Sentenza 11 luglio 2005
Massime • 1
Integra il reato di violazione di domicilio, ai sensi dell'art. all'art. 614, comma primo, cod. pen., che equipara l'introduzione "invito domino" a quella realizzata clandestinamente o con inganno, la condotta di colui che si introduce nel domicilio altrui con intenzioni illecite, in quanto, in tal caso, si ritiene implicita la contraria volontà del titolare dello "ius excludendi" e nessun rilievo svolge la mancanza di clandestinità nell'agente, il quale frequenti o si ritenga autorizzato a frequentare l'abitazione del soggetto passivo; mentre ricorre l'ipotesi di cui all'art. 614, comma secondo, cod. pen. - che sanziona chi si trattiene nel domicilio altrui contro l'espressa volontà del titolare - nel caso in cui dette intenzioni diventino illecite solo in un momento successivo all'introduzione nell'abitazione altrui.
Commentari • 2
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Quando il domicilio è comune a più persone, alla inviolabilità del medesimo hanno diritto tutti i coabitanti e che il dissenso, espresso o tacito, di uno solo di essi è sufficiente ad integrare la volontà contraria all'introduzione e, quindi, il divieto la cui inosservanza da parte di altri costituisce il delitto di violazione di domicilio. Il consenso può essere anche presunto, ma la presunzione è tanto più rilevante quanto più il rapporto di coabitazione si fondi su comunione di intenti, mentre viene meno quando, invece, il rapporto di coabitazione sia fondato su mere ragioni di opportunità e convenienza. Il consenso all'eccesso prestato da uno solo dei coabitanti non può che limitarsi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/07/2005, n. 35166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35166 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 11/07/2005
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 1702
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 015905/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CI OC AN N. IL 26/03/1946;
avverso SENTENZA del 11/01/2005 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. DUBOLINO PIETRO;
sentito il S. Proc. Gen. Dott.ssa CESQUI E., la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA LA CORTE:
IN FATTO
Con l'impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado pronunciata dal tribunale di Locri in data 22 marzo 2004, CI OC CE venne ritenuto responsabile dei reati di violazione di domicilio e percosse in danno di ME ME per i quali, ritenuta la continuazione e riconosciute le attenuanti generiche, lo stesso era stato condannato alla pena complessiva di mesi dieci di reclusione, con i benefici di legge.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione, con atto a propria firma, il MI denunciando:
- con un primo, articolato motivo, violazione, per erronea applicazione, degli artt. 192, comma 1, c.p.p., 614 e 581 c.p. sull'assunto, in sintesi, che: a) sarebbe stata da escludere la configurabilità del delitto di percosse, essendo queste consistite in una semplice spinta dalla quale non era risultato che fossero seguite sensazioni fisiche di dolore da parte della persona offesa;
b) non si sarebbe potuto desumere, con riguardo al reato di violazione di domicilio, così come invece avevano fatto i giudici di merito, il dissenso del titolare dello "jus excludendi" dalla sola ipotizzata esistenza delle cattive intenzioni nutrite dall'imputato all'atto in cui si era introdotto nell'abitazione della persona offesa, non risultando che quest'ultima fosse a conoscenza di dette intenzioni;
c) mancando la prova del dissenso, la pretesa violazione di domicilio sarebbe stata da considerare assorbita nel reato (ove ritenuto sussistente) di percosse;
- con un secondo motivo, difetto di motivazione in ordine al mancato accoglimento della richiesta di riduzione della pena, da considerarsi, ad avviso della difesa, eccessiva.
IN DIRITTO
Il ricorso non appare meritevole di accoglimento.
Con riguardo al punto a) del primo motivo, basti osservare che la difesa passa del tutto sotto silenzio il particolare, posto in luce nell'impugnata sentenza, che la spinta inferta al ME fu di tale forza da "determinare la caduta a terra dell'offeso"; e non occorre molta perspicacia ne' molta fantasia per rendersi conto che una caduta a terra non può non determinare una, sia pur lieve (a tutto voler concedere) sensazione di dolore così realizzando la condizione indicata come necessaria per la configurabilità del reato di percosse. Quanto al punto b), va detto che la censurata motivazione adottata dalla corte territoriale trova in realtà sostegno nell'orientamento, condiviso dal Collegio, della prevalente giurisprudenza di questa Corte secondo cui, come affermato, ad es., da Cass. 5^, 6 luglio - 25 novembre 1982, Casillo, RV 156326, "Ricorre l'ipotesi dell'introduzione nel domicilio altrui contro la volontà tacita del titolare dello 'ius prohibendi' nel caso di chi si introduca nell'abitazione per un fine illecito, a nulla rilevando la mancanza di clandestinità' nell'agente, che frequenti o che debba ritenersi autorizzato a frequentare la casa del titolare di essa per relazioni di parentela, amicizia, affari"; principio, questo, al quale, più recentemente, appare essersi ispirata, pur considerando la particolarità della fattispecie, anche Cass. 1^, 23 maggio - 13 giugno 1994 n. 6844, Morelli ed altro, RV 198127, secondo cui:
"Risponde del reato di violazione di domicilio, chi si introduce o si intrattenga in un esercizio commerciale per minacciare o aggredire o comunque per uno scopo illecito del tutto opposto a quello di usufruire dei servizi offerti dal locale, ritenendosi implicita la contraria volontà del titolare dello 'ius prohibendi'". Con riguardo a tale orientamento (peraltro ignorato nel ricorso), non pare cogliere nel segno l'obiezione espressa della difesa secondo cui da esso deriverebbe, come paradossale conseguenza, la configurabilità del reato di violazione di domicilio anche nel caso in cui le cattive intenzioni dell'agente non fossero conosciute dalla persona offesa o fossero, addirittura, del tutto assenti "ab origine", essendo nate, per l'intervento di fattori casuali, solo successivamente all'ingresso nell'abitazione, consentito dal titolare dello "jus excludendi". Nella prima di tali ipotesi, infetti, postulando essa l'occultamento, da parte dell'agente, delle proprie cattive intenzioni, si darebbe per ciò stesso luogo luogo alla qualificabilità di siffatta condotta come "ingannò adoperato per introdursi nell'altrui abitazione, per cui non si profilerebbe alcuna conseguenza paradossale, ma soltanto la corretta e normale configurabilità del reato 'de quo', in base a quanto espressamente previsto dal primo comma dell'art. 614 c.p., nella parte in cui equipara all'introduzione 'invito domino' quella realizzata"clandestinamente o con inganno". Nella seconda ipotesi, mancando oggettivamente la cattiva intenzione iniziale, sarebbe invece automaticamente escluso, come è ovvio, anche il dissenso presunto da parte del titolare dello "jus excludendi", fermo restando che esso potrebbe profilarsi, ai fini della configurabilità dell'ipotesi di reato prevista dal secondo comma dell'art. 614 c.p., una volta che la cattiva intenzione fosse venuta ad esistenza. La violazione di domicilio ex art. 614, comma primo, c.p. sarebbe, peraltro, ad avviso del Colegio, da ritenere sussistente, nella specie, anche qualora si Volesse seguire l'orientamento interpretativo minoritario secondo cui, come affermato, in particolare, da Cass. 5^, 14 novembre 1980 - 6 gennaio 1931 n. 71, Dellavalle, RV 147221), ai fini della configurabilità o meno del reato di violazione di domicilio "la volontà di colui che è titolare del diritto di esclusione dev'essere apertamente manifestata in modo espresso o tacito, ma non può essere presunta". Ammessa pure, infatti, la validità di tale principio, ciò non implica, tuttavia, che debba presumersi, per converso, in assenza di elementi atti a renderne oggettivamente plausibile l'esistenza, un indiscriminato consenso del titolare dello "jus excludendi" all'ingresso, anche se non clandestino di chiunque nella propria privata dimora. La non presumibilità del dissenso potrebbe quindi valere soltanto a scriminare la condotta di chi operi in situazioni tali da far comunque ragionevolmente ritenere, contrariamente al vero, che dissenso non vi sia;
condizione, quest'ultima, da riguardarsi, nel caso in esame, come del tutto indimostrata, essendosi al riguardo limitata, la difesa, a richiamare la circostanza (confermata nell'impugnata sentenza) che le porte di accesso all'abitazione della persona offesa sarebbero state aperte;
il che, in assenza di altri e più significativi elementi, non avrebbe potuto in alcun modo essere ragionevolmente interpretato dall'agente come indice inequivoco di preventivo consenso all'ingresso di un "quisquam de populo" (quale, per quanto risulta, doveva ritenersi l'imputato, pur se vicino di casa della persona offesa), in detta abitazione, ben potendo la mancata chiusura delle porte essere dipesa da fattori del tutto casuali (dimenticanza o altro), ovvero essere stata dovuta soltanto alla fiducia (ancora diffusa in piccoli centri come quello in cui risultano avvenuti i fatti di cui è causa), che nessuno sarebbe comunque entrato in casa senza averne titolo. Rimane quindi da esaminare, a questo punto, per esaurire il primo motivo, soltanto la censura sub e), la cui infondatezza appare evidente da quanto finora osservato, dal momento che la tesi sulla quale si basa detta censura presuppone, comunque, la non configurabilità della violazione di domicilio, sussistendo invece la quale non potrebbe in alcun modo darsi luogo al prospettato assorbimento di detto reato in quello di percosse.
Relativamente, infine, al secondo motivo di ricorso, ritiene il collegio che il medesimo sia da considerare addirittura inammissibile, sostanziandosi esso in una doglianza di puro fatto in ordine alla ritenuta eccessività della pena, a fronte della pur esistente, ancorché sommaria, motivazione sulla base della quale, con riferimento alla "gravità del fatto di reato, desunta dalle modalità della condotta", la corte territoriale ha ritenuto non accoglibile la richiesta di mitigazione del trattamento sanzionatorio (peraltro non eccedente la media della pena edittale prevista per il più grave reato di violazione di domicilio, il cui massimo è di anni tre di reclusione).
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 11 luglio 2005.
Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2005