Cass. pen., sez. V, sentenza 27/03/2013, n. 19546
CASS
Sentenza 27 marzo 2013

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Integra il reato di violazione di domicilio la condotta di colui che si introduce nel domicilio altrui con intenzioni illecite, in quanto, in tal caso, deve ritenersi implicita la volontà contraria del titolare dello "ius excludendi", non assumendo rilievo, invece, la mancanza di clandestinità nell'agente o l'assenza di violenza sulle cose.

Commentari3

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    Quando il domicilio è comune a più persone, alla inviolabilità del medesimo hanno diritto tutti i coabitanti e che il dissenso, espresso o tacito, di uno solo di essi è sufficiente ad integrare la volontà contraria all'introduzione e, quindi, il divieto la cui inosservanza da parte di altri costituisce il delitto di violazione di domicilio. Il consenso può essere anche presunto, ma la presunzione è tanto più rilevante quanto più il rapporto di coabitazione si fondi su comunione di intenti, mentre viene meno quando, invece, il rapporto di coabitazione sia fondato su mere ragioni di opportunità e convenienza. Il consenso all'eccesso prestato da uno solo dei coabitanti non può che limitarsi …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 27/03/2013, n. 19546
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19546
Data del deposito : 27 marzo 2013

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