Sentenza 26 giugno 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/06/2002, n. 9299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9299 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2002 |
Testo completo
e olzon M REPUBBLICA ITALIANA 0 929970 2 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE SUPREM Oggetto Risarcimento SE danni Osta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 15919/99 tt. Angelo GIULIANO Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere Dott. Ennio MALZONE Rel. Consigliere 25084 Cron. Dott. Giovanni Battista PETTI Consigliere Rep. Dott. Alberto TALEVI Consigliere Ud.10/01/02 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RA US, elettivamente domiciliata in ROMA RENATA CELLI, difesa VIA G CURIONI 99, presso dall'avvocato WALTER L IANNELLA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
NUOVA TIRRENA SPA, con sede in Roma, in persona Beniamino Tortora, elettivamente domiciliata dell'Avv. in ROMA VIA GALLIA 21, presso lo studio dell'avvocato ETTORE LONGO, che la difende, giusta delega in atti;
controricorrente 2002 nonchè contro 2 29 SAIS DI SA TT & C SNC, NIRO GIUSEPPE;
0 1 - intimati avverso la sentenza n. 84/99 del Giudice di pace di FOGGIA, emessa 1'11/01/99 e depositata il 10/02/99 (R.G. 1140/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/02 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione 24.5.97 RA NA conveniva in giudizio avanti il giudice di pace di Foggia Tali GR PP, la ditta SAIS snc di RT TT e la Nuova Tirrena Ass.ni spa, rispettivamente conducente, proprietaria e assicuratore del furgone Renault Express tg. FG432828, per ivi sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni quantificati in L. 800.000, riportati dal suo autoveicolo Fiat Uno tg. FG445680 nel sinistro stradale verificatosi in data 3.3.97 sulla statale Foggia-Troia in località Sagezia. Assumeva l'istante che la causa del sinistro era da individuarsi nella eccessiva velocità tenuta dal furgone dei convenuti, che aveva investito a tergo la 2 di sua autovettura che stava effettuando una manovra debitamente segnalata con le frecce di retromarcia, emergenza e manualmente da una persona posta all'imbocco di una curva esistente prima del viottolo nel quale doveva svoltare. Dei convenuti si costituiva in giudizio solo la Nuova Tirrena spa. A seguito dell'espletata istruttoria, svoltasi con dell'interrogatorio formale a GR deferimento il conducente dell'autofurgone, che non si PP, presentava a renderlo, e con l'espletamento della prova testimoniale, il giudice adito rigettava la domanda V attrice, ritenendo la colpa esclusiva del conducente dell'auto dell'attrice, tale UR ED. Per la cassazione della decisione ricorre la RA esponendo due motivi. Resiste con controricorso la Nuova Tirrena spa. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, deducendo violazione dell'art. 113 cpc in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., si censura la sentenza impugnata nel punto in cui ha ravvisato la responsabilità esclusiva del conducente dell'auto della ricorrente, e si sostiene che il giudice di pace ha omesso di prendere in considerazione l'elemento della velocità tenuta dal 3 conducente del furgone di proprietà della SAIS snc e la relativa situazione dei luoghi, così come segnalata con il cartello di limite di velocità di 80 kmh all'inizio della curva e riferita dal teste Abbruzzese Angelo. Con il secondo motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. si censura la sentenza impugnata per non avere adeguatamente valutato le prove offerte dalla ricorrente e le dichiarazioni dei testi. I due motivi possono essere esaminati д congiuntamente afferendo entrambi ad un error in giudicando che sarebbe stato commesso nella valutazione della prova. Orbene, la doglianza, così come articolata, non trova riscontro nella motivazione espressa dal giudice di pace, la quale esprime in maniera adeguata il ragionamento logico seguito dal giudicante nel pervenire alla decisione adottata e rispetta i limiti che, essendo didel giudizio di equità necessario, carattere intuitivo, non comporta l'osservanza dei principi regolatori della materia e deve solo evidenziare gli elementi essenziali posti alla base della decisione. Ed infatti, il giudice di pace ha bene espresso quali sono gli elementi di prova in base ai quali ha ricostruito la dinamica del sinistro e le ragioni, di fatto e di diritto, per le quali la responsabilità del sinistro è stata attribuita in maniera esclusiva al conducente dell'auto di proprietà della RA, signi- ficando che la manovra è avvenuta in prossimità di una Ne curva e in dispregio all'art. 154 C.d.s. Y consegue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, li- quidate come in dispositivo in favore della controri- O L L corrente Nuova Tirrena spa. O B ) 4 E E 7 E 3 C . N A N
P.Q.M.
O P , I 1 I Z 9 D A 9 R 1 T E - S 1 I C Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al 1 I G - 1 D E 2 R U I . A L G gamento delle spese del grado in favore della D 9 E E 3 T N È N . E T 6 4 S E 10,16 oltre onora-Tirrena spa, che liquida in € 10,16, I . ( T E R A ri, liquidati in € 250,00. Così deciso in Roma addì 10.1.2002. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE MАрмерит IL CANCELLIERE C1 Dott.se Allo Depositain in Cancelleria Oggi, 26.06.02 wIL CANCELLIERE C1 Dott.ssa MA AI 5