Cass. pen., sez. V, sentenza 11/07/2005, n. 35166
CASS
Sentenza 11 luglio 2005

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Integra il reato di violazione di domicilio, ai sensi dell'art. all'art. 614, comma primo, cod. pen., che equipara l'introduzione "invito domino" a quella realizzata clandestinamente o con inganno, la condotta di colui che si introduce nel domicilio altrui con intenzioni illecite, in quanto, in tal caso, si ritiene implicita la contraria volontà del titolare dello "ius excludendi" e nessun rilievo svolge la mancanza di clandestinità nell'agente, il quale frequenti o si ritenga autorizzato a frequentare l'abitazione del soggetto passivo; mentre ricorre l'ipotesi di cui all'art. 614, comma secondo, cod. pen. - che sanziona chi si trattiene nel domicilio altrui contro l'espressa volontà del titolare - nel caso in cui dette intenzioni diventino illecite solo in un momento successivo all'introduzione nell'abitazione altrui.

Commentari2

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    Quando il domicilio è comune a più persone, alla inviolabilità del medesimo hanno diritto tutti i coabitanti e che il dissenso, espresso o tacito, di uno solo di essi è sufficiente ad integrare la volontà contraria all'introduzione e, quindi, il divieto la cui inosservanza da parte di altri costituisce il delitto di violazione di domicilio. Il consenso può essere anche presunto, ma la presunzione è tanto più rilevante quanto più il rapporto di coabitazione si fondi su comunione di intenti, mentre viene meno quando, invece, il rapporto di coabitazione sia fondato su mere ragioni di opportunità e convenienza. Il consenso all'eccesso prestato da uno solo dei coabitanti non può che limitarsi …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 11/07/2005, n. 35166
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35166
Data del deposito : 11 luglio 2005

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