrambi i coniugi non sussistendo, neanche in tale ipotesi alcuna contropartita in favore dei costituenti - può essere dichiarata inefficace, nei confronti dei creditori a mezzo di azione revocatoria ordinaria, in quanto rende i beni conferiti aggredibili solo a determinate condizioni (art. 170 cod. civ.), così riducendo la garanzia generale spettante ai creditori sul patrimonio dei costituenti").
Con il motivo F) i ricorrenti denunciano "VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 167, 170, 1823, 1831, 1936, 1938, 1939, 1941, 2697 e 2901 c.c." lamentando, in estrema sintesi la violazione di tutte le norme elencate in rubrica per avere la Corte errato nel considerare l'atto di costituzione del fondo patrimoniale qui in discussione successivo all'insorgere del credito pretesamente vantato dalla Banca Commerciale Italiana.
Anche questo motivo non può essere accolto.
Infatti a ben vedere, una delle rationes decidendi esposte nell'impugnata sentenza è nel senso della sussistenza della dolosa preordinazione di cui al punto 1) del primo comma dell'art. 2901 c.c (...l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento...."). Difatti a pag. 12 della sentenza si legge, con chiaro riferimento al comportamento del fideiussore NO: "...lo spogliarsi, rendendolo in buona sostanza impignorabile, dell'unico bene immobile, di cui s'è titolari di certo è atto teso a pregiudicare, anche solo rendendo più difficile il soddisfacimento del credito, le ragioni del creditore...". Sulla base di tale brano e del contesto della motivazione deve ritenersi che la Corte, anche se a pag. 11 ha asserito che "...il credito s'ha da ritenere siccome sorto anteriormente all'atto di disposizione (...omissis...) ...il NO ben si rese conto...", ha poi comunque sostenuto anche la tesi (non ritualmente censurata nel ricorso;
e comunque immune dai vizi in questione) della dolosa preordinazione (e quindi, implicitamente, della sussistenza della fattispecie di cui al punto 1 in questione anche nell'ipotesi di atto anteriore al sorgere del credito). Una volta assodato che la decisione sul punto è comunque destinata a rimanere ferma sulla base di detta ulteriore ratio decidendi, certamente autonoma e sufficiente a sorreggere, anche da sola, detta decisione, viene a perdere ogni rilevanza la questione dell'anteriorità o meno dell'atto rispetto al sorgere del credito. Sulla base di quanto sopra esposto il ricorso va respinto. Sussistono peraltro giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso a Roma, il 15 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2002