Sentenza 19 dicembre 2018
Massime • 1
Integra il reato di violazione di domicilio aggravata, ai sensi dell'art. 614, commi primo e quarto, cod. pen., la condotta di colui che, essendo stato escluso dall'abitazione a seguito dell'interruzione del rapporto di convivenza, vi si introduca, con violenza sulle cose ed alla persona, contro l'espressa volontà contraria della ex convivente "more uxorio", unica titolare dello "ius excludendi".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/12/2018, n. 3998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3998 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2018 |
Testo completo
03998-1 9 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez. 3436/2018 GRAZIA MICCOLI MARIA TERESA BELMONTE -Relatore UP - 19/12/2018 MICHELE ROMANO R.G.N. 6304//2018 ANGELO CAPUTO PAOLA BORRELLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da NI RT, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/01/2017 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale DOMENICO SECCIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. " اله RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia confermava la decisione del Tribunale di Brescia che aveva ritenuto RO SA colpevole del reato di violazione di domicilio aggravato per essersi introdotto, dopo averne divelto la porta d'ingresso, nell'abitazione di IA NI, dove si intratteneva contro la espressa volontà della stessa, colpendola con schiaffi epuggi al volto, allae, riconosciuta l'attenuante del risarcimento del danno, equivalente contestata aggravante, lo condannava alla pena di mesi sei di reclusione al pagamento delle spese processuale della ridotta custodia cautelare, con la sospensione condizionale della pena. Dichiarava non doversi procedere per le contestate lesioni volontarie per difetto di querela.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato a mezzo del difensore, il quale ne ha chiesto l'annullamento articolando due motivi con i quali deduce inosservanza o erronea applicazione dell'art. 614 cod.pen., e connesso vizio della motivazione ( ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. B) ed E) cod. proc. pen.).
2.1. Assume il ricorrente che, erroneamente, la Corte territoriale aveva ritenuto inquadrabile, nella fattispecie astratta del delitto di violazione di domicilio, aggravata, come contestata, la condotta dell'imputato, colpevole di essersi introdotto nell'abitazione della signora NI, la quale aveva appena interrotto la relazione sentimentale intercorsa tra i due, rifiutandosi di accoglierlo di nuovo in casa;
richiama, all'uopo, la dichiarazione con cui la persona offesa ha accettato il risarcimento dei danni, contenente il riconoscimento della convivenza con esso SA, protrattasi dall'agosto 2014 al 3 giugno 2016, giorno dei fatti. Sicchè, proprio in virtù dello stabile rapporto di convivenza esistente da tempo tra i due, sussisteva il diritto del ricorrente a entrare e a intrattenersi nella casa comune, in ragione del potere di fatto sulla cosa proveniente dalla convivenza more uxorio, e alla luce del precedente di questa Corte, espressamente richiamato a sostegno del motivo. Del predetto documento, la Corte di appello di Brescia non aveva tenuto conto, sebbene richiamato nei motivi di appello.
2.2. Con il secondo motivo deduce mancanza, contraddittorietà e illogicità manifesta della motivazione nella parte in cui afferma che il SA era in realtà entrato in casa, non per ritirare i propri effetti personali, ma, con il proposito di aggredire fisicamente la sua compagna, trattandosi di ricostruzione apodittica e non supportata da elementi concreti, laddove, all'evidenza, il SA era intenzionato a rientrare in casa nel convincimento di potere riprendere la relazione. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso non è fondato, e il secondo è inammissibile.
2. Con il primo motivo il ricorrente lamenta l'erroneo riconoscimento di responsabilità per il reato di violazione di domicilio aggravato, a cui la Corte sarebbe pervenuta sul presupposto della insussistenza della relazione more uxorio e, dunque, non avendo ravvisato, in capo al SA, il diritto di accedere nell'appartamento adibito, dalla sua compagna, a luogo della loro convivenza.
2.1. Effettivamente, la Corte territoriale ha ritenuto non dimostrata la dedotta stabile convivenza more uxorio tra il SA e la persona offesa, IA NI, considerando che, invece, nel compendio probatorio fossero rinvenibili tracce solo di una relazione sentimentale tra i due;
in particolare, la Corte di merito ha richiamato il verbale delle s.i.t. rese dalla NI il 03/06/2016 ( in cui la donna si era limitata a riferire della esistenza di una relazione sentimentale) e la querela sporta il 21/04/2015 per una precedente aggressione, in cui la persona offesa aveva definito il SA "il mio compagno", senza, tuttavia, alcun accenno alla loro convivenza more uxorio;
d'altro canto, i giudici di merito hanno valorizzato anche la diversità del luogo di residenza dei due, e ritenuto tali elementi insufficienti a supportare l'assunto difensivo della stabile convivenza presso l'abitazione della NI, in località Darfo Boario Terme, teatro dei fatti. Ed è pure vero che, nella sentenza impugnata, non si è tenuto conto che, nella dichiarazione di accettazione del risarcimento del danno, rilasciata dalla NI, quest'ultima fa espresso riferimento alla convivenza protrattasi dall'agosto 2014 al 3 giugno 2016, giorno dei fatti. -pur ritenendo la convivenza more uxorio 2.2. Tuttavia, la Corte di Appello, una mera deduzione non supportata da riscontri probatori - ha condotto oltre il ragionamento, a riscontro e confutazione della prospettazione difensiva, prendendo in esame il motivo specifico di appello anche secondo la ricostruzione dei fatti proposta dall'appellante. Ed è giunta alla conclusione, dandone conto con argomentata motivazione, che «la tesi non potrebbe comunque essere accolta, posto che la donna aveva già comunicato nel pomeriggio al SA ( a seguito dell'ennesimo comportamento offensivo dello stesso) di non voler proseguire la relazione con lui, il che comportava necessariamente ed evidentemente il venir meno, a partire da quel momento, di qualsiasi diritto che fino ad allora egli ( seguendo la tesi difensiva) aveva potuto vantare sulla base della convivenza con la persona che aveva la titolarità dell'abitazione. [...] E' del tutto evidente, in altre parole, che il diritto del SA di entrare in quell'appartamento, proprio in quanto legato al prospettato rapporto di convivenza con la donna, doveva ritenersi cessato nel momento in cui quest'ultima aveva manifestato la volontà di porre fine alla convivenza». Ma v'è 3 di più. I giudici del gravame hanno preso in esame anche l'orientamento giurisprudenziale segnalato dal ricorrente ed espresso dalle sezioni civili di questa Corte e, segnatamente, la sentenza della Sez. II, n. 7214 del 21/03/2013 -in cui si afferma che la convivenza more uxorio, quale formazione sociale che dà vita a un autentico consorzio familiare, determina, sulla casa di abitazione ove si svolge e si attua il programma di vita in comune, un potere di fatto basato su di un interesse proprio del convivente ben diverso da quello derivante da ragioni di mera ospitalità, tale da assumere i connotati tipici di una detenzione qualificata, che ha titolo in un negozio giuridico di tipo familiare. Ne consegue che l'estromissione violenta o clandestina dall'unità abitativa compiuta dal convivente proprietario in danno del convivente non proprietario, legittima quest'ultimo alla tutela possessoria, consentendogli di esperire l'azione di spoglio per evidenziare l'incoferenza del precedente rispetto alla fattispecie concreta, e sottolineando come, nel caso di specie, il SA non avesse richiesto di potere entrare momentaneamente per ritirare i propri effetti personali, eventualmente presenti in quella abitazione, ma nutrisse il proposito ( poi puntualmente attuato) di aggredire fisicamente la ex compagna.
2.3. La Corte territoriale ha giustificato il proprio convincimento in modo conforme ai principi di diritto e agli orientamenti di questa Corte, atteso che la circostanza che il ricorrente si fosse introdotto nell' abitazione della NI con intenzioni illecite, accertata dai giudici di merito, con giudizio in fatto non censurabile in questa sede, (risolvendosi la tesi difensiva secondo cui il SA sarebbe stato intenzionato a entrare in casa per riprendere la relazione e, comunque, per ritirare i propri effetti personali, nella prospettazione di una ricostruzione alternativa dei fatti che è, tuttavia, inammissibile in questa sede, non emergendo la illogicità manifesta della ricostruzione operata nella sentenza impugnata) vale a configurare pacificamente la volontà contraria del titolare dello jus escludendi ( cfr. Cass. Sez. 5 n. 19546 del 27/03/2013, rv. 256506; Sez. 5 n. 35166 dell'11/07/2005, Minnici ed altro, rv. 232566).
2.4. Non è ridondante soffermarsi brevemente, ai fini del corretto inquadramento della vicenda, sull' esatta definizione dell'oggetto giuridico del reato di violazione di domicilio, nell'ottica già delineata da questa Corte ( Sez. 5 n. 47500 del 21/09/2012, rv. 254518; conf. Sez. 5 n. 42806 del 26/05/2014, rv. 260769), secondo cui il bene giuridico protetto dalla previsione di cui all'art. 614 cod.pen. deve essere individuato nella libertà della persona colta nella sua proiezione spaziale rappresentata dal domicilio, di cui viene garantita, attraverso la predisposizione del meccanismo sanzionatorio, l'inviolabilità, in conformità al dettato costituzionale dell'art. 14 comma 1 Cost., che, peraltro, riconosce al domicilio le stesse garanzie della libertà personale riconosciuta nell'art. 12 cost., alla cui disciplina l'art. 14 Cost. rinvia per le sole eccezioni consentite al principio 4 della inviolabilità del domicilio. Nell'ambito dei luoghi di privata dimora, espressione della libertà del singolo, assume rilievo centrale, come si evince dalla stessa formulazione della norma in commento, "l'abitazione", intesa quale luogo adibito legittimamente e liberamente a uso domestico di uno o più persone ovvero il luogo in cui si compie tutto ciò che caratterizza la vita domestica privata (Cass. Sez. 5, 12/11/1974, Schimenti). Quanto al soggetto passivo del delitto di cui all'art. 614 cod.pen., esso viene pacificamente individuato nel soggetto titolare del diritto di vietare a terzi l'ingresso o la permanenza in uno dei luoghi presi in considerazione dal citato art. 614 c.p. comma 1. 2.5. Il tema posto all'attenzione del collegio con il ricorso del SA è se la NI potesse considerarsi legittima titolare dello jus excludendi alios nei confronti del ricorrente, in relazione al luogo in cui quest'ultimo aveva convissuto con lei fino a poche ore prima. Giova richiamare la giurisprudenza di legittimità che, con riferimento alla titolarità dello jus excludendi o jus prohibendi, nel caso di comunità di persone conviventi nel medesimo luogo, come nel caso di coabitazione familiare, in cui possono sorgere problemi, non solo ai fini della individuazione del titolare del potere di esclusione, ma anche in ordine alle conseguenze derivanti ai fini della concreta sussistenza dell'elemento oggettivo del delitto di violazione di domicilio, ha ad tempo affermato il principio secondo cui tutti i conviventi (membri della famiglia e ospiti) sono titolari dello jus prohibendi, onde il consenso di uno non può prevalere sul dissenso degli altri, spettando il diritto all'inviolabilità del domicilio a tutti i componenti della famiglia (ivi compreso il convivente more uxorio) per il solo fatto della convivenza (Cass. Sez. 1, n. 520 del 4/6/1971 28/12/1971; Sez. 5 n. 52009 del 25/1/1977 22/4/1977); Cass. 30/06/1972, Sorrentino;
Cass. 5.4.1974, Barone, richiamate da Sez. 5 n. 47500/2012). In tale prospettiva, il legittimo esercizio dello jus escludendi, proprio in ragione della definizione del domicilio, quale luogo di privata dimora, dove si esplica liberamente la personalità del singolo, presuppone necessariamente l'esistenza di una reale situazione di fatto che colleghi in maniera sufficientemente stabile il soggetto allo spazio fisico in cui si esplica la sua personalità.
2.6. Alla luce dei predetti approdi, è possibile risolvere la questione posta dal ricorrente, che ritiene, come detto, non configurabile il delitto di violazione di domicilio perché, trattandosi di abitazione dei conviventi more uxorio, la presenza dell'imputato, pure contro la volontà della NI, sarebbe stata del tutto legittima. Giova, però, ricordare che, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, i fatti si svolsero nel seguente modo: la sera del 2 giugno 2016, la NI, dopo l'ennesimo litigio, decideva di interrompere la relazione sentimentale intercorsa fino a quel momento con il SA, il quale lasciava la casa, salvo, qualche ora dopo, alle 2 del mattino del giorno successivo, a 5 ripresentarsi al cancello della abitazione della donna, suonando insistentemente al citofono per farsi aprire. Non avendo ottenuto risposta, scavalcava il cancello, raggiungeva la porta di ingresso della abitazione, e cominciava nuovamente a suonare insistentemente. La NI, avvicinatasi alla porta, senza aprirla, pregava il SA di andare via, ma questi proseguiva nella sua azione violenta fino a scardinare il portoncino di ingresso ed entrava in casa. Qui offendeva, schiaffeggiava e colpiva con un pugno al volto la donna, costringendola a fuggire, dopo averle procurato le lesioni certificate nei referti. Orbene, alla luce dell'orientamento sopra richiamato, che si muove nell'ottica di privilegiare l'effettivo rapporto tra il soggetto e il luogo nel quale si esplica la sua personalità, nel caso di specie, l'allontanamento del SA dal luogo di convivenza, senza mantenere la disponibilità delle chiavi di accesso, a seguito della decisione con la quale la NI aveva messo fine alla loro relazione, ha decretato oggettivamente la fine della convivenza e, con essa, la titolarità dello jus proibendi in capo al SA, poiché, a quel punto, l'unica avente diritto all'abitazione stessa e l'unica titolare del diritto di esclusione di terzi, anche nei confronti del suo ex convivente, era la NI, con la conseguenza che la condotta del ricorrente integra la violazione di domicilio, essendosi egli introdotto nell'abitazione della sua ex compagna contro la sua chiara ed espressa volontà. La ratio di tale decisione è confortata dalle pronunce che hanno riconosciuto nella moglie legalmente separata e rimasta nella casa coniugale, l'unica titolare del diritto di escludere anche il marito dal domicilio (Cfr. Cass. Sez. 2, n. 217 del 12/2/1962 - 30/03/1962).
2.7. Essendo, come visto, pienamente conforme alle regulae juris stabilite in materia e ai canoni della logica il ragionamento posto a fondamento del giudizio di merito, che ha ritenuto sussumibile il fatto esaminato nella fattispecie astratta di cui all'art. 614 commi 1 e 4 cod.pen., il motivo di ricorso risulta infondato e deve essere rigettato.
3. Va solo ribadito che il motivo relativo alla mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine al proposito che animò il ricorrente quando si introdusse nell'abitazione della NI, come si è già accennato in precedenza, è inammissibile, perché tende a una rivalutazione delle risultanze probatorie non consentita nel giudizio di legittimità. Come affermato anche da Sez. U. n. 6402/1997, Dessimone, Rv. 207944, esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito. La valutazione della Corte, adeguatamente esplicitata in motivazione, appare coerente con le premesse in fatto, sicchè non è riscontrabile la dedotta contraddittorietà né la sentenza impugnata è affetta da illogicità G manifesta, atteso che la mancanza, l'illogicità e la contraddittorietà della 6 motivazione, come vizi denunciabili in sede di legittimità, devono risultare di spessore tale da risultare percepibili íctu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, e restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (in tal senso, conservano validità, e meritano di essere tuttora condivisi, i principi affermati da questa Corte Suprema, Sez. U, sent. n. 24 del 24/11/1999, dep. 16/12/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U, sent. n. 12 del 31/05/2000, dep. 23/06/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U,sent. n. 47289 del 24/09/2003, dep. 10/12/2003, Petrella, Rv. 226074). Deve, infatti, tuttora escludersi la possibilità, per il giudice di legittimità, di procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o all'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. 6, sent. n. 27429 del 04/07/2006, dep. 01/08/2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6, sent. n. 35964 del 28/09/2006, dep. 26/10/2006, Foschini e altro, Rv. 234622; Sez. 3, sent. n. 39729 del 18/06/2009, dep. 12/10/2009, Belluccia e altro, Rv. 244623; Sez. 5, sent. n. 39048 del 25/09/2007, dep. 23/10/2007, Casavola e altri, Rv. 238215; da ultimo, Sez. 6, sent. n. 5146 del 16/01/2014, dep. 03/02/2014, Del Gaudio e altri, Rv. 258774).
4. Al rigetto del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 19 dicembre 2018 Il Consigliere estensore Maria Teresa Belmonte Il Presidente Grazia Miccoli DEPOSITATA IN CANCELLERIA 28 GEN. 2019 Il Funzionaria Gudiziario Diana UBAD 7